F.lli Pilato di Pilato Maurizio e C. Sas, rappresentata e
difesa dall'avv. Salvatore Giacalone, con domicilio eletto presso Filippo
Fadda in Roma, viale delle Mure Aurelie N.7/C;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della
Sicilia Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giuliana Giovanna Bartolozzi;
per la riforma
dell' ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO -
ROMA: SEZIONE II n. 06323/2011, resa tra le parti, concernente REGOLAMENTO
DI COMPETENZA AVVERSO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART.16, CO.3, CPA -
RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’ Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato e dell’ Ufficio Regionale della Sicilia
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 10 ottobre 2011 il Cons. Anna Leoni e udito per le
parte appellante l’ avvocato Giacalone.;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La soc. Fratelli Pilato di Pilato Maurizio e
C. s.a.s. proponeva ricorso avanti al TAR del Lazio impugnando:
1) in
via principale la determinazione dell’Ufficio regionale della Sicilia
dell’A.A.M.S. prot. n. 14601 del 28/3/11 di reiezione dell’istanza tesa ad
ottenere l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio da
ubicarsi in un bar sito all’interno della stazione di servizio
automobilistico AGIP in via Babbaurra in San Cataldo, in quanto l’impianto
soggiacerebbe alla normativa che fissa i limiti di distanza minima fra
rivendite ordinarie viciniori:
2) in via subordinata, le circolari
della Direzione generale dei Monopoli di Stato n. 04/63406 del 25/9/01 e
n. 04/64713 del 28/11/01, ove alle stesse, qualora intese nei sensi
assunti dalla resistente Amministrazione, fosse attribuita la natura
giuridica di atto presupposto.
2. L’adito TAR del Lazio, Sez. II,
con ordinanza n. 6323 del 14/7/11, visto l’art. 16 comma 2 d.lgs. n. 104
del 2010, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed affermato
che la competenza spetterebbe, invece, al TAR della Sicilia, rilevando che
l’atto impugnato è stato emanato da Autorità periferica e che, pertanto,
spiegherebbe effetti nell’ambito della circoscrizione di tale ultimo
tribunale e ritenendo non rilevante né sufficiente a spostare la
competenza l’impugnativa delle circolari emesse dalla Direzione generale
dei Monopoli di Stato, posto che il ricorso ha per oggetto principale
l’impugnativa del provvedimento adottato dall’Ufficio regionale della
Sicilia e che l’annullamento delle circolari in questione, ritenuto non
necessario ai fini della soddisfazione dell’interesse della ricorrente, è
stato chiesto in via meramente subordinata ed eventuale.
3. La soc.
F.lli Pilato impugna l’ordinanza citata con regolamento di competenza, ai
sensi degli artt. 16 comma 3 e 15 comma 2 del d.lgs. n. 104 del 2010
sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, lo
spostamento della competenza dal TAR periferico al TAR del Lazio si
realizza per il solo fatto che l’impugnativa sia stata estesa alle
circolari, trattandosi di atto emanato da un organo centrale dello Stato e
destinato a spiegare effetti sull’intero territorio nazionale e senza che
in questa sede possa essere delibata l’importanza che l’impugnazione di
tale atto riveste nell’economia del ricorso.
Chiede, pertanto,
l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza e, per l’effetto,
in riforma della ordinanza gravata, l’indicazione quale giudice della
controversia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
4.
Assegnato il ricorso all’Adunanza plenaria, nella composizione integrata
prevista dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373,
all’odierna Camera di Consiglio è passato in decisione.
5.
Preliminarmente, va dato atto dell’applicabilità al caso in esame della
disciplina di cui all’art. 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del
processo amministrativo), tenuto conto dell’epoca della proposizione del
ricorso e del regolamento.
Nel merito, il regolamento è
fondato.
Come si è detto, negli atti impugnati in I grado sono
ricomprese, sia pure “occorrendo”, le circolari nn. 04/63406 del 25/9/01 e
04/64713 del 28/11/01 della Direzione generale dei Monopoli di Stato, alle
quali si è conformato l’atto individuale.
Nei confronti delle medesime,
ove non intese nei sensi rappresentati dalla società ricorrente, vengono
svolte censure di illegittimità per contrasto con il disposto di cui agli
artt. 22 l. n. 1293 del 1957 e 53, comma 1, d.P.R. n. 1074 del 1958,
risultando antitetici, nel richiamato sistema normativo, i due concetti di
rivendita speciale e di rispetto della distanza minima.
In primo
luogo, è irrilevante che l’impugnativa sia svolta in via subordinata ed
eventuale ad una determinata interpretazione, giacchè la medesima
impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità
processuale (cfr., in termini, A.P. n. 6 del 2011).
In secondo luogo,
va escluso che, nel caso di specie, l’impugnativa delle circolari
costituisca uno strumento pretestuoso al fine dello spostamento della
competenza a giudicare della controversia.
Quanto alla questione della
rilevanza delle circolari, è nota la varietà delle opinioni dottrinarie e
giurisprudenziali sulla natura di questi atti e sulla loro impugnazione,
varietà dovuta peraltro alla molteplicità delle fattispecie che vengono
riunite sotto quest’unica denominazione come riconosce esplicitamente
l’articolo 26 della legge n. 241 del 1990.
Limitando pertanto la
pronuncia alle circolari di cui si tratta, si deve constatare che esse,
pur formalmente dirette agli organi periferici dell’amministrazione dei
Monopoli di Stato, hanno una indubbia rilevanza esterna. Non sono
espressione infatti di una mera attività interpretativa, in quanto tale
suscettibile di “disapplicazione” da parte – teoricamente – degli organi
periferici e del giudice, ma incidono negativamente – secondo la
prospettazione sia pure ipotetica della parte – sulla legittimità
dell’atto individuale.
In queste condizioni ritiene l’Adunanza Plenaria
che le circolari in questione siano senz’altro impugnabili congiuntamente
all’atto applicativo.
Venendo al conseguente profilo della competenza,
non essendo gli effetti degli atti adottati dagli organi centrali dei
Monopoli di Stato limitati all’ambito territoriale della Regione
Siciliana, nel caso di specie si rende applicabile il disposto dell’art.
13, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, ai sensi del quale, quando siano
impugnati siffatti provvedimenti unitamente ad atti destinati ad avere
efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta in ogni
caso attratto nella competenza del TAR per il Lazio (cfr., in termini,
A.P. n. 6 cit.).
E’ stato, invero, da tempo chiarito in giurisprudenza
che la competenza del TAR con sede in Roma in relazione ad atti di
autorità centrali attrae, per connessione, anche gli atti applicativi
emessi da organi o enti periferici (Cons. Stato, IV Sez., n. 1957/99; n.
429/99; n. 1011/08 ).
E’ stato, altresì, chiarito come a tal fine non
rilevi la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto
dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso,
trattandosi di questione che, attenendo al merito, non può essere delibata
in sede di regolamento di competenza (cfr. decc. citt.; Cons. Stato, IV
Sez., n. 683/02; n. 6961/09).
Conclusivamente, il ricorso per
regolamento di competenza proposto dalla soc. Fratelli Pilato deve essere
accolto.
6. Le spese della presente fase incidentale possono essere
compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria), in accoglimento del ricorso per regolamento di
competenza ed in riforma della gravata ordinanza del TAR Lazio - Roma,
sez.II, n. 6323 del 14/7/11, indica come competente a conoscere la
controversia dedotta in giudizio il TAR del Lazio - Roma.
Compensa fra
le parti le spese della presente fase incidentale.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2011, con la
partecipazione di:
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di
Stato
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione
Gaetano Trotta,
Presidente di Sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano
Baccarini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marco Lipari,
Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Marzio Branca,
Consigliere
Guido Salemi, Consigliere
Francesco Caringella,
Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino,
Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2011