Pasubio Group S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Cristina
D'Alessandro e Antonio Ferretto, con domicilio eletto presso Maria
Cristina D'Alessandro in Roma, via Flaminia, 366;
contro
Ascopiave S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Barel e Luigi
Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico
Confalonieri, 5;
nei confronti di
Comune di Isola Vicentina, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Dario Meneguzzo e Orlando
Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria
N. 5; Ati Linea Distribuzione S.r.l. - Gestir S.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA:
SEZIONE I n. 02579/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del
T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 02579/2009, resa tra le parti,
concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS.
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Ascopiave S.p.A. e del Comune di Isola
Vicentina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2011 il
Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Zini, per delega
dell'avv. Ferretto, Manzi e Sivieri;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ascopiave s.p.a., concessionaria del servizio
di distribuzione del gas naturale nel Comune di Isola Vicentina in regime
di proroga e classificatasi terza nella procedura ristretta, mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dal medesimo
Comune , ha impugnato con ricorso e con successivi motivi aggiunti la
deliberazione comunale recante indirizzi sulla procedura di gara, il bando
, la lettera d’invito e l’aggiudicazione definitiva in favore di Pasubio
Group s.r.l. .
Con successivo ricorso ha altresì impugnato , unitamente
all’aggiudicazione definitiva, la determinazione di nomina della
Commissione di gara e gli atti concernenti la procedura comprese le
rettifiche intervenute in corso di gara.
Il Tar, riuniti i ricorsi,
richiamando la propria giurisprudenza in materia, li ha accolti annullando
il bando di gara e la delibera comunale che ne aveva determinato il
contenuto, ritenendo sperequato il punteggio preminentemente orientato a
favore del contenuto economico dell’offerta.
Propone appello
l’aggiudicataria Pasubio Group riproponendo in primo luogo le eccezioni
pregiudiziali concernenti la carenza di interesse della ricorrente
all’impugnazione delle clausole del bando per non avere queste natura
immediatamente lesiva e , comunque, all’annullamento degli atti di
gara.
Nel merito, censura la sentenza di primo grado contestando che la
distribuzione del punteggio contrastasse con l’art. 14, comma 6 del d.
lgs. n. 164 del 2000 essendo essa rimessa ad una valutazione discrezionale
della p.a.
Costituendosi in giudizio, Ascopiave, oltre a contrastare le
eccezioni pregiudiziali di rito, ha riproposto alcuni dei motivi di merito
proposti contro gli atti di gara, non esaminati dal primo giudice, ma
comunque a suo dire dirimenti, relativi alla violazione degli artt. 64 e
67 del codice dei contratti pubblici, attesa la difformità della lettera
di invito rispetto al bando di gara tale da turbare la par condicio tra i
concorrenti ed alterare l’andamento della gara; la nomina anticipata e
l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice; il difetto di
istruttoria e l’illogicità per la mancata considerazione della circostanza
dell’interconnessione della rete di distribuzione del Comune di Isola
Vicentina con quella di altri comuni limitrofi.
Si è costituito il
Comune di Isola Vicentina a sostegno dell’appellante.
All’udienza del
27 settembre 2011, in vista della quale le parti hanno presentato memorie,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Occorre,
preliminarmente, affrontare l’eccezione pregiudiziale sollevata
dall’appellante circa la carenza di interesse della Ascopiave
all’impugnazione del bando e degli atti di gara.
L’eccezione è
infondata, alla luce della consolidata giurisprudenza (di recente, Cons.
St. Ad. Pl. 11.1.2011, n. 3; Sez. V, 15.10.2010, n. 7515, 21.2.2011, n.
1082) secondo cui l’interesse strumentale alla riedizione integrale della
procedura di gara di cui sia titolare un’impresa che abbia legittimamente
partecipato alla gara, così differenziando la propria posizione rispetto a
quella di un qualsiasi operatore del settore che aspiri, di fatto, a
partecipare ad una futura selezione, è idoneo a radicare la legittimazione
ad agire , in quanto collegato ad una posizione giuridica attiva, protetta
dall’ordinamento, la cui soddisfazione è realizzabile unicamente mediante
il rinnovo della procedura.
Non occorre poi soffermarsi sulla immediata
lesività delle disposizioni di bando impugnate, avendo la ricorrente in
primo grado provveduto comunque ad impugnare gli atti di gara in esito
all’aggiudicazione in favore di Pasubio Group.
3. Nel merito,
occorre osservare che sulla questione su cui si fonda la pronuncia di
accoglimento il gravame di Pasubio coglie nel segno, alla luce della
giurisprudenza formatasi anteriormente all’entrata in vigore del decreto
legislativo 1.6.2011 n. 93, ratione temporis inapplicabile alla presente
fattispecie (a partire da Cons. St. Sez. V, 19.9.2008, n. 4540;
31.12.2008, n. 6744; 26.1.2009, n. 370; 4.1.2011, n. 2; 17.1.2011, n. 224)
– cui il Collegio intende conformarsi - di segno opposto alla sentenza di
primo grado.
Sul punto, occorre infatti ribadire che la lettera
dell’art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 164 del 2000, non
prevedendo una predeterminazione del valore ponderale da attribuire,
rispettivamente, all’elemento qualità ed all’elemento prezzo delle offerte
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ha
lasciato spazio alla discrezionalità della stazione appaltante da
esercitare in relazione agli interessi specifici ed alle condizioni della
rete; peraltro, la preponderanza attribuita all’elemento economico
dell’offerta non è tale da marginalizzare completamente l’elemento della
qualità tecnica, mentre è controbilanciata , sul piano economico, dalla
decisione dell’ente di farsi carico completamente dei costi in favore del
gestore uscente, così non risultando né sproporzionata né irragionevole.
La sicurezza è inoltre garantita secondo quanto previsto dal contratto di
servizio.
4. Occorre, tuttavia, esaminare gli ulteriori motivi,
originariamente proposti con il ricorso di primo grado e non esaminati in
quanto assorbiti, ritualmente sottoposti dalla difesa della Ascopiave.
Questa ha denunciato l’illegittimità degli atti di gara per violazione
degli articoli 64 e 67 del codice dei contratti pubblici, in
considerazione dei mutamenti intervenuti in corso di gara sull’ammontare
della cauzione e sul versamento di una somma una tantum e per difformità
tra bando e lettera di invito nell’indicazione di alcuni pesi
ponderali.
Ciò avrebbe comportato, oltre ad un andamento anomalo della
procedura, in cui i concorrenti non erano tempestivamente messi in grado
di conoscere con certezza le regole, una lesione della par condicio dei
partecipanti, i quali avrebbero formulato la propria offerta senza
conoscere in anticipo quali pesi la Commissione avrebbe applicato.
Le
controparti - in particolare il Comune - sostengono l’irrilevanza di meri
errori materiali , peraltro inidonei a fondare l’interesse della
ricorrente, prontamente emendati dalla stazione appaltante e superabili da
parte dei partecipanti in base al principio della prevalenza del bando
sulla lettera di invito.
Le modifiche (ovvero correzioni, secondo
l’impostazione del Comune) della lettera d’invito rispetto al bando hanno
riguardato sia l’importo della cauzione, sia alcuni pesi ponderali. La
Commissione di valutazione, che in un primo momento aveva applicato i pesi
indicati nella lettera di invito , è stata riconvocata ed ha rivisto il
proprio operato, applicando i pesi ponderali del bando senza , peraltro,
effetti ai fini della formulazione della graduatoria finale.
Deve
osservarsi che nelle procedure ristrette vale la regola
dell’inderogabilità del bando da parte della lettera d’invito, correlata
sia alla funzione meramente integrativa della lettera d’invito rispetto al
bando, sia alla necessità che le prescrizioni rese note alla generalità
degli aspiranti a partecipare alla gara non possano essere modificate con
un atto rivolto alle sole imprese che abbiano chiesto di partecipare.
L’applicazione di detta regola comporta che ove la stazione appaltante
riscontri una illegittimità ovvero intenda modificare le prescrizioni del
bando di gara , non può procedere ad una sua rettifica mediante la lettera
d’invito, ma è tenuta ad utilizzare per la modifica lo strumento del
contrarius actus. Parimenti, quando illegittimità vengano riscontrate
nella lettera d’invito, né l’amministrazione né la Commissione hanno il
potere di emendarla dopo l’apertura delle offerte, avendo la possibilità
di annullare l’intera gara (Cons. St. Sez. V, 17.10.2008, n.
5095).
Sebbene quindi, sotto il profilo interpretativo, il contrasto
tra bando e lettera d’invito vada risolto in base alla prevalenza del
primo , quale lex specialis della selezione concorsuale (Cons. St. Sez. V,
29.3.2004, n. 1660, che richiama il parere della Sez. II, n. 149 del 7
marzo 2001), ciò non toglie che la difformità tra i due atti –
indipendentemente dai motivi che abbiano ,consapevolmente o per mero
errore materiale, indotto l’amministrazione alla modifica delle
prescrizioni nella lettera d’invito - sia idonea, in concreto, a
pregiudicare l’imparzialità e l’applicazione uniforme delle regole nei
confronti di tutti i partecipanti. La Ascopiave, al pari degli altri
concorrenti, al momento di presentare l’offerta, ha dovuto tener conto
della contraddittoria modifica delle prescrizioni sulle cauzioni (
modifica della cauzione una tantum, reintroduzione, a pochi giorni dalla
scadenza del termine di scadenza per la partecipazione, dell’obbligo di
versamento una tantum della somma di 250.000 euro ) ed ha presentato
un’offerta confidando (o, comunque, potendo confidare, non prevedendo il
successivo comportamento della Commissione di valutazione)
nell’attribuzione di pesi ponderali contenuti nella lettera d’invito
difformi da quelli indicati nel bando.
Il comportamento della stazione
appaltante e della Commissione – che prima ha applicato le regole della
lettera d’invito per poi correggersi applicando i pesi indicati nel bando-
avvalora lo stato di incertezza e la turbativa al corretto ed uniforme
svolgimento della procedura di selezione denunciato da Ascopiave e la
violazione dei principi di correttezza, pubblicità, trasparenza e par
condicio tra i concorrenti di cui agli articoli 2, 64 e 67 del codice dei
contratti pubblici , applicabili a tutte le procedure di scelta, sia
dell’appaltatore che del concessionario, anche in base all’espresso
richiamo contenuto nell’art. 30 dello stesso codice.
5. Illegittima
deve anche considerarsi la nomina della Commissione di gara, avvenuta in
data 21 marzo 2008, anteriormente al termine da ultimo stabilito per la
presentazione delle offerte del 21 maggio 2008.
Ininfluente appare,
invero, la circostanza che il termine per la presentazione delle offerte
fosse stato originariamente fissato per il 31 dicembre 2007, visto che la
regola per cui la costituzione della commissione deve avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte deve
trovare applicazione in concreto, secondo le circostanze del caso e,
quindi, il suo rispetto va valutato tenendo conto del termine effettivo di
scadenza.
La disposizione dell’art. 84, comma 10 del d. lgs. n. 163 è
espressione di un principio di ordine generale, rispondente ad esigenze di
imparzialità della procedura di gara, allo scopo di evitare collusioni tra
commissari e concorrenti, ed è applicabile ad ogni specie di competizione
(Cons. Stato Sez. V, 24-03-2011, n. 1784).
Anche la sua violazione ,
quindi, comporta l’illegittimità della procedura di selezione
impugnata.
6. La fondatezza dei motivi esaminati, rimasti assorbiti
nella sentenza di primo grado, esime il Collegio dalla valutazione delle
restanti censure di primo grado riproposte da Ascopiave.
In
conclusione, l’appello va respinto e la sentenza di primo grado
confermata, sebbene con diversa motivazione.
La peculiarità delle
questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di
primo grado con diversa motivazione.
Spese compensate .
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 27 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero
Piscitello, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Eugenio
Mele, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Antonio
Amicuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011