Ceprini Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli
avv. Emilio Festa, Francesco Rosi, con domicilio eletto presso Francesco
Rosi, in Roma, via Lutezia, 8;
contro
Icop Spa, rappresentata e difesa dagli avv.
Arturo Cancrini, Claudio De Portu, Francesco Vagnucci, con domicilio
eletto presso Studio Legale Cancrini Piselli, in Roma, via Giuseppe
Mercalli n. 13; Comune di Orvieto, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Apolloni David, con domicilio eletto presso David Giuseppe
Apolloni in Roma, via Gramsci n. 20;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA:
SEZIONE I n. 00279/2010, resa tra le parti, concernente affidamento
progettazione ed esecuzione opere comune di Orvieto - ammissione imprese
concorrenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Icop Spa e
del Comune di Orvieto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio
2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Festa, De
Portu e Apolloni;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto
segue.
FATTO
Con il ricorso di primo grado il RTI Icop spa ha
impugnato il provvedimento con il quale il comune di Orvieto ha
aggiudicato al RTI Ceprini la gara per l'esecuzione delle opere necessarie
per realizzare il raccordo stradale per l'accesso al polo
ospedaliero.
Il ricorrente in primo grado, a sostegno del ricorso ha
sostenuto, nei confronti dell’aggiudicatario, i seguenti
motivi:
-violazione dei principi della segretezza e della “par
condicio”, perché il RTI Ceprini aveva indicato, negli elaborati facenti
parte dell'offerta tecnica, i dati relativi all'offerta temporale che,
invece, avrebbero dovuto essere inseriti nell'offerta
economica;
-mancata assunzione dell'obbligazione ad eseguire
prestazioni per una percentuale pari al 10% della declaratoria OS21, come
previsto dal bando;
-mancata produzione, da parte del legale
rappresentante, della delega conferita al soggetto che aveva effettuato la
presa visione dei luoghi;
-illegittima partecipazione alla gara del RTI
Varvarito, con conseguente illegittimità della graduatoria, in quanto la
sua esclusione avrebbe comportato l'aggiudicazione a favore del RTI
ricorrente;
-in subordine, errata applicazione delle modalità di
attribuzione dei punteggi;
-errata ammissione del Consorzio Campania
Sviluppo infrastrutture.
Il raggruppamento controinteressato ha
proposto ricorso incidentale avverso l'ammissione alla gara del
ricorrente, sostenendo i seguenti motivi:
-violazione della “lex
specialis” e dell'art. 71 del dpr 554/99, perché il RTI Icop non ha
prodotto la delega rilasciata dal legale rappresentante al soggetto che
aveva provveduto alla presa visione dei luoghi;
-violazione della “lex
specialis”, dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e del disciplinare, in quanto i
professionisti affidatari della progettazione esecutiva per conto
dell’Icop non hanno indicato la percentuale di prestazioni corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento, come richiesto dalle
citate disposizioni;
-mancata dichiarazione, da parte della “Maeg spa”,
dei soggetti cessati dalle cariche rappresentative della società.
Il
Tar ha respinto i motivi di ricorso incidentale ed ha accolto il primo
motivo del ricorso principale.
Con l’appello in esame, il RTI Ceprini
ha riproposto i motivi già sostenuti in via incidentale ed ha affermato
l’infondatezza, nel merito, dei motivi di ricorso.
Hanno resistito il
RTI Icop ed il comune di Orvieto.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Preliminarmente, in
quanto pregiudiziali, vanno esaminati i motivi di ricorso
incidentale.
Il collegio ritiene fondato il secondo degli
stessi.
Con tale motivo il raggruppamento appellante ha sostenuto che
il RTI Icop avrebbe dovuto essere escluso dalla gara stante la mancanza,
nella dichiarazione resa dai soggetti designati alla redazione della
progettazione esecutiva, dell’indicazione della percentuale delle
prestazioni corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento
e ciò in violazione del disposto dell’art. 37 co. 13 del D.Lgs n.
163/06.
Sostiene, al contrario, il ricorrente in primo grado, con tesi
condivisa dalla sentenza appellata, che alla fattispecie deve applicarsi
l’art. 37 cit. co. 4, secondo cui sarebbe sufficiente indicare, come è
avvenuto nel caso in esame, soltanto le parti del servizio di
progettazione attribuite ai singoli progettisti riuniti in
raggruppamento.
Il motivo proposto in via incidentale è
condivisibile.
Al riguardo, questa Sezione si è già pronunciata sulla
questione.
Conviene riportare, per chiarezza espositiva, le norme di
cui si lamenta la violazione.
Il 4° comma del menzionato articolo 37
così recita: "Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".
Il
comma 13 del medesimo articolo statuisce che: "I concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento".
“La
chiarezza del tenore letterale delle riportate disposizioni impone di
considerare vincolanti, per le imprese riunite, gli obblighi di
specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da
ciascuna di esse e delle quote di partecipazione.
Tale obbligo è
espressione di un principio generale che prescinde dall’assoggettamento
della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate
alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o
alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o
unitarie, cfr. Cons. St., sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098; sez. VI, 4
maggio 2009, n. 2783; sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98, rese su fattispecie
governate dalle analoghe, ma non identiche, disposizioni sancite dal
d.lgs. n. 157 del 1995).
Dal punto di vista sostanziale la necessità di
indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese risponde alle seguenti esigenze pubbliche:
a)
conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, di chi sarà il
soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio
ripartito e svolto dalle singole imprese al fine di rendere più spedita
l’esecuzione del rapporto individuando il responsabile;
b) agevole
verifica, da parte del responsabile del procedimento, della competenza
tecnica dell’esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di
gara;
c) rendere effettiva la composizione del raggruppamento e
rispondente alle esigenze di unire insieme capacità tecniche e finanziarie
integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese
non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal
bando”( cfr. C.S. n.744/10).
Da ciò la fondatezza del secondo motivo di
appello incidentale per la carenza, da parte del ricorrente in primo
grado, di un elemento essenziale nella dichiarazione presentata dai
progettisti, fatto che deve dar luogo alla esclusione del RTI “Icop spa”,
secondo quanto statuito dall’art 1 lett. g) del disciplinare (pag.
5).
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, le spese del
giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di
primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella
camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011, con l'intervento dei
magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Carlo Saltelli,
Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere,
Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011