 |
| |
 |
 |
| n. 11-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Ordinanza 31 ottobre 2011 n. 4814
Pres. Maruotti - Est.
Taormina
C. Zinno (Avv. ti L. Russo e G. Moriani ed altri)/ Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Gen. Stato) |
|
Istruzione pubblica – Scuola Elementare - Giudizio di non
ammissione dell’alunno alla classe successiva - Condotta indisciplinata -
Mancata ammissione- Non sussiste - Ragioni- Conseguenze
|
|
In materia di non ammissione alla classe successiva, Il
giudizio di non idoneità alla promozione non può basarsi su un rilievo
preminente di un comportamento ritenuto indisciplinato ed immaturo ,
malgrado vi sia un abbassamento dei voti al termine del secondo
quadrimestre e nessuna delle insufficienze riportate nella votazione
finale risulta grave. Va pertanto accolta l’istanza cautelare focalizzata
sulla nuova valutazione dell’alunno da parte di un corpo docente diverso
rispetto a quello che ha espresso il giudizio negativo.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8228 del
2011, proposto da:
Ciro Zinno, rappresentato e difeso dagli avv.
Luca Russo, Gianluca Moriani, Sabrina Facciorusso, con domicilio eletto
presso Gianluca Moriani in Roma, via G. Nicotera 29;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
|
| |
|
Istituto Scuola Primaria Paritaria "Casa Famiglia", non
costituitosi in giudizio;
per la riforma della
ordinanza cautelare del T.A.R. dell’
EMILIA-ROMAGNA – Sezione Staccata di PARMA - SEZIONE I n. 00337/2011, resa
tra le parti, concernente GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA.
Visto l'art. 62 del codice del processo
amministrativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata
dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie
difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre
2011 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l’ appellante l’ avvocato
Moriani;
Rilevato che con il provvedimento impugnato in primo grado
l’alunno iscritto alla seconda, sez. A, della scuola primaria paritaria
‘Casa famiglia’ di Parma non è stato valutato idoneo alla classe
successiva;
Vista l’ordinanza appellata, con cui il TAR ha respinto la
domanda cautelare, formulata dei genitori dell’alunno, in considerazione
della ‘discrezionalità del corpo docente’;
Visto l’atto di appello, con
cui sono state riproposte le censure formulate in primo grado, riguardanti
la sussistenza di profili di eccesso di potere nel giudizio posto a base
della valutazione di inidoneità;
Rilevato che l’appello cautelare,
all’evidenza assistito dal requisito del periculum in mora, risulta
fondato, in relazione alla circostanza che la valutazione complessiva
dell’alunno alla fine del primo quadrimestre era pienamente sufficiente
(l’unica insufficienza, peraltro lieve riguardava l’italiano, laddove
l’alunno aveva riportato il punteggio di 5), e che anche gli elaborati
dallo stesso redatti e contenuti nei quaderni esibiti erano stati
costantemente valutati in senso positivo;
Rilevata la palese
contraddittorietà dei medesimi punteggi riportati al termine del primo
quadrimestre, rispetto alla contestuale valutazione complessiva di
parziale raggiungimento degli obiettivi;
Rilevato che dalla
documentazione acquisita emerge che la valutazione finale di inidoneità ha
attribuito rilievo preminente al comportamento indisciplinato ed immaturo,
già segnalato al termine del primo quadrimestre, ma che non ha impedito
l’attribuzione dei punteggi pienamente sufficienti (tranne il cinque in
italiano, come sopra evidenziato);
Rilevato che un giudizio di non
idoneità alla promozione nella classe successiva non può basarsi su un
rilievo preminente di un comportamento ritenuto indisciplinato e che –
malgrado vi sia stato un abbassamento dei voti al termine del secondo
quadrimestre - nessuna delle insufficienze riportate nella votazione
finale risulta grave (avendo l’alunno riportato il punteggio di 5 in tutte
le materie);
Considerato che, sulla base della documentazione
acquisita, i giudizi numerici e quelli analitici, posti a base della
valutazione di inidoneità, non hanno costruito un quadro valutativo
coerente, già al termine del primo quadrimestre e anche al termine del
secondo;
Rilevato inoltre che la medesima valutazione negativa non ha
evidenziato come la permanenza nella classe di appartenenza per un anno
ulteriore aiuterebbe il bambino a superare i suoi disagi, ovvero
fornirebbe una opportunità di crescita, ciò che invece si sarebbe dovuto
complessivamente considerare in sede amministrativa;
Rilevato che va
accolta la domanda cautelare riproposta in questa sede e che,
conseguentemente, appare doveroso sottoporre l’alunno ad una nuova
valutazione e che va attribuita la relativa competenza organizzativa al
Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma,
che può da subito disporre, in attesa della nuova valutazione, che la
frequentazione dell’alunno abbia luogo presso un’altra classe della
seconda elementare ovvero presso un’altra scuola del distretto, previo
consenso dei genitori;
Considerato che tale ulteriore valutazione,
comunque da svolgersi a cura di un corpo docente diversamente composto
rispetto a quello che ha espresso il giudizio negativo di non ammissione
oggetto di impugnazione, avverrà all’esito della frequentazione da parte
dell’alunno della classe seconda elementare, individuata dal Dirigente
dell’Ufficio Scolastico competente per la provincia di Parma, decorso il
termine di dieci giorni o quello maggiore ritenuto da questi strettamente
necessario, all’esito del quale il corpo docente dovrà esprimere, anche
eventualmente avvalendosi delle ‘prove Invalsi’, il giudizio complessivo
in ordine alla possibilità che l’alunno sia ammesso a frequentare,
nell’anno in corso, la classe terza elementare;
Considerato che, ove la
predetta valutazione dia esito positivo, a cura del medesimo Dirigente
Scolastico l’alunno verrà avviato alla frequentazione della classe terza
elementare dell’Istituto Scuola Primaria Paritaria “Casa famiglia’, ovvero
di un’altra classe terza, individuata d’accordo con i genitori;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8228/2011) e, per
l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza
cautelare in primo grado disponendo gli incombenti di cui alla motivazione
che precede.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza
sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai
sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Dispone che a cura della
Segreteria la presente ordinanza sia comunicata con urgenza ed anche via
fax alle parti ed al Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente per la
provincia di Parma.
Compensa tra le parti le spese della presente fase
cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed
è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Maurizio Meschino,
Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina,
Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/2011
|
|
|
|
 |
|
| |
|