 |
| |
 |
 |
| n. 11-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV -
Sentenza 28 ottobre 2011 n. 5799
Pres. Trotta, est.
Forlenza
Salaria Sport Village Srl (Avv. A. Boscagli e F. Tedeschini) e
altri c. Comune di Roma ( Avv. R. Murra) e altri |
|
1. Atto e provvedimento amministrativo – Stato di
emergenza - Ordinanze P.C.M. – Natura –Atti di alta amministrazione –
Sindacabilità del G.A. – Sussiste
|
| |
|
2. Atto e provvedimento amministrativo – Grandi Eventi -
Art. 5 bis D.L. 343/2001 - Ordinanze P.C.M. – Natura –Atti di alta
amministrazione – Sindacabilità del G.A. – Sussiste
|
| |
|
3. Atto e provvedimento amministrativo – Ordinanze extra
ordinem – Contenuti – Stretta interpretazione – Conseguenze -
Interpretazione – Limitazione al solo dato letterale – Esclusione –
Ragioni
|
| |
|
4. Atto e provvedimento amministrativo – Art. 5 l. n.
225/1992 – Norma eccezionale ex art. 14 preleggi – Configurabilità –
Conseguenze - Ordinanze extra ordinem - previsioni di deroga a norme di
legge contenute nelle ordinanze – Natura eccezionale - Sussiste
|
| |
|
5. Fonti – Norme eccezionali – Interpretazione anologica
– Non è consentita – Interpretazione estensiva – Ammissibilità –
Conseguenze
|
| |
|
6. Edilizia ed Urbanistica – Mondiali di Nuoto Roma 2009
– Commissario Delegato – Poteri ex OPCM 3489/2009 – Interventi edilizi in
assenza di permesso di costruire – Potere di autorizzazione – Sussiste -
Ragioni
|
| |
|
7. Atto e provvedimento amministrativo – Nullità –
Accertamento – Azione giurisdizionale – Obbligo – Rilievo ex officio in
via amministrativa – Esclusione – Eccezioni – Intervento in autotutela
|
| |
|
8. Processo amministrativo – Atti amministrativi –
Nullità – Rilievo ex officio del Giudice – Condizioni
|
| |
|
9. Edilizia ed Urbanistica – Interventi di interesse
pubblico – Presupposti – Interventi realizzati da privati –
Riconducibilità - Fattispecie
|
| |
|
10. Processo amministrativo – Azione di accertamento –
Oggetto – Sussistenza di interessi legittimi – Inammissibilità – Ragioni
|
|
1. Sono sindacabili dal G.A. le ordinanze con le quali il
Consiglio dei Ministri dichiara lo “stato di emergenza” (art. 5, co. 1, l.
n. 225/1992), le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato (art. 5, commi 2-3) e le ordinanze specificamente
emanate dal Commissario nominato proprio per fronteggiare l’emergenza
precedentemente dichiarata (art. 5, commi 4-5), non avendo le stesse
carattere di fonti primarie dell’ordinamento giuridico, ma natura di atti
di alta amministrazione.
|
| |
|
2. Sono sindacabili dal G.A. gli atti adottati ai sensi
dell’ art. 5-bis, d.l. n. 343/2001, con il quale il potere di ordinanza in
deroga, previsto dall’art. 5 l. n. 225/1992, è stato esteso anche “alla
dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del
Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si
rende necessaria la delibera dello stato di emergenza”. Infatti la nuova
categoria di eventi (cd. “grandi eventi”), che funge da presupposto per il
conferimento ed esercizio del potere di ordinanza in deroga, comporta la
necessità di applicazione di quelli che sono i limiti all’esercizio del
potere in deroga. In particolare il “grande evento”, una volta individuato
come presupposto, funge da preciso limite sia territoriale (in relazione
ai luoghi da esso interessati), sia in relazione ai tempi di esercizio del
potere (volti ad esaurirsi con il cessare del grande evento).
|
| |
|
3. Il contenuto prescrittivo delle ordinanze
commissariali in deroga, in quanto autorizzate da norma primaria
“eccezionale”, è di “stretta interpretazione” (ex art. 14 disp. prel. cod.
civ.), non potendosene consentire (interpretazioni e quindi) applicazioni,
al di là dei casi strettamente contemplati. Ma ciò non comporta l’obbligo
di “interpretazione letterale”. Infatti la legge, nell’autorizzare il
potere in deroga alla normativa primaria, proprio per la non
preventivabile definizione dei presupposti che potranno rendere necessario
il potere di ordinanza in deroga, non pone alcuna limitazione, per materia
o contenuto, alle disposizioni derogabili, limitandosi ad affermare il
rispetto “dei principi dell’ordinamento giuridico”. Ne consegue che, se è
del tutto ragionevole una delimitazione della “libertà di contenuto”
dell’ordinanza, è altrettanto evidente che questo non può essere
convertito nel suo opposto, e cioè in un contenuto rigidamente
predefinito, la cui previsione sarebbe irragionevole proprio in relazione
gli stessi presupposti che sorreggono l’eccezionalità dell’intervento.
|
| |
|
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 delle cd.
preleggi deve intendersi per “eccezionale” ogni norma che non sia
riconducibile ai principi generali o fondamentali dell’ordinamento
giuridico, ma che anzi faccia eccezione ai detti principi o sia in
contrasto con essi. In ragione di ciò, l’art. 5 l. n. 225/1992 è senza
dubbio definibile come “norma eccezionale”, posto che, con lo stesso, si
deroga al principio di gerarchia delle fonti e, in aggiunta, con
l’attribuire efficacia derogatoria non già ad un atto-fonte, ma ad un atto
amministrativo, sia pure di “alta amministrazione”. Allo stesso modo,
devono essere definite “eccezionali” le concrete previsioni di deroga a
norme di legge contenute nelle ordinanze.
|
| |
|
5. Non è consentita una “interpretazione analogica” delle
norme eccezionali, mentre invece è ammesso che stesse possano essere
interpretate estensivamente. Infatti, nel caso della cd. interpretazione
analogica (art. 12, comma 2 preleggi), in realtà si applica una norma ad
un caso che si riconosce come escluso dal suo campo di applicazione, ma
che tuttavia abbisogna di una disciplina che l’interprete deve rinvenire
nell’ordinamento giuridico. Nel caso, invece, dell’interpretazione
estensiva si estende il significato di un termine o di una locuzione oltre
il suo significato letterale più immediato, al fine di ricavare dalla
disposizione il contenuto normativo genuino che è in essa presente.
Appare, dunque, del tutto ragionevole che la locuzione “norma di stretta
interpretazione”, tipicamente utilizzata per le norme eccezionali, debba
essere intesa come escludente la interpretazione analogica, ma, al tempo
stesso, essa non è tale da impedire che l’interprete (e comunque chi di
essa debba fare applicazione) ricerchi il più genuino e congruo
significato normativo scaturente dalla disposizione, anche attraverso il
“significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e
“l’intenzione del legislatore”.
|
| |
|
6. Ai sensi dell’OPCM 29 dicembre 2005 n. 3489 il
Commissario Delegato Per Lo Svolgimento dei Mondiali di Nuoto 'Roma 2009'
è legittimato ad autorizzare interventi edilizi in deroga all’art. 13
D.P.R.380/2001 (Testo Unico Edilizia), ossia in assenza di permesso di
costruire, anche se la suddetta disposizione non è espressamente indicata
nell’ordinanza tra le disposizioni del Testo Unico Edilizia derogabili.
Infatti, sulla base di una interpretazione dell’OPCM non solo letterale,
ma di tipo estensivo, deve ritenersi che l’elenco delle norme del T.U.E.L.
espressamente indicate come derogabili abbia natura meramente indicativa e
non esaustiva, mentre la circostanza stessa che siano stati attribuiti al
Commissario delegato poteri di pianificazione urbanistica, comprensivi
della definizione degli interventi di proprietà pubblica e privata
necessari per l’implementazione delle strutture sportive esistenti,
conduce alla conclusione che tra le disposizioni derogabili debba esservi
anche quella relativa alla competenza al rilascio del titolo
autorizzatorio edilizio. D’altro canto il permesso di costruire
costituisce atto emanato in esercizio di potere vincolato. Quindi, a
fronte di un potere conferito al Commissario delegato di incidere su ogni
aspetto del contesto urbanistico ed edilizio, ivi comprese la disciplina e
la concreta gestione del procedimento volto al rilascio del medesimo
titolo edilizio, risulterebbe irragionevole ritenere che l’unico potere
non conferitogli sarebbe quello di derogare alla competenza al rilascio di
un permesso di costruire, del quale ogni presupposto contenutistico è
stato (da esso Commissario) anteriormente definito per il tramite
dell’esercizio del potere in deroga.
|
| |
|
7. La nullità di un provvedimento amministrativo può
essere rilevata solo attraverso la proposizione di relativa azione innanzi
al Giudice, essendo precluso alla P.A. di accertare detta nullità ex
officio, salvi i casi d’esercizio, ove nei ricorrano i presupposti, del
potere di autotutela su atto proprio. Di conseguenza le P.A. non possono
sottrarsi agli effetti dell’atto, ovvero agire come se l’atto non
esistesse e/o fosse improduttivo di effetti, ritenendo ovvero opponendo la
nullità dello stesso, ma, onde tutelare le proprie posizioni giuridiche,
hanno il potere di agire in giudizio al fine di ottenerne la declaratoria
di nullità. Ciò vale anche per la Pubblica Amministrazione, avverso
provvedimenti emanati da altra autorità amministrativa ritenuti nulli, ed
avverso i quali la prima amministrazione non è titolare di potere di
autotutela.
|
| |
|
8. Il giudice amministrativo può di ufficio procedere a
dichiarare la nullità di atti amministrativi, in un giudizio non
instaurato ai sensi dell’ art. 31, co. 4 C.P.A., solo se tale declaratoria
risulta funzionale alla pronuncia sulla domanda introdotta in giudizio,
sussistendo altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato ex artt. 112 c.p.c. e 39 C.P.A.
|
| |
|
9. Perché un intervento possa essere qualificato come “di
interesse pubblico” – a prescindere dai fini per i quali tale qualifica è
attribuita – ed in assenza di una espressa previsione normativa, ciò che
rileva è la finalità pubblica che, per il tramite di detto intervento, si
intende perseguire. Ciò comporta che non è indispensabile la sussistenza
del cd. requisito soggettivo “pubblico” (l’essere il soggetto autore
dell’intervento una persona giuridica pubblica), né tanto meno rilevando
che l’intervento si attui su immobili di proprietà pubblica. In tale
contesto debbono considerarsi di interesse pubblico sia gli interventi
attuati da privati su suoli previamente assoggettati a procedimento di
espropriazione per pubblica utilità, sia gli interventi di privati per i
quali è stato ritenuto ammissibile il rilascio di concessione edilizia in
deroga, sia gli interventi effettuati da privati, per i quali è stata
riconosciuta la possibilità di concessione gratuita.
|
| |
|
10. Non è ammessa dall’ordinamento la proponibilità di
una azione dichiarativa della sussistenza dell’interesse legittimo.
Infatti le azioni dichiarative esperibili innanzi al giudice
amministrativo sono esclusivamente quelle espressamente contemplate dal
Codice del processo amministrativo. Né può ritenersi esperibile l’azione
dichiarativa nell’ambito del processo amministrativo, in virtù del
generale richiamo alle norme del Codice di procedura civile operato
dall’art. 39 Cpa. Ed infatti l’applicazione di dette disposizioni
presuppone che le stesse siano “compatibili o espressione di principi
generali”, laddove proprio la diversa natura della posizione giuridica
soggettiva tutelata in giudizio, esclude sia “generalità del principio”
sia compatibilità della disposizione. D’altra parte, proprio la limitata
introduzione dell’azione (e pronuncia) dichiarativa nell’ambito del
giudizio amministrativo, porta conseguentemente ad escludere (stante la
incompatibilità) la possibilità di ampliare l’ambito dell’azione
dichiarativa medesima, sino ad estenderla anche agli interessi legittimi.
|
|
Per visualizzare il testo del documento clicca qui
|
|
|
|
 |
|
| |
|