Giovanni Zauli, Immobiliare Costaverde Srl, rappresentati
e difesi dall'avv. Arnaldo Foschi, con domicilio eletto presso Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Comune di Forli', in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Anna Alberti, con
domicilio eletto presso l’avv. Maria Teresa Barbantini in Roma, viale
Giulio Cesare, 14;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA -
BOLOGNA: SEZIONE II n. 01790/2010, resa tra le parti, concernente
PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune
di Forli';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il
Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Enzo Gigante in
sostituzione di Arnaldo Foschi e Maria Teresa Barbantini in sostituzione
di Maria Anna Alberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Gli attuali appellanti svolgono da tempo nei
locali di un immobile sito in via Golfarelli del Comune di Forlì, inserito
dal punto di vista urbanistico in zona D2- industriale ed artigianale di
espansione, un’attività commerciale di vendita all’ingrosso e al dettaglio
di articoli per impianti idraulici, igienico-sanitari e per
l’edilizia.
In relazione al rilascio di concessioni per l’effettuazione
di lavori inerenti alcuni spazi del predetto edificio ( nn.44 e 44/1 del
1995), il Comune , nel riscontrare un cambio di destinazione d’uso non
autorizzato (passaggio da attività all’ingrosso ad attività al dettaglio)
rideterminava gli oneri contributivi nella misura di 41.600 lire per gli
oneri di urbanizzazione primaria, in lire 94.600 per gli oneri di
urbanizzazione secondaria e il lire 69.750 per il costo di costruzione e
con provvedimento sindacale del 312/1/1997 veniva intimato il pagamento
delle predette somme.
Gli interessati hanno impugnato tale
provvedimento innanzi al TAR per l’Emilia Romagna che con sentenza
n.1790/2010 ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.
Il sig.
Zauli e la Società Costaverde , ritenendola errata ed ingiusta, impugnano
parzialmente detta sentenza, precisamente nella parte in cui è stato
confermato il provvedimento impugnato relativamente alla debenza dei costi
di costruzione per la somma di lire 69.750.
Con un unico motivo di
gravame parte appellante sostiene che nessuna nuova costruzione è stata
realizzata e che alcuna modifica di destinazione d’uso dei locali è
avvenuta, per non essere state modificate le complessive superfici al
dettaglio dell’attività commerciale, sicché, in assenza di qualsiasi
intervento edilizio, ingiustificata se non assurda si rivelerebbe la
richiesta dell’Ente locale di pagamento del costo di costruzione.
Si è
costituito in giudizio l’intimato Comune di Forlì, che ha contestato la
fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
L’appello è infondato e, come tale, deve essere
respinto.
Va preliminarmente precisato che l’oggetto del contendere, in
base all’impugnativa solo parziale della sentenza n.1790/2010 è
circoscritto in questo grado unicamente all’an del pagamento del costo di
costruzione richiesto dal Comune di Forlì, senza che venga in rilievo la
quantificazione del corrispettivo per il titolo in questione (lire
69.750).
Obietta dunque parte appellante, con nella sua articolata
tesi difensiva, che non essendo intervenuta opera edilizia alcuna nei
locali dell’edificio adibito all’attività commerciale ivi svolta e non
sussistendo un cambio di destinazione d’uso con opere (e neppure senza
opere), non potrebbe pretendersi da parte dell’Amministrazione comunale il
pagamento della quota di contributo concessorio afferente, appunto, il
costo di costruzione.
Un tale assunto non appare
condivisibile.
Occorre necessariamente prendere le mosse da un dato di
fatto decisivo ai fini in esame e cioè che nella specie, come evidenziato
dagli accertamenti svolti dal Comune, sostanzialmente non smentiti
dall’appellante, si è verificato un cambio di destinazione d’uso non
autorizzato, con l’avvenuta variazione, ancorché senza opere,
dell’utilizzo di alcuni locali, da commercio all’ingrosso (originaria
destinazione urbanistica dell’immobile) a commercio al minuto.
Ora,
vero è che il contributo relativo al costo di costruzione (art.6 della
legge n.10 del 28 gennaio 1977, c.d. legge “Bucalossi” ) è riconducibile
all’attività costruttiva ex se considerata; nondimeno, trattandosi di un
prelievo paratributario, il corrispettivo in questione è comunque dovuto
in presenza di una “trasformazione edilizia” che indipendentemente
dall’esecuzione fisica di opere , si rivela produttiva di vantaggi
economici connessi all’utilizzazione (cfr. Cons Stato Sez. IV 21/4/2006
n.2258) .
Questa situazione si verifica allorché venga in rilievo, come
nella fattispecie, un mutamento d’uso rilevante, intendendo per tale ogni
variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due
categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che
determini comunque un aumento del c.d. carico urbanistico.
E’
esattamente quanto accaduto nel caso de quo, in cui la sopravvenuta
destinazione d’uso di commercio al dettaglio, senza interventi
costruttivi, diversa da quella originariamente impressa all’immobile
(commercio all’ingrosso) comporta maggiori oneri sociali delle opere di
urbanizzazione e fa perciò insorgere il presupposto imponibile per la
debenza del contributo concessorio comprensivo della quota relativa al
costo di costruzione, con conseguente necessità, per l’utilizzatore del
beneficio, di pagare la differenza tra gli oneri di urbanizzazione già
corrisposti per la destinazione d’uso originaria e quelli, se più elevati,
dovuti per la nuova destinazione impressa all’immobile.
Ora il
contributo concessorio come rideterminato comprende necessariamente anche
il costo di costruzione; tanto in relazione a quanto direttamente
contemplato dalla c.d. legge Bucalossi (la citata L. n.10/77), il cui
art.10, al comma 2, espressamente prevede il pagamento del predetto onere
per gli edifici destinati all’attività commerciale, con la precisazione
che, come costantemente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. Sez.
IV 25/6/010 n. 4109; idem 10/3/2011 n.1332), l’esonero dal costo di
costruzione non concerne le “opere” ( e le “variazioni” ) suscettibili di
essere utilizzate al servizio di attività economiche di tipo commerciale
.
Da tanto deriva che, essendo intervenuta nell’immobile per cui è
causa una modifica della superficie ad uso commerciale in senso
accrescitivo del carico urbanistico ( a causa del passaggio tra due
autonome categorie urbanistiche: commercio all’ingrosso e commercio al
dettaglio), per tale variazione è insorta la condizione di fatto e di
diritto che impone il pagamento dell’onere contributivo anche in
riferimento alla quota del costo di costruzione, come determinata ex novo
con l’atto sindacale in contestazione.
In forza delle suestese
considerazioni, l’appello non appare suscettibile di accoglimento,
meritando le relative statuizioni recate dalla sentenza del TAR Emilia
Romagna n.1790/2010 integrale conferma.
Le spese e competenze del
presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza ,
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al
pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si
liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila ) oltre IVA e
CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico,
Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Guido Romano,
Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2011