DE MEO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avv.
Giuseppe Abbamonte e Luigi M. D'Angiolella, con domicilio eletto presso
Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, n. 7, c/o R. Titomanlio;
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela
Argenzio, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della
Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:
SEZIONE IV, n. 5720/2003, resa tra le parti, concernente REVOCA ALLOGGIO
PER DIPENDENTI REGIONALI E RICH. ACCERTAM. RAPPORTO DI
LAVORO;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Carlo Saltelli e
uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Panariello, per delega
dell'Avv. Argenzio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
1. Con la sentenza n. 5720 del 2003 il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sezione Quarta, respingeva il
ricorso proposto dal sig. Salvatore De Meo per l’annullamento della nota
in data 31 maggio 1999 della Regione Campania, Settore Acque e Acquedotti,
Gestione “ex Casmez”, recante la diffida a lasciare libero e disponibile
l’alloggio di servizio, nonché per l’accertamento del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato instauratosi con la Regione Campania, con
consequenziale riconoscimento delle relative retribuzioni e del relativo
trattamento previdenziale, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria.
Secondo il predetto tribunale, infatti, quanto all’azione
impugnatoria, l’assegnazione dell’alloggio di servizio al signor Angelo De
Meo, padre del ricorrente, era collegato direttamente al rapporto di
lavoro, tant’è che, come si rilevava dalla lettura del provvedimento di
assegnazione, essa cessava per il suo venire meno per qualsivoglia
ragione: il decesso del signor Angelo De Meo, rendeva pertanto legittimo
l’impugnato provvedimento di rilascio dell’alloggio; d’altra parte gli
obblighi di presidio continuo del deposito – magazzino attiguo
all’alloggio di servizio (che potevano essere svolti anche dai familiari
del dipendente), per un verso non legittimavano il permanere della
concessione dell’alloggio di servizio in capo al ricorrente e, per altro
verso, consistendo in prestazioni saltuarie, assolutamente prive di
elementi tali da integrare gli indici rilevatori di un rapporto di
pubblico impiego, rendevano infondata anche la ulteriore domanda avanzata
col ricorso introduttivo del giudizio.
2. L’interessato con atto di
appello notificato il 24 settembre 2003 impugnava tale sentenza, deducendo
l’erroneità alla stregua di due articolati motivi di gravame, il primo
rubricato “Error in judicando - violazione e falsa applicazione dei
principi generali in materia di pubblico impiego – violazione art. 36
Cost. e 2126 c.c. – violazione art. 97 Cost.” ed il secondo “Error in
judicando stessa censura sub I) – violazione art. 36 Cost. e 2126 c.c.”,
attraverso cui ha sostanzialmente riproposto le censure di primo grado,
superficialmente apprezzate e inopinatamente respinte dai primi giudici,
insistendo in particolare sull’esistenza del rapporto di lavoro
subordinato in via di fatto con l’amministrazione regionale, come
comprovato dalla vasta documentazione depositata e rilevando che, una
volta accertato quest’ultimo e trattene tutte le conseguenze giuridiche,
economiche e previdenziali, non poteva neppure dubitarsi della palese
illegittimità del provvedimento di rilascio dell’alloggio.
La Regione
Campania ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
L’appellante
ha poi depositato ulteriore documentazione a supporto delle proprie
domande giudiziali.
3. Con decisione interlocutoria n. 8882 del 29
dicembre 2009 la Sezione ha ordinato all’appellata amministrazione
regionale di fornire “chiarimenti in ordine all’effettiva attività svolta
dall’appellante, anche alla luce della documentazione da questi prodotta,
al fine di verificare l’eventuale inserimento del sig. De Meo
nell’organizzazione o la sussistenza di specifici motivi ostativi al
predetto inserimento”.
A tanto l’amministrazione regionale ha
provveduto con la nota prot. 2010.0144455 del 17 febbraio 2010.
4. La
causa, già fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011, è stata
rinviata su richiesta della parte appellante.
In data 12 aprile 2011
quest’ultimo ha depositato apposita dichiarazione circa l’attuale
persistenza dell’interesse alla decisione della causa ed ha
successivamente depositato ampia documentazione a supporto della
stessa.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, dopo la rituale
discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è infondato e deve essere
respinto.
5.1. Secondo un ormai consolidato e condivisibile indirizzo
giurisprudenziale, all’esistenza degli eventuali indici rilevatori di un
rapporto di pubblico impiego può attribuirsi soltanto una mera funzione di
astratta qualificazione ai fini della determinazione della giurisdizione,
nonché della disciplina economica e previdenziale delle prestazioni
lavorative di fatto erogate, essendo il rapporto comunque nullo e
improduttivo di effetti, in quanto instaurato al di fuori dei parametri
legislativi che, nel rispetto dell'art. 97, comma 3 della Costituzione,
regolano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso (A.P., 29.2.1992,
n. 1 e 5.3.1992, n. 5; nonché, fra le tante, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic.,
15.1.2002, n. 5; Cons. St., sez. IV, 14.9.2005, n. 4756, 8.5.2000, n. 2637
e 25.11.1992, n. 979; Cons. St., sez. V, 1.10.2002, n. 5137 e 25.7.2006,
n. 4669; Cons. St., sez. VI, 18.3.1998, 22.12.2004, n. 8182, 27.7.2007, n.
4177, e tra le più recenti C.d.S., sez. V, 3 novembre 2010, n. 7772;18
marzo 2010, n. 1580).
Di conseguenza la domanda di accertamento della
sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, sussistendo gli indici
rilevatori, potrebbe pertanto trovare accoglimento esclusivamente ai fini
dell’applicabilità delle garanzie retributive e contributivo-previdenziali
di cui all'art. 2126 cod. civ..
5.2. Tuttavia, diversamente da quanto
prospettato dall’appellante, nel caso in esame non si rinvengono gli
indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego che, com’è noto,
consistono nella subordinazione gerarchica, nel carattere continuativo ed
esclusivo delle prestazioni, nell’inserimento del lavoratore
nell’organizzazione interna dell’ente, nella retribuzione prestabilita,
nel godimento delle ferie, nel trattamento di malattia, etc. (C.d.S., sez.
V, 14 aprile 2008, n. 1645; 30 agosto 2006, n. 5062; VI, 6 giugno 2008, n.
2718), fatti costitutivi la cui prova è a carico dell’interessato, secondo
il normale principio della ripartizione dell’onere della prova tra le
parti del processo.
Sennonchè, anche a voler condividere la tesi della
lacunosità dei chiarimenti forniti sul punto dall’amministrazione
regionale e tenuto conto dell’ampia documentazione prodotta
dall’appellante, deve in ogni caso evidenziarsi che l’attività
asseritamente prestata dall’appellante, sostanzialmente consistita
nell’aver proseguito anche dopo la morte del padre, titolare della
concessione dell’alloggio di servizio, nella gestione del magazzino –
deposito annesso a detto alloggio (provvedendo al ricevimento da parte dei
fornitori del competente servizio della Regione Campania e alla consegna
ai richiedenti del materiale occorrente per la gestione acquedotti “ex
Casmez”), non aveva le caratteristiche della continuità e dell’esclusività
in favore dell’amministrazione e tanto meno comportava l’inserimento nella
relativa organizzazione burocratica.
E’ decisiva in tal senso la
circostanza che tale attività, come peraltro correttamente e
convincentemente rilevato dai primi giudici, costituiva una mera
obbligazione accessoria alla stessa concessione dell’alloggio di servizio
e non già una autonoma obbligazione di facere, di per sé idonea ad
integrare un rapporto di lavoro e quindi autonoma e distinta da quella a
causa della quale era stato concesso l’alloggio: infatti, il punto 1)
della concessione dell’alloggio in favore del sig. Angelo di Meo (in data
18 febbraio 1969 n. 3678/12B/MPI/mpi) prevedeva espressamente per il
concessionario l’obbligo di manutenzione, pulizia e vigilanza oltre che
dei locali concessi “…anche dei restanti locali adibiti ad uso ufficio per
la Direzione Lavori e foresteria, nonché di quelli adibiti ad uso
magazzino e ricovero attrezzi, al fine di evitare possibilità di
danneggiamento o asportazione di materiali da parti di terzi, coadiuvato
in ciò anche da membri della sua famiglia”.
E’ proprio la possibilità
prevista per il concessionario di farsi aiutare da membri della famiglia
solo ed esclusivamente per la manutenzione dei locali adibiti ad uso
magazzino e ricovero attrezzi a rendere tale obbligo non già un ulteriore
autonomo profilo del rapporto di lavoro, quanto piuttosto un obbligo
accessorio della concessione dell’alloggio di servizio, come tale del
tutto inidoneo ad integrare il necessario inserimento nella struttura
organizzativa dell’ente.
Né possono costituire valida prova ai fini
della continuità ed esclusività dell’attività svolta i “fogli di presenza”
depositati, privi non solo di qualsiasi firma di attestazione o di
controllo da parte di un qualche funzionare regionale, ma altresì privi di
qualsiasi riferimento ad ordini di organizzazione del servizio da parte
dell’amministrazione, così non sussistendo alcun elemento in ordine
all’indice della subordinazione gerarchica.
5.3. Non è idonea a
modificare tale avviso la pur voluminosa documentazione prodotta
dall’appellante in vista dell’odierna udienza di discussione.
A tacer
d’altro è sufficiente rilevare che proprio dal suo esame ha trovato
definitiva conferma la circostanza, già evidenziata dalla resistente
amministrazione regionale, secondo cui l’appellante ha effettivamente
rapporti con la Ditta D’Alessandro Costruzioni che, tra l’altro, è anche
titolare di appalti con l’Ente Regione; né alcun rilievo decisivo ai fini
di causa può essere ricollegato alla circostanza che l’appellante ha
ricevuto, nella qualità (indicata dall’ufficiale giudiziario) di
“impiegato addetto al ritiro” per l’Acquedotto di un atto giudiziario
(avviso di conclusioni indagini nei confronti di alcun soggetti imputati
dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 c.p.p. in cui l’Acquedotto
stesso risulta parte offesa), ciò in quanto tale indicazione non rientra
nell’ambito dell’attività del pubblico ufficiale (ufficiale giudiziario)
destinata a far fede fino a querela di falso.
6. In conclusione, alla
stregua delle osservazioni svolte, l’appello deve essere respinto, essendo
infondate, come correttamente ritenuto dai primi giudici, sia la domanda
di accertamento dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, sia
quella impugnatoria (in relazione alla quale peraltro non è stato svolto
alcun motivo di gravame).
La peculiarità della controversia giustifica
la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal
sig. Salvatore De Meo avverso la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione Quarta, n. 5720 del 2003, lo
respinge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del
presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella,
Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele,
Consigliere
Doris Durante, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2011