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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 settembre 2011 n. 5101
Pres. Baccarini - Est. Saltelli
DE MEO SALVATORE (Avv. ti G. Abbamonte, L. M. D'Angiolella) / REGIONE CAMPANIA (Avv. C. Argenzio)


1. Pubblico impiego – Indici rivelatori – Funzione – Effetti.

 

2. Pubblico impiego – Indici rivelatori – Individuazione – Prova – A carico dell’interessato.

 

3. Pubblico impiego - Alloggio di servizio in concessione - Gestione di un magazzino attiguo - Inconfigurabilità – Ragioni.

 

 

1. Agli eventuali indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego può attribuirsi soltanto una mera funzione di astratta qualificazione ai fini della determinazione della giurisdizione, nonché della disciplina economica e previdenziale delle prestazioni lavorative di fatto erogate, essendo il rapporto comunque nullo e improduttivo di effetti, in quanto instaurato al di fuori dei parametri legislativi che, nel rispetto dell'art. 97, comma 3 della Costituzione, regolano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso. Pertanto, la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, sussistendo gli indici rilevatori, potrebbe pertanto trovare accoglimento esclusivamente ai fini dell’applicabilità delle garanzie retributive e contributivo-previdenziali di cui all'art. 2126 cod. civ..

 

2. Gli indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego consistono nella subordinazione gerarchica, nel carattere continuativo ed esclusivo delle prestazioni, nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione interna dell’ente, nella retribuzione prestabilita, nel godimento delle ferie, nel trattamento di malattia, etc., fatti costitutivi la cui prova è a carico dell’interessato, secondo il normale principio della ripartizione dell’onere della prova tra le parti del processo.

 

3. L’attività di gestione di un magazzino attiguo all’alloggio di servizio in concessione di proprietà della Regione non ha le caratteristiche della continuità e dell’esclusività in favore dell’amministrazione, consistendo in una mera obbligazione accessoria alla stessa concessione (e non già in una autonoma obbligazione di facere), assolutamente priva di elementi tali da integrare gli indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9196 del 2003, proposto da:

 

DE MEO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte e Luigi M. D'Angiolella, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, n. 7, c/o R. Titomanlio;

contro



REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Argenzio, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV, n. 5720/2003, resa tra le parti, concernente REVOCA ALLOGGIO PER DIPENDENTI REGIONALI E RICH. ACCERTAM. RAPPORTO DI LAVORO;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Panariello, per delega dell'Avv. Argenzio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



1. Con la sentenza n. 5720 del 2003 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione Quarta, respingeva il ricorso proposto dal sig. Salvatore De Meo per l’annullamento della nota in data 31 maggio 1999 della Regione Campania, Settore Acque e Acquedotti, Gestione “ex Casmez”, recante la diffida a lasciare libero e disponibile l’alloggio di servizio, nonché per l’accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi con la Regione Campania, con consequenziale riconoscimento delle relative retribuzioni e del relativo trattamento previdenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Secondo il predetto tribunale, infatti, quanto all’azione impugnatoria, l’assegnazione dell’alloggio di servizio al signor Angelo De Meo, padre del ricorrente, era collegato direttamente al rapporto di lavoro, tant’è che, come si rilevava dalla lettura del provvedimento di assegnazione, essa cessava per il suo venire meno per qualsivoglia ragione: il decesso del signor Angelo De Meo, rendeva pertanto legittimo l’impugnato provvedimento di rilascio dell’alloggio; d’altra parte gli obblighi di presidio continuo del deposito – magazzino attiguo all’alloggio di servizio (che potevano essere svolti anche dai familiari del dipendente), per un verso non legittimavano il permanere della concessione dell’alloggio di servizio in capo al ricorrente e, per altro verso, consistendo in prestazioni saltuarie, assolutamente prive di elementi tali da integrare gli indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego, rendevano infondata anche la ulteriore domanda avanzata col ricorso introduttivo del giudizio.
2. L’interessato con atto di appello notificato il 24 settembre 2003 impugnava tale sentenza, deducendo l’erroneità alla stregua di due articolati motivi di gravame, il primo rubricato “Error in judicando - violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di pubblico impiego – violazione art. 36 Cost. e 2126 c.c. – violazione art. 97 Cost.” ed il secondo “Error in judicando stessa censura sub I) – violazione art. 36 Cost. e 2126 c.c.”, attraverso cui ha sostanzialmente riproposto le censure di primo grado, superficialmente apprezzate e inopinatamente respinte dai primi giudici, insistendo in particolare sull’esistenza del rapporto di lavoro subordinato in via di fatto con l’amministrazione regionale, come comprovato dalla vasta documentazione depositata e rilevando che, una volta accertato quest’ultimo e trattene tutte le conseguenze giuridiche, economiche e previdenziali, non poteva neppure dubitarsi della palese illegittimità del provvedimento di rilascio dell’alloggio.
La Regione Campania ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
L’appellante ha poi depositato ulteriore documentazione a supporto delle proprie domande giudiziali.
3. Con decisione interlocutoria n. 8882 del 29 dicembre 2009 la Sezione ha ordinato all’appellata amministrazione regionale di fornire “chiarimenti in ordine all’effettiva attività svolta dall’appellante, anche alla luce della documentazione da questi prodotta, al fine di verificare l’eventuale inserimento del sig. De Meo nell’organizzazione o la sussistenza di specifici motivi ostativi al predetto inserimento”.
A tanto l’amministrazione regionale ha provveduto con la nota prot. 2010.0144455 del 17 febbraio 2010.
4. La causa, già fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011, è stata rinviata su richiesta della parte appellante.
In data 12 aprile 2011 quest’ultimo ha depositato apposita dichiarazione circa l’attuale persistenza dell’interesse alla decisione della causa ed ha successivamente depositato ampia documentazione a supporto della stessa.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



5. L’appello è infondato e deve essere respinto.
5.1. Secondo un ormai consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, all’esistenza degli eventuali indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego può attribuirsi soltanto una mera funzione di astratta qualificazione ai fini della determinazione della giurisdizione, nonché della disciplina economica e previdenziale delle prestazioni lavorative di fatto erogate, essendo il rapporto comunque nullo e improduttivo di effetti, in quanto instaurato al di fuori dei parametri legislativi che, nel rispetto dell'art. 97, comma 3 della Costituzione, regolano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso (A.P., 29.2.1992, n. 1 e 5.3.1992, n. 5; nonché, fra le tante, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 15.1.2002, n. 5; Cons. St., sez. IV, 14.9.2005, n. 4756, 8.5.2000, n. 2637 e 25.11.1992, n. 979; Cons. St., sez. V, 1.10.2002, n. 5137 e 25.7.2006, n. 4669; Cons. St., sez. VI, 18.3.1998, 22.12.2004, n. 8182, 27.7.2007, n. 4177, e tra le più recenti C.d.S., sez. V, 3 novembre 2010, n. 7772;18 marzo 2010, n. 1580).
Di conseguenza la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, sussistendo gli indici rilevatori, potrebbe pertanto trovare accoglimento esclusivamente ai fini dell’applicabilità delle garanzie retributive e contributivo-previdenziali di cui all'art. 2126 cod. civ..
5.2. Tuttavia, diversamente da quanto prospettato dall’appellante, nel caso in esame non si rinvengono gli indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego che, com’è noto, consistono nella subordinazione gerarchica, nel carattere continuativo ed esclusivo delle prestazioni, nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione interna dell’ente, nella retribuzione prestabilita, nel godimento delle ferie, nel trattamento di malattia, etc. (C.d.S., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1645; 30 agosto 2006, n. 5062; VI, 6 giugno 2008, n. 2718), fatti costitutivi la cui prova è a carico dell’interessato, secondo il normale principio della ripartizione dell’onere della prova tra le parti del processo.
Sennonchè, anche a voler condividere la tesi della lacunosità dei chiarimenti forniti sul punto dall’amministrazione regionale e tenuto conto dell’ampia documentazione prodotta dall’appellante, deve in ogni caso evidenziarsi che l’attività asseritamente prestata dall’appellante, sostanzialmente consistita nell’aver proseguito anche dopo la morte del padre, titolare della concessione dell’alloggio di servizio, nella gestione del magazzino – deposito annesso a detto alloggio (provvedendo al ricevimento da parte dei fornitori del competente servizio della Regione Campania e alla consegna ai richiedenti del materiale occorrente per la gestione acquedotti “ex Casmez”), non aveva le caratteristiche della continuità e dell’esclusività in favore dell’amministrazione e tanto meno comportava l’inserimento nella relativa organizzazione burocratica.
E’ decisiva in tal senso la circostanza che tale attività, come peraltro correttamente e convincentemente rilevato dai primi giudici, costituiva una mera obbligazione accessoria alla stessa concessione dell’alloggio di servizio e non già una autonoma obbligazione di facere, di per sé idonea ad integrare un rapporto di lavoro e quindi autonoma e distinta da quella a causa della quale era stato concesso l’alloggio: infatti, il punto 1) della concessione dell’alloggio in favore del sig. Angelo di Meo (in data 18 febbraio 1969 n. 3678/12B/MPI/mpi) prevedeva espressamente per il concessionario l’obbligo di manutenzione, pulizia e vigilanza oltre che dei locali concessi “…anche dei restanti locali adibiti ad uso ufficio per la Direzione Lavori e foresteria, nonché di quelli adibiti ad uso magazzino e ricovero attrezzi, al fine di evitare possibilità di danneggiamento o asportazione di materiali da parti di terzi, coadiuvato in ciò anche da membri della sua famiglia”.
E’ proprio la possibilità prevista per il concessionario di farsi aiutare da membri della famiglia solo ed esclusivamente per la manutenzione dei locali adibiti ad uso magazzino e ricovero attrezzi a rendere tale obbligo non già un ulteriore autonomo profilo del rapporto di lavoro, quanto piuttosto un obbligo accessorio della concessione dell’alloggio di servizio, come tale del tutto inidoneo ad integrare il necessario inserimento nella struttura organizzativa dell’ente.
Né possono costituire valida prova ai fini della continuità ed esclusività dell’attività svolta i “fogli di presenza” depositati, privi non solo di qualsiasi firma di attestazione o di controllo da parte di un qualche funzionare regionale, ma altresì privi di qualsiasi riferimento ad ordini di organizzazione del servizio da parte dell’amministrazione, così non sussistendo alcun elemento in ordine all’indice della subordinazione gerarchica.
5.3. Non è idonea a modificare tale avviso la pur voluminosa documentazione prodotta dall’appellante in vista dell’odierna udienza di discussione.
A tacer d’altro è sufficiente rilevare che proprio dal suo esame ha trovato definitiva conferma la circostanza, già evidenziata dalla resistente amministrazione regionale, secondo cui l’appellante ha effettivamente rapporti con la Ditta D’Alessandro Costruzioni che, tra l’altro, è anche titolare di appalti con l’Ente Regione; né alcun rilievo decisivo ai fini di causa può essere ricollegato alla circostanza che l’appellante ha ricevuto, nella qualità (indicata dall’ufficiale giudiziario) di “impiegato addetto al ritiro” per l’Acquedotto di un atto giudiziario (avviso di conclusioni indagini nei confronti di alcun soggetti imputati dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 c.p.p. in cui l’Acquedotto stesso risulta parte offesa), ciò in quanto tale indicazione non rientra nell’ambito dell’attività del pubblico ufficiale (ufficiale giudiziario) destinata a far fede fino a querela di falso.
6. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, l’appello deve essere respinto, essendo infondate, come correttamente ritenuto dai primi giudici, sia la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, sia quella impugnatoria (in relazione alla quale peraltro non è stato svolto alcun motivo di gravame).
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal sig. Salvatore De Meo avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione Quarta, n. 5720 del 2003, lo respinge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele, Consigliere
Doris Durante, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2011






 

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