MERICO ANNA RITA MAURIZIA, rappresentata e difesa
dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Valeria
Pellegrino in Roma, c.so del Rinascimento, n. 11;
contro
COMUNE DI TARANTO, in persona del sindaco in
carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato, con domicilio
eletto presso l’avv. Francesco Caricato in Roma, via Silla, n. 91; SPANO
PAOLO, BRESCIA NICOLA E CAGGIULA ALESSANDRO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ.
STACCATA DI LECCE, Sez. II, n. 2039 del 28 settembre 2010, resa tra le
parti, concernente GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
VOLONTARIA "ESTERNA" INDETTA DAL COMUNE DI TARANTO;
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Comune di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21
giugno 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati
Gianluigi Pellegrino, per delega dell'Avv. Valeria Pellegrino, e Lombardi,
per delega dell'Avv. Caricato;
Sentite le stesse parti ai sensi
dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
a) con la sentenza
n. 2039 del 28 settembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, definitivamente pronunciando
sul ricorso, integrato da motivi aggiunti proposto dalla sig. Anna Rita
Maurizia Merico avverso le determinazioni dirigenziali del Comune di
Taranto n. 263 del 3 dicembre 2009 (relativa alla procedura di mobilità
volontaria esterna per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 dirigenti
di cui 2 per il settore amministrativo/contabile) e n. 42 del 1° marzo
2010 (di immissione, mediante mobilità volontaria, nella dotazione
organica dell’ente, del dott. Paolo Spano, in qualità di dirigente a tempo
indeterminato), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo;
b) l’interessata con rituale e tempestivo atto di
appello ha chiesto la riforma di tale statuizione, con conseguente rinvio
al giudice di prime cure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.a.,
assumendo, con un solo motivo di gravame, che, benché in astratto le
controversie concernente le procedure di mobilità volontaria appartengano
alla giurisdizione del giudice ordinario, nel caso concreto sussisteva
invece la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che si era in
presenza di una procedura di mobilità volontaria esterna di natura
concorsuale;
c) il Comune di Taranto ha resistito al gravame,
deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza ed insistendo per la
conferma della sentenza impugnata;
CONSIDERATO CHE:
d) il Comune
di Taranto con apposito avviso pubblico ha indetto una procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di
dirigente della propria dotazione organica, cui erano ammessi a
partecipare (art. 1) i dirigenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma
2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, individuando i requisiti e
precisando (art. 3) che i candidati ammessi sarebbero stati invitati ad un
colloquio “finalizzato alla valutazione della professionalità e delle
attitudini professionali” e che la valutazione del curriculum e del
colloquio sarebbe stata affidata ad una apposita commissione (che
disponeva di 100 punti, di cui 50 punti utilizzabili per la valutazione
del curriculum e 50 punti attribuibili alla valutazione del colloquio);
e) l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce
che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione di contratto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento”, aggiungendo che “le amministrazioni devono in
ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta”;
f) la
procedura indetta dal Comune di Taranto non comporta la costituzione di un
nuovo rapporto di lavoro con i soggetti selezionati, ma soltanto la
cessione del contratto di lavoro già in essere con la originaria
amministrazione di appartenenza, non potendosi condividere la tesi
dell’appellante secondo cui la valutazione del curriculum e del colloquio
integri una vera e propria procedura paraconcorsuale, trattandosi di
strumenti atti semplicemente a verificare la concreta rispondenza dei
candidati alle specifiche esigenze dell’amministrazione attraverso
l’apprezzamento delle loro attitudini e professionalità;
g) sussiste
pertanto nel caso di specie, come rilevato dai primi giudici, la
giurisdizione del giudice ordinario, come di recente ulteriormente
confermato dalla Corte di Cassazione (SS.UU. 9 settembre 2010, n. 19251),
secondo cui “la mobilità volontaria prevista dal D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, art. 33, come modificato dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, art.
16, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il
consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto”; infatti
“ in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al
pubblico impiego contrattualizzato solo le procedure selettive di tipo
concorsuale per l'attribuzione a dipendenti di p.a. della qualifica
superiore, che comportino il passaggio da un'area ad un'altra, hanno una
connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali
per l'assunzione", e valgono a radicare - ed ampliare - la fattispecie
eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al
comma 4, dell'art. 63 citato D.Lgs.; fuori da questa ipotesi non opera
detta fattispecie eccettuata del comma 4, dell'art. 63 e conseguentemente
si riespande la regola del primo comma della medesima disposizione, che
predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle
controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato”, con la
conseguenza che “le procedure di mobilità volontaria interna, che
comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non
già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva
concorsuale…”;
RITENUTO pertanto che l’appello deve essere
respinto, potendosi nondimeno compensare tra le parti le spese del
presente grado di giudizio, anche in ragione della peculiarità della
questione trattata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta). definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla
signora Anna Rita Maurizia Merico avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez.
II, n. 2039 del 28 settembre 2010, lo respinge.
Dichiara interamente
compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Stefano
Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo
Saltelli, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele, Consigliere
Doris
Durante, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2011