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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 settembre 2011 n. 5345
Pres. Baccarini Est. Saltelli
C. M. e altri (Avv. ti M. Bucello, R. D'Andrea, G. Pesce e S. Viola) / UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO (Avv.St.) e REGIONE LOMBARDIA (Avv. B. Caravita Di Toritto, M. E.Moretti, D. Vivone e F. Cintioli) e altri


1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Appello - Inammissibilità – Motivi – Genericità – Individuazione.

 

2. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi – Specificazione – Sufficienza – Criterio – Mancanza – Conseguenze.

 

3. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi – Specificazione – Individuazione.

 

4. Elezioni – Ricorso elettorale – Motivi – Specificazione – Rigore attenuato – Ragioni.

 

5. Elezioni – Processo elettorale – Verifiche istruttorie – Motivi aggiunti – Nuovi motivi di ricorso – Inammissibilità – Ragioni.

 

6. Processo amministrativo – Procedimento elettorale – Atti endoprocedimentali – Ammissione di liste e candidati – Impugnazione – Instaurazione del giudizio - Termine – Dies a quo - Proclamazione degli eletti – Ammissibilità – Condizioni.

 

7. Elezioni – Lista elettorale – Esclusione e ammissione lista – Impugnazione immediata – Ammissibilità – Sussiste.

 

8. Elezioni - Liste dei candidati - Autenticazione firme dei sottoscrittori - Da parte di consigliere comunale – Art. 14 l. 21 marzo 1990 n. 53 – Portata.

 

9. Elezioni - Presentazione delle liste - Autenticazione delle firme dei sottoscrittori – Da parte di consiglieri comunali – Presupposto - Dichiarazione di disponibilità – Mancanza – Invalidità – Inconfigurabilità – Ragioni.

 

10. Elezioni – Giudizio elettorale – Irregolarità formali – Sanatoria – Ammissibilità –Falsità firme dei sottoscrittori – Sanatoria – Inammissibilità – Ragione.

 

11. Elezioni – Procedimento elettorale – Atti – Accertamento incidentale del giudice amministrativo – Inammissibilità – Ragioni.

1. L'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sussiste solo quando il giudice non sia posto in grado di comprendere quali vizi il ricorrente deduca per sostenere l'invalidità del provvedimento impugnato, così che, fuori da questi stretti limiti, è dovere del giudice stesso interpretare il gravame ed esaminare le censure ancorché non organicamente articolate, ricavandole dal contesto del ricorso e della richiesta avanzata.

 

2. Ai fini della regolarità ed ammissibilità dei motivi del ricorso, é sufficiente che siano sufficientemente specificate le questioni che si intendono proporre al giudice, in modo da permettere l'identificazione dei vizi del provvedimento che si vuole denunciare e la individuazione delle norme ritenute violate, ancorché gli uni e le altre non siano precisamente ed espressamente specificati, poiché la formulazione alquanto sintetica dei motivi non impedisce al giudice ed alle parti resistenti di coglierne il contenuto, considerato anche che l'art 156 c.p.c. esclude la dichiarazione della nullità per inosservanza di forme di un atto processuale che abbia raggiunto il suo scopo.

 

3. I motivi di ricorso devono considerarsi muniti di adeguata consistenza e specificazione (che ne impone l’esame da parte del giudice) non già quando descrivono le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l'intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano, fermo restando che, in presenza di motivi generici, non può essere invocato il principio 'iura novit curia', perché la conoscenza che il giudice ha e deve avere delle norme dell'ordinamento non esonera il ricorrente dallo specificare adeguatamente le sue richieste, né il principio può essere interpretato nel senso che il giudice debba prestare la sua opera ovviando con la sua attività all'incapacità delle parti di reperire un qualunque fondamento per le loro pretese.

 

4. Nel giudizio elettorale, il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova è da considerarsi attenuato, in considerazione della peculiare situazione di (obiettiva) difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse ad aggredire le operazioni elettorali illegittime, sulla base di semplici informazioni, pur formalmente dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie. Tuttavia, si richiede sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime.

 

5. Nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco (della effettività della tutela giurisdizionale, per un verso, e della celerità e speditezza che, per altro verso, il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare per consentire il corretto funzionamento delle istituzioni e il contestuale rispetto del principio di democraticità delle stesse).

 

6. In materia di ammissione di liste elettorali, è ammissibile il ricorso proposto non direttamente contro l’atto di ammissione ma solo in occasione della proclamazione degli eletti, qualora il giudizio elettorale è stato ritualmente e tempestivamente instaurato nella vigenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale (fondato sulla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24 novembre 2005 n. 10), secondo cui tutti gli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, compresi quelli immediatamente lesivi - tra cui gli atti di esclusione delle liste -, devono essere impugnati entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, che, quale atto conclusivo del procedimento elettorale, è l’unico atto effettivamente impugnabile.

 

7. In materia elettorale, il nuovo indirizzo giurisprudenziale, derivante dalla sentenza della Corte cost. 7 luglio 2010, n. 236 (con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 undecies del D.P.R. 570/1960 nella parte in cui tale norma esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti), reso in ordine ad un giudizio che concerneva esclusivamente l’esclusione dalla competizione elettorale di liste di candidati, è sic et simpliciter applicabile anche nella differente fattispecie dell’ammissione di liste di candidati, ipotesi in relazione alla quale la delicata questione dell’interesse a ricorrere in relazione alla posizione delle altre liste di candidati ammesse, questione di interpretazione di competenza del giudice a quo, appare più sfumata e problematica.

 

8. L'art. 14 l. 21 marzo 1990 n. 53, secondo cui i consiglieri provinciali e comunali che comunicano la propria disponibilità possono autenticare le firme dei presentatori delle liste elettorali, ha inteso agevolare il corretto svolgimento del procedimento elettorale, ampliando notevolmente il novero dei soggetti abilitati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste.

 

9. Il potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, non discende dall’atto di disponibilità o dal ricevimento dello stesso da parte del presidente della provincia o del sindaco, bensì direttamente dalla legge, radicandosi a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, così che la dichiarazione di disponibilità indica soltanto che tale potere, pur discendendo ex lege per effetto della qualità di consigliere comunale e provinciale, non implica automaticamente l’obbligo di esercitare la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni, ma subordina tale obbligo alla dichiarazione di disponibilità, ciò per evitare che una simile attività possa menomare e limitare la peculiare attività del consigliere provinciale o comunale. Pertanto, la mancanza della dichiarazione di disponibilità non è in alcun modo idonea a inficiare le operazioni di autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

 

10. In materia di ammissione di liste elettorali, bisogna distinguere le mere irregolarità formali e, quindi, sanabili e sanate se effettivamente verificatesi, dalle ipotesi di irregolarità e/o invalidità delle operazioni di sottoscrizione (o autenticazione )della presentazione di liste elettorali caratterizzate dalla non genuinità o addirittura da situazioni di falsificazione, penalmente rilevanti, che invece risultano in insanabile contrasto con la stessa essenza del principio di rappresentatività democratica.

 

11. E' precluso al giudice amministrativo, in base alle norme attualmente vigenti (ovvero in attesa della risoluzione della questione di legittimità cost. degli artt. 8, comma 2, 77 e 126-131 c.p.a. e 2700 c.c., in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost.), la possibilità di disporre l’accertamento incidentale, a mezzo di apposito consulente tecnico d’ufficio, della falsità degli atti del procedimento elettorale, in quanto la notoria durata del giudizio sulla querela di falso rischia di rendere priva di effettività la tutela giurisdizionale chiesta al giudice amministrativo.


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