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| n. 9-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 19 settembre 2011 n. 5279
Pres. Trovato - Est. Gaviano
Metropolitana Milanese S.p.a. (Avv.ti L.R. Perfetti, F.Scanzano, A.
Rosi, T.Bossi) / Sacaim Spa Cementi Armati, Lis s.r.l., Busi Impianti
s.p.a., Else Edilizia Lavori Sottosuolo Estrazioni S.p.a. (Avv.ti A.
Clarizia, M. Cocco, E. Poscio) e altri |
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1. Contratti della p.a. - Gara - Offerta -
Giustificazioni preventive - Omissione – Esclusione – Inammissibilità –
Ragioni.
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2. Contratti della p.a. – Gara – Offerta –
Giustificazioni preventive – Omissione – Esclusione – Espressa clausola
bando – Ammissibilità.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Anomalia – Verifica –
Giustificazioni –Presentazione – Dopo l’offerta – Ammissibilità – Mancanza
clausola bando su esclusione.
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4. Contratti della p.a. – Gara – ATI – Offerta –
Corrispondenza quote di esecuzione e partecipazione – Indicazione –
Obbligo – Omissione – Esclusione – Legittimità – Ragioni.
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5. Contratti della p.a. – Gara – ATI – Composizione –
Modificazioni in corso di gara – Inammissibilità – Eccezione.
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6. Contratti della p.a. – Gara – ATI – Modifiche
soggettive – Divieto – Funzione.
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7. Contratti della p.a. – Gara – Avvalimento –
Presupposto – Dichiarazione – Necessità – Elementi necessari –
Individuazione.
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8. Responsabilità della p.a. - Risarcimento del danno -
Colpa della p.a. - Prova - Necessità - Atto illegittimo - Presunzione -
Errore scusabile - Configurabilità - Condizioni.
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9. Giustizia amministrativa – Ricorso – Motivi –
Esercizio di poteri officiosi del giudice – Istanza - Natura – Eccezione –
Esclusione – Mera difesa - Configurabilità.
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1. Nel procedimento per l'aggiudicazione di un appalto di
opere pubbliche, l'art. 21 comma 1-bis, l. n. 109 del 1994 (applicabile
ratione temporis), laddove prescrive che le offerte devono essere
corredate di giustificazioni sin dalla presentazione, impone alle imprese
un onere di collaborazione in funzione di accelerazione della successiva
fase di verifica delle offerte anomale. Pertanto, la presentazione delle
giustificazioni a corredo dell'offerta non è imposta a pena di esclusione
delle offerte non documentate, venendo in rilievo tale mancata
documentazione solo in via eventuale, nella fase successiva della verifica
di anomalia, se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta.
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2.L’art. 86, d.lgs 163/2006, nel testo previgente,
prevedendo che le offerte fossero corredate sin dalla loro presentazione
da giustificazioni e demandando al bando/lettera invito la possibilità di
precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni medesime, è
stato interpretato nel senso che l’articolo autorizza i bandi anche a
prevedere la sanzione dell’esclusione. Tuttavia, la ipotetica previsione
di esclusione deve essere, oltre che univoca, anche necessariamente
specifica, nel senso della sua riferibilità ai precisi elementi in
concreto omessi. Pertanto, in mancanza non può disporsi l’esclusione per
mancata presentazione delle giustificazioni preventive non totale, ma solo
parziale.
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3. Nelle procedure di gara, a fronte di clausole del
bando non univoche nel senso di prescrivere la presentazione delle
giustificazioni già in sede di offerta a pena di esclusione, correttamente
la stazione appaltante può seguire un criterio non formalista, non
escludendo il concorrente che presenti le giustificazioni nel momento in
cui si svolge la verifica di anomalia.
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4.In tema di appalti, per le imprese associate in a.t.i,
sussiste l’obbligo di indicare già in sede di offerta (non potendo
rinviare l’adempimento alla fase di esecuzione del contratto) le quote di
partecipazione delle singole imprese al raggruppamento, oltre alle quote
di esecuzione. Pertanto, costituisce causa di esclusione il mancato
adempimento dell'obbligo di dichiarare le quote di partecipazione
all'interno della compagine, in quanto requisito essenziale di ammissione
che ha la funzione di consentire alla stazione appaltante di verificare
subito l’esistenza dei requisiti alla stregua del preciso programma di
collaborazione delineato in sede di offerta, con particolare riferimento
al possesso da parte delle singole imprese dei requisiti di qualificazione
per l’effettiva parte dei lavori che ciascuna dovrà espletare.
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5.Le associazioni temporanee di imprese non possono in
alcun modo variare la loro composizione – nemmeno mutando lo schema del
raggruppamento da orizzontale a verticale – rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta, nel quale, quindi, devono
essere precisate tutte le circostanze che legittimano le singole imprese
alla partecipazione alla gara, risolvendosi in una modifica non consentita
anche solo la diversa configurazione dell’Ati quanto ai requisiti di
partecipazione richiesti al raggruppamento e alle singole partecipanti. Ne
deriva, pertanto, che non sono ammesse modificazioni di alcun genere della
fisionomia del raggruppamento, potendo solo ammettersi, al limite,
variazioni non incidenti sul grado di partecipazione e responsabilità di
ciascuna sua originaria componente.
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6.L’art. 13 c.5 l.109/1994, che fissa un principio di
immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, tende a
garantire una conoscenza piena, da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici, dei soggetti che intendono contrarre con loro, consentendo
una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica
che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun
genere.
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7.In tema di affidamento di appalti pubblici,
l’avvalimento si traduce in una facoltà, che comporta un onere di
diligenza di far constatare con la necessaria chiarezza che, nella
specifica gara intende avvalersene. Pertanto, risulta necessario che in
sede di gara venga presentata all’uopo una univoca dichiarazione di
avvalimento, indicando i soggetti ed i requisiti di cui il concorrente si
intende in concreto avvalere, e nella stessa sede l’impresa avvalente (cd.
ausiliaria) dia la prova che disporrà degli elementi necessari.
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8. Al privato danneggiato da un provvedimento
amministrativo illegittimo non è richiesto un particolare impegno
probatorio per dimostrare la colpa dell’Amministrazione. Pertanto, è
sufficiente che il danneggiato eccepisca l’illegittimità del
provvedimento, in quanto, al fine della prova della sussistenza
dell’elemento soggettivo, si possono applicare le regole di comune
esperienza e la presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c. Spetterà a
quel punto all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore
scusabile, configurabile in una delle forme individuate dalla
giurisprudenza (contrasti giurisprudenziali nell'interpretazione di una
norma, formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore,
complessità oggettiva della fattispecie, comportamenti di altri soggetti
rilevanti e particolarmente determinanti, illegittimità derivante da
declaratoria di incostituzionalità della norma applicata).
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9. Non costituisce un’eccezione in senso stretto –
soggetta, come tale, al regime decadenziale sancito dal sistema
processuale, bensì una mera difesa, quella mediante la quale una parte
sollecita l’esercizio di poteri officiosi del giudice, in particolare
allorchè tale iniziativa non introduca nel giudizio un fatto ulteriore,
limitandosi alla contestazione di un fatto costitutivo del diritto
azionato dall’attore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2189 del
2009, proposto dalla Metropolitana Milanese Spa, rappresentata e
difesa dagli avv. Luca R. Perfetti, Francesco Scanzano, Alessandro Rosi e
Tommaso Bossi, con domicilio eletto presso Studio Legale Chiomenti in
Roma, via XXIV Maggio, 43;
contro
Sacaim Spa Cementi Armati Ing. Mantelli, Lis
S.r.l., Busi Impianti S.p.A. ed Else Edilizia Lavori Sottosuolo Estrazioni
Spa, rappresentate e difese dagli avv. Angelo Clarizia, Mario
Cocco ed Elvira Poscio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in
Roma, via Principessa Clotilde, 2;
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Ing. Claudio Salini Grandi Lavori Spa (già Salini
Locatelli s.r.l.), in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Ati
costituita con Locatelli Geom. Gabriele S.p.a. e Castelli Lavori s.r.l.,
rappresentata e difesa dagli avv. Guido Cerruti e Raffaella Di Tarsia Di
Belmonte, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via Guido
D'Arezzo, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO,
SEZIONE I, n. 01243/2009, resa tra le parti, concernente APPALTO
REALIZZAZIONE NUOVO ASSE DI VIABILITA' PRIMARIA
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio e gli appelli incidentali delle parti appellate;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Nicola Gaviano e
uditi per le parti gli avvocati Scanzano, Clarizia e Di
Tarsia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando per pubblico incanto del 17/11/2005 la
Metropolitana Milanese s.p.a. (di seguito, semplicemente la M.M.) indiceva
una gara per l’affidamento in appalto, con il criterio del prezzo più
basso, della realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria in
sotterraneo, per un importo complessivo stimato pari ad euro
83.900.000,00.
La gara era aggiudicata alla costituenda ATI Salini
Locatelli s.r.l. - Locatelli geom. Gabriele s.p.a. - Castelli Lavori
s.r.l., che aveva offerto il maggior ribasso, pari al 27,063 %
.
Avverso l’aggiudicazione proponeva ricorso al T.A.R. per la Lombardia
la SACAIM s.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con
Lis s.r.l. – Busi Impianti s.p.a. – ELSE Edilizia Lavori Sottosuolo
Estrazioni s.p.a., giunta seconda classificata con un ribasso pari al
26,690 % , che articolava due motivi di gravame.
Con il primo la
ricorrente (d’ora innanzi, la SACAIM) deduceva il mancato possesso da
parte della mandataria dell’ATI controinteressata, la Salini Locatelli
s.r.l., dei requisiti di partecipazione relativi alla valida
certificazione SOA e alla cifra d’affari nel quinquennio antecedente la
gara, assumendo, in proposito, l’insufficienza della cessione di ramo
d’azienda disposta in favore di essa mandataria dalla Locatelli geom.
Gabriele s.p.a. il 30/6/2005, e all’uopo richiamata.
Con il secondo
motivo di ricorso, premessa la dichiarata natura di ATI orizzontale
dell’aggiudicataria, si lamentava che la sua mandante, Locatelli geom.
Gabriele s.p.a., impegnatasi a realizzare i lavori ricadenti nella
categoria prevalente OG3 nella misura del 15 % , non possedesse i
requisiti di classificazione all’uopo necessari: il che, stante anche il
principio di immodificabilità della composizione dichiarata in sede di
offerta, avrebbe dovuto determinare l’esclusione dalla gara dell’intera
ATI (d’ora in poi, la SALINI).
Si costituivano in giudizio in
resistenza all’impugnativa tanto la M.M. quanto la SALINI, con articolati
scritti difensivi. La controinteressata proponeva anche ricorso
incidentale, censurando la mancata esclusione della ricorrente nonostante
la mancata produzione da parte sua, con l’offerta di gara, delle complete
giustificazioni preventive richieste dalla lex specialis.
Con la
sentenza n. 1243 del 2009 in epigrafe il Tribunale adito, respinto il
ricorso incidentale della SALINI, accoglieva il ricorso di SACAIM sul
rilievo della fondatezza del secondo motivo di ricorso, reputato
assorbente, ed annullava l’aggiudicazione impugnata. Il TAR accoglieva
altresì la domanda risarcitoria avanzata dalla SACAIM a carico della
M.M..
Avverso tale decisione proponeva appello la M.M., avversandone i
capi a sé sfavorevoli.
Resisteva a tale gravame la originaria
ricorrente, che inoltre riproponeva il proprio motivo di ricorso di primo
grado assorbito dal TAR, ed esperiva appello incidentale in ordine alla
quantificazione del danno risarcibile operata dallo stesso primo
Giudice.
Si costituiva in giudizio, infine, anche la SALINI, pur’essa
proponendo un appello incidentale, con il quale contestava l’avvenuta
reiezione del proprio ricorso incidentale opposto in primo grado, nonché
l’accoglimento del secondo motivo di ricorso dedotto dalla SACAIM.
Le
parti ribadivano ed approfondivano le loro tesi ed argomentazioni di
sostegno con molteplici scritti difensivi, anche di reciproca
replica.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 la causa è stata
trattenuta in decisione.
La Sezione ritiene utile anticipare, per
chiarezza, che la pronuncia appellata merita conferma nella parte in cui
ha annullato l’aggiudicazione impugnata; sulla domanda risarcitoria
proposta dalla SACAIM dovranno essere invece disposti incombenti
istruttori.
1 La disamina della controversia deve essere avviata a
partire dall’originario ricorso incidentale proposto dalla
controinteressata per ottenere l’esclusione della SACAIM, respinto dal
primo Giudice con capo di sentenza che in questa sede viene gravato di
appello incidentale da parte della stessa SALINI.
1a Con il ricorso
incidentale è stata dedotta la mancata allegazione all’offerta
dell’originaria ricorrente delle schede di giustificazione “A” e “B” del
documento di Pianificazione e Programmazione n. F4/00555, non prodotte né
in formato cartaceo né in versione informatica. Ciò avrebbe concretizzato
una violazione del bando di gara (punto 9), che prescriveva, per
l’appunto, di corredare la lettera di offerta con le giustificazioni
relative alle voci di prezzo più significative, richiedendo all’uopo la
compilazione del documento “Schede giustificative dell’importo offerto”,
predisposto dalla Stazione appaltante. Questo infatti comprendeva, oltre
alle schede di analisi dei prezzi, le due predette schede mancanti,
recanti un “Computo finale in bianco” che sarebbe stato onere dei
concorrenti compilare.
Dall’omissione sarebbe dovuta scaturire
l’esclusione della concorrente, laddove la Stazione appaltante aveva
invece autorizzato, con la sua nota del 17 gennaio del 2006, ed ottenuto,
l’integrazione documentale sul punto.
1b Siffatto ricorso incidentale è
stato respinto dal T.A.R., in sintesi, sulla scorta delle seguenti
motivazioni.
L’obbligo di produzione delle giustificazioni preventive
assolve una funzione di semplificazione ed accelerazione della fase,
peraltro solo eventuale, di verifica dell’anomalia dell’offerta, onde il
relativo adempimento non integra un requisito che si imponga a pena di
esclusione dalla gara (come confermano sia l’assenza nel –pur
sopravvenuto- Codice degli Appalti di una esplicita previsione di
esclusione per il caso dell’inadempimento dell’obbligo in questione, sia
la collocazione sistematica delle norme del Codice che concernono
quest’ultimo).
Nella fattispecie, inoltre, non può ritenersi che
l’esclusione dalla gara per la causale indicata fosse disposta dalla lex specialis, per il che sarebbe occorso, oltre tutto, una
previsione non solo univoca, ma anche necessariamente puntuale, in
relazione alle precise giustificazioni che avrebbero dovuto intendersi
specificamente prescritte a pena, appunto, di espulsione.
1c Avverso
questa motivazione SALINI, con il proprio appello incidentale, ripropone
il pregresso ricorso incidentale, tornando a chiamare in causa
l’autovincolo creato dai punti 9 e 12 del bando di gara, il disposto
dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, ed il principio
della parcondicio tra i concorrenti.
In sostanza, la
controinteressata deduce: che il TAR avrebbe omesso di applicare la
specifica norma di legge riferibile ratione temporis alla materia
del contendere, vale a dire l’art. 21, comma 1-bis, legge n.
109/1994, il quale avrebbe contenuto una significativa differenza,
trascurata dal Tribunale, a confronto con l’art. 86 del d.lgs. n.
163/2006; che la lex specialis aveva sancito l’essenzialità della
documentazione invece omessa, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta,
dettando pure una comminatoria di esclusione al suo punto 12; che, infine,
la carenza documentale determinatasi aveva una portata sostanziale ai fini
della preliminare verifica di congruità del ribasso offerto.
1d Queste
deduzioni non sono persuasive.
La Sezione ritiene opportuno ricordare
subito come la giurisprudenza di questo Consiglio, puntualmente richiamata
dalla difesa dell’originaria ricorrente, abbia più volte osservato che
l'art. 21 comma 1-bis, l. n. 109 del 1994, laddove prescrive che le
offerte devono essere corredate sin dalla presentazione di
giustificazioni, impone alle imprese un onere di collaborazione in
funzione di accelerazione della successiva fase di verifica delle offerte
anomale; tuttavia, la presentazione delle giustificazioni a corredo
dell'offerta non è imposta senz'altro a pena di esclusione delle offerte
non documentate, venendo in rilievo tale mancata documentazione solo in
via eventuale, nella fase successiva della verifica di anomalia, se ed in
quanto l'offerta ne risulti sospetta (C.d.S., V, 21 novembre 2003, n.
7615; 29 novembre 2005, n. 6772; 20 aprile 2009, n. 2348; ancor prima v.
peraltro VI, 11 dicembre 2001, n. 6217).
Questo indirizzo, che merita
conferma, avvia già a reiezione la riproposizione del ricorso incidentale
della SALINI.
Tale esito tanto più si impone alla luce delle seguenti
ragioni.
Riguardo alla significativa differenza che l’art. 21, comma
1-bis, della legge 109/1994 avrebbe avuto rispetto all’art. 86 del
d.lgs. n. 163/2006, la controinteressata insiste sul fatto che la prima
norma prevede la possibilità, per la Stazione appaltante, di imporre la
presentazione di giustificazioni preventive indicando, altresì, quelle
“eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte”.
Il fatto è, però, che di tale possibilità nel caso specifico la lex
specialis non si è avvalsa, tant’è che essa non reca alcuna
comminatoria di esclusione. Quella che si legge al punto 12 del bando
riguarda chiaramente, infatti, l’inosservanza del termine posto per
l’arrivo dei plichi alla Stazione appaltante (e solo per completezza si
soggiunge che anche rispetto all'art. 86, comma 5, del Codice degli
Appalti, nel testo previgente, la giurisprudenza, rilevando che esso
prevedeva che le offerte fossero corredate sin dalla loro presentazione da
giustificazioni, e demandava al bando/lettera invito la possibilità di
precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni medesime, ha
ritenuto che l’articolo autorizzasse i bandi a prevedere anche la sanzione
dell’esclusione : Sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1893; cfr. anche Sez. V, 17
febbraio 2010, n. 922).
Poiché si verte, inoltre, in un caso di
omissione di giustificazioni preventive non totale, ma soltanto parziale,
si rivela particolarmente pertinente l’osservazione del T.A.R. per cui la
ipotetica previsione di esclusione comminata dalla lex specialis avrebbe dovuto essere, oltre che univoca, anche necessariamente specifica,
nel senso della sua riferibilità ai precisi elementi in concreto omessi
(cfr. infatti, per l’eventualità della semplice “insufficienza” delle
giustificazioni preventive, C.d.S., VI, 8 marzo 2004 , n. 1072).
E’ poi
appena il caso di ricordare la precisazione di fonte giurisprudenziale per
cui, a fronte di clausole del bando non univoche nel senso di prescrivere
la presentazione delle giustificazioni già in sede di offerta a pena di
esclusione, correttamente la Stazione appaltante seguirebbe un criterio
non formalista (Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146; cfr. anche Sez. V, 17
febbraio 2010, n. 922).
La SACAIM ha fatto oltretutto notare sin dalla
propria memoria di costituzione come la scheda da essa inizialmente omessa
(il “Computo finale in bianco”) non aggiungesse particolari elementi
all’offerta e alle giustificazioni da essa concorrente ab origine fornite attraverso le proprie schede di analisi dei prezzi, consistendo la
sua compilazione in una semplice trasposizione dei prezzi offerti,
mediante moltiplicazione degli importi da essa già indicati e giustificati
(nelle singole schede prezzi, fino alla richiesta percentuale del 75 %)
con le quantità rispettivamente indicate dalla Stazione appaltante, ed
infine nella sommatoria degli importi così ottenuti, per pervenire al
prezzo finale. La compilazione delle schede “A” e “B” non atteneva,
quindi, alla vera e propria giustificazione dei prezzi.
Queste
puntuali obiezioni, che non hanno trovato adeguata confutazione, valgono a
far escludere anche qualsiasi valenza essenziale nell’omissione ascritta
alla originaria ricorrente.
Le ragioni esposte impongono pertanto
ampiamente la reiezione di questo primo profilo dell’appello incidentale
di SALINI.
2 Si può quindi procedere al vaglio della sentenza oggetto
di appello nella parte in cui ha accolto il ricorso di SACAIM con
riferimento al suo secondo motivo.
2a Con tale mezzo l’originaria
ricorrente, dopo avere ricordato che l’aggiudicataria aveva partecipato
alla procedura quale ATI orizzontale, ha posto in risalto come la sua
mandante Locatelli geom. Gabriele s.p.a., pur impegnatasi ad eseguire una
percentuale dei lavori ricadenti nella categoria prevalente OG3
identificata nel 15 % , pari ad euro 12.585.000,00, non possedesse, alla
data prescritta di presentazione della domanda, l’attestazione SOA
richiesta per la medesima categoria prevalente dei lavori oggetto di gara.
La mandante era infatti provvista di attestazione SOA OG3 per la sola
classe V, che consentiva di eseguire lavori sino ad un importo di euro
5.164.569.00.. Onde essa non solo non avrebbe potuto eseguire la
percentuale di lavori dichiarata, ma neppure era legittimata a partecipare
all’ATI aggiudicataria, non possedendo nemmeno la misura minima del 10 %
dei requisiti relativi alla categoria prevalente, come prescritto
dall’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 per ciascuna delle
imprese in ATI.
Il Tribunale, nel dare atto di tutto ciò, ha
sottolineato come il fatto dell’insufficiente attestazione SOA in
titolarità della mandante, limitata per la categoria OG3 alla classe V,
fosse rimasto praticamente incontestato sia dalla M.M. che dalla
SALINI.
2b Anche in questa sede di appello, le argomentazioni difensive
delle originarie intimate si muovono piuttosto su altri piani
argomentativi: quello della possibilità di richiamare il principio
comunitario dell’avvalimento; quello della possibilità di modificare la
composizione dell’ATI.
In proposito la Sezione ritiene di accordare la
precedenza al secondo tema; nel prossimo paragr. 3 sarà invece esaminata
la tesi della ricorribilità all’istituto dell’avvalimento.
2c Il primo
Giudice, a conferma della bontà della doglianza di SACAIM circa la mancata
esclusione dell’ATI aggiudicataria, ha richiamato il principio del divieto
di modificare la composizione dell’ATI in corso di gara rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, menzionando un
precedente giurisprudenziale conforme (C.d.S., V, n. 19003 del 2006) e,
soprattutto, la previsione dell’art. 13, comma 5-bis, legge n. 109
del 1994. Ciò con l’ulteriore precisazione che, anche ove il bando non
imponga una specificazione delle quote di partecipazione di ciascuna
impresa in ATI, la legge di gara deve intendersi integrata dalla
prescrizione, sul punto, dell’art. 13, comma 5, della legge n.
109/1994.
2d Nell’appello di M.M. si rappresenta, peraltro, che l’ATI
aggiudicataria si è costituita in concreto come ATI verticale, il 24
maggio del 2006, ed in tale veste ha sottoscritto, pochi giorni dopo, il
contratto di appalto. E la medesima appellante, come pure la SALINI,
contrastano il decisum del primo Giudice, osservando che dall’art.
13, comma 5-bis, legge n. 109/1994 non potrebbe dirsi preclusa una
mera modifica di forma della composizione di un’ATI, e facendo notare come
l’aggiudicataria nel suo complesso deteneva tutti i necessari requisiti di
partecipazione.
Più in particolare, osserva la M.M. (come pure, in
termini più succinti, la SALINI) che, poiché la ratio del divieto
legislativo di modifiche della composizione soggettiva dei raggruppamenti
è quella di garantire alla Stazione appaltante una conoscenza piena dei
soggetti che intendono contrarre con essa, al fine di consentire un
controllo dei loro requisiti, il relativo divieto varrebbe unicamente per
le modifiche che importino mutamenti dei soggetti partecipanti al
raggruppamento. Dovrebbero ritenersi vietate, quindi, le modifiche
consistenti nell’ingresso di un nuovo membro, oppure nella sostituzione di
un membro originario dell’ATI (nel qual caso l’Amministrazione si
troverebbe a dover contrarre con un soggetto non sottoposto alla procedura
di verifica dei requisiti di partecipazione), ma non anche, ad esempio,
quella implicata dal recesso di un componente.
Per tali ragioni, non
potrebbe dirsi vietata una mera variazione di forma/organizzazione interna
del raggruppamento, poiché resterebbero immutati i soggetti originari
partecipanti ad esso, i cui requisiti sono già stati tempestivamente
verificati dalla Stazione appaltante, e potrebbe semplicemente cambiare la
quota parte di lavori che ciascuno andrà a svolgere.
Una simile
conclusione, oltre a costituire applicazione del canone del favor
partecipationis, non inciderebbe sulla regolarità del confronto
concorrenziale, in quanto, sia pure con un diverso modulo organizzativo,
le imprese interessate sarebbero le stesse già prequalificate.
Per tali
ragioni, sostengono le originarie intimate, la modifica di forma dell’ATI
SALINI da orizzontale a verticale, in quanto mera modifica del modulo
organizzativo interno del raggruppamento, fermi restando i componenti ed i
ruoli di mandante e mandataria, non sarebbe suscettibile di
rilievi.
Viene inoltre sottolineato che la sola SALINI, in se stessa,
possedeva un’attestazione SOA per la categoria OG3 di classifica VIII
illimitata, e quindi già di per sé soddisfaceva per intero il requisito
tecnico richiesto dal bando. Sicché la Stazione appaltante aveva
correttamente verificato la sussistenza dei requisiti con riferimento al
complesso dell’ATI., affrancandosi da un criterio, quello previsto
dall’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999, valido per i soli
raggruppamenti orizzontali.
Si fa notare, infine, che il bando non
imponeva per le ATI costituende l’indicazione delle quote di
partecipazione all’ATI, né la tipologia del loro raggruppamento, per cui
le indicazioni al riguardo fornite in sede di gara non potevano essere
ritenute vincolanti.
2e La Sezione è però dell’avviso che le
valutazioni del T.A.R. meritino conferma anche sotto questo profilo.
La
difesa dell’originaria ricorrente ha giustamente richiamato la rigorosa
interpretazione invalsa presso la prevalente giurisprudenza già nella
lettura dell’art. 13 della legge n. 109/1994 e del d.P.R. n. 554/1999,
artt. 93 e 95, e confermata sotto l’impero dell’art. 37 del d.lgs. n.
163/2006, che ha condotto ad enunciare l’esistenza di un principio di
corrispondenza sostanziale, già in sede di offerta, tra quote di
qualificazione e quote di partecipazione al raggruppamento, e tra quote di
partecipazione e quote di esecuzione dei lavori. A tale principio si
correla, anche nel silenzio della lex specialis, l’obbligo di
indicare già appunto in fase di offerta (non potendo l’adempimento essere
rinviato alla fase dell’esecuzione del contratto) le quote di
partecipazione delle singole imprese al raggruppamento, oltre alle quote
di esecuzione dei lavori, requisito essenziale di ammissione che ha la
funzione di consentire alla Stazione appaltante di verificare subito
l’esistenza dei requisiti alla stregua del preciso programma di
collaborazione delineato in sede di offerta, con particolare riferimento
al possesso da parte delle singole imprese dei requisiti di qualificazione
per l’effettiva parte dei lavori che ciascuna dovrà espletare (cfr., tra
le tante, per limitarsi alle più recenti: C.d.S., V, 22 febbraio 2010, n.
1038; 22 dicembre 2008, n. 6493; IV, 27 gennaio 2011, n. 606; 27 novembre
2010, n. n. 8253; VI, 24 gennaio 2011, n. 472; 23 luglio 2009, n. 4627; ma
vedi, già prima, ad es., : V, 12 ottobre 2004, n. 6586; CGA, 13 giugno
2005, n. 358; VI, 1° marzo 2007, n. 1001).
Ora, un naturale corollario
di tale principio va appunto identificato nel divieto legislativo di
modifiche della composizione dei raggruppamenti posto dall’art. 13, comma
5-bis, legge n. 109/1994.
Questo Consiglio ha avuto modo di
osservare in materia, in termini generali, che “La immodificabilità
soggettiva costituisce il corollario di regole fondamentali delle
pubbliche gare: la regola secondo cui i requisiti di partecipazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del bando; la regola della par
condicio dei concorrenti.
Ora, se un concorrente singolo, in
corso di gara, risulta privo dei requisiti, la conseguenza è la
esclusione, per la regola secondo cui i requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del bando.
Siffatta regola deve valere,
per il principio della par condicio, anche per le A.T.I. Sicché, se taluno
dei partecipanti all'A.T.I. è privo dei requisiti, ne consegue la
esclusione del raggruppamento, e la esclusione non può essere aggirata
eliminando dal raggruppamento il membro privo dei requisiti” (C.d.S.,
VI, 4 gennaio 2002, n. 35).
Con aderenza più specifica al divieto di
cui si tratta, poi, la giurisprudenza, oltre a precisare che ogni
eccezione al principio dell’immodificabilità dell'offerta e della
composizione dei partecipanti dopo l'offerta non può che essere applicata
restrittivamente alle sole ipotesi espressamente disciplinate dal
legislatore (C.d.S., VI, 5 dicembre 2008, n. 6038), si è espressa,
altresì, nei termini seguenti.
Le Ati non possono in alcun modo variare
la loro composizione rispetto a quella risultante dall'impegno presentato
in sede di offerta, nel quale, quindi, devono essere precisate tutte le
circostanze che legittimano le singole imprese alla partecipazione alla
gara, risolvendosi in una modifica non consentita anche solo la diversa
configurazione dell'Ati quanto ai requisiti di partecipazione richiesti al
raggruppamento e alle singole partecipanti, mandataria e mandanti. L'art.
13 comma 5 bis l. n. 109 del 1994, che fissa un principio di
immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, tende a
garantire una conoscenza piena, da parte delle amministrazioni
aggiudicatici, dei soggetti che intendono contrarre con loro, consentendo
una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica
che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun
genere (così C.d.S., V, 7 aprile 2006, n. 1903; 30 agosto 2006 , n.
5081).
La ratio del divieto legislativo di modifiche della
composizione soggettiva dei raggruppamenti posto dall’art. 13, comma
5-bis, legge n. 109/1994 (oggi art. 37, comma 9, del Codice degli
Appalti) è dunque quella di consentire non un controllo preliminare
qualsivoglia dei requisiti di idoneità dei concorrenti, ma una verifica
che sia “compiuta”, al riguardo, e non possa essere resa vana.
E non
si può non vedere, per converso, come anche il mero mutamento dello schema
di un’ATI da raggruppamento orizzontale a verticale, pur senza un
contestuale ingresso di nuove imprese nella compagine, già per il fatto di
comportare il passaggio ad uno schema in cui i requisiti di partecipazione
sono ben diversamente regolati (cfr. anche la pag. 7 del bando) rispetto
al differente schema indicato in sede di offerta, conduca a vanificare la
verifica dei requisiti già operata sul presupposto che sarebbe stato dato
vita ad un’ATI orizzontale, ed esiga una nuova verifica ex
post.
L’orientamento giurisprudenziale richiamato, quindi, non a
caso non permette “modificazioni di alcun genere” della fisionomia
del raggruppamento, potendo solo ammettersi, al limite variazioni non
incidenti sul grado di partecipazione e di responsabilità di ciascuna sua
originaria componente.
3 Restano da esaminare i richiami che M.M. e
SALINI hanno operato, anche in questo grado di giudizio, all’istituto
dell’avvalimento.
3a Nella sentenza appellata si è dato atto di come le
originarie intimate abbiano invocato la possibilità, per la mandante
Locatelli geom. Gabriele s.p.a., di avvalersi delle attestazioni SOA della
mandataria Salini, munita di titolo per la categoria OG3 con classifica
VIII.
Il Tribunale, al riguardo, ha escluso l’applicabilità alla
controversia, ratione temporis, dell’art. 49 d.lgs. n. 163/2006,
reputando applicabile unicamente la disciplina comunitaria
dell’avvalimento. Ed ha riconosciuto la valenza generale del relativo
principio, applicabile anche nel silenzio del bando di gara, quali che
siano i rapporti tra le imprese interessate, ed anche con riguardo alle
attestazioni SOA.
Il Giudice locale ha però condivisibilmente ritenuto
che il principio dell’avvalimento presupponga pur sempre che in sede di
gara venga presentata all’uopo una precisa dichiarazione, indicando i
soggetti ed i requisiti di cui il concorrente si intende in concreto
avvalere, e nella stessa sede l’impresa avvalente dia la prova che
disporrà degli elementi necessari, ad es. presentando il formale impegno
dell’impresa ausiliaria. Tutto ciò da presentare in occasione della gara,
rispettando così l’elementare esigenza di cristallizzare le
caratteristiche dell’offerta a garanzia della sua serietà e a tutela della par condicio tra i concorrenti.
Nel caso di specie, invece, il
Tribunale ha rimarcato che, in assenza di alcuna dichiarazione formale
resa al riguardo nel corso della gara, si è fatto richiamo all’istituto
dell’avvalimento (da parte tanto dell’aggiudicataria quanto della stazione
appaltante) soltanto a seguito del ricorso di SACAIM, a fronte delle sue
censure sulla carenza da parte della mandante della necessaria
qualificazione.
Il TAR ha infine osservato che anche elementi quali il
rapporto di collegamento esistente tra impresa ausiliaria ed ausiliata, ed
il fatto della loro partecipazione in ATI alla stessa gara, non avrebbero
potuto prescindere, per un’evidente esigenza di certezza, dall’esistenza
di una dichiarazione manifesta di avvalimento.
3b Le obiezioni opposte
dal TAR all’applicabilità nel caso concreto dell’istituto dell’avvalimento
non possono dirsi superate.
Le difese di M.M. e SALINI, con
argomentazioni convergenti, espongono qui in sintesi:
- che il c.d.
principio di avvalimento consente ad un’impresa di fare riferimento alle
capacità di altri soggetti qualunque sia la natura dei vincoli che abbia
con essi, a condizione che sia in grado di provare di poter disporre
effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione
dell’appalto;
- che nessuna formula rituale è prevista per la
dichiarazione di avvalimento, e che con qualsiasi mezzo può essere data la
prova di poter effettivamente disporre dei requisiti in questione;
-
che la legislazione comunitaria, in caso di raggruppamento, dà per
implicita la possibilità delle imprese che ne facciano parte di avvalersi
reciprocamente dei rispettivi requisiti (art. 47, par. 3, direttiva
18/2004/CE);
- che in giurisprudenza è stato ritenuto che l’esistenza
di vincoli di gruppo tra le imprese integri un principio di prova, verso
l’Amministrazione, della disponibilità dei mezzi dell’impresa di cui ci si
intende avvalere (C.d.S., V, 28 settembre 2005, n. 5194);
- che la
documentazione versata in primo grado dalle stesse difese deducenti, e
segnatamente l’atto aggiuntivo al patto parasociale stipulato in data 30
settembre 2005, dimostrava essere stato prestato un consenso preventivo e
reciproco all’avvalimento tra i soggetti Locatelli e Salini-Locatelli,
nelle gare per lavori, per ogni caso di mancanza di qualsivoglia requisito
(tecnico, economico e finanziario) necessario;
- che, in sintesi, gli
elementi costituiti dal rapporto di “controllo” (sic) intercorrente tra le
due imprese, ausiliata (Locatelli) e ausiliante (Salini); dal fatto
dell’avvenuta sottoscrizione congiunta da parte loro dell’offerta di gara;
dal fatto, infine, che nella loro domanda fosse stato dichiarato che l’ATI
“possiede, nel suo complesso, tutti i requisiti di ordine speciale nella
stessa misura richiesta per l’impresa singola”, tutto ciò sarebbe valso a
far desumere l’effetto sostanziale della dichiarazione di ricorrere
all’avvalimento.
3c Queste argomentazioni non sono persuasive. In
particolare, esse non riescono a confutare l’osservazione del primo
Giudice per cui, mentre il funzionamento dell’istituto non può
prescindere, appunto, dalla presentazione nel contesto della gara di una
univoca dichiarazione di avvalimento, nella specie, invece, nel corso
della gara non risulta essere stata resa alcuna dichiarazione in tal senso
dalla SALINI né dalla Locatelli, essendo stato fatto richiamo all’istituto
solo a seguito delle censure in giudizio di SACAIM sulla carenza da parte
della mandante della necessaria qualificazione.
Anche se si prescinde
dalle previsioni che il vigente Codice degli appalti dedica all’istituto,
e ci si limita alla considerazione della sua disciplina comunitaria, non
si può fare a meno di notare, infatti, quanto segue.
L’avvalimento si
traduce in una facoltà: e chi vi abbia interesse ha il naturale onere di
diligenza di far constare con la necessaria chiarezza che nello specifico
intende avvalersene (“per undeterminato appalto”, si legge negli
artt. 47 e 48 della direttiva comunitaria 31/03/2004 n. 18), all’atto in
cui manifesta la volontà di prendere parte alla specifica
gara.
All’uopo occorrerà quindi indicare il soggetto sulla cui capacità
si intende fare affidamento, come pure specificare i requisiti che di
siffatto affidamento formeranno oggetto, e, soprattutto, si dovrà rendere
di tutto ciò necessariamente edotta l’Amministrazione interessata al
singolo appalto.
Quest’ultimo aspetto è imprescindibile, perché la
Stazione appaltante, (soltanto) una volta informata di ciò, dovrà
accertare i requisiti di capacità cui l’avvalimento si riferisce non più
in capo al concorrente cui altrimenti farebbe carico il relativo onere,
bensì presso l’operatore da lui indicato come ausiliario. E dovrà altresì
verificare se il primo abbia dimostrato che potrà effettivamente –e con la
necessaria sicurezza- disporre dei mezzi necessari, e, inoltre, ove
l’ausiliario partecipi anch’esso alla gara, se questi, nonostante
l’avvalimento, rimanga nella disponibilità dei requisiti per lui
specificamente occorrenti.
Fermo quanto precede, ai più specifici
rilievi svolti da M.M. e SALINI è agevole obiettare, in forma schematica,
quanto segue:
- l’art. 47, par. 3, della direttiva 18/2004/CE non
stabilisce per i raggruppamenti alcuna presunzione o altro speciale
statuto ai fini dell’avvalimento, ma dispone che l’istituto possa trovare
applicazione “alle stesse condizioni” che il precedente comma 2
detta per l’operatore economico singolo;
- il precedente
giurisprudenziale costituito da C.d.S., V, 28 settembre 2005, n. 5194 (per
cui l’esistenza di vincoli di gruppo tra le imprese integrerebbe già un
principio di prova della disponibilità dei mezzi dell’impresa di cui ci si
intende avvalere) nulla toglie alla necessità che a tempo debito sia stato
rappresentato alla Stazione appaltante che si intendeva fruire
dell’istituto;
- non consta che l’atto aggiuntivo al patto parasociale
stipulato in data 30 settembre 2005, recante un consenso preventivo e
reciproco all’avvalimento tra i soggetti Locatelli e Salini-Locatelli,
nelle gare per lavori, per il caso di mancanza di qualsiasi requisito
(tecnico, economico e finanziario) necessario, sia stato sottoposto
all’attenzione della Stazione appaltante a tempo debito e con data
certa;
- il necessario vincolo giuridico obbligante il soggetto terzo a
fornire al concorrente i requisiti di cui non dispone direttamente deve
preesistere alla data di aggiudicazione della gara, in funzione della
necessità di garantire, oltre che la par condicio tra i
concorrenti, -si noti- il corretto esercizio delle potestà di controllo
spettanti all'Amministrazione in ordine alla sussistenza, in capo alla
aggiudicataria, dei requisiti soggettivi abilitanti; né la effettiva
possibilità giuridica di avvalimento può essere legittimamente posposta ad
un momento successivo, posto che una siffatta eventualità rimetterebbe
alla fase dell'adempimento del contratto la necessaria presenza di tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai partecipanti alle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, riservata invece dal sistema al
momento competitivo (C.d.S., IV, 20 novembre 2008, n. 5742);
- la
direttiva comunitaria n. 92/50 (ma lo stesso ragionamento è stato reputato
pacificamente riferibile anche alle direttive nn. 17/2004 e 18/2004) non
permette "di presumere che il prestatore disponga dei mezzi di terzi
basandosi sulla sola circostanza che esso fa parte di uno stesso gruppo di
imprese" ( C.G.C.E. 2 dicembre 1999, in causa C-176/1998) (così
C.d.S., IV, n. 5742/2008 ult.cit.);
- la circostanza, infine, che nella
domanda della controinteressata fosse stato dichiarato che l’ATI
“possiede, nel suo complesso, tutti i requisiti di ordine speciale
nella stessa misura richiesta per l’impresa singola” non è rilevante,
e questo già per l’assorbente ragione che era stato il bando, con
prescrizione alla sua pag. 7, a richiedere siffatta dichiarazione.
In
definitiva, dunque, poiché le dichiarazioni rese in sede di offerta
dall’aggiudicataria non davano in alcun modo ad intendere che ci si
sarebbe voluti giovare dell’istituto dell’avvalimento, ma lasciavano sulla
mandante dell’ATI l’onere della titolarità dell’attestazione SOA
riflettente la sua quota, e, d’altra parte, non si può attribuire
all’istituto dell’avvalimento valore di rimedio ex post a guisa di
fonte di sanatoria di illegittimità, anche i motivi in esame devono essere
respinti. Soluzione che a più forte ragione si impone alla luce dei
principi che sono stati ricordati nel precedente paragr. 2e.
4 Le
considerazioni fin qui svolte valgono a confermare la sentenza appellata
nella parte in cui ha riscontrato l’illegittimità dedotta dalla SACAIM con
il suo secondo motivo di ricorso, e di riflesso ha annullato
l’aggiudicazione impugnata in prime cure. Può rimanere perciò assorbito il
primo originario mezzo articolato dalla stessa ricorrente, dal cui
ipotetico accoglimento effettivamente non verrebbe conseguito alcun
vantaggio ulteriore.
5 Rimangono, a questo punto, le problematiche
connesse alla pretesa risarcitoria azionata da SACAIM.
5a Con la
sentenza in epigrafe la relativa domanda è stata accolta.
Avverso il
relativo capo di decisione vengono però svolte in questo grado di giudizio
le seguenti contestazioni:
la M.M. censura la sentenza, oltre che sotto
il profilo della propria presunta assenza di colpa, per avere la pronuncia
erroneamente dato per sicuro che l’avversaria avrebbe ottenuto
l’aggiudicazione, laddove la verifica di congruità della sua offerta, a
suo tempo avviata, non era stata poi mai conclusa, e perciò era rimasta sub judice; la stessa appellante, infine, obietta che il mancato
utile potrebbe essere riconosciuto all’avversaria in sede risarcitoria
solo con una progressione temporale simile a quella con cui
l’aggiudicataria lo avrebbe conseguito;
per contro, SACAIM con il
proprio appello incidentale si duole che la misura del risarcimento
concessole dal TAR non sia stata rapportata alla soglia forfetaria del 10
% , bensì liquidata a livello inferiore; essa lamenta, inoltre, il mancato
riconoscimento del proprio danno curricolare.
5b L’appello di M.M. non
merita favorevole scrutinio per il profilo attinente all’elemento della
colpa della Stazione appaltante.
L’appellante allega di avere posto in
essere un’abbondante attività istruttoria ai fini del migliore
perseguimento dell’interesse pubblico, e rammenta che le pronunce
cautelari inizialmente rese avevano respinto la domanda di
SACAIM.
Questi argomenti non sono però decisivi.
La giurisprudenza
ha in più occasioni sottolineato (cfr. ad es. C.d.S., VI, sentenze 9 marzo
2007 n. 1114 e 9 giugno 2008 n. 2751) che al privato danneggiato da un
provvedimento amministrativo illegittimo non è richiesto un particolare
impegno probatorio per dimostrare la colpa dell’Amministrazione. Questi
può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto, potendosi ben fare
applicazione, al fine della prova della sussistenza dell'elemento
soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice
di cui all'art. 2727 del codice civile.
Spetta a quel punto
all'Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile,
che è configurabile, in particolare, in caso di contrasti
giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione
incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del
fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, o di
illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di
incostituzionalità della norma applicata (cfr., tra le tante, C.d.S., IV,
12 febbraio 2010, n. 785; V, 20 luglio 2009, n. 4527).
Nel caso di
specie, peraltro, nessuno dei predetti fattori giustificativi è dato
riscontrare.
Può ritenersi quindi integrata la prova dell'elemento
soggettivo.
E’ poi comunque decisivo, quanto doveroso, aggiungere che
la Corte di Giustizia dell’U.E. ha recentemente chiarito che la direttiva
89/665 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa
nazionale la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a
motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte
di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale
violazione: e questo anche nel caso in cui l'applicazione della normativa
in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo
all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima
di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un
difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata (Corte
giustizia CE, sez. III, 30 settembre 2010, proc. C-314/09).
5c Non
resta, allora, che passare all’esame della doglianza dell’appellante
concernente l’assunto del primo Giudice circa l’automaticità della
spettanza dell’aggiudicazione a SACAIM.
Nella sentenza in esame, al
paragr. 7.3, si legge che “prevedendo il bando il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, … non vi possono essere dubbi sul
fatto che, in assenza dell’illegittimità commessa dalla stazione
appaltante, la gara sarebbe stata aggiudicata all’odierna ricorrente in
quanto seconda classificata in graduatoria”.
Obietta tuttavia
l’appellante che, poiché la verifica di congruità dell’offerta
dell’originaria ricorrente, a suo tempo avviata, non era stata poi
conclusa, ma era rimasta sub judice, il TAR aveva erroneamente dato
per sicuro che l’avversaria avrebbe ottenuto l’aggiudicazione. In realtà,
molte sue voci di prezzo non erano apparse giustificate in maniera
satisfattiva, e le successive comunicazioni giustificative dell’appellata
non erano state fatte più oggetto di valutazione a causa dell’intervenuta
stipula del contratto con la controinteressata.
Da ciò la conclusione
di M.M. che l’annullamento dell’aggiudicazione non avrebbe potuto
prescindere da una condanna dell’Amministrazione a concludere il
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di SACAIM.
5d
L’originaria ricorrente, dal canto suo, espone che il procedimento di
verifica della congruità della propria offerta si era sostanzialmente già
compiuto, in quanto solo per poche voci di prezzo la Stazione appaltante
aveva chiesto spiegazioni, le quali le erano state fornite.
Ancor
prima, però, SACAIM oppone che la contestazione avversaria testé esposta
integrerebbe un’eccezione tardiva, in quanto espressa per la prima volta
nel giudizio di appello.
Ex adverso non senza ragione viene
peraltro obiettato che con il motivo di appello in esame non viene
formulata un’eccezione (tardiva), bensì viene criticata la sentenza di
primo grado nella parte in cui il TAR non ha correttamente verificato la
sussistenza del nesso di causalità tra condotta antigiuridica
dell’Amministrazione e danno allegato dall’originaria ricorrente, rapporto
causale che era onere dell’attore dimostrare.
D’altra parte, la
giurisprudenza ha chiarito che non costituisce un'eccezione in senso
stretto - soggetta, come tale, al regime decadenziale sancito dal sistema
processuale, bensì una mera difesa, quella mediante la quale una parte
sollecita l'esercizio di poteri officiosi del giudice (C.d.S., IV, 9
ottobre 2002, n. 5363), in particolare allorché tale iniziativa non
introduca nel giudizio un fatto ulteriore, limitandosi alla contestazione
di un fatto costitutivo del diritto azionato dall'attore (Cassazione
civile, sez. II, 02 febbraio 2011, n. 2420; sez. III, 05 agosto 2010 , n.
18207), non facendo altro che richiamare la fattispecie legale sotto la
quale i fatti dedotti dall'attore devono essere ricondotti (Cassazione
civile , sez. I, 26 maggio 2010 , n. 12882).
Il motivo è quindi
ammissibile.
5e Osserva però la Sezione che la questione in
trattazione, che riveste carattere prioritario rispetto alle problematiche
residue pure attinenti alla pretesa risarcitoria azionata in giudizio,
richiede incombenti istruttori.
La valutazione di congruità
dell’offerta dell’originaria ricorrente, che a questo punto rileva
esclusivamente ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria in
esame, non può infatti essere rimessa alla Stazione appaltante, che,,quale
soggetto onerato del relativo risarcimento, per definizione non potrebbe
operare con la necessaria imparzialità. D’altra parte, la
caratterizzazione tecnica del relativo apprezzamento non permette al
Giudice di sostituirsi sic et simpliciter all’Amministrazione.
La Sezione ritiene quindi di dover disporre al
riguardo una verificazione in contraddittorio, al fine di acquisire dal
verificatore le sue valutazioni tecniche sull’appropriata conclusione
della verifica di anomalia dell’offerta di gara dell’ATI
SACAIM.
L’incombente viene affidato al responsabile p.t. del
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche
Lazio-Abruzzo-Sardegna, che è comunque autorizzato a delegare, se del
caso, altro dirigente dello stesso Provveditorato.
Il verificatore
dovrà procedere in contraddittorio con le parti.
Queste gli forniranno
la pertinente documentazione già agli atti della Stazione appaltante e
potranno essere da lui richieste di ogni chiarimento o documento ritenuto
utile per l’espletamento del mandato.
Si assegna per l’esecuzione
dell’incombente il termine di 90 giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione della presente decisione, che la Segreteria della Sezione
trasmetterà senza ritardo al verificatore.
6 In conclusione, la
pronuncia appellata risulta meritevole di conferma nella parte in cui ha
annullato l’aggiudicazione impugnata; sulla domanda risarcitoria proposta
dalla SACAIM occorre invece disporre la verificazione indicata.
Le
spese processuali restano riservate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), non definitivamente pronunziando sull’appello in
epigrafe, così provvede:
- respinge l’appello incidentale dell’ATI
Salini Locatelli s.r.l. - Locatelli geom. Gabriele s.p.a. - Castelli
Lavori s.r.l.;
- respinge l’appello di Metropolitana Milanese s.p.a.
con riferimento ai motivi sub A) (A1 e A2) e C);
- riservata ogni
ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone la
verificazione di cui in motivazione, che dovrà seguire con le modalità ivi
indicate;
- manda alla Segreteria per la comunicazione della presente
decisione al verificatore incaricato.
Fissa per la prosecuzione del
giudizio alla prima udienza pubblica del marzo 2012
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato,
Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Eugenio Mele,
Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2011
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