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| n. 9-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 16 settembre 2011 n. 5194
Pres. Trovato - Est. Gaviano
Casiraghi Greco Srl (Avv.ti G. Caiazzo e F. Tedeschini) / Regione
Campania (Avv. A. Bove) e altri |
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1. Contratti della p.a. – Gara – Regolarità contributiva
– Verifica – Termine – Data di scadenza per la presentazione delle offerte
– Necessità – Regolarizzazione successiva – Inammissibilità.
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2. Contratti della p.a. – Gara – Partecipazione –
Regolarità contributiva – Procedura di regolarizzazione – Ex art 7 c.3
d.m. 24 ottobre 2007 – Inapplicabilità – Ragioni.
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3. Contratti della P.A. - Gara - Regolarità contributiva
- Violazione degli obblighi previdenziali – Gravità – Idonea
giustificazione – Ammissibilità – Fattispecie.
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4. Contratti della p.a. – Gara – Regolarità contributiva
– Gravità delle violazioni – Verifica - Durc – Sufficienza - Valutazione
della S.A. – Necessità – Non sussiste.
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5. Contratti P.A. – Gara – Regolarità contributiva –
Accertamento – Condizioni – Interesse proposizione ricorso.
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6. Contratti della P.A. – Gara - Controversie –
Legittimazione attiva – Presupposti – Partecipazione alla gara – Riscontro
di cause d’esclusione - Insufficienza – Conseguenza – Impugnazione – Esiti
gara - Carenza di legittimazione.
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1. In materia di requisiti necessari per la
partecipazione alle procedure di gara, la sussistenza del requisito della
regolarità contributiva deve essere verificata con riferimento al momento
ultimo previsto per la presentazione delle offerte. Pertanto, deve
escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo
dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente,
quanto ad efficacia civilistica, al momento della scadenza del termine di
pagamento, circostanza che può rilevare fra i soggetti del rapporto
obbligatorio, ma non anche nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
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2. In materia di appalti, la procedura di
regolarizzazione contributiva ex art. 7 c.3 d.m. 24 ottobre 2007 non trova
applicazione nel caso di richiesta di certificazione preordinata ai fini
della partecipazione a gare d’appalto, le quali sono invece interessate
dalla differente disciplina contemplata dal successivo art.8, c.3.
Infatti, l’art.6 c.3 del d.m. cit., nel prevedere la sospensione del
termine per il rilascio del DURC fino all’avvenuta regolarizzazione, fa
salva la diversa disciplina dettata dal successivo art.8 c.3.
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3. In tema di verifica della regolarità contributiva,
anche il semplice ritardo nei versamenti contributivi può integrare una
grave violazione dei relativi obblighi. Infatti, in considerazione dei
gravi effetti negativi derivanti dalla inosservanza degli obblighi in
materia sui diritti dei lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla
concorrenza tra imprese, devono considerarsi gravi tutte le inadempienze
rispetto ai predetti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate
giustificazioni (ad esempio, la pendenza di contenziosi di non agevole e
pronta definizione, ovvero la necessità di verificare le condizioni per un
condono o una rateizzazione).
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4. Il d.m. 24 ottobre 2007, nel disciplinare le modalità
di rilascio del D.U.R.C. definendo la soglia di gravità
dell’inadempimento, non può non limitare sul punto anche la
discrezionalità delle stazioni appaltanti, che al riguardo ben possono
quindi limitarsi a prendere atto della certificazione espressa dal
D.U.R.C. (del quale non possono sindacare le risultanze), senza doversi
fare carico di autonome valutazioni.
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5. In tema di regolarità contributiva, ai fini della
valutazione della definitività dell'accertamento per gli effetti dell'art.
38, comma 1 lett. i), d.lgs. n. 163/2006, occorre che al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla gara sia spirato il termine per l'impugnazione dell'atto di
accertamento in sede amministrativa, o il relativo ricorso amministrativo
sia stato respinto con provvedimento definitivo, e non sia stato proposto
ricorso giurisdizionale (senza che una proposizione solo successiva del
ricorso giurisdizionale possa valere ad infirmare l'efficacia preclusiva
del d.u.r.c. negativo).
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6. La mera partecipazione (di fatto) ad una gara non è
sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, poiché la
situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere
normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità
dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva.
Pertanto, la definitiva esclusione, oppure l’accertamento della
illegittimità della partecipazione alla gara, impediscono di assegnare al
concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad
impugnare gli esiti della procedura selettiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9533 del
2010, proposto dalla
Casiraghi Greco Srl, quale impresa mandataria
del costituendo Rti con Cosmo Adv Spa, Mpg Italia Srl e Frame Spa, nonché
da quest’ultima società, appellanti entrambe rappresentate e difese dagli
avv. Giovanni Caiazzo e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso
Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa
dall'avv. Almerina Bove, con domicilio eletto presso l’Ufficio di
Rappresentanza della medesima Regione in Roma, via Poli, 29;
nei confronti di
Mindshare Italia Spa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI,
SEZIONE I, n. 17158/2010, resa tra le parti, concernente GARA PER
L'AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
E SERVIZI DI DIRECT E TRADE MARKETING E ATTIVITÀ STRUMENTALI
(RIS.DANNO)
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione
Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 il
Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini e
Buondonno, per delega dell'avv. Bove;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le attuali appellanti, espressioni del
costituendo RTI Casiraghi Greco S.r.l., Cosmo ADV, MPG Italia S.r.l. e
Frame S.p.a., venivano colpite dalla revoca dell’aggiudicazione
provvisoria della gara che era stata indetta dalla Regione Campania per
l’affidamento delle attività di comunicazione e marketing finalizzate alla
promozione del prodotto turistico “Campania”, commessa che veniva quindi
aggiudicata definitivamente alla seconda classificata Mindshare Italia
S.p.A. con decreto dirigenziale n. 430 del 6 luglio 2009.
Avverso la
revoca dell’aggiudicazione provvisoria, basata sulla posizione di
irregolarità contributiva della Frame S.p.a., e contro l’aggiudicazione
definitiva alla controinteresata e gli altri atti di gara, le appellanti
insorgevano dinanzi al T.A.R. per la Campania, anche mediante la
proposizione di motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti
impugnati per vizi attinenti alla violazione del d.lgs. n. 163/2006, del
d.m. 24 ottobre 2007, dell’art. 1242 c.c. e del disciplinare di gara,
nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
Venivano poi
articolati ulteriori motivi aggiunti, intesi a censurare la mancata
esclusione dalla gara di Mindshare Italia S.p.A. ed il successivo avvio
del servizio nelle more della stipula del contratto.
Parte ricorrente
avanzava anche una domanda risarcitoria, commisurata ai danni scaturenti
dalla mancata assegnazione dell’appalto.
La Regione Campania e la
controinteressata Mindshare Italia S.p.A., costituitesi in giudizio,
instavano con le loro memorie difensive per il rigetto dell’intera
impugnativa avversaria.
L’istanza cautelare veniva respinta dal
Tribunale con ordinanza n. 1877 del 29 luglio 2009, confermata in appello
da questo Consiglio con ordinanza n. 4919 del 1° ottobre 2009.
Con
sentenza n. 17158\2010 il Tribunale respingeva indi il ricorso nel
merito.
Avverso tale sentenza le società in epigrafe proponevano allora
il presente appello, con il quale venivano riproposte le doglianze,
argomentazioni e richieste già formulate in primo grado, e censurata la
pronuncia del primo giudice per averle disattese.
Resisteva anche in
questo grado di giudizio la Regione Campania, deducendo l’infondatezza del
gravame e chiedendone la reiezione.
La causa è stata trattenuta in
decisione all’udienza pubblica del 24 maggio 2011.
L’appello è
infondato.
1 La controversia è incentrata sulla pretesa illegittimità
della revoca dell’aggiudicazione provvisoria, e della successiva
aggiudicazione definitiva, rispettivamente intervenute a scapito del RTI
delle ricorrenti ed a favore della controinteressata Mindshare Italia,
unica concorrente rimasta in gara.
La revoca che ha colpito parte
ricorrente trova supporto nell’accertata situazione di irregolarità
contributiva esistente, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione (26 gennaio 2009), a carico
della società Frame, secondo quanto attestato dalle certificazioni
contributive rilasciate dall’INPS in data 4 giugno 2009 e dall’INAIL il
successivo giorno 8.
Di seguito si riassumono, per comodità di
esposizione, le censure articolate con l’originario gravame e qui
sostanzialmente riproposte:
- la situazione di irregolarità
contributiva sarebbe stata smentita dal rilascio, il 22 giugno 2009 ed il
12 aprile 2010, di due DURC attestanti la posizione regolare della Frame
alla data del 26 gennaio 2009, avendo quest’ultima presentato, all’INPS in
data 17 giugno 2009 ed all’INAIL in data 4 giugno 2009, istanze di
compensazione con crediti erariali maturati in epoca antecedente al 26
gennaio 2009, che avevano determinato l’estinzione dei debiti contributivi
dal giorno della loro coesistenza ai sensi dell’art. 1242 c.c.;
- i
debiti contributivi ascritti alla Frame non potevano comunque essere
considerati “definitivamente accertati”, dal momento che gli enti
previdenziali non avevano espletato, prima dell’emissione nelle
certificazioni negative poste a base del provvedimento di revoca, la
procedura di regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3,
del d.m. 24 ottobre 2007, interpellando al riguardo l’impresa
inadempiente;
- la contraddittorietà dei DURC con le precedenti
certificazioni e la pronta regolarizzazione della posizione compromessa
avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante, secondo i principi della
ragionevolezza e della prudente valutazione degli interessi in gioco, a
non revocare l’aggiudicazione;
- non sussisterebbe la gravità
dell’inadempimento, non essendosi verificata una reiterata violazione
degli obblighi contributivi, quanto piuttosto un semplice ritardo nei
versamenti;
- la configurabilità del requisito della “definitività”
dell’accertamento sarebbe esclusa dalla mancata iscrizione a ruolo dei
debiti contestati alla Frame e dall’omessa notifica a questa di un avviso
di accertamento, che le avrebbe consentito di instaurare contenziosi
giudiziari e/o amministrativi;
- in ogni caso, la società
aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per
l’incompletezza della sua dichiarazione sui servizi effettuati nel
triennio 2005-2006-2007, e per l’omessa produzione della certificazione
attestante l’effettiva e regolare esecuzione degli stessi servizi, in
dispregio di precise disposizioni del disciplinare di gara;
- infine,
la decisione di avviare il servizio in attesa della stipula del contratto
sarebbe stata illegittima ed inopportuna, stante la pendenza di vari
contenziosi promossi da altri concorrenti avverso il provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
La decisione del primo giudice di
disattendere queste doglianze è immune da vizi.
2a L’irregolarità della
posizione contributiva della società Frame alla pertinente data del 26
gennaio 2009 (termine ultimo per la presentazione delle offerte) tanto nei
confronti dell’INAIL quanto dell’INPS, emersa in occasione della verifica
on line effettuata dalla Stazione appaltante, ha trovato conferma nelle
attestazioni da tali enti rispettivamente rilasciate, su richiesta della
stessa società, l’8 ed il 4 giugno del 2009.
Non vi è dubbio, inoltre,
che la sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario
per la partecipazione alle procedure di gara, debba essere verificata con
riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte.
A nulla può quindi rilevare una regolarizzazione successiva della
posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso
dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in alcun modo
sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irregolarità ai fini della
singola gara. Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventuale
adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto
retroattivamente, quanto ad efficacia civilistica, al momento della
scadenza del termine di pagamento (cfr. Consiglio di Stato, IV, 12 marzo
2009 n. 1458; VI, 11 agosto 2009, n. 4928; 6 aprile 2010, n. 1934; 5
luglio 2010, n. 4243), circostanza che può rilevare fra i soggetti del
rapporto obbligatorio, ma non anche nei confronti dell’Amministrazione
appaltante. E tanto vale, naturalmente, anche per sistemazioni debitorie
postume effettuate a mezzo di compensazioni, come risulta avvenuto nel
caso concreto (tra l’altro, solo a distanza di vari mesi dal termine
dirimente, giacché soltanto nel mese di giugno 2009, dopo la richiesta di
chiarimenti della Stazione appaltante, Frame si è attivata per avvalersi
della compensazione mediante il proprio credito IVA, che in se stesso
sarebbe stato suscettibile degli impieghi più svariati).
Se ne deduce
che la società Frame non è in condizione di giovarsi, ai fini della
dimostrazione della propria allegata regolarità contributiva al 26 gennaio
2009, dei due DURC emessi rispettivamente in data 22 giugno 2009 e 12
aprile 2010, anche perché il concorso di tali certificazioni è intervenuto
successivamente finanche all’emanazione del provvedimento di revoca
(avente data 16 giugno 2009). Ed è, oltre tutto, principio consolidato che
la legittimità di un provvedimento amministrativo possa essere vagliata
solo alla luce della situazione esistente quando esso fu emanato, e
giammai sulla base di atti sopravvenuti.
D’altronde, il primo di tali
D.U.R.C. ha perso ogni efficacia certificativa, essendo stato dichiarato
nullo (per erronea istruttoria) con nota dello stesso INAIL del 2 luglio
2009, che ne ha prescritto ed ottenuto la riconsegna in sede da parte
dell’impresa.
Quanto al secondo documento, poiché esso è fondato, come
si è anticipato, sulla riconosciuta compensazione del debito contributivo
con crediti erariali, è inidoneo a sorreggere un giudizio di regolarità
contributiva della Frame al 26 gennaio 2009. Una regolarizzazione postuma
della posizione contributiva, sebbene avente effetto retroattivo in virtù
dell’operatività dell’istituto della compensazione legale, non può
comunque valere, si è detto, a far ritenere sussistente il requisito di
regolarità alla data di scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione.
2b In questo contesto, di conseguenza, l’avversata
revoca dell’aggiudicazione provvisoria si presentava come un atto dovuto
(cfr. C.d.S., V, 19 novembre 2009, n. 7255). E questo vuoi perché la
stessa aggiudicazione era stata emessa in dichiarata attesa della verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, vuoi perché, come
si è appena esposto, una regolarizzazione postuma, ancorché sollecita, non
avrebbe potuto ovviare alla mancanza del requisito di regolarità
contributiva alla data del 26 gennaio 2009.
2c La Sezione condivide
anche la valutazione del Tribunale secondo la quale la procedura di
regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24
ottobre 2007 non trova applicazione nel caso di richiesta di
certificazione preordinata ai fini della partecipazione a gare d’appalto,
le quali sono invece interessate dalla differente disciplina contemplata
dal successivo art. 8, comma 3. L’art. 6, comma 3, d.m. cit., infatti, nel
prevedere la sospensione del termine per il rilascio del D.U.R.C. fino
all’avvenuta regolarizzazione, fa appunto salva la diversa disciplina
dettata dal successivo art. 8 comma 3 del decreto (si veda, in termini, la
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del
30/01/2008 n. 5). Ciò in linea con le esigenze di celerità che permeano le
procedure di affidamento degli appalti pubblici, alle quali non si addice
quel dilatarsi dei tempi per il rilascio del D.U.R.C. che sarebbe
implicato dall’esigenza di consentire una regolarizzazione postuma, la
quale non potrebbe poi comunque incidere sulle situazioni di irregolarità
contributiva esistenti ad una determinata data.
2d Si conviene,
inoltre, che anche il semplice ritardo nei versamenti contributivi possa
integrare una grave violazione dei relativi obblighi, atteso che nel
settore previdenziale, come opportunamente ricorda l’impugnato
provvedimento di revoca, in considerazione dei gravi effetti negativi
derivanti dalla inosservanza degli obblighi in materia sui diritti dei
lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese,
debbono considerarsi “gravi” tutte le inadempienze rispetto ai predetti
obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni (che
peraltro nel caso di specie non sono state fornite), inerenti, ad esempio,
alla pendenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione, ovvero
alla necessità di verificare le condizioni per un condono o una
rateizzazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5069;
4 agosto 2010, n. 5213; VI, 6 aprile 2010, n. 1934; 5 luglio 2010, n.
4243).
In questo settore può dunque ritenersi sussistente il requisito
della "gravità" dell’infrazione senza che ci sia necessità di alcuna
particolare motivazione.
Senza dire che, nello specifico, l’esposizione
della società nei confronti dell’INAIL era alquanto consistente, come lo
stesso provvedimento di revoca ha sottolineato, in quanto superiore ai 36
mila euro, laddove l’art. 8, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007 definisce
come “non grave” (e quindi non ostativo al rilascio del D.U.R.C.) lo
scostamento tra le somme dovute e quelle versate, rispetto a ciascun
periodo di paga o contribuzione, inferiore o pari al 5 % , o comunque
inferiore ad euro 100.
Va poi rammentato che la dichiarazione di
irregolarità espressa dagli enti previdenziali interessati implica anche
l’avvenuta verifica della gravità dei relativi scostamenti, come ancora
una volta il provvedimento impugnato non ha mancato di osservare, in
quanto il citato decreto ministeriale ha attribuito al D.U.R.C. l’idoneità
ad attestare anche l’entità dell’inadempimento degli obblighi
contributivi, dando conto delle sole irregolarità tali da superare la
delineata soglia di gravità.
Il d.m. 24 ottobre 2007, infine, nel
disciplinare le modalità di rilascio del D.U.R.C. definendo nel modo già
visto la soglia di gravità dell’inadempimento, non può non limitare sul
punto anche la discrezionalità delle stazioni appaltanti (v. la Circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30/01/2008 n. 5),
che al riguardo ben possono quindi limitarsi a prendere atto della
certificazione espressa dal D.U.R.C. (del quale non possono sindacare le
risultanze: C.d.S., V, 19 novembre 2009, n. 7255; IV, 10 febbraio 2009, n.
1458; VI, 6 aprile 2010, n. 1934), senza doversi fare carico di autonome
valutazioni.
Da quanto precede si desume, dunque, tanto la sussistenza
del requisito della gravità della violazione, quanto la inappuntabile
motivazione in proposito espressa dal provvedimento in contestazione, con
puntuali richiami tanto alla specifica situazione di fatto esistente,
quanto agli orientamenti giurisprudenziali dominanti utili ad
interpretarne la valenza.
I rilievi di parte appellante si rivelano
perciò destituiti di fondamento anche sotto questo profilo.
2e Né
l’omessa iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dell’ente
previdenziale impedisce la loro valorizzazione alla strega di “violazioni
definitivamente accertate”, dal momento che l’emissione del ruolo è
semplicemente prodromica alla fase di riscossione, ed il medesimo non
svolge una funzione di accertamento. Del resto, l’art. 8, comma 2, del
d.m. 24 ottobre 2007 àncora la possibilità di ottenere una certificazione
di regolarità contributiva, a fronte di crediti non iscritti a ruolo, solo
all’ulteriore presupposto (qui insussistente) che sia pendente in merito
una controversia.
2f La giurisprudenza ha inoltre espresso, sotto altro
profilo, il principio per cui lo stato di “definitivo accertamento” delle
violazioni contributive può essere rinvenuto, in pratica, in tutte le
situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o
giurisdizionali, né del termine per esperirli.
E’ in questo senso che
si dice che ai fini della valutazione della definitività
dell'accertamento, per gli effetti dell'art. 38, comma 1 lett. i), d.lgs.
n. 163/2006, occorre che al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione alla gara : (i) sia spirato
il termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento in sede
amministrativa, o il relativo ricorso amministrativo sia stato respinto
con provvedimento definitivo, e (ii) non sia stato proposto ricorso
giurisdizionale (senza che una proposizione solo successiva del ricorso
giurisdizionale possa valere ad infirmare l'efficacia preclusiva del
d.u.r.c. negativo) (C.d.S., V, 13 luglio 2010, n. 4511; Sez. VI, 27
febbraio 2008 n. 716).
A base della regola che l'inadempimento
contributivo può essere considerato causa di esclusione solo ove
definitivamente accertato va richiamata, invero, l’indicazione della Corte
di Giustizia CE (sez. I, 9 febbraio 2006, C-226/04 e C-228/04) secondo cui
"una normativa nazionale che ignorasse totalmente gli effetti di un
ricorso amministrativo o giurisdizionale sulla possibilità di partecipare
ad una procedura di aggiudicazione di un appalto rischierebbe di violare i
diritti fondamentali degli interessati" (VI, n. 716/2008 cit.).
La
possibilità di ravvisare l’esistenza del requisito di “definitività” non è
quindi necessariamente impedita dalla –asserita- omessa notifica di un
avviso di accertamento riflettente i debiti contributivi che sono comunque
emersi.
Nel testo della impugnata revoca si è opportunamente rimarcato
come da parte dell’impresa non fosse stato attivato alcun tipo di tutela
al fine di contestare l’an o il quantum dei propri debiti
contributivi; né il contegno successivo della società ha dato forma a
contestazioni di alcun tipo al riguardo: la medesima, al contrario, ha
riconosciuto le proprie passività e vi ha fatto fronte.
In una
situazione siffatta, osserva la Sezione, incombeva sulla ricorrente
l’onere di dimostrare che gli enti previdenziali non avrebbero potuto
prescindere dall’indirizzarle ugualmente l’avviso di accertamento del
quale essa enfatizza in questa sede la carenza. E vale soprattutto mettere
in luce che, ai fini dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, un debito
contributivo che non venga messo in discussione nella sua esistenza ed
entità, bensì venga (in seguito) senz’altro estinto, equivale in sostanza,
quale passività incontestata, ad un debito definitivamente accertato (si
veda, in tema, C.d.S., V, 10 agosto 2010, n. 5556).
Sicché anche sotto
questo profilo le doglianze dell’appellante devono essere disattese.
3
Le considerazioni fin qui svolte hanno confermato l’infondatezza delle
censure dedotte avverso la revoca dell’aggiudicazione provvisoria che ha
colpito parte appellante.
Una volta acclarato che il relativo RTI
avrebbe dovuto essere escluso dalla gara cui illegittimamente ha preso
parte, ciò comportava allora, come ha esattamente deciso il Tribunale,
l’inammissibilità dei motivi aggiunti volti a stigmatizzare la mancata
esclusione dalla gara della controinteressata e la disposizione di avvio
temporaneo del servizio.
L’appellante doveva difatti intendersi ormai
estromessa dalla procedura, e come tale priva della posizione legittimante
necessaria a contestare il risultato favorevole per l’aggiudicataria al
fine di provocare una riedizione della gara.
Secondo il recente
insegnamento della pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n.
4\2011, invero, la mera partecipazione (di fatto) ad una gara non è
sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, poiché la
situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere
normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità
dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto
la definitiva esclusione, oppure l’accertamento della illegittimità della
partecipazione alla gara, impediscono di assegnare al concorrente la
titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli
esiti della procedura selettiva. Ed il positivo riscontro della
legittimazione al ricorso, sempre secondo le puntualizzazioni
dell’Adunanza Plenaria n. 4, è necessario tanto per far valere un
interesse, cd. finale, al conseguimento dell’appalto, quanto per
perseguire un interesse meramente strumentale diretto alla caducazione
dell’intera gara e alla sua riedizione.
4 In conclusione, per le
ragioni esposte l’appello deve essere nel suo insieme respinto.
Si
ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione delle
spese processuali tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
Camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Roberto Chieppa,
Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo'
Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2011
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