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| n. 9-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 16 settembre 2011 n. 5186
Pres. Piscitello - Est. Bianchi
Scoman Srl (Avv. G.Vitolo) / Comune di Salerno (Avv. ti A. Galibardi,
L. Mea, A. Piscitelli) e altri |
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1. Contratti della p.a. – Gara – Regolarità contributiva
– Accertamento – Irregolarità contributiva formale e gravità della
violazione – Distinzione Necessità.
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2. Contratti della p.a. – Gara – Regolarità contributiva
– Gravità delle violazioni - Autonoma valutazione della S.A. – Durc –
Elemento indiziario.
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3. Contratti della p.a. – Gara – Regolarità contributiva
– Accertamento – Condizioni – Interesse proposizione ricorso.
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4. Contratti della p.a. – Gara - Regolarità contributiva
– Mancanza – Individuazione – D.u.r.c. – Esclusione – Illegittimità –
Valutazione della stazione appaltante – Necessità.
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1. In materia di requisito della capacità contributiva,
bisogna distinguere tra regolarità contributiva formale e gravità della
violazione in materia contributiva e previdenziale. Infatti, la prima è
rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’istituto
previdenziale, mentre la seconda, ai fini della partecipazione ad una
gara, è rimessa alla stazione appaltante che, in concreto e al di fuori di
ogni automatismo, dovrebbe valutare la presenza di indici sintomatici
della gravità dell’infrazione, tali da giustificare l’estromissione dalla
gara.
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2. L’esistenza di gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale, come requisito generale di partecipazione
alle gare, costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte della
stazione appaltante, rispetto alla quale le risultanze del DURC si pongono
come meri elementi indiziari, dai quali non può prescindersi, ma che
comunque non esauriscono l’ambito di accertamento circa la sussistenza di
una violazione grave. Pertanto, ne deriva che una volta acquisito il DURC,
spetta alla stazione appaltante valutare se le risultanze ivi contenute,
oggettivamente non controvertibili, siano idonee e sufficienti anche a
giustificare un giudizio in termini di gravità di una violazione che sia
emersa dal DURC. Inoltre, occorre che l’Ente verifichi la definitività
dell’accertamento, pur necessaria per ritenere integrato il precetto
normativo di cui all’art.38, comma 1, lett. i) e, dunque, a configurare la
situazione ostativa prescritta dalla norma.
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3.In tema di regolarità contributiva, ai fini della
valutazione della definitività dell'accertamento per gli effetti dell'art.
38, comma 1 lett. i), d.lgs. n. 163/2006, occorre che al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla gara sia spirato il termine per l'impugnazione dell'atto di
accertamento in sede amministrativa, o il relativo ricorso amministrativo
sia stato respinto con provvedimento definitivo, e non sia stato proposto
ricorso giurisdizionale.
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4.E’ illegittimo l’operato dell’amministrazione che,
avendo acquisito il DURC e avendo instaurato un contraddittorio al fine di
chiedere chiarimenti, esclude la concorrente esclusivamente sul
presupposto che, in sede di contraddittorio, non ha fornito sufficienti
chiarimenti in merito alla riscontrata irregolarità, e non per la gravità
di un’irregolarità contributiva, definitivamente accertata. Pertanto, tale
provvedimento di esclusione è illegittimo in quanto risulta privo sia di
una specifica e adeguata valutazione in ordine alla gravità della
irregolarità, sia della motivazione in ordine all’assunto per cui i
chiarimenti forniti dalla concorrente non consentono di superare la
predetta irregolarità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9531 del
2010, proposto da:
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Scoman Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Vitolo, con domicilio eletto presso Studio Viglione-Vitolo in Roma, via
Ovidio, 32;
contro
Comune di Salerno, rappresentato e difeso
dagli avv. Adolfo Galibardi, Luigi Mea, Antonio Piscitelli, con domicilio
eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; Comune di
Salerno - Responsabile Servizio Appalti, Contratti e Assicurazioni
(Settore Avvocatura);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ.
STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 10763/2010, resa tra le parti,
concernente esclusione da gara per affidamento lavori.
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Comune di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
31 maggio 2011 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati
Carlo Russo, su delega dell' avv. Vitolo, e Rosa Russo, su delega degli
avv.ti Galibardi, Mea e Piscitelli;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Salerno ha indetto una gara
d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della
rete viaria urbana.
Al procedimento è stata invitata ed ha partecipato
la società Scoman, odierna appellante.
In esito allo svolgimento della
gara, come emerge dal verbale del 10 giugno 2008, l’appalto è stato
aggiudicato in via provvisoria alla società Cogema, mentre Scoman si è
classificata al secondo posto.
La stazione appaltante, procedendo alla
verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 d. lgs n. 163
del 2006, con provvedimento prot. n. 165819 del 16 ottobre 2008, ha
escluso la Scoman dal procedimento di gara per irregolarità emersa dal
DURC, essendo accertato la sussistenza di un debito contributivo nei
confronti della Cassa edile salernitana per l’importo pari ad € 5.017,00,
con decorrenza 1 giugno 2008.
Di conseguenza, con nota prot. n. 167190
del 22 ottobre 2008, il Comune ha trasmesso all’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici la documentazione relativa alla posizione della
ricorrente per l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di
competenza..
Avverso i menzionati provvedimenti la Scoman ha proposto
ricorso al TAR della Campania, chiedendone l’annullamento.
Con atto di
motivi aggiunti, la predetta Scoman ha poi censurato per illegittimità
derivata gli atti di aggiudicazione della gara, nel frattempo
intervenuti.
Con sentenza n. 10763/2010 il TAR della Campania ha
dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ha rigettato il ricorso
per motivi aggiunti ed ha respinto la richiesta di risarcimento dei
danni.
Avverso la predetta sentenza la Scoman ha interposto l’odierno
appello, chiedendone l’integrale riforma.
Si è costituito in giudizio
il Comune di Salerno intimato, chiedendo la reiezione del gravame.
Alla
pubblica udienza del 31 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente censura
decisone del T.A.R. nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del
ricorso introduttivo.
Assume che con quest’ultimo sono stati impugnati
atti con autonoma valenza lesiva non censurati con i motivi aggiunti
notificati in data 28.01.10, i quali si rivolgono esclusivamente avverso i
provvedimenti di aggiudicazione della gara, dei quali si chiede
l’annullamento in via derivata, senza proporre alcuna autonoma
censura.
La doglianza è fondata.
Ed invero, con il ricorso
introduttivo si chiede l’annullamento del provvedimento recante
l’esclusione dalla gara della società appellante per irregolarità emersa
in sede di DURC, nonché di tutti gli atti consequenziali adottati dal
Responsabile del Servizio Appalti del Comune di Salerno (note del 17 e 20
ottobre 2008), con i quali è stato avviato nei confronti della ditta il
procedimento sanzionatorio che ha comportato le annotazioni nel Casellario
Informatico da parte dell’AVCP, con conseguente effetto interdittivo per
la partecipazione alle gare per il periodo di un anno.
Con l’atto di
motivi aggiunti, viceversa, la Scoman si è limitata a censurare per
illegittimità derivata gli atti di aggiudicazione della gara nel frattempo
intervenuti, senza contestare peraltro la sua posizione di seconda
conseguita nella gara.
Sicché, stante la diversità e l’autonomia
sostanziale dei provvedimenti impugnati con i due atti processuali -
sebbene questi contengano i medesimi mezzi di censura - permane
sicuramente in capo alla Scoman l’interesse ad ottenere l’annullamento di
quelli impugnati con il ricorso introduttivo che, a ben vedere, sono i
soli a produrre un concreto effetto lesivo nella prospettazione resa dalla
Scoman stessa.
Come già evidenziato, infatti, l’interesse sostanziale
dedotto in causa si incentra (e si esaurisce) unicamente nell’annullamento
del provvedimento di esclusione della società dalla gara per la asserità
“irregolarità emersa in sede di DURC”, nonché degli atti consequenziali
con cui è stato avviato il procedimento sanzionatorio che ha comportato le
annotazioni nel Casellario Informatico da parte dell’AVCP.
E le censure
avverso tali determinazioni sono state, giust’appunto, formulate con il
ricorso introduttivo proposto in primo grado rispetto al quale, pertanto,
rimane integro l’interesse della Scoman alla sua definizione nel
merito.
Con l’atto di motivi aggiunti, viceversa, vengono impugnati gli
atti di aggiudicazione della gara al primo classificato, esclusivamente in
via derivata senza la proposizione di alcuna autonoma censura e, quel che
più conta, senza alcuna contestazione in ordine alla posizione de seconda
conseguita dalla società in sede di aggiudicazione provvisoria, prima
della esclusione della gara stessa.
Ne consegue, a ben vedere, che non
è tanto il ricorso introduttivo a risultare improcedibile, come viceversa
ritenuto dal primo giudice, quanto ( e piuttosto) quello per motivi
aggiunti ad appalesarsi inammissibile.
Essendo, infatti, la Scoman
risultata seconda nella procedura concorsuale per cui è causa e non avendo
dedotto alcuna specifica ed autonoma censura avverso tale posizionamento
in graduatoria né, tanto meno, avverso il posizionamento potiore
conseguito dalla soc. Cogem, è di tutta evidenza come la stessa non
risulti titolare di un concreto interesse all’annullamento del
provvedimento di aggiudicazione della gara a quest’ultima.
In primo
luogo, infatti, anche nella ipotesi di riammissione alla gara la Scoman
permarrebbe nella posizione conseguita di seconda graduata, in quanto di
per sé non contestata, senza alcuna possibilità quindi di aggiudicazione
diretta della gara.
In secondo luogo, non avendo dedotto in sede
ricorsuale alcuna censura idonea a produrre, in caso di accoglimento, la
riedizione della procedura concorsuale, la Scoman non è neppure titolare
di un interesse strumentale al richiesto annullamento della aggiudicazione
della gara disposta in favore della Cogem.
Infine, per quanto sin qui
precisato, la riammissione della Scoman nella graduatoria concorsuale, non
produrrebbe in ogni caso il diretto travolgimento del provvedimento di
aggiudicazione della gara in favore della Cogem e, pertanto, l’atto di
motivi aggiunti fondato sull’unica censura della illegittimità derivata si
appalesa senz’altro inammissibile.
In definitiva, diversamente da
quanto statuito nella gravata sentenza, il ricorso principale proposto in
primo grado è procedibile, mentre quello per motivi aggiunti è
inammissibile.
2. Con il secondo ed il terzo motivo, che possono
essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione, la ricorrente
censura la decisione del TAR, laddove ha ritenuto legittimo l’operato
della stazione appaltante, benché questa abbia disposto la sua esclusione
dalla gara senza esternare, nei relativi provvedimenti, una adeguata
motivazione in ordine alle ragioni del non accoglimento delle
giustificazioni e delle deduzioni fornite, a seguito della richiesta di
chiarimenti avanzata dal Comune con la nota del 10 luglio 2008.
2.1 La
doglianza è fondata.
Ed invero, il più recente indirizzo
giurisprudenziale a cui il Collegio ritiene di dover aderire, ha avuto
modo di precisare come l’insindacabilità del contenuto formale del DURC
non assuma certamente il significato di un’abrogazione implicita del
preciso disposto dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, nella
parte in cui la previsione preclude la partecipazione alle procedure di
affidamento di quei soggetti che abbiano “commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali”.
Il raccordo tra le due discipline,
pertanto, va ricercato nella valutazione dell’incidenza di quanto
attestato nel DURC rispetto alla specifica procedura di affidamento.
Tale valutazione, di natura propriamente discrezionale, è riservata
alla stazione appaltante.
Questa, lungi dal sindacare il contenuto del
DURC, è chiamata a verificare se le violazioni da esso certificate siano
da considerarsi gravi e definitivamente accertate in relazione all’oggetto
e alle modalità di svolgimento della gara (cfr. Cons. Stato Sez. V,
30.09.09, n. 5896).
Ed in questo senso, il primo giudice dopo aver
premesso, in via di principio, che “un conto è la regolarità contributiva
formale, rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’istituto
previdenziale, un conto e la gravità della violazione in materia
contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara
rimessa alla stazione appaltante che, in concreto ed al di fuori di ogni
automatismo, dovrebbe per l’appunto valutare la presenza di indici
sintomatici della gravità dell’infrazione, tali da giustificare
l’estromissione dalla gara”, ha concluso “che alcuna censura possa essere
mossa alla stazione appaltante posto che, una volta acquisiti i dati del
DURC, non ha disposto l’esclusione immediata ed automatica della
ricorrente, ma ha correttamente instaurato il contraddittorio chiedendo
chiarimenti con nota del 10 luglio 2008.
Le giustificazioni addotte
dalla ricorrente non sono apparse sufficienti a superare le riscontrate
irregolarità contributive sicché la stazione appaltante non ha potuto che
disporre l’esclusione”.
Sennonché tale statuizione, corretta nella
premessa, non è condivisibile nella sua conclusione.
Ed invero, come
risulta dalla documentazione in atti:
- l’amministrazione con nota del
10.07.2008 (anticipata via fax) ha chiesto chiarimenti alla Scoman in
ordine alle “anomalie riguardanti carichi pendenti rilevati dal DURC
relativamente alla Cassa Edile di Salerno e dal certificato dell’Agenzia
delle Entrate di Eboli”;
- la Scoman, con nota del 9.07.08, ha
prontamente chiarito che il debito di euro 5.017,00 emerso nei confronti
della Cassa Edile salernitana con decorrenza allo 01.06.2008, era stato
determinato da un disguido della Banca Monte Paschi di Siena che, pur in
presenza di uno specifico ordinativo di pagamento di tale somma al
31.05.08, non aveva provveduto al pagamento stesso;
- nella medesima
nota, la Scoman ha precisato che il pagamento è stato comunque dalla
stessa direttamente effettuato (accortasi del disguido) in data 19.06.08
con bonifico on – line, nonché dalla Banca Monte Paschi Siena con diverso
bonifico con valuta al 31.05.08, risultando quindi n. 2 bonifici di €
5.017,00 versati in favore della Cassa Edile, con un conseguente credito
della Scoman stessa di € 5.017,00;
- con nota del 28 luglio 2008, il
Direttore della Cassa Edile Salernitana ha comunicato al Comune di Salerno
che la Scoman “ha regolarizzato la propria posizione contributiva in data
19.06.2008 con versamento di € 5.017,00 che presentava valuta retrodatata
al 31.05.2008.
Sennonché, a fronte dei predetti specifici e puntuali
chiarimenti l’amministrazione, con il provvedimento del 16.10.2008 per cui
è causa, ha disposto l’esclusione della Scoman alla gara “per
l’irregolarità emersa in sede di DURC” assumendo che:
a) “I chiarimenti
e le motivazioni fornite non consentono … di superare le irregolarità del
DURC”;
b) “Per quanto attiene la posizione di regolarità rispetto al
pagamento delle imposte e tasse, si prende atto che i carichi erariali
risultano ancora pendenti e, quindi, non definitivamente
accertati”.
Tale provvedimento, come esattamente dedotto
dall’appaltante, è privo di una adeguata e sostanziale motivazione idonea
a supportare la determinazione assunta, risolvendosi in una mera
tautologia che non fornisce la benché minima valutazione in ordine alla
gravità dell’irregolarità contributiva emersa in capo alla
Scoman.
L’esclusione, infatti, è stata disposta esclusivamente perché
la ditta, in sede di contraddittorio, non avrebbe, fornito sufficienti
chiarimenti in merito alla riscontrata irregolarità, e non per la gravità
di un’irregolarità contributiva, definitivamente accertata!
Come già
precisato, infatti, un conto e la regolarità contributiva formale, che è
un dato oggettivo, rimessa al potere di accertamento dell’istituto
previdenziale, un conto è la gravità della violazione contributiva e
previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara, la cui
valutazione è rimessa all’Amministrazione appaltante che, in concreto e al
di fuori di ogni automatismo, deve verificare la presenza di indici
sintomatici della gravità dell’infrazione, tali da giustificare
l’estromissione dalla gara.
In altri termini, l’esistenza di gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale, come requisito
generale di partecipazione alle gare, costituisce oggetto di autonoma
valutazione da parte della stazione appaltante, rispetto alla quale le
risultanze del DURC si pongono come meri elementi indiziari, dai quali non
può prescindersi, ma che comunque non esauriscono l’ambito di accertamento
circa la sussistenza di una violazione grave (cfr., Cons. Stato, Sez. VI,
04.08.2009 n.4907).
Ne deriva che una volta acquisito il DURC, spetta
alla stazione appaltante valutare se le risultanze ivi contenute,
oggettivamente non controvertibili, siano idonee e sufficienti anche a
giustificare un giudizio in termini di gravità di una violazione che sia
emersa dal DURC.
Occorre, inoltre, che l’Ente verifichi la definitività
dell’accertamento, pur necessaria per ritenere integrato il precetto
normativo di cui all’art.38, comma 1, lett. i) e, dunque, a configurare la
situazione ostativa prescritta dalla norma.
E, ai fini della verifica
della definitività dell’accertamento, per gli effetti di cui alla citata
norma, rileva che al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione alla gara sia spirato il
termine per l’impugnazione dell’atto di accertamento in sede
amministrativa, o il relativo ricorso amministrativo sia stato respinto
con provvedimento definitivo e non sia stato proposto ricorso
giurisdizionale ( cfr., Cons. Stato, Sez. V, 13.07.2010 n.4511).
Nel
caso di specie, in violazione della normativa e dei principi sopra
delineati, il Comune di Salerno ha escluso la società appellante dalla
gara de qua esclusivamente perché in sede di DURC è emersa un’irregolarità
contributiva nei confronti della Cassa Edile Salernitana, senza alcuna
specifica ed adeguata valutazione in ordine alla sua gravità e senza
fornire alcuna motivazione in ordine all’assunto per cui i chiarimenti
forniti dalla Scoman non consentirebbero di superare l’irregolarità
stessa.
A ciò aggiungasi, che nella specie non risultano comunque
sussistere i requisiti richiesti dall’art. 38, comma 1, lett. i), D. Lgs.
N. 163/2010.
Quanto all’insussistenza del requisito della gravità,
infatti, è sufficiente rilevare che la somma di cui la Società era
debitrice nei confronti della Cassa Edile Salernitana, a decorrere
dall’01.06.08, ammontava a soli euro 5.017,00, che, come ha evidenziato la
ditta al Comune con la nota del 09.07.08, non era stata versata per un
mero disguido imputabile alla Banca Monte dei Paschi di Siena, tant’è che
non appena accortasi dell’accaduto la Società ha subito regolarizzato la
propria posizione effettuando addirittura due versamenti dello stesso
importo, di cui uno con valuta 31.05.08. E il tutto risulta anche
dall’attestazione, in data 28.07.08, della Cassa Edile.
Le violazioni
contributive riscontrate dal Comune, poi, non sono state mai
definitivamente accertate dalla Cassa Edile secondo il procedimento tipico
indicato dalla legge.
Anzi, la Cassa non le ha nemmeno mai contestate
alla Società esponente, essendo stata la violazione (avente decorrenza
01.06.08) subito regolarizzata.
Per cui, nella specie, manca sia la
contestazione alla società da parte della Cassa Edile Salernitana della
specifica violazione, sia il requisito del definitivo accertamento della
stessa.
3. L’istanza risarcitoria è allo stato inammissibile.
La
stessa, infatti, è formulata in modo del tutto generico, non essendo
minimamente comprovata né l’effettiva sussistenza del danno invocato né il
suo specifico ammontare e, come tale, non può ragionevolmente trovare
accesso nel presente giudizio.
Né può ravvisarsi, nella specie, una
perdita di chances oggettivamente risarcibile, come prospettato in
ricorso.
Per le considerazioni svolte al precedente punto n. 1,
infatti, tale perdita non può certamente essere riconosciuta con
riferimento alla procedura concorsuale per cui è causa, alla cui
aggiudicazione il ricorso proposto non mira in alcun modo (sia diretto che
indiretto).
Parimenti, alcuna perdita di opportunità può essere
ravvisata nel generico ed esclusivo riferimento alla intervenuta
annotazione nel Casellario informatico da parte della AVCP, senza la
benché minima indicazione di come tale annotazione abbia in concreto
inibito alla società di poter utilmente partecipare a specifiche gare di
suo interesse, medio tempore bandite.
4. Per le ragioni esposte il
ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione.
Sussistono giusti motivi, per disporre l’integrale
compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui
in epigrafe lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto,
in riforma della impugnata sentenza n. 10763/10 del TAR Campania,così
dispone:
- accoglie il ricorso introduttivo proposto in primo grado ed
annulla gli atti tramite questo impugnati;
- dichiara inammissibile il
ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado;
- dichiara
inammissibile, allo stato, la richiesta di risarcimento danni.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 31 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero
Piscitello, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Francesca Quadri,
Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio
Bianchi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2011
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