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| n. 9-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV -
Sentenza 2 settembre 2011 n. 4951
Pres. Giaccardi - Est. Romano
P.C., N.V., N.M., (Avv.ti L.Manzi, M. Pavan, A.Riccardo) / Comune di
Cavaso del Tomba (Avv.ti L. Ronfini, M.E. Verino) e altri |
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Edilizia e urbanistica – PRG – Destinazione area
parcheggio – Vincolo espropriativo – Inconfigurabilità – Conseguenze
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Non sono annoverabili tra i vincoli neppure soltanto
“sostanzialmente espropriativi” quelli derivanti da destinazioni
urbanistiche realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime
di economia di mercato. Pertanto, la destinazione a parcheggio impressa
dallo strumento urbanistico a determinate aree, non comportando
automaticamente l’ablazione dei suoli ed, anzi, ammettendo la
realizzazione anche da parte di privati, in regime di economia di mercato,
delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce
vincolo conformativo, e non anche espropriativo, della privata proprietà
e, dunque, la relativa imposizione non necessita della contestuale
previsione di un indennizzo, né di una puntuale motivazione sulle ragioni
poste a base della eventuale reiterazione della previsione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11475 del
2004, proposto dalle: sig.re Premoli Camilla, Nardini Valeria e Nardini
Marina, rappresentate e difese dagli avv. Luigi Manzi, Massimo Pavan ed
Alba Riccardo, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in
Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
il Comune di Cavaso del Tomba, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Ronfini e
Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso il secondo di detti
difensori, in Roma, via Lima, n. 15;
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la Regione Veneto, non costituita in giudizio; la
Provincia di Treviso, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Veneto - SEZIONE I^
- n. 2266 del 2004, resa tra le parti, concernente variante al PRG ed
esproprio in attuazione del vincolo di destinazione dell’area a parcheggio
pubblico;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavaso
sul Tomba;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7
giugno 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Andrea
Reggio d'Aci, su delega dell'avv. Luigi Manzi, e Mario Ettore
Verino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Le appellanti, nella loro qualità di
comproprietarie di “Villa Premoli” in Cavaso del Tomba, con il relativo
parco ed il terreno di rispetto antistante delimitato da un antico muretto
in ciottoli e pietrame, hanno contestato in primo grado la determinazione
del Consiglio Comunale di Cavaso del Tomba n. 63 del 22 dicembre 1999 di
realizzare un parcheggio pubblico di mq. 2700 sui propri mappali n. 314 e
n. 454, facenti parte di tale compendio immobiliare, ed in
particolare:
- la variante al P.R.G., approvata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978, con la quale detta opera
pubblica è stata dichiarata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente,
con fissazione dei termini;
- la delibera della Regione Veneto n. 2645
del 2000 che tale variante ha approvato.
Per l’annullamento di entrambe
dette delibere articolavano in primo grado i seguenti quattro motivi di
impugnazione:
i)- violazione dell'art. 2 L. 19.8.1968 n. 1187 perché
il vincolo espropriativo decaduto sarebbe stato reiterato senza previsione
di indennizzo, né indicazione di valide ragioni che rendessero necessaria
tale reiterazione, né dandosi carico di altre soluzioni pure
prospettate;
ii)- violazione dell'art. 14 della legge 11/2/1994, n.
109, come modificato dalla legge 18/11/1998, n. 415, ed eccesso di potere
per difetto di presupposto perché l’opera pubblica non sarebbe stata
inserita nella programmazione prevista dalla citata legge e, quindi
difetterebbe il presupposto giuridico necessario per la corretta
previsione e realizzazione dell’opera stessa;
iii)- violazione
dell'art. 2, comma 5, della legge n. 1 del 1978 perché il Consiglio
Comunale sarebbe incompetente all’approvazione del progetto definitivo
dell’opera, spettando il potere alla Giunta Comunale;
iv)- violazione
dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 perché i termini previsti da
tale legge sarebbero, in realtà, fittizi ed incerti.
Con un secondo
ricorso proposto innanzi al medesimo TAR le ricorrenti impugnavano anche
il decreto di espropriazione dell’area adottato dal dirigente del settore
lavori pubblici della Provincia di Treviso n. 41 del 2003 deducendo
eccesso di potere per difetto di presupposto e per illegittimità
derivata.
2. - Con la sentenza impugnata il Giudice territoriale,
previa riunione per connessione di entrambi detti ricorsi, li ha respinti
con motivazione che può essere così riassunta:
- è infondato il primo
motivo perché il principio affermato dalla decisione della Corte
Costituzionale citata dai ricorrenti si riferisce alle ipotesi di
reiterazione soltanto formale del vincolo preordinato all’esproprio,
mentre nella specie si accompagna al vincolo reiterato una previsione
certa di attuazione dell’opera progettata, che è resa palese
dall’approvazione di specifici progetti (preliminare e definitivo)
corredati dalla contestuale dichiarazione della pubblica utilità ed
indifferibilità delle opere e fissazione dei termini per le procedure
ablatorie; perché, in caso di approvazione di opera pubblica, ex art. 1
comma 5^ della legge n. 1 del 1978, è l’approvazione del progetto e la sua
immediata realizzazione che rendono necessaria l’apposizione del vincolo,
al punto che la motivazione del vincolo è in re ipsa, ossia nella volontà
concreta di realizzare l’opera e non in quella generica di reiterare per
un ulteriore quinquennio un vincolo scaduto; perché, nella specie, vi è
anche la spiegazione concreta della necessità di costruire un parcheggio
nella frazione di Caniezza, ove si trovano le aree espropriate delle
ricorrenti, svolgendosi in quest’ultima il mercato settimanale e le
manifestazioni locali; perché, a ben vedere, nessuna concreta soluzione
alternativa per una diversa localizzazione del parcheggio è stata mai
proposta neppure dalle ricorrenti per cui il relativo profilo di censura è
inammissibile per genericità;
- è infondato anche il secondo motivo
essendo noto che l’art. 14 della invocata legge Merloni si applica a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2 dello stesso articolo e quindi dal 28 luglio 2000,ossia da epoca
posteriore all’adozione della delibera impugnata, che risale al 22
dicembre 1999;
- il terzo motivo é improcedibile per sopravvenuto
difetto di interesse alla sua decisione, essendo stata deliberata dalla
Giunta Comunale la convalida della parte della delibera consiliare
impugnata che aveva anche approvato il progetto definitivo, pur non
avendone la competenza;
- infondato è, infine, il quarto ed ultimo
motivo perché, essendo divenuta esecutiva la delibera impugnata ai sensi
del 2^ comma dell’art. 47 della legge n. 142/1990, come risulta dalla
certificazione apposta dal segretario comunale, il termine finale, al pari
di quello iniziale era certo e non incerto, come peraltro evincibile anche
dal proemio del successivo decreto di esproprio
- il primo ricorso va,
quindi, respinto e con esso anche il secondo perché ripropone in via
derivata tutte le censure enunciate nel primo.
3. – Con l’appello
in epigrafe le sigg.re Camilla Premoli, Valeria Nardini e Marina Nardini
hanno chiesto la riforma delle predetta sentenza per i seguenti motivi di
impugnazione:
1)- il Giudicante di prime cure avrebbe mal interpretato,
sia la invocata norma dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, sia la
sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999 perché il diritto
all’indennizzo avrebbe a presupposto non “…la serietà o meno del
proposito di reiterare il vincolo, bensì il tempo dilatato di soggezione
della proprietà privata…” e sarebbe “…finalizzato non a punire
l’Ente per un ritardo colpevole, bensì a ristorare il privato per la
persistenza della soggezione oltre il periodo massimo previsto dalla
legge…” (cinque anni) che, nella specie, si sarebbe protratto per
altre due volte; conseguentemente il TAR avrebbe dovuto riconoscere il
diritto dei ricorrenti all’indennizzo dal momento della “…adozione
degli atti che facevano iniziare il terzo periodo (22/12/1999)…” di
vincolo preordinato all’esproprio di loro particelle.
2)- lo stesso
Giudicante avrebbe fatto “…dire agli atti più di quello che
effettivamente dicono…” perché le esigenze rappresentate sarebbero
soltanto della frazione di Caniezza (una delle otto) e non anche
dell’intero Comune ed avrebbe erroneamente ritenuto assolto il dovere di
motivazione, pur non essendo stata allegata alcuna giustificazione sul
perché si fosse giunti alla terza reiterazione del vincolo “…per un
opera che per 12 anni non si è ritenuto necessario compiere…”; pur
essendo soltanto una esigenza pubblica molto limitata quella indicata
(parcheggio a servizio del mercato settimanale) a sostegno della
reiterazione del vincolo contestato, peraltro anche sproporzionata visto
che successive previsioni di parcheggio sono state stralciate (Piano
Particolareggiato ex Bonotti), destinando le relative aree a zona
residenziale; pur non essendo state minimamente prese in considerazione,
neppure sotto il profilo delle caratteristiche, “…la straordinaria
bellezza del sito per la singolare compresenza di due ville venete quasi
appaiate ed accomunate da un unico scenografico belvedere, digradante
verso la valle, e costituente il brolo del complesso architettonico…”,
confermata dalla prossima conclusione del procedimento di apposizione del
vincolo ex lege n. 1039 del 1939 dalla Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio del Veneto su tutto il brolo anzidetto;
pur essendo state indicate soluzioni alternative che non sono generiche e
quindi andavano valutate;
3)- il Tar avrebbe erroneamente ritenuto
fissati con certezza sia i termini per il compimento delle espropriazioni
sia quelli per il compimento dei lavori sulla base di argomentazioni
certamente non condivisibili, quanto al promo tipo di detti termini, non
essendo pacifico che la delibera di variante al PRG non sia assoggettata a
controllo del Co.Re.Co. ed, inoltre, avrebbe omesso ogni valutazione delle
deduzioni svolte dalle ricorrenti con riferimento al secondi tipo di
termini.
4. - Il Comune di Cavaso del Tomba si è costituito nel
presente grado di giudizio e con controricorso e successiva memoria
depositata in previsione della discussione dell’appello ha argomentato in
ordine all’infondatezza di detto gravame del quale ha chiesto il rigetto,
con conseguente conferma della sentenza del primo Giudice.
5. - Con
memoria, anch’essa presentata in previsione della discussione
dell’appello, le appellanti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi
alla luce della relazione tecnico-urbanistica depositata in atti di causa
il 17 maggio 2011.
6. - All’udienza pubblica del 7 giugno 2011
l’appello è stato introitato in decisione.
7. - La sentenza del
primo Giudice merita di essere confermata per le seguenti
considerazioni.
7.1 - Può prescindersi dall’ esame dell’eccezione
sollevata dal resistente Comune di inammissibilità dell’appello, laddove
proposto dalle sig.re Valeria e Marina Nardini, essendo comunque infondate
nel merito le tesi proposte con tale mezzo.
7.2 - Nel merito, osserva
preliminarmente il Collegio che costituisce avviso costante della Sezione
che la destinazione a parcheggio impressa dallo strumento urbanistico a
determinate aree, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli
ed, anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte di privati, in regime
di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso
pubblico, costituisca vincolo conformativo, e non anche espropriativo,
della privata proprietà per cui la relativa imposizione non necessita
della contestuale previsione di un indennizzo, né di una puntuale
motivazione sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della
previsione (cfr. ad es. n. 5059 del 1° ottobre 2007).
Orbene, da
tale avviso, che esclude dai vincoli indennizzabili quello sopra
descritto, il Collegio non ha motivo di discostarsi, anche tenuto conto
che esso trova conforto nella nota pronunzia del Giudice delle Leggi n.
179 del 20 maggio 1999 che ha sancito il principio sottostante a tale
affermazione e cioè che non sono annoverabili tra i vincoli neppure
soltanto “sostanzialmente espropriativi” quelli derivanti da destinazioni
urbanistiche realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime
di economia di mercato.
Consegue l’infondatezza della tesi di parte
appellante che il vincolo reiterato con l’impugnata delibera consiliare n.
63 del 22 dicembre 1999 (di approvazione dei progetti preliminare e
definitivo dei lavori di costruzione del parcheggio in questione)
costituisca un vincolo espropriativo e di tutte le deduzioni svolte con il
primo motivo di appello.
Inoltre, osserva il Collegio, che neppure
sotto il profilo della motivazione può dubitarsi della correttezza della
reiterazione del vincolo in questione poiché esso si fonda su concreti
atti (approvazione dei progetti citati) che mostrano non soltanto la
serietà dell’intento dell’Amministrazione, ma anche la precisa e concreta
volontà di quest’ultima di realizzare, come poi ha fatto, l’opera pubblica
programmata.
Come ben ha precisato il primo Giudice, non si tratta nel
caso in esame di opera astrattamente prevista in sede di approvazione di
un’ordinaria variante urbanistica, cui si correli un vincolo da attuarsi
in futuro, bensì dell’approvazione di concreto progetto (preliminare e
definitivo) concernente specifica opera pubblica ed accompagnato da
contestuale dichiarazione della pubblica utilità delle opere ed
indifferibilità ed urgenza delle stesse, nonché fissazione dei termini per
le procedure ablatorie, che, essendo stata disposta con il procedimento
dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978, rende palese sia la necessità di
apposizione del vincolo sia la motivazione dello stesso, da ricercarsi
quest’ultima nella volontà concreta dell’Ente di realizzare immediatamente
l’opera pubblica e non anche in quella generica di reiterare soltanto
formalmente una destinazione urbanistica vincolante, già scaduta, per un
ulteriore quinquennio.
Quanto, poi, al profilo specifico del preteso
difetto di motivazione delle reiterazione, giova ulteriormente precisare
che sono infondate anche le doglianze relative all’asserita assenza negli
atti impugnati di una dimostrazione esauriente della persistenza di una
pubblica utilità dell’opera correlata al vincolo in questione ed
all’omessa valutazione di altre soluzioni più valide, come quelle
prospettate in sede di discussione consiliare della delibera e non
considerate.
Al riguardo, ben possono trovare conferma le osservazioni
formulate dal Giudice territoriale che appaiono del tutto corrette sia
laddove segnalano la sufficienza della motivazione contenuta nella
delibera impugnata, siccome collegata ad esigenze individuate con
riferimento allo svolgimento nella frazione comunale in questione
(Caniezza) del mercato settimanale e delle manifestazioni locali, sia
laddove rilevano che nessuno degli intervenuti alla discussione consiliare
della delibera impugnata ha, a ben vedere, formulato una concreta e
specifica proposta alternativa a quella deliberata, essendo generiche
quelle formulate, così come quella prospettata dalle stesse attuali
appellanti.
Tutto ciò in disparte i profili di inammissibilità di
tutte quelle deduzioni che, riguardando la localizzazione dell’opera
pubblica, impingono concretamente nel merito di scelte riservate
all’Amministrazione le quante volte, come nella specie, non appaia
irrazionale o svincolata dai presupposti di fatto esistenti la scelta
conclusivamente operata dall’Amministrazione stessa.
Né possono avere
alcuna influenza nell’economia del presente giudizio i profili relativi
alle precedenti determinazioni di reiterazione del vincolo ed al
procedimento di imposizione di quest’ultimo anche su tutto “il
brolo”, che la competente Soprintendenza avrebbe attivato e si
appresterebbe a concludere (cfr. pag 9, cpv 2 e 3, dell’appello),
in quanto il primo di detti profili concerne atti ormai intangibili ed il
secondo, come ammettono le stesse appellanti, in ogni caso, concerne “…provvedimenti impositivi del vincolo architettonico successivi ai
provvedimenti impugnati” che, in quanto temporalmente tali, sono privi
di ogni giuridico effetto nella fattispecie in esame.
In sintesi,
nessuna delle critiche sollevate con il secondo motivo di appello può
essere condivisa, né, tanto meno, le considerazioni svolte nella relazione
tecnica di parte, datata 12 febbraio 2007, che è, peraltro, resistita
anche sul piano documentale dalle opposte allegazioni versate in atti di
causa dalla civica difesa circa l’utilizzazione del parcheggio e, quindi,
la piena rispondenza a pubbliche esigenze del contestato
parcheggio.
Infine, vanno disattese anche le critiche mosse con il
terzo ed ultimo dei motivi di impugnazione, con il quale sostanzialmente
viene reiterato il quarto ed ultimo motivo del ricorso di primo grado, in
quanto la motivazione di rigetto allegata in proposito dal primo Giudice,
diversamente da quanto ritenuto dalle appellanti, non è né carente, perché
risponde a tutte le doglianze sollevate, né è errata, in quanto evidenzia
ragioni sufficienti ad escludere che, nella specie, siano stati “…in
realtà posti termini fittizi ed incerti…” e, quindi, a far ritenere,
invece, rispettata dal Comune la denunziata norma dell’art. 13 delle legge
n. 2359 del 1865.
7.3 - In conclusione, tutti i motivi di impugnazione
della sentenza in epigrafe sono infondati per cui l’esaminato appello
merita di essere rigettato.
8. - Quanto alle spese del presente
grado di giudizio, l’onere relativo, nella misura indicata in dispositivo,
va posto in capo alle appellanti soccombenti in applicazione dei principi
ritraibili dall’art. 26 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 11475 del
2004, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le appellanti
soccombenti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio che liquida, in favore del Comune di Cavaso del Tomba, in euro
3000,00 (euro tremila/00), oltre competenze di legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego
Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
Fulvio
Rocco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2011
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