REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9924 del
2006, proposto dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
Verza Emanuela;
nei confronti di
Valente Gianpaolo;
per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA,
SEZIONE III, n. 03669/2005, resa tra le parti, concernente ASSUNZIONE IN
RUOLO DI PERSONALE DOCENTE
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il
Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati dello Stato
Pisana.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Attraverso l’atto di appello in esame (n.
9924/06, notificato il 9.11.2006) il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca impugnava la sentenza del Tribunale
Amministrativo regionale per il Veneto n. 3669/05 del 14.10.2005 (che non
risulta notificata), con la quale era stato accolto il ricorso proposto
dalla docente Emanuela Verza avverso le graduatorie permanenti per
l’assunzione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado, pubblicate il 18.7.2005 in via definitiva per gli
anni scolastici 2005 – 2006 e 2006 – 2007, nonché avverso l’immissione in
ruolo disposta a favore del controinteressato, dott. Gianpaolo Valente.
Nella citata sentenza – preso atto che il “petitum” doveva considerarsi
ridotto alla sola classe di concorso A049 – si rilevava come la
ricorrente, avendo partecipato nell’anno scolastico 2004/2005 al corso di
perfezionamento universitario “didattica della fisica”, di durata annuale,
avesse diritto all’attribuzione di 3 punti, a norma dell’art. 1, comma 1,
del D.L. n. 97/2004 e della tabella allegata C.11. Non sarebbe stata al
riguardo applicabile, infatti, la modificazione riduttiva di tale
punteggio (punti 2), introdotta dall’art. 1 novies, comma 1, del D.L. n.
7/2005, trattandosi di disciplina dettata con decorrenza dall’anno
scolastico 2005/2006.
In sede di appello, l’Amministrazione eccepiva in
via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo
e, nel merito, ribadiva l’applicabilità non della normativa vigente alla
data di iscrizione al corso di perfezionamento, ma di quella in essere
alla data della sequenza procedimentale contestata, ovvero, nel caso di
specie, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di aggiornamento delle graduatorie (2.5.2005), quando era vigente
il citato art. 1 novies, comma 1, del D.L. n. 7/2005, introdotto dalla
legge di conversione 31.3.2005, n. 43, entrata in vigore il giorno
successivo. La tabella modificata, dunque, non sarebbe stata applicabile
ai corsi effettuati dall’anno scolastico 2005/2006 (come ritenuto dal
TAR), ma avrebbe disciplinato da tale anno l’aggiornamento delle
graduatorie. Il titolo conseguito dall’originaria ricorrente, d’altra
parte, non avrebbe potuto non essere soggetto alla normativa sopravvenuta,
in quanto conseguito il 13.4.2005.
Premesso quanto sopra il Collegio
non può non rilevare (in base a precisa eccezione di parte, come previsto
dall’art. 9 del D.Lgs. n. 104/2010) che – in materia di giurisdizione – un
ampio indirizzo giurisprudenziale da tempo tende ad escludere la
cognizione del giudice amministrativo nella materia di cui trattasi (cfr.,
fra le tante, Cass. SS.UU. 28.7.2009, n. 17466, 13.2.2008, n. 3399,
20.6.2007, n. 14290, 18.5.2007, n. 11563, 22.7.2003, n. 11404, 23.11.2000,
n. 1203; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 11.9.2008, n. 1965; TAR Sicilia,
Catania, sez. II, 24.4.2009, n. 792; TAR Campania, Salerno, sez. I,
12.1.2009, n. 21; TAR Lazio, Roma, sez. I, 20.2.2008, n. 1532). Secondo
tale indirizzo le procedure concorsuali, finalizzate all’assunzione presso
una pubblica amministrazione, sono rimesse alla cognizione del giudice
amministrativo – ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 – solo
quando sia attribuito alla medesima amministrazione un potere valutativo e
comparativo del merito dei partecipanti (in capo ai quali sussiste un
interesse legittimo al corretto espletamento della procedura); quando
invece sia in discussione solo la formazione di graduatorie, sulla base di
criteri prestabiliti dalla normativa o dalla stessa pubblica autorità, cui
residua un potere di mero accertamento, gli aspiranti all’inserimento
farebbero valere – per affermare i requisiti propri o contestare quelli
altrui – un vero e proprio diritto soggettivo al lavoro, rientrante nella
cognizione del giudice ordinario.
Secondo altro indirizzo tuttavia
(cfr.Cons. St., Ad. Plen., n. 8/2007, nonchè, fra le tante, Cons. St.,
sez. VI, 18.9.2006, n. 5416), gli atti di formazione ed approvazione delle
graduatorie, per il conferimento di incarichi di insegnamento e la
graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, dovrebbero ritenersi
caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla
valutazione dei requisiti di legge, nonchè dei titoli cui è legata
l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., sia esso di durata
temporanea (incarico), sia esso a tempo indeterminato (immissione in
ruolo). A quest’ultimo indirizzo la sezione si è sinora attenuta,
ritenendo che – ove fosse stato negato allo scorrimento delle graduatorie
il carattere di fase procedimentale di natura selettiva (e, dunque,
sostanzialmente concorsuale) – sarebbe stata posta in discussione la
costituzionalità di buona parte del sistema di reclutamento, in atto per i
docenti della scuola, a norma dell’art. 97, comma 3, della costituzione,
in base al quale “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Non risulta,
d’altra parte, che la legge escluda dal reclutamento concorsuale una
categoria – come quella degli insegnanti – che per le delicate funzioni da
svolgere dovrebbero rappresentare il migliore esempio di selezione
concorsuale di merito, da effettuare nel rilevante interesse pubblico alla
formazione culturale dei giovani. Quanto sopra non esclude tuttavia che,
per vicende contingenti, la classica procedura selettiva del concorso per
esami abbia trovato e trovi nel settore in esame consistenti deroghe, per
lo più finalizzate a sanare una pluriennale inerzia dell’Amministrazione
scolastica nell’indizione dei concorsi in questione, con la conseguente –
e concomitante – necessità di procedure selettive particolari, finalizzate
al reclutamento di docenti formatisi in base all’esperienza didattica,
purchè in possesso di titoli adeguati. In tale ottica il carattere pur
stringente dei criteri, in base ai quali i docenti sopra indicati possono
accedere alle posizioni di ruolo, è stato a lungo ritenuto non preclusivo
della considerazione, secondo cui agli atti vincolati, applicativi dei
criteri stessi, potessero corrispondere interessi legittimi, in conformità
all’indirizzo che ravvisa tale tipologia di interesse protetto in funzione
non del carattere discrezionale, o meno, del potere attribuito
all’Amministrazione, ma della natura autoritativa di tale potere, in
corrispondenza ad un interesse pubblico (e non ad attività paritaria)
dell’Amministrazione stessa.
Non a caso è stato possibile far
rientrare in detta attività paritaria – col noto D.Lgs. n. 29/1993 – il
rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (salvo
categorie particolari, per il rilievo pubblicistico delle funzioni
svolte), ma non anche la procedura di reclutamento, in rapporto alla quale
– anche ove ridotta al minimo, sul piano della comparazione di merito, la
fase propriamente selettiva – avrebbero trovato comunque ingresso, in base
alla lettera e allo spirito del ricordato art. 97 della Costituzione,
modalità concorsuali di individuazione dei soggetti più idonei, per
l’assolvimento della pubblica funzione in via di affidamento.
Premesso
quanto sopra in ordine ai diversi, possibili indirizzi sul tema in
questione, Il Collegio non può ignorare il progressivo consolidarsi della
tesi, secondo cui l’accertamento della corretta posizione degli insegnanti
nelle graduatorie che li riguardano attiene a diritti soggettivi degli
iscritti nelle graduatorie stesse, cui corrispondono atti di gestione del
datore di lavoro pubblico, a seguito di già avvenuta instaurazione del
rapporto di impiego, come ribadito nelle più recenti pronunce della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite e, da ultimo, anche dal Consiglio di Stato
in Adunanza Plenaria (Cass. SS.UU. 8.2.2011, n. 3032, 10.11.2010, n.
22805, 16.6.2010, n. 14496, 3.4.2010, n. 10510; Cons. St., Ad. Plen.,
12.7.2011, n. 11).
Secondo le più recenti pronunce – a cui il Collegio
stesso ritiene di doversi uniformare, con sostanziale mutamento del
proprio precedente indirizzo – in situazioni come quella in esame non può
in effetti configurarsi l’inerenza degli atti contestati a procedure
concorsuali, rimesse alla cognizione del giudice amministrativo dall’art.
63 del D.Lgs. n. 165/2001, per l’assenza di un bando, di una procedura di
valutazione e dell’approvazione finale di una graduatoria, che individui i
vincitori. Il necessario momento concorsuale consisterebbe pertanto solo
nella formazione di un elenco, nel quale vengono utilmente collocati
soggetti, già in regolare possesso del cosiddetto “titolo abilitante” per
l’insegnamento ed in attesa soltanto della immissione in ruolo. Può
ritenersi dunque che gli insegnanti iscritti nella graduatoria vantino un
vero e proprio diritto ad ottenere il posto di lavoro attraverso il
regolare scorrimento della graduatoria stessa, con i periodici
aggiornamenti normativamente prescritti e nei modi ora disciplinati, in
particolare, dalla legge 27.12.2006, n. 296, il cui art. 1, comma 605,
lettera c) dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, le graduatorie permanenti di cui al D.L. 7.4.2004, n. 97, art. 1
(convertito in legge 4.6.2004, n. 143) siano trasformate in graduatorie ad
esaurimento, nell’ambito di un piano triennale per la stabilizzazione del
personale docente.
Per quanto riguarda, in conclusione, la vicenda
oggetto di causa – riferita a graduatorie approvate per gli anni
scolastici 2005/2006 e 2006/2007 – le considerazioni da ultimo svolte
inducono a ritenere fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, con
conseguente annullamento della sentenza appellata e declaratoria di
giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa potrà
essere riassunta, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali
della domanda (per cosiddetta “traslatio iudicii”), nei termini di cui
all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010. Quanto alle spese
giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto
conto dei recenti mutamenti, intervenuti nella giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di
giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla questione dedotta
in giudizio e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata, con rinvio
della questione al Giudice Ordinario del Lavoro, nei termini precisati in
motivazione.
Compensa le spese giudiziali. sull'appello, come in
epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Bruno Rosario Polito,
Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni,
Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2011