Centro Agro Alimentare di Napoli, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico
Soprano, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Roma, via
degli Avignonesi, 5;
contro
Consorzio Sgm - Servizi Generali e
Manutenzione, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall'avv. Renato Magaldi, con domicilio eletto presso Francesca Caldoro in
Roma, via Baiamonti, 10;
nei confronti di
Euroservizi Generali s.r.l., in proprio e
nella qualità di mandataria in a.t.i. con il Consorzio Cogeser;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:
SEZIONE I n. 1177/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO GLOBAL
SERVICE NUOVO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO.
Visti il ricorso
in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Consorzio Sgm Servizi Generali e
Manutenzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il
consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli
avvocati Rostagno per delega dell'avvocato Soprano;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale della Campania 26 febbraio 2010 n. 1177 , con la
quale è stato accolto nel merito il ricorso di primo grado proposto dal
Consorzio Cogeser avverso la nota dell’appellante Centro alimentare di
Napoli, recante la reiezione della richiesta di prosecuzione del rapporto
contrattuale inter partes instaurato a seguito dell’aggiudicazione
al consorzio stesso dell’appalto in global service del nuovo mercato
agroalimentare all’ingrosso di Volla.
Con l’appellata sentenza il
Tribunale amministrativo, decidendo nel merito, ha implicitamente ritenuto
sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Deduce
l’appellante la erroneità della gravata decisione nella parte in cui la
stessa avrebbe ritenuto ammissibile, nell’ambito dell’originaria a.t.i.
aggiudicataria dell’appalto, il subentro del consorzio mandante nella
posizione del consorzio mandatario colpito da interdittiva antimafia, e
quindi l’astratta possibilità della prosecuzione del rapporto
contrattuale, ritenuta al contrario non consentita dalla stazione
appaltante. Con successivi motivi aggiunti, il Centro agroalimentare di
Napoli ha censurato ulteriormente l’appellata decisione anche in punto di
giurisdizione, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario, vuoi in
considerazione della natura di soggetto privato della stazione appaltante,
vuoi in considerazione dell’oggetto del contendere, afferente la
legittimità della risoluzione di un rapporto contrattuale in corso di
esecuzione.
Si è costituito in giudizio il consorzio appellato per
resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 24
giugno 2011 la causa è stata trattenuta perla decisione.
Va affrontata
in primo luogo la questione di giurisdizione, riguardo alla quale nessuna
preclusione può dirsi verificata, essendo stata la giurisdizione
amministrativa nella presente controversia implicitamente ritenuta dal
giudice di primo grado, con decisione che sul punto è stata gravata con
specifici motivi d’appello articolati nei motivi aggiunti notificati il 27
maggio ed il 13 giugno 2010.
I motivi di appello per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo sono fondati e meritevoli di
accoglimento.
Va premesso che nell’ambito di altro giudizio,
riguardante distinta gara d’appalto bandita dall’odierno appellante, la
Corte di cassazione, con sentenza su regolamento di giurisdizione (Cass.
SS.UU., 7 aprile 2010 n. 8225), ha ritenuto sussistere la giurisdizione
del giudice ordinario per via della natura privata del Centro
agroalimentare di Napoli, soggetto non aggregabile neppure alla categoria
degli organismi di diritto pubblico.
Sotto distinto profilo
l’appellante ha evidenziato, negli ulteriori motivi aggiunti notificati il
13 giugno 2010 e sempre nella prospettiva di una pronuncia declinatoria
della giurisdizione, che la controversia si incentra sull’operatività di
una clausola risolutiva stipulata inter partes (art. 46.4 del
contratto d’appalto) ed afferisce pacificamente ad una fase del rapporto
successivo alla aggiudicazione ed alla stipulazione del
contratto.
Ritiene il Collegio, in rispetto delle considerazioni della
ricordata sentenza regolatrice circa la natura privata dell’odierno
appellante Centro agroalimentare di Napoli, che questa controversia è
estranea alla giurisdizione amministrativa perché rientra nella
giurisdizione ordinaria. Le parti perciò potranno riassumere la
controversia , nei termini di legge, davanti a giudice ordinario, con
salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Non par
dubbio infatti che la sopravvenienza rappresentata dalla richiamata
decisione della Suprema corte ha facultato l’appellante alla introduzione
in questa sede della questione di giurisdizione sotto forma di specifica
censura d’appello (proposta con motivi aggiunti) avverso la decisione di
primo grado nella parte in cui la stessa aveva implicitamente ritenuto la
giurisdizione del g.a.. Nessuna preclusione processuale può pertanto
intravedersi a proposto della trattazione della questione di
giurisdizione.
Inoltre, una volta che la questione è stata ritualmente
introdotta in appello, il Collegio ritiene che la stessa vada affrontata e
risolta, anche per evidenti ragioni di economia processuale, sotto tutti i
suoi profili prospettici. Orbene si è anticipato che la questione della
insussistenza nella presente controversia della giurisdizione
amministrativa appare fondata sia in ragione della ritenuta natura privata
della stazione appaltante, non tenuta pertanto all’osservanza delle regole
dell’evidenza pubblica, sia in considerazione del fatto che la
controversia si riferisce pacificamente ad una fase del rapporto
contrattuale in relazione alla quale si confrontano tradizionalmente
posizioni delle parti aventi consistenza di diritto soggettivo e come tali
giustiziabili dinanzi al giudice ordinario.
In definitiva, l’appello
va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato
inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le
parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della
impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per
difetto di giurisdizione.
Le parti hanno facoltà di riassumere la causa
dinanzi al giudice ordinario competente, nel rispetto dei termini di
legge.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Bruno Rosario Polito,
Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa,
Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2011