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| n. 9-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 9 settembre 2011 n. 5066
Pres. Baccarini Est. Bianchi
Intergeos S.r.l. (Avv.ti R. Fariselli, M. Tognacci, M. Sanino) /
Comune di Milano (Avv.ti R.Izzo, M. T. Maffey, M. R.Surano) e altri |
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1. Contratti della P.A. – Bando di gara – Patto di
integrità – Violazioni - Conseguenze – Escussione della cauzione
provvisoria – Configurabilità quale sanzione amministrativa –Esclusione -
Inadempimento del patto .
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2. Contratti della p.a. – Bando di gara – Clausola -
Collegamento sostanziale – Divieto- Violazione – Esclusione e escussione
polizza fideiussoria – Legittimità.
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1. Con la sottoscrizione del Patto d’integrità, al
momento della presentazione della domanda, l’impresa concorrente accetta
le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro
che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di
violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla
conseguenza, ordinaria a tutte le procedure concorsuali, della
estromissione della gara. Pertanto, nel caso di inosservanza dei doveri da
esso previste, l’incameramento della cauzione non ha carattere di sanzione
amministrativa, come tale riservata alla legge, ma costituisce la
conseguenza dell’accettazione di regole e doveri comportamentali,
accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale,
aggiuntiva alla esclusione dalla gara, assunti su base pattizia,
rinvenendosi la loro fonte nel Patto d’integrità accettato dal concorrente
con la sottoscrizione.
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2. E’ legittima la escussione della polizza fideiussoria
da parte della p.a. sul rilievo della sussistenza di un collegamento
sostanziale tra quest’ultima e altra impresa partecipante alla gara,
qualora il bando di gara preveda, a pena di esclusione, sia che le ditte
partecipanti non siano in collegamento sostanziale con altre imprese e sia
che sottoscrivano e presentino, unitamente all’offerta, il Patto
d’integrità, con il quale si impegnano, tra l’altro, a non accordarsi con
altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6170 del
2010, proposto da:
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Intergeos S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.
Roberto Fariselli, Mirca Tognacci, Mario Sanino, con domicilio eletto
presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso
dagli avv. Raffaele Izzo, Maria Teresa Maffey, Maria Rita Surano, con
domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
nei confronti di
La Piemontese Assicurazioni S.p.A.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO:
SEZIONE III n. 01386/2010, resa tra le parti, concernente INCAMERAMENTO
CAUZIONE PROVVISORIA
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il
Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Fariselli e
Izzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta
dal Comune di Milano per i lavori di integrazione e completamento del
progetto di riqualificazione dei Bastioni di Porta Venezia e di viale
Vittorio Veneto.
Il bando disponeva che sarebbero state escluse dalla
gara “per violazione del principio della segretezza delle offerte (art. 75
del R.D. 23/5/1924 n. 827), le imprese concorrenti fra le quali esistono
forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C.”.
Le
concorrenti alla gara in parola erano poi tenute, a pena di esclusione, a
sottoscrivere ed a presentare, unitamente all’offerta, il “Patto
d’integrità” per il tramite del quale si impegnavano, tra l’altro, “a non
accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la
concorrenza”.
Per quanto sopra, il Comune di Milano, con nota del 6
giugno 2002, comunicava all’Intergeos di averla esclusa, avendo rilevato
elementi tali da far presumere forme di collegamento sostanziale in
violazione a quanto previsto dal bando di gara e dal Patto
d’integrità.
La nota in questione si concludeva con l’avvertimento che
il Comune – stante, “la gravità degli indizi” avrebbe provveduto ad
applicare l’ulteriore sanzione dell’escussione della polizza fideiussoria,
in conformità al Patto d’integrità sottoscritto dai partecipanti della
gara.
L’Intergeos impugnava tanto l’escussione della polizza
fideiussoria, quando l’esclusione dalla gara dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, il quale, con sentenza n. 1386
del 18.03.2010, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza ha
interposto appello la Intergeos s.r.l., chiedendone la riforma nella sola
parte in cui non ha censurato l’escussione della polizza fideiussoria
disposta dal Comune per violazione del Patto
d’integrità.
L’Amministrazione intimata si è costituita in
giudizio.
All’udienza del 22 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta
per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Ed invero,
secondo l’insegnamento ormai consolidato della sezione da cui il Collegio
non ha motivo di discostarsi, il Patto d’integrità configura un sistema di
condizioni ( o requisiti) la cui accettazione è presupposto necessario e
condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara di cui
trattasi.
Con la sottoscrizione del Patto d’integrità, al momento della
presentazione della domanda, l’impresa concorrente accetta regole del
bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono
ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di
tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza,
ordinaria a tutte le procedure concorsuali, della estromissione della
gara.
L’incameramento della cauzione non ha quindi carattere di
sanzione amministrativa, come tale riservata alla legge, ma costituisce la
conseguenza dell’accettazione di regole e doveri comportamentali,
accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale,
aggiuntiva alla esclusione dalla gara, assunti su base pattizia,
rinvenendosi la loro fonte nel Patto d’integrità accettato dal concorrente
con la sottoscrizione.
Nella specie, l’appellante:
-) ha assunto
l’impegno di conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza;
-) ha assunto l’impegno anti – corruzione di
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio ….. al fine dell’assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
-) ha assunto l’impegno a segnalare ….. qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara
e/o durante l’esecuzione dei contratti …;
-) ha dichiarato che non si è
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare
in alcun modo la concorrenza;
-) ha preso nota ed accettato che nel
caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
Patto, sarebbero state applicate varie sanzioni tra cui la confisca della
cauzione.
Legittimamente, pertanto, il Comune di Milano ha escusso la
polizza fideiussoria prestata dall’appellante sul rilievo (in questa sede
incontestato ed ormai incontestabile) della sussistenza di un collegamento
sostanziale tra quest’ultima ed altra impresa partecipante alla gara, e
quindi della violazione del Patto di integrità debitamente accettato e
sottoscritto dall’appellante stessa.
Come correttamente osservato dal
giudice di prime cure, infatti, il collegamento sostanziale è nozione
senza dubbio sussumibile tra gli “accordi per limitare la concorrenza” che
la impresa concorrente aveva dichiarato insussistenti all’atto di
partecipare alla gara.
La violazione degli “impegni anticorruzione”,
cui si subordina l’escussione della polizza, poi, è espressione ampia che,
letta in correlazione con le clausole, deve ritenersi riferita anche al
complesso dei comportamenti che falsano il gioco della concorrenza vietati
dal Patto di integrità al fine di assicurare l’autonomia delle
offerte.
Diversamente ritenendo, il Patto si risolverebbe in una
generica enunciazione di obblighi quasi tutti privi di qualsiasi
conseguenza in caso di loro inosservanza, in palese ed insanabile
contrasto con le finalità perseguite dal Patto stesso.
Infatti,
limitare le sanzioni alla sola ipotesi della accettazione o richiesta di
somme di denaro o di qualsiasi altra ricompensa, come ritenuto
dall’appellante, priverebbe di concreto effetto il restante complesso di
impegni assunti con il Patto che si pone, viceversa, a significativo
presidio dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
3. Per
le ragioni esposte il ricorso è infondato e, come tale, va
respinto.
Sussistono giusti motivi, per disporre l’integrale
compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta),definitivamente pronunciando sull'appello, di cui in
epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco
Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Eugenio Mele,
Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2011
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