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| n. 9-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III
- Sentenza 5 settembre 2011 n. 5014
Pres. Cirillo - Est. Lipari
omissis (Avv.ti G.Biancardi, S.Rainone, G.N.Carugno) / Prefettura di
Napoli – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Prefettura di Caserta
– Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero dell’Interno
(Avv. St.) e altri |
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1. Contratti della P.A. – Informative antimafia –
Annullamento giurisdizionale - Rinnovo del procedimento– Ammissibilità –
Ragioni.
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2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia –
Adozione – Presupposti – Colloquio tra boss e la moglie – Rilevanza –
Sufficienza.
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3. Contratti della p.a. – Informativa antimafia –
Impugnazione – Legittimità – Valutazione – Stato dei fatti esistenti al
momento dell’adozione – Necessità.
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4. Contratti della p.a. – Informativa antimafia –
Art.38,c.1, lett.m-ter d.lgs 163/06 – Differenze.
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1. A seguito di annullamento giurisdizionale di una
informativa antimafia per difetto di istruttoria e di motivazione,
l’Amministrazione è legittimata a svolgere un nuovo procedimento, che
conduca ad un completo e approfondito rinnovo della valutazione dei fatti,
anche alla luce delle ulteriori acquisizioni istruttorie, dal quale sono
emerse altre circostanze gravemente indiziarie dell’accertato collegamento
con le organizzazioni malavitose locali. Pertanto, si deve escludere
qualsiasi intento elusivo del giudicato, da parte dell’Amministrazione
che, in seguito all’annullamento dell’originaria informativa, è titolare
del potere di svolgere un nuovo procedimento valutativo, correlato alla
acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
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2. In tema di informative antimafia, l’accertato
colloquio in carcere tra un boss e la moglie - a proposito di un incontro
da questa avuto con un amministratore di un’impresa relativo alla
richiesta di una tangente – è circostanza sufficiente per giustificare
l’adozione del provvedimento interdittivo.
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3. In tema di impugnazione di un’informativa antimafia,
la legittimità del provvedimento prefettizio deve essere necessariamente
verificata con riferimento allo stato dei fatti esistenti al momento della
sua adozione. Pertanto, il fatto che, in epoca successiva, altre
risultanze istruttorie neghino la sussistenza di un episodio (valutato
precedentemente quale elemento indiziario) non incide sulla legittimità
dell’atto ma potrebbe solo legittimare la parte interessata a sollecitare
l’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione.
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4. La disciplina di cui all’articolo 38, comma 1, lettera
m-ter del codice dei contratti pubblici, introdotta dall’articolo 2 della
legge 15 luglio 2009, n. 94, pur introducendo una nuova autonoma causa di
esclusione dalle procedure di aggiudicazione, tuttavia, non fa venire meno
la vigente disciplina in materia di informazioni antimafia. Pertanto, la
circostanza che un fatto possa risultare, in concreto, inidoneo ad
integrare la fattispecie di cui all’articolo 38, non impedirebbe affatto
che esso possa essere considerato quale univoco elemento indiziario ai
fini dell’adozione del provvedimento interdittivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2994/2011, proposto da:
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omissis, rappresentata e difesa dagli avv. Geremia
Biancardi, Sabatino Rainone, Giuseppe Nerio Carugno, con domicilio eletto
presso quest’ultimo, in Roma, largo Messico n. 6;
contro
Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale
del Governo di Napoli, Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del
Governo di Caserta, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
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Comune di Arzano, Comune di Volla, Società Asia - Azienda
Servizi Igiene Ambientale - Napoli Spa, Comune di Giugliano in Campania,
Comune di Marigliano, Comune di Sant'Antimo, Comune di Ottaviano, Comune
di Torre del Greco, Società Ecologia Falzarano S.r.l., Società Buttol
S.r.l., Società Igica Igiene Caivano S.p.A., Società Enerambiente S.p.A.,
Società Ecosistem S.r.l., Società Esogest Ambiente S.r.l., Società
Ecological Service S.r.l., Società F.Lli Balsamo S.r.l., Ati Ipi Impresa
Pulizie Industriali S.r.l. - Paciello Alba, Società Consortile A R.L.
Caserta Ambiente, Società Igiene Urbana S.r.l., Ati Jacta S.r.l. -
Impresud S.r.l.;
Comune di Casalnuovo di Napoli, rappresentato e
difeso dall'avv. Antonio Messina, con domicilio eletto presso Gennaro
Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;
Comune di Caserta,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto
presso il suo studio, in Roma, viale dei Parioli, 67; Comune di
Marcianise, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mormile, con
domicilio eletto presso Giovanni Battista Santangelo in Roma, via
G.Battista De Rossi, 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Sezione I, n. 33/2011.
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno
2011 il Cons. Marco Lipari e uditi i difensori delle parti come da
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso,
integrato da successivi atti di motivi aggiunti, proposto dall’attuale
appellante, società “omissis” (di seguito “omissis.”), per
l’annullamento:
- della “informativa antimafia”, adottata dall’ufficio
territoriale del Governo di Napoli, n. I/14848/Area1/Ter/O.S.P. del
18.2.2010, disposta, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.
490/1994 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, in danno della società
ricorrente;
- degli atti e delle relative comunicazioni con cui i
Comuni di Arzano, Torre del Greco, Casalnuovo di Napoli, Volla, Ottaviano,
Giugliano in Campania, Marigliano, Sant’Antimo, Caserta, Marcianise, la
società A.S.I.A. s.p.a. e altre stazioni appaltanti avevano risolto i
rispettivi contratti di appalto di igiene urbana con la società
ricorrente, a seguito dell’adozione dell’informativa impugnata;
- degli
atti con cui le predette amministrazioni, in seguito alla risoluzione del
contratto, avevano applicato all’attuale appellante la penale del 10 per
cento del valore del contratto;
- degli atti con cui le predette
amministrazioni hanno affidato i servizi, oggetto dei contratti risolti,
alle imprese contro interessate;
- del protocollo di legalità stipulato
dagli enti locali resistenti e dall’ASI s.p.a. con gli UTG – Uffici
territoriali di governo di Napoli e di Caserta, nella parte in cui è
prevista l’applicazione di una penale del 10% del valore del contratto, a
carico dell’appaltatore, in caso di risoluzione per il rilascio di una
informativa antimafia successiva.
2. L’appellante, con un ampio e
analitico atto di appello, ripropone le stesse censure disattese dal TAR.
Le amministrazioni intimate resistono al gravame.
3. In punto di
fatto, è opportuno evidenziare che, con sentenza 23 luglio 2009, n. 4324,
passata in giudicato, il TAR per la Campania aveva annullato l’informativa
antimafia n. I/14848/Area 1/Ter/O.S.P. del 23 gennaio 2009 emessa
dall’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli nei confronti della stessa
parte odierna appellante, omissis., rilevando, fra l’altro, il difetto di
istruttoria del procedimento e la carenza di adeguata
motivazione.
4. Il provvedimento interdittivo annullato era stato
basato su una serie di elementi, così sintetizzabili:
a) una fitta
rete di collegamenti, anche mediante il fitto di ramo di azienda, con
diverse società, sempre operanti nel settore dei rifiuti e riconducibili,
seppure indirettamente a soggetti condannati per reati di stampo mafioso,
ovvero destinatari di provvedimenti interdittivi ai fini antimafia;
b)
l’affitto nel 2008 di un’area adibita a deposito automezzi da una società
riconducibile a soggetti vicini al clan camorristico locale.
c) stipula
del contratto di fitto di un ramo di azienda con la CM (società che aveva
gestito il servizio RSU a Torre del Greco e che ivi aveva assunto persone
contigue al clan locale);
d) stipula del contratto di fitto di un ramo
di azienda con la società T., ditta che graviterebbe nell’orbita di alcune
ditte, quali la società SA e la EC, nella disponibilità di fatto di un
noto imprenditore camorrista; tale personaggio continuerebbe ad operare,
seppure indirettamente, dietro imprese attive nel settore dei rifiuti come
la società ricorrente, che avrebbe registrato nell’attualità una repentina
e consistente crescita di rapporti contrattuali;
e) impiego di numerosi
dipendenti pregiudicati o vicini alla criminalità organizzata per il
cantiere di Torre del Greco, già gestito dalla società AS destinataria di
interdittiva antimafia;
f) l’acquisizione di un automezzo con
l’intervento di una società di leasing, citata negli atti della
commissione parlamentare di inchiesta nel ciclo dei rifiuti e riferibile
ad un gruppo con imprese gravate da interdittiva;
g) l’insediamento
nello stesso edificio ove risulta la sede di una ditta colpita da
interdittiva, con affitto dei locali da un società partecipata da altra
società con sede in Lussemburgo e pertanto caratterizzata da scarsa
trasparenza sugli assetti proprietari.
5. La sentenza del TAR 23
luglio 2009, n. 4324 rilevava l’inidoneità indiziaria degli elementi di
cui alle lettere c) e d), riguardo alla CM, in quanto quest’ultima non era
mai stata colpita da interdittiva antimafia, né risultava che Sa.Ba. fosse
in qualche modo implicata nelle assunzioni che la CM aveva fatto di
soggetti vicini alla criminalità organizzata, riguardo alla T.,
trattandosi di impresa il cui volume di affari era pressoché inconsistente
e quindi poco appetibile per un imprenditore vicino agli interessi della
criminalità organizzata.
6. La sentenza, nel rilevare che nessun
indizio di una possibile contiguità mafiosa era stato evinto dalle gare
che avevano portato agli affidamenti in favore della omissis., riguardo
all’elemento di cui alla lettera b), evidenziava che il contratto di
deposito era durato appena cinque mesi per inidoneità dell’area ed era
stato risolto prima dell’adozione dell’interdittiva.
Sull’indizio di
cui alla lettera e), la decisione rilevava la sostanziale estraneità della
omissis. alle assunzioni, richiamando le considerazioni di cui alla
lettera b).
Infine, scarsa o pressoché nulla significatività indiziaria
era riconosciuta agli elementi di cui alle lettere f) e g). Tra l’altro,
si rilevava che tali elementi non erano nemmeno stati assunti
nell’informativa prefettizia, ma erano solo presenti nel materiale
istruttorio raccolto.
7. La nuova informativa impugnata nel
presente giudizio è stata adottata all’esito di un’approfondita
istruttoria, i cui risultati sono poi stati valutati nelle sedute del 14 e
19 gennaio 2010.
8. In particolare, nel corso del procedimento, per
un verso sono stati individuati nuovi importanti elementi istruttori,
riguardanti episodi diversi da quelli posti a base della precedente
informativa annullata. Per un altro verso, nella seduta del 19 gennaio, si
è proceduto all’esame delle motivazioni della sentenza di annullamento
pronunciata dal TAR, riguardanti i seguenti cinque specifici elementi
indiziari, accuratamente rivalutati alla luce delle nuove acquisizioni
istruttorie:
1) relativamente alla CM ed al fitto di azienda in favore
della omissis., si evidenziava che la mancata emissione di interdittiva
nei confronti della cedente era da ascriversi al solo fatto che la stessa
era stata cancellata dalla C.C.I.A.A. già dai sei mesi – ossia nel 2005 -
rispetto all’emersione di elementi indiziari; l’ipotesi dell’autorità di
pubblica sicurezza era che la omissis., acquistando il ramo di azienda,
aveva inteso proseguire l’attività d’impresa contigua al clan F., come
confermato sia dall’episodio della moglie del boss (punto b della seduta
del 14 gennaio 2010), sia dalla presenza di tale L.G., già referente del
boss F., tra i quadri apicali della omissis.; inoltre, la ricorrente, allo
stato, era gestore del servizio di igiene urbana presso il Comune di Torre
del Greco;
2) sulla cessione di azienda con la T. (ritenuta facente
capo all’imprenditore camorrista D.R.) il GIA ribadiva che si era trattato
di un espediente per controllare la omissis.; al riguardo, specifica
rilevanza assumevano i collegamenti con la E, la D e la AM, tutte
compagini in qualche modo operanti sul territorio vesuviano controllato da
potenti consorterie criminali;
3) con riguardo ai rapporti con la SCI,
si evidenziava che il rapporto contrattuale di affitto del capannone era
stato risolto dalla omissis solo dopo che tale vicenda era stata
considerata a fini investigativi; inoltre, si richiamava l’episodio di
P.G. sorpreso alla guida di un mezzo in uso alla società ricorrente;
4)
anche la presenza di soggetti controindicati ai fini antimafia tra il
personale della omissis assumeva nuova pregnanza alla luce degli accertati
rapporti di continuità con la C.M. ;
5) si ribadiva, quanto ai rapporti
con i fornitori, molti dei quali interessati da accertamenti o
provvedimenti in materia di antimafia, che tali relazioni costituivano un
mezzo per il procacciamento indiretto di risorse pubbliche da parte di
imprese mafiose.
9. I motivi di appello, che vanno esaminati
secondo il loro ordine logico, sono privi di pregio.
Anzitutto,
l’appellante reitera la censura incentrata sull’asserito sviamento di
potere, sostenendo che l’amministrazione avrebbe manifestato un intento
“persecutorio” nei suoi confronti, desumibile dalla decisione di adottare
una nuova informativa antimafia, nonostante l’intervenuto annullamento
giurisdizionale di un provvedimento dal contenuto sostanzialmente identico
e, a suo dire, basato sui medesimi presupposti di fatto.
10. Il
motivo è infondato.
Il TAR ha diffusamente evidenziato che la
precedente sentenza di annullamento era basata su alcuni difetti
istruttori e di motivazione. Pertanto, l’amministrazione ha correttamente
stabilito di svolgere un nuovo procedimento, cha ha condotto ad un
completo e approfondito rinnovo della valutazione dei fatti, anche alla
luce delle ulteriori acquisizioni istruttorie, dal quale sono emerse altre
circostanze gravemente indiziarie dell’accertato collegamento di omissis e
dei suoi amministratori locali con le organizzazioni malavitose
locali.
In tale contesto, quindi, deve escludersi qualsiasi intento
elusivo del giudicato, da parte dell’amministrazione, perché questa, in
seguito all’annullamento dell’originaria informativa, era certamente
titolare del potere di svolgere un nuovo procedimento valutativo,
correlato alla acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
Il
rinnovo del procedimento, semmai, costituiva proprio uno degli effetti
conformativi della pronuncia di annullamento, ferma restando la eventuale
sindacabilità della nuova determinazione, anche alla luce dei vincoli
derivanti dal giudicato.
11. Con gli altri motivi di gravame,
diffusamente illustrati nel proprio lungo atto di impugnazione e nelle
successive memorie difensive, poi, l’appellante intende ridimensionare la
portata dei diversi fatti indiziari indicati dal provvedimento
impugnato.
Questo si incentra sulle seguenti circostanze, ritenute
univocamente espressive del forte condizionamento esercitato dalla
criminalità organizzata sull’impresa:
- il rapporto con la società
C.M., attraverso la quale la omissis sarebbe controllata dalla criminalità
organizzata;
- l’episodio del colloquio in carcere tra il boss F. e la
moglie, a proposito di un incontro da questa avuto con l’amministratore
della società ricorrente, relativo alla richiesta di una tangente “di
trenta”, da versarsi ad alcuni esponenti di una costola del clan egemone
nel territorio;
- i rapporti con i fornitori, molti dei quali ritenuti
soggetti controindicati, perché a loro volta coinvolti con soggetti vicini
alla criminalità;
- la vicenda della locazione del capannone
commerciale ed il controllo di P.G. alla guida di un automezzo della
omissis;
- altre valutazioni, di carattere più generale, sulla
situazione emergenziale dei rifiuti in Campania ed i connessi rischi di
permeabilità mafiosa, concretamente manifestatisi in capo alla società
appellante.
12. Nessuno degli argomenti prospettati dall’appellante
riesce a sminuire l’assoluto rilievo, grave, preciso e concordante, dei
numerosi elementi menzionati dall’atto impugnato in primo grado e
attentamente valutati dall’amministrazione procedente.
Tra questi dati
emerge senz’altro, per la sua pregnanza, pur non essendo l’unico, il
citato episodio, riguardante il colloquio tra la moglie dell’esponente
della malavita locale G.F. e l’amministratore della società.
13.
Tale elemento è ampiamente analizzato dalla pronuncia appellata, che ne ha
evidenziato il particolare valore significativo. Le ripetute
contestazioni, in punto di fatto, prospettate dall’appellante, non sono
idonee ad elidere il fortissimo rilievo di tale circostanza, la quale,
secondo la sentenza appellata, è da sola sufficiente per giustificare
l’adozione del confutato provvedimento interdittivo.
14. Il
giudizio espresso dal tribunale va condiviso, pur dovendosi evidenziare
che, allo stesso modo, anche le altre circostanze indicate nella
motivazione dell’atto manifestano, nel loro complesso, la sussistenza di
tutti i requisiti giuridici e fattuali per l’adozione del contestato
provvedimento interdittivo.
La sentenza appellata ha precisato,
intanto, che, con riguardo ai nuovi elementi indiziari, a parte l’episodio
del controllo in data 8 giugno 2009 del dipendente P.G. alla guida di un
automezzo della omissis, circostanza svalutata sotto il profilo indiziario
in base a quanto riferito dall’Ufficio Territoriale del Governo nella nota
istruttoria depositata il 25 novembre 2010, il nuovo elemento la cui
portata è tale da autonomamente giustificare, per la sua gravità,
l’adozione di una misura interdittiva antimafia è costituito dall’episodio
del colloquio in carcere intercorso tra il boss G. F e sua moglie
A.C.
15. La sentenza impugnata sottolinea che tale vicenda è
richiamata sia nella nota informativa dei Carabinieri di Napoli n.
0447855/36-4 del 13 gennaio 2010, sia nella nota della Questura di Napoli
dell’11 gennaio 2010. “In entrambi tali atti si fa riferimento ad un
decreto di fermo di indiziato di delitto del 18 dicembre 2009 disposto
dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale
Antimafia nell’ambito del procedimento penale n. 57483/09 a carico di
alcuni malavitosi operanti nel territorio di Torre del Greco e zone
limitrofe; l’indagine faceva riferimento alla condizione di vuoto di
potere che si era venuta a determinare in quelle località a seguito
dell’arresto del capo clan egemone G.F. a cui intendevano sostituirsi
altri personaggi, tra cui D.G.G. ed il figlio D.G.I. ; nel provvedimento
di fermo, in aggiunta ai capi di imputazione per delitti tentati e
consumati di estorsione pluriaggravata con il metodo mafioso, al fine di
descrivere la personalità e la pericolosità di tali soggetti, nonché lo
spessore criminale raggiunto, si richiamano alcune vicende di rilevante
contenuto indiziario; tra queste, appunto, l’episodio del colloquio in
carcere tra la moglie del boss G.F. ed il marito, in quel momento detenuto
in carcere ed interessato alle vicende che si verificavano all’esterno
durante la sua assenza; la donna informa il G. F. “la gestione delle
estorsioni sarebbe effettuata dal D.G.G., tanto è vero che lei stessa
avrebbe incontrato un imprenditore, precisamente il titolare della
omissis, attualmente appaltatrice della raccolta dei rr.ss.uu. nel Comune
di Torre del Greco, il quale le avrebbe riferito che era stato chiamato
proprio dal D.G. che gli avrebbe riferito di pagare la somma di “trenta”
al mese, riferito verosimilmente alla tangente da versare”.
16.
Secondo il TAR, nessuna importanza assume la circostanza, dedotta dalla
ricorrente, circa l’utilizzo di alcuni termini diversi da parte del GIA e
del Prefetto – ossia si “sarebbe rivolto” e non anche “avrebbe
incontrato”, così come scritto nel decreto di fermo - dal momento che” ciò
che assume rilevanza è piuttosto l’atteggiamento relazionale del titolare
della omissis. che in ogni caso informa la moglie del boss della ricevuta
richiesta di estorsione da parte di altri esponenti del clan.”
Né,
continua il TAR, rileva l’altra deduzione difensiva circa l’asserita
ridotta egemonia territoriale del clan F., “dal momento che ciò che conta
è l’atteggiamento di permeabilità mafiosa dell’amministratore rispetto ad
esponenti comunque di spicco della criminalità organizzata
locale”.
Infine, non vale ad inficiare la portata indiziaria della
vicenda nemmeno l’entità della tangente richiesta, se o meno compatibile
con il fatturato della società. In tal senso, secondo la pronuncia, perde
di consistenza la tesi dell’appellante, in base alla quale la richiesta
estorsiva, pari a trentamila euro mensili, risulterebbe palesemente
sproporzionata a fronte dei circa 25mila euro di fatturato mensile medio
dell’azienda.
17. Con riguardo alla “fondatezza storica
dell’episodio”, poi, il TAR sostiene che la legittimità del provvedimento
prefettizio impugnato deve essere necessariamente verificata con
riferimento allo stato dei fatti esistente al momento della sua adozione;
e alla data del 15 febbraio 2010 nessun dubbio poteva sussistere circa la
decisiva portata indiziaria del contenuto del colloquio in carcere tra il
boss e sua moglie. Pertanto, il fatto che, in epoca successiva, altre
risultanze istruttorie negherebbero la sussistenza dell’episodio non
inciderebbe sulla legittimità dell’atto e, a tutto concedere, potrebbe
soltanto legittimare la parte interessata a sollecitare l’esercizio del
potere di autotutela dell’amministrazione.
18. L’atto di appello
non fornisce argomenti idonei a modificare le conclusioni alle quali è
pervenuto il TAR.
A questo riguardo, va sottolineato, intanto, che il
peso indiziante degli elementi istruttori raccolti ai fini dell’adozione
del provvedimento interdittivo prescinde dalle ulteriori iniziative
giudiziarie concretamente assunte, poi, dagli organi investigativi e dai
titolari dell’azione penale. In questo senso, le relazioni con cui si
descrive il contenuto del colloquio contengono, di per sé, dati di
assoluto rilievo.
19. Pertanto, è privo di pregio l’argomento
secondo cui nel procedimento penale n. 57483/2009 sarebbe desumibile la
mancata imputazione degli esponenti del clan D.G. per la tentata
estorsione ai danni del rappresentante della società.
Parimenti, il
grave significato indiziante derivante dalle risultanze del colloquio tra
il boss F. e la moglie non imponeva all’amministrazione di svolgere, ai
fini dell’adozione del provvedimento, ulteriori e complessi accertamenti
in ordine alla effettiva e concreta sussistenza dell’episodio di tentata
estorsione riferito in tale circostanza.
20. Pertanto, non giova
all’appellante il richiamo a una serie di elementi ulteriori e successivi,
che comproverebbero il proprio assunto difensivo:
- la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’amministratore della società
nega recisamente di avere mai parlato con la moglie di F.;
- la mancata
imputazione degli esponenti del clan D. G. per l’ipotizzato tentativo di
estorsione;
- l’esito degli accertamenti trasmessi dalla DDA di Napoli
alla Prefettura di Napoli;
- i risultati degli accertamenti e delle
indagini svolte dalle Compagnie dei Carabinieri di Avellino e Torre
Annunziata.
21. Da altro punto di vista, l’appellante ribadisce la
propria tesi essenziale, secondo cui l’episodio dell’asserito tentativo di
estorsione, seppure fosse ritenuto effettivamente sussistente nella sua
materialità, non potrebbe denotare alcun serio tentativo di infiltrazione
mafiosa nella società, sulla base dei seguenti elementi logici:
- le
differenze terminologiche tra il verbale della G.I.A. del 19 gennaio 2009
e l’interdittiva del 15 febbraio 2010, rispetto alla nota della Questura
di Napoli dell’11 gennaio 2010;
- l’avvenuta disarticolazione del clan
F. sul territorio di Torre del Greco;
- l’entità, ritenuta eccessiva,
della tangente richiesta;
- la normativa antiracket confluita nel
codice dei contratti pubblici.
22. Il TAR ha già individuato, in
modo esaustivo, le ragioni per cui nessuno degli indicati argomenti assume
un particolare rilievo ai fini della confutazione del supporto
motivazionale dell’atto impugnato.
E, infatti:
- nel contesto
dell’atto impugnato, le prospettate differenze di espressione linguistica
presenti negli atti istruttori non incidono, in modo apprezzabile, sulla
sostanza del fatto, che evidenzia una consistente relazione tra la
malavita organizzata locale e l’impresa;
- le vicende afferenti alla
organizzazione malavitosa, riconducibile al clan F., e alla sua ipotizzata
carenza di un effettivo ruolo “egemone” nelle dinamiche di controllo
illegale del territorio, non dimostrano affatto l’assenza di seri
tentativi di condizionamenti e infiltrazioni nella struttura della società
appellante;
- la misura della tangente richiesta, reputata
eccessivamente ingente rispetto al fatturato dell’impresa, non fa comunque
venire meno il grave valore indiziante dell’episodio, costituito non solo
dalla pretesa estorsiva, quanto dal successivo colloquio con la moglie del
boss G. F:, già illustrata in pecedenza.
23. Anche con specifico
riguardo alla richiamata disciplina di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera m-ter del codice dei contratti pubblici, introdotta dall’articolo
2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, la tesi dell’appellante non è
condivisibile.
Tale normativa introduce una nuova autonoma causa di
esclusione dalle procedure di aggiudicazione, ma non fa venire meno la
vigente disciplina in materia di informazioni antimafia.
Pertanto, la
circostanza che il fatto in esame possa risultare, in concreto, inidoneo
ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 38, non impedirebbe
affatto che esso possa essere considerato quale univoco elemento
indiziario ai fini dell’adozione del provvedimento
interdittivo.
24. Sono infondate anche le censure con cui
l’appellante contesta la clausola penale dell’articolo 8 del Protocollo di
Legalità.
A parte ogni questione riguardante l’ammissibilità delle
censure basate sulla asserita violazione degli articoli 1341 e 1342 del
codice civile, non sussiste la dedotta irragionevolezza della misura della
penale, in relazione alle funzioni perseguite dalla sanzione privata
prevista.
25. Per gli stessi motivi, sono infondate (anche
prescindendo dai profili di difetto di giurisdizione) le censure, di
illegittimità derivata, rivolte contro gli atti di concreta applicazione
della penale, adottati dai comuni di Ottaviano, Torre del Greco,
Casalnuovo di Napli e dalla società A.S.I:A.
26. Per quanto
riguarda i “vizi” specifici degli atti di applicazione della penale, non
esaminati dal TAR, sussiste, poi, l’evidente difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, trattandosi di questioni riguardanti l’esecuzione
di rapporti contrattuali.
27. Destituiti di fondamento, poi, sono
gli ulteriori motivi riproposti dall’appellante, riguardanti gli ulteriori
elementi indiziari di cui alla precedente informativa antimafia, annullata
dalla sentenza del TAR 23 luglio 2009.
28. Infatti, ferma restando
l’assenza di qualsiasi fumus persecutionis nei confronti dell’appellante,
tutti gli elementi richiamati dall’atto impugnato in primo grado risultano
attentamente rivalutati dall’amministrazione.
Nessuna delle analitiche
osservazioni svolte dall’appellante merita condivisione.
29. In
ogni caso, poi, tali elementi vanno ad arricchire la motivazione dell’atto
impugnato, il quale si regge, in ogni caso, su autonome ragioni
giustificative, desunte dai nuovi sopravvenuti elementi istruttori
sopravvenuti nel corso del rinnovo del procedimento.
30. In
definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nella misura di euro tremila
in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
Respinge l’appello.
Condanna l’appellante a
rimborsare alle parti appellate le spese di lite, liquidandole in euro
tremila in favore di ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Lanfranco Balucani,
Consigliere
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2011
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