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| n. 8-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III
- Sentenza 26 agosto 2011 n. 4817
Pres. Cirillo - Est.
Dell’Utri
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago (Avv.ti
M. Bertolissi, A. Manzi ed E. Minnei) / Società Am Trust Europe limited
(A. Clarizia e F. Lorigiola) e nei confronti di Lloyd's-Sindacato Leader
Newline (Avv. ti V. Domenichelli e S. Lago) |
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Contratti della P.A. – Cauzione provvisoria e definitiva
–Polizza – Contrasto tra importo in cifre e lettere – Regola della
validità dell’importo più vantaggioso per la stazione appaltante –
Inapplicabilità – E’ applicabile esclusivamente al prezzo offerto in sede
di gara – Ragioni
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In materia di gare per l’aggiudicazione di un contratto
della p.a., la regola di cui all’art. 72 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827
presente nel disciplinare (secondo la quale, in caso di discordanza fra il
prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, è valida
l’indicazione dell’importo più vantaggioso per la stazione appaltante) è
applicabile in via esclusiva al prezzo offerto in sede di gara, ossia
nell’ambito dei rapporti tra l’offerente e la stazione appaltante, e non
già all’importo assicurato, connesso alla gara ma esistente al di fuori di
essa, in cui la stazione appaltante è terza beneficiaria e non contraente,
con la conseguenza che ad essa non compete far applicazione delle norme
civilistiche in materia di interpretazione dei contratti. Pertanto, la
polizza recante discordanza tra prezzo scritto in cifre e quello in
lettere, prodotta quale cauzione provvisoria, non è idonea ad assolvere la
sua funzione tipica di garanzia, perché inficiata da opinabilità per
oggettiva incertezza in ordine all’importo garantito (si tratti di mero
errore materiale riconoscibile ovvero di effettiva divergenza della
manifestazione di volontà).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2878 del
2011, proposto da:
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Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago,
rappresentata e difesa dagli avv. Mario Bertolissi, Andrea Manzi ed Enrico
Minnei, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via
Confalonieri n. 5;
contro
Società Am Trust Europe limited,
rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Fulvio Lorigiola, con
domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa
Clotilde n. 2;
nei confronti di
Lloyd's-Sindacato Leader Newline,
rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli e Stefania Lago,
con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri
n. 5;
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Azienda Ulss n. 20 di Verona; Azienda Ulss n. 22 di
Bussolengo; Regione Veneto;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO -
VENEZIA: SEZIONE I n. 00494/2011, resa tra le parti, concernente
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Am
Trust Europe limited e di Lloyd's-Sindacato Leader Newline;
Visto
l’appello incidentale di Lloyd's-Sindacato Leader Newline;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Angelica
Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Bertolissi, Manzi, Minnei,
Clarizia, Lorigiola e Mazzeo, su delega di Domenichelli e di
Lago;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe l’Azienda ULSS n. 21
di Legnano, capofila dell’area vasta veronese (comprendente anche le
Aziende nn. 20 di Verona e 22 di Bussolengo), ha appellato la sentenza 24
marzo 2011 n. 494 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
sezione prima, con la quale è stato accolto il ricorso di Am Trust Europe
limited diretto all’annullamento della sua esclusione dalla gara indetta
dall’Azienda appellante per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa del rischio RCT/O per il periodo dal 31 dicembre 2010 al 31
dicembre 2015, aggiudicata in favore dell’altra unica concorrente Lloyd’s
– Sindacato Leader Newline.
L’esclusione è stata pronunciata per aver
l’Am Trust prodotto quale cauzione provvisoria una polizza recante
discordanza tra il prezzo (importo del massimale assicurato) scritto in
cifre e quello in lettere.
A sostegno dell’appello l’Azienda ha dedotto
“Error in iudicando. Violazione/falsa applicazione dell’art. 75 e
113 d.lgs. n. 163/2006; violazione/falsa applicazione dell’art. 72, comma
2, r.d. 23.05.1924 n. 827; violazione/falsa applicazione dei principi del favor partecipationis, della par condicio, della libera
concorrenza (art. 2 Dir. 18/2004/CE; art. 2 Codice contratti; art. 1 l. n.
241/1990; art. 97 Cost.); illegittimità per omessa pronuncia (art. 112
c.p.c.) contraddittorietà illogicità e carenza della motivazione,
disparità di trattamento”.
Am Trust si è costituita in giudizio ed ha
svolto ampie controdeduzioni, eccependo l’inammissibilità, piuttosto che
l’infondatezza, del ricorso incidentale di primo grado ed insistendo pure
sulla propria domanda di risarcimento del danno.
Anche Lloyd’s
Sindacato Newline si è costituita in giudizio e con appello incidentale ha
a sua volta censurato la sentenza pure nella parte in cui è stato respinto
il proprio ricorso incidentale.
Con memorie dell’8 giugno 2011
l’Azienda, Am Trust e Lloyd’s Sindacato Newline hanno insistito nelle
rispettive tesi e richieste e replicato alle deduzioni, eccezioni ed
argomentazioni avversarie. Lloyd’s Sindacato Newline ha ulteriormente
replicato con memoria del 13 seguente.
All’odierna udienza pubblica la
causa è stata introitata in decisione, previa trattazione orale.
DIRITTO
Com’è accennato nella narrativa che precede, Am
Trust è stata esclusa dalla gara di cui si controverte per il motivo,
ritenuto “dirimente rispetto ad altre e ulteriori criticità”, consistente
nell’aver la concorrente prodotto, quale cauzione provvisoria, una polizza
in cui l’importo garantito, che la lex specialis di gara richiede
essere pari al 2% della base d’asta di € 22.750.000,00, è indicato in
cifre nella corretta somma di € 455.000,00, ma in lettere in quella di
centoquarantaquattromila/00. Più precisamente, la stazione appaltante ha
inteso riconoscere prevalenza, secondo regola generale, all’importo
scritto in lettere, che però era insufficiente, nonché dare applicazione
al principio desunto da una decisione del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Sicilia, secondo cui la discordanza produce
“la non risolubile incertezza circa l’entità dell’importo garantito e la
sua sufficienza”, restando irrilevante ogni considerazione “circa gli
effetti civili” della stessa discordanza; ha ancora osservato, per un
verso, che “non ricorre né la condizione della riconoscibilità né
l’evidenza del mero errore materiale” e, per altro verso, che si trattava
di un’irregolarità non sanabile.
Con la sentenza appellata, respinto il
ricorso incidentale di Lloyd’s inteso ad ottenere l’esclusione di Am Trust
per altra ragione, il primo giudice ha accolto il ricorso principale di Am
Trust ritenendo, in estrema sintesi, che non si versi nell’ipotesi in cui
le discordanti indicazioni presuppongano una reale divergenza nella
manifestazione di volontà dell’offerente, nel qual caso operi la regola
contenuta nell’art. 90 del d.P.R. n. 554 del 1999 (enunciata per risolvere
la discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto,
ma esprimente il generale principio di validità dell’indicazione più
vantaggiosa per l’amministrazione), bensì che la discordanza non rivela
effettiva divergenza della manifestazione di volontà, tale da non
ammettere la validità della polizza, consistendo in un refuso costituente
irregolarità sanabile che non ha comportato equivoco o incertezza e
dovendosi, perciò, dare prevalenza - in base al principio del favor
partecipationis, nonché in assenza di clausola che commini
l’esclusione e di una ravvisabile lesione dell’interesse pubblico, quindi
anche della par condicio - al prezzo espresso in maniera esatta
pari al 2% dell’importo dell’opera, tenuto anche conto che il premio
corrisponde allo 0,3% della somma assicurata, coincidente col valore di
mercato di simili contratti.
Le argomentazioni appena riferite non
possono essere condivise.
La regola della validità dell’importo più
vantaggioso per la stazione appaltante, non stabilita dall’art. 90 del
d.P.R. n. 554 del 1999 (abrogato dal d.P.R. 8 giugno 2011 n. 207, che
prevedeva invece al detto art. 90, co. 2, l’opposta regola della
prevalenza dell’importo scritto in lettere, peraltro con riferimento al
ribasso percentuale dell’offerta a prezzi unitari) ma presente nel
disciplinare di gara che richiama, in proposito, l’art. 72 del r.d. 23
maggio 1924 n. 827 (recante regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è stata
preventivamente dettata in via esclusiva per le offerte presentate in sede
di gara, all’evidente fine della conservazione delle offerte stesse
attraverso non già una sempre controvertibile ricostruzione della volontà
dell’offerente, ma la sostituzione del contenuto della dichiarazione
equivoca con un contenuto precostituito il quale, essendo predeterminato
ed oggettivo, garantisca trasparenza della procedura e la par
condicio tra i concorrenti. Pertanto, deve ritenersi applicabile
altrettanto in via esclusiva al prezzo offerto, ossia nell’ambito dei
rapporti tra l’offerente e la stazione appaltante, e non già all’importo
garantito dalla polizza fideiussoria, vale a dire nell’ambito del rapporto
tra assicuratore ed assicurato, connesso alla gara ma esistente al di
fuori di essa, in cui la stazione appaltante è terza beneficiaria e non
contraente, con la conseguenza che ad essa non compete far applicazione
delle norme civilistiche in materia di interpretazione dei
contratti.
Ne deriva che la polizza doveva, com’è stata dall’AULSS,
ritenersi inficiata da opinabilità per oggettiva incertezza in ordine
all’importo garantito, si trattasse di mero errore materiale riconoscibile
ovvero di effettiva divergenza della manifestazione di volontà, sicché era
inidonea ad assolvere la sua stessa funzione di garanzia. Ciò perché non
può comunque affermarsi con la massima certezza possibile, connaturale
alla garanzia in questione (tanto da essere richieste dall’art. 4 del cit.
disciplinare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.
2, c.c. e l’operatività della polizza stessa entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante), che nell’evenienza di
inosservanza degli obblighi dell’offerente l’assicuratore corrispondesse
senz’altro l’importo scritto in cifre, senza sollevare obiezioni di sorta.
Dunque irrilevante è la mancata previsione nella lex specialis di un’apposita causa di esclusione.
Né comunque, quand’anche si fosse
trattato di mero errore materiale riconoscibile, l’Amministrazione avrebbe
potuto richiederne la regolarizzazione a svantaggio di coloro i quali
abbiano presentato nei termini prescritti una polizza inequivoca, pena la
violazione del generalissimo principio della par condicio tra i
concorrenti, a fronte del quale deve necessariamente recedere il principio
del favor partecipationis.
In conclusione, per le considerazioni
che precedono ed assorbito ogni altro profilo non trattato, in
accoglimento degli appelli principale ed incidentale – per questo aspetto
improprio -, la sentenza appellata va riformata nel senso della reiezione
del ricorso di primo grado.
Tuttavia, la peculiarità della fattispecie
sottoposta all’esame della Sezione consiglia la compensazione integrale
tra le parti delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, accoglie gli appelli principale ed incidentale e, per
l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di
primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Lanfranco Balucani,
Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/08/2011
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