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n. 8-2011 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 agosto 2011 n. 4782
Pres. Baccarini Est. Caringella
Provincia di Mantova (Avv.ti E.Persegati Ruggerini e F.Storace) / R.T. (Avv. F.G. Romanelli)


Concorsi pubblici – Concorso universitario – Commissione giudicatrice – Componenti – Collaborazioni scientifiche con candidato – Astensione – Obbligo – Non sussiste – Ragioni – Fattispecie.

Non comporta l'obbligo di astensione di un componente la Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca. Pertanto, non costituisce, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d'interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario (nel caso di specie, trattasi di una selezione pubblica indetta da una p.a. per l’affidamento di un incarico di consulenza relativo alle azioni finalizzate alla promozione delle innovazioni nelle attività produttive presenti sul territorio di riferimento, in cui ricorreva tra il candidato ed il Presidente della commissione un rapporto di mera collaborazione scientifica di carattere accademico mentre non è stato dimostrato la sussistenza di un rapporto di carattere patrimoniale secondo le caratteristiche succitate).


N. 04782/2011REG.PROV.COLL.
N. 02492/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2010, proposto da:

 

Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eloisa Persegati Ruggerini e Francesco Storace, con domicilio eletto presso Francesco Storace in Roma, via Crescenzio, 20;

contro



Renato Turbati, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Guido Romanelli, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria N. 5; Giovanni Urbani, Francesca Santostefano;

nei confronti di



Giorgio Casoni;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 02392/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ATTIVITÀ DELL'HUB DI INNOVAZIONE MANTOVANO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Renato Turbati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Persegati e Torselli, per delega dell'Avv. Romanelli;

Rilevato che:
- con il ricorso di primo grado il dott. Renato Turbati ha impugnato gli atti relativi alla selezione pubblica indetta dalla Provincia di Mantova per affidare l’incarico di consulenza relativo alle azioni finalizzate alla promozione delle innovazioni nelle attività produttive presenti sul territorio di riferimento, procedura culminata nella vittoria del prof. Giorgio Casoni, che era già risultato vincitore all’esito della precedente selezione annullata da una prima sentenza del Tribunale amministrativo;
- con la sentenza appellata il Giudice di prime cure ha nuovamente disposto l’annullamento della procedura, condannando l’amministrazione provinciale al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente;
-il Tribunale di primo grado ha, innanzi tutto, reputato che fra il presidente della commissione, prof. Leoni, e il concorrente dott. Casoni sussistesse un rapporto di collaborazione a contenuto patrimoniale esorbitante rispetto ai confini della mera collaborazione scientifica e tale da integrare l’obbligo di astensione del commissario;
- il Primo Giudice ha reputato altresì fondato il motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente aveva lamentato l’omessa predeterminazione dei criteri di giudizio in un torno di tempo anteriore all’apertura delle buste contenenti i curricula;
Ritenuto che i motivi di appello meritano favorevole considerazione alla stregua dei rilievi che seguono;
Reputato , in particolare, quanto al primo profilo di illegittimità colto dalla sentenza appellata, che costituisce principio consolidato, affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio in materia di concorsi universitari ed estensibile alla procedura in esame, quello secondo cui non comporta l'obbligo di astensione di un componente la Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca (Consiglio Stato , sez. VI, 18 agosto 2010 , n. 5885);
-non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d'interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario;
-nella specie risulta ricorrere tra il candidato ed il Presidente della commissione un rapporto di mera collaborazione scientifica di carattere accademico mentre non risulta dimostrata la sussistenza di un rapporto di carattere patrimoniale con le caratteristiche indicate dalla ricordata elaborazione giurisprudenziale;
-non costituisce, nella specie, prova della sussistenza di un rapporto professionale ed economico tale da fari insorgere l’obbligo di astensione ex art. 97 Cost. la collaborazione del prof. Leoni e del dott. Casoni alla pubblicazione “L’innovazione strategica nei distretti industriali dell’Est Lombardia”, trattandosi di un unico progetto nell’ambito del quale l’arch. Leoni, nella qualità di dirigente della Provincia di Mantova, ha coordinato il lavoro di un gruppo di professionisti esterni tra i quali rientrava il dott. Casoni;
-la natura isolata ed istituzionale del rapporto esclude, in definitiva, la sussistenza di un rapporto patrimoniale tale da implicare l’obbligo di astensione;
Ritenuto, poi, quanto alla seconda censura, che:
- nella prima seduta, la Commissione ha provveduto a predeterminare in modo adeguato i criteri di giustizio in coerenza con i criteri di valutazione stabiliti nel bando, evidenziando in apposita tabella gli elementi curricolari dei singoli candidati espressivi –pienamente o solo parzialmente-di specifiche conoscenze ed esperienze;
-il giudizio finale spiega in modo motivato e non illogico le ragioni che hanno condotto ad accordare la preferenza al prof. Leoni all’esito della valutazione analitica e comparativa dei titoli, a sua volta approfondita mediante il colloquio con i candidati;
Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado, mentre sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/08/2011





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