Green Network S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof.
Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso il suo studio legale
in Roma, via Dora,1;
contro
Autorita' per l'Energia elettrica e il gas,
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO:
SEZIONE III n. 2789/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO VERIFICA
E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI ENERGETICI CONSEGUITI CON PROGETTO DI
CONSEGNA DI LAMPADE A BASSO CONSUMO
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Consigliere di Stato Giulio
Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’ avvocato Cerulli Irelli e
l’avvocato dello Stato Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia 12 luglio 2010 n. 2789 che ha
respinto il ricorso proposto dalla società Green Network spa avverso il
provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ( d’ora in
innanzi anche AEEG) del 3 dicembre 2009 recante la reiezione della
richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti
con il progetto di consegna di lampade a basso consumo presentata dalla
odierna appellante in data 19 agosto 2008 e la chiusura del procedimento
di riesame delle precedenti richieste di verifica e certificazione di
cinque progetti di distribuzione di buoni presentate dalla società
appellante il 29 gennaio 2007. L’appellante insiste, censurando sotto tal
profilo la sentenza di rigetto adottata in primo grado, nel rilevare la
illegittimità del provvedimento reiettivo impugnato, sull’assunto della
inesigibilità di una diversa condotta da parte sua in ordine agli oneri di
predisposizione e conservazione della documentazione utile a dimostrare la
effettiva finalizzazione, in favore della utenza domestica, dei progetti
di risparmio energetico cui si riferisce il provvedimento negativo gravato
in prime cure.
Si è costituita in giudizio l’Autorità intimata per
resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 21
giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
L’appello è
fondato e va accolto nei sensi e limiti di cui appresso.
E’ da
premettere che i progetti di efficienza energetica hanno l’obiettivo di
incrementare l’efficienza negli usi finali dell’energia. Tale obiettivo è
reso obbligatorio per le imprese titolari della distribuzione di energia
elettrica e gas ( art. 9 d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79) nella misura
stabilita dai decreti ministeriali attuativi ( d.m. 24.4.2001; d.m.
20.7.2004; d.m. 21.12.2007). In base alle disposizioni ministeriali i
progetti di efficienza energetica possono essere realizzati o direttamente
dai soggetti obbligati (distributori), al fine di raggiungere gli
obiettivi imposti dalla normativa regolamentare, o da società terze, come
l’odierna appellante, operanti nel settore dei servizi energetici ed
accreditate previamente presso l’AEEG. Di detti progetti viene valutata e
certificata dalla Autorità la riduzione dei consumi di energia
effettivamente conseguita e, per ogni progetto certificato, viene
attribuito un determinato numero di titoli di efficienza energetica (TTE)
o c.d. certificati bianchi emessi dal Gestore del mercato elettrico al
soggetto che ha realizzato il progetto medesimo. Questi tioli sono poi
offerti in vendita ai soggetti obbligati (distributori) i quali, con
l’acquisto degli stessi, assolvono all’obbligo di legge specificato con
appositi decreti ministeriali in quantitativi minimi annuali.
L’odierna
controversia riguarda l’idoneità della documentazione prodotta in sede
procedimentale dalla appellante al fine di dimostrare che i progetti di
risparmio energetico dalla stessa attuati hanno interessato unicamente il
settore domestico cui gli stessi erano diretti, e cioè in definitiva che i
soggetti che hanno ritirato le lampade a basso consumo appartenevano
soltanto alla categoria degli utenti domestici. Ed invero, nell’atto
diniego di rilascio della prescritta certificazione energetica impugnato
in primo grado, l’AEEG ha ritenuto che la società privata non avesse
offerto prove documentali inoppugnabili al riguardo ed ha per tal ragione
respinto la relativa richiesta del 29 gennaio 2007 di verifica e
certificazione dei risparmi energetici conseguiti mediante i suddetti
progetti, oggetto di nuova istanza di riesame della società interessata
del 19 agosto 2008.
Il Tar, nella impugnata sentenza, ha
sostanzialmente validato tale diniego sull’assunto che il principio di
effettività dei risparmi energetici conseguiti da ciascun soggetto
obbligato, al fine di ottenere il rilascio dei certificati bianchi ( o
titoli di efficienza energetica, TTE), imponesse una puntuale verifica (
ammissibile in base all’art.14 delle Linee guida approvate dall’AEEG con
deliberazione n. 103/2003 nel testo all’epoca vigente) in ordine alla
effettiva destinazione agli utenti domestici delle lampade a basso consumo
distribuite a mezzo di buoni di acquisto; sempre secondo i giudici di
primo grado, la scheda tecnica n. 1 contenuta nell’allegato A della
delibera AEEG 234/2004 individuava chiaramente tra gli elementi essenziali
per il riconoscimento del progetto il rispetto del settore di intervento
domestico, ovvero la distribuzione di unità fisiche unicamente a clienti
domestici, laddove per un verso le dichiarazioni rese dai titolari degli
esercizi commerciali cui i buoni erano stati consegnati dalla odierna
società appellante per la distribuzione alla utenza non contenevano
indicazioni inequivoche circa la destinazione finale delle lampade alla
clientela domestica ( con esclusione, quindi, di professionisti e
imprenditori) e, per altro verso, la sola messa a disposizione
dell’anagrafica dei destinatari delle unità fisiche, con i relativi numeri
telefonici, costituiva elemento istruttorio anch’esso insufficiente in
tale prospettiva.
La società appellante ha censurato tale decisione,
evidenziando in particolare che: a) la documentazione esibita nel corso
del procedimento era senz’altro sufficiente a dimostrare la destinazione
finale delle lampade a basso consumo all’utenza domestica; b) la
produzione dell’anagrafica dei soggetti che hanno in concreto ritirato le
lampade, anche se sfornita dell’indirizzo ( indicazione non richiesta
secondo la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie
de qua), consentiva ad AEEG di verificare, anche a campione, se le lampade
fossero state effettivamente distribuite all’utenza domestica, tanto più
che nessuna disposizione regolamentare richiedeva il possesso di
documentazione diversa da quella prodotta da Green Network spa ai fini
della dimostrazione relativa alla effettiva destinazione d’uso delle
lampade.
L’appello è meritevole di favorevole scrutinio.
Non è in
discussione, anzitutto, il potere dell’Autorità di verificare, anche a
campione, la effettiva consistenza dei risparmi energetici conseguiti
anche nei progetti -quali quelli oggetto di causa - in cui è previsto il
metodo di valutazione standardizzato ( ove cioè il tasso di ritorno del
risparmio conseguito viene fissato nella misura forfettaria del 50% dei
buoni inviati alla clientela); in tale attività di verifica è ricompreso
ovviamente il potere di sindacare la effettiva destinazione dei buoni ( e
quindi delle lampade ritirate dalla utenza, in numero di quattro per
ciascun buono consegnato), al fine di acclarare se fosse effettivamente
l’utenza domestica ( cui i progetti erano rivolti in via esclusiva) la
destinataria finale dei nuovi dispositivi illuminanti. Sul punto paiono
condivisibili pertanto le affermazioni che si leggono nella impugnata
sentenza, peraltro pienamente aderenti a quanto statuito da questo
Consiglio di Stato nella sentenza n.1635 del 22 marzo 2010, circa la piena
compatibilità di verifiche puntuali sui risparmi effettivamente conseguiti
in esito all’attuazione di progetti che adottano il metodo standardizzato
di determinazione del risparmio energetico conseguito ( tale metodo è
stato poi abbandonato con delibera AEEG del 2 febbraio 2007 n. 18).
Il
procedimento di verifica e certificazione dei progetti è stato
disciplinato dall’Autorità con deliberazione n. 103 del 18 settembre 2003
che ha stabilito le linee-guida ( contenute nell’allegato A alla suddetta
delibera) per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione consuntiva
dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il
rilascio dei titoli di efficienza energetica. Ora, il dato
incontrovertibile da cui muovere e che fa propendere decisamente per
l’accoglimento dell’appello è che la documentazione fornita dalla odierna
appellante, anche in evasione delle reiterate istanze istruttorie
dell’Autorità, per un verso non poteva ritenersi incompleta o deficitaria
in base alle disposizioni vigenti all’epoca di attuazione dei progetti e,
dall’altro, conteneva significativi elementi da cui desumere che tali
progetti erano stati effettivamente finalizzati al miglioramento
dell’efficienza energetica delle utenze domestiche. Sotto il primo profilo
mette conto evidenziare che la disciplina tecnica applicabile alla
richiesta di certificazione prodotta nel 2007 da Green Network spa (
scheda tecnica n. 1 prevista dalla delibera AEEG n.234/02, poi modificata
dalla delibera n. 18/07) faceva unicamente riferimento al settore
domestico, senza alcuna indicazione ulteriore in ordine alle modalità da
adottare da parte di ciascuna impresa per garantire la distribuzione delle
lampade ai clienti del settore domestico ovvero alla specifica
documentazione da conservare. Come correttamente dedotto dalla società
appellante, la predetta scheda tecnica non conteneva ( neanche nella
versione modificata dalla citata delibera n. 18/07) alcuna indicazione
circa le modalità di documentazione della destinazione delle lampade alla
utenza domestica ovvero circa la necessità di conservare tra la
documentazione relativa al progetto realizzato l’anagrafica dei soggetti
partecipanti, in vista di un eventuale controllo a campione. D’altra
parte, contrariamente a quanto sostenuto anche in memoria conclusiva dalla
difesa erariale, dal combinato disposto degli artt. 1 lett. v) ( in
relazione alla veridicità e completezza dei dati dichiarati ai sensi degli
artt. 13 e 14 ), 13 e 14 delle richiamate linee-guida non può trarsi alcun
elemento testuale da cui desumere la sussistenza di un onere di
conservativo della documentazione attestante la consegna dei materiali
alla utenza domestica: lo stesso art. 14 delle linee-guida, a proposito
della documentazione da conservare ai fini dell’eventuale controllo a
campione da parte dell’AEEG ( terzo comma), richiama il nome e l’indirizzo
dei soggetti partecipanti al progetto, ma soltanto ove ciò sia
espressamente previsto nelle schede tecniche relative ai singoli
interventi; il che dimostra che l’impresa responsabile del progetto,
facendo propria la modulistica approvata dall’Autorità, assolve ad ogni
onere documentale correlato al progetto salvi gli oneri conservativi
relativi a detta documentazione tecnica Ora, soltanto con la delibera AEEG
n. 4/08 ( inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in
oggetto) è stata introdotta, per i progetti di risparmio energetico del
tipo di quello qui in esame, la scheda tecnica n. 1 bis la quale, per la
prima volta, ha previsto la completa raccolta di tutti i dati anagrafici (
comprensivi dell’indirizzo) dei clienti destinatari dei dispositivi
illuminanti.
Peraltro, nonostante tali inconfutabili dati rivenienti
dalla normativa di riferimento, e quindi in carenza di più puntuali
indicazioni conformative riguardo alla documentazione da predisporre e
conservare ai fini anzidetti, la società appellante, nell’ambito del
procedimento di verifica e certificazione per cui è giudizio, risulta aver
prodotto: a) la sottoscrizione di accordi promozionali che impegnavano i
propri collaboratori impegnati nella distribuzione delle lampade a basso
consumo al rilascio di una dichiarazione in ordine alla conformità delle
consegne effettuate a quanto previsto dalla normativa di settore al fine
di ottenere il rilascio dei titoli di efficienza energetica; b) le
predette dichiarazioni di attestazione di ricevuta dei buoni ai fini della
loro consegna alla clientela domestica e l’avvenuta effettiva consegna di
tali buoni a detta clientela; c) ulteriore dichiarazione dei soggetti
collaboranti rilasciate in data 19 giugno 2008 attestante, a conferma di
quanto già dichiarato, la distribuzione dei buoni ai titolari di utenze
domestiche; d) buoni-acquisto diretti alla clientela domestica con
l’indicazione di nome, cognome e numero di telefono dei soggetti privati
destinatari delle lampade nonché un elenco nominativo dei clienti
domestici che hanno ritirato le lampade fluorescenti a basso
consumo.
Ritiene il Collegio che a fronte di tali emergenze istruttorie
procedimentali non correttamente l’AEEG ha denegato alla odierna società
appellante la rivendicata certificazione relativa ai risparmi energetici
realizzati con i progetti per cui è giudizio. In presenza di un quadro
normativo che, come ricordato, non conteneva prescrizioni particolarmente
vincolanti in ordine alla documentazione da predisporre e conservare a
comprova della destinazione effettiva dei progetti agli utenti domestici,
salva l’adozione ( qui non contestata) della modulistica predisposta
dall’AEEG da parte del soggetto responsabile del progetto, il diniego di
certificato avrebbe potuto far leva, anche a dispetto dell’osservanza
formale delle regole procedimentali, su elementi indiziari precisi e
concordanti circa la mancata destinazione degli apparati illuminanti al
consumo domestico. Senonchè, nel caso di specie non soltanto tali elementi
non sono stati in positivo individuati dall’Autorità, ma è dato piuttosto
riscontrare l’ipotesi contraria, e cioè del riconoscimento dalla
finalizzazione dei progetti al risparmio energetico delle famiglie ( di
cui pure dà atto il giudice di primo grado). Tali conclusioni non sono
tuttavia da condividere atteso che l’Autorità avrebbe potuto, sulla base
dei dati istruttori in suo possesso ( ed in particolare dell’elenco
nominativo dei destinatari delle lampade a basso consumo con relativo
numero telefonico ), attivare ogni proficuo controllo per verificare,
anche a campione, la effettiva finalizzazione dei progetti agli utenti cui
erano destinati. D’altra parte, la sollecitazione istruttoria di questo
giudice ( ordinanza 9 marzo 2011 n. 1490), che era appunto finalizzata ad
evidenziare possibili criticità in ordine ad un controllo a campione sugli
effettivi destinatari delle lampade distribuite dalla odierna appellante,
è caduta sostanzialmente nel vuoto nel momento in cui l’appellata ha
affidato alla memoria tecnica della difesa erariale (del 3 giugno 2011) la
risposta ai quesiti posti dal collegio. Né appare condivisibile l’assunto
che si legge nella appena citata memoria conclusiva dell’Autorità secondo
cui soltanto la indicazione dell’indirizzo dei consegnatari delle lampade
avrebbe consentito un controllo sulla effettiva natura soggettiva di
costoro e che, inoltre, in relazione ad alcune schede rendicontate dalla
società appellante, sarebbe emersa la medesima calligrafia dei soggetti
figuranti come destinatari ( a riprova del carattere poco credibile della
documentazione offerta da Green Network). Osserva il Collegio che si
tratta di dati non risolutivi ai fini che qui interessano: da un lato,
l’indicazione dell’indirizzo dei destinatari delle lampade non avrebbe
esonerato l’Autorità dall’eseguire un controllo ulteriore per verificare
la effettiva destinazione dei dispositivi illuminanti ( atteso il
carattere neutro, al proposito, dell’indirizzo dell’utente al fine di
accertare se l’uso finale del dispositivo sia di tipo domestico ovvero
professionale o imprenditoriale); dall’altro, la rilevata medesima
calligrafia nelle firme apposte in alcuni gruppi di schede tecniche, anche
ad ammettere la veridicità dell’assunto ( pur in carenza di perizia
calligrafica comparativa), non è di per sé sintomatica della mancata
consegna dei dispositivi ad utenti domestici, ben potendosi al contrario
trattare di firme apposte da consegnatari facenti capo al medesimo gruppo
familiare ( come condivisibilmente rilevato dal difensore dell’appellante
in sede di discussione orale).
In definitiva, l’appello va accolto e,
in riforma della impugnata sentenza, va annullato il provvedimento in
primo grado gravato.
Le spese di lite del grado possono essere
compensate tra le parti, anche in considerazione dei profili formali di
accoglimento dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( rg n. 7764/10)
, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della
impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il
provvedimento dell’AEEG del 3 dicembre 2009.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo
Coraggio, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Fabio Taormina,
Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere,
Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2011