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| n. 8-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA
PLENARIA - Sentenza 1 agosto 2011 n. 16
Pres. de Lise – Est. De
Nictolis
Eni Servizi s.p.a. (Avv. F. Cintioli) c/ IVRI - Istituti di
Vigilanza Riuniti s.p.a. e Security Service s.r.l (n.c.) |
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1. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. –
Bando - Applicazione del Codice dei contratti – Rilevanza ai fini della
giurisdizione – Esclusione - Ragioni
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2. Contratti della P.A. – Settori speciali - Imprese
pubbliche – Enti aggiudicatori – Riconducibilità –- Amministrazioni
aggiudicatrici – Imprese pubbliche - Inconfigurabilità in termini generali
– Ragioni.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Imprese pubbliche – Eni
Spa - Servizi di Vigilanza degli uffici amministrativi - Settori speciali
– Esclusione – Ragioni –
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4. Contratti della P.A. – Amministrazioni aggiudicatrici
– Soggetti di diritto pubblico – Appalti estranei ai settori speciali –
Disciplina settori ordinari – Applicabilità – Enti aggiudicatori – Appalti
estranei ai settori speciali – Disciplina settori ordinari –
Inapplicabilità
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5. Contratti della P.A. – Principi del Codice – Art. 27
D.lgs. 163/2006 – Contratti esenti – Applicabilità – Contratti estranei ed
innominati– Inapplicabilità
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6. Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. –
Imprese pubbliche – Appalti estranei ai settori speciali – Giurisdizione
del G.O. - Ragioni
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1. Al fine di stabilire l’ambito della giurisdizione
amministrativa è irrilevante che la stazione appaltante abbia dichiarato
nella lettera di invito di applicare il D.lgs. 163/2006. Infatti, se è
vero che l’art. 244, d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 133, co. 1, lett. e), n.
1), c.p.a.), fa riferimento al soggetto “comunque tenuto” al rispetto di
procedure di evidenza pubblica, tuttavia siffatta ampia espressione non
può che riferirsi pur sempre ad un vincolo eteronomo, e non autonomo, di
rispetto delle dette procedure Il c.d. autovincolo, se è idoneo a rendere
applicabili le regole richiamate, è inidoneo a determinare spostamenti
della giurisdizione.
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2. Le imprese pubbliche rientrano tra gli enti
aggiudicatori tenuti all’osservanza della disciplina degli appalti nei
settori speciali, mentre non sono, in quanto tali ed in termini generali,
contemplate tra le amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti
aggiudicatori tenuti all’osservanza degli appalti nei settori ordinari,
atteso che: a) l’art. 32, che indica i soggetti aggiudicatori nei settori
ordinari, non contempla le imprese pubbliche in quanto tali ; b) l’art. 3,
co. 28 e co. 29, che danno la definizione di impresa pubblica e indicano
l’ambito degli enti aggiudicatori, sono norme definitorie che vanno lette
comunque in “combinato disposto” con le specifiche previsioni che
assoggettano ad obblighi di evidenza pubblica le imprese pubbliche, e non
possono essere interpretate come disposizioni che di per sé sole
assoggettano le imprese pubbliche a tutta la disciplina del codice.
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3. Il servizio di vigilanza degli uffici amministrativi
dell’Eni non rientra nell’ambito dell’attività dei settori speciali,
nemmeno come appalto ad essi strumentale (quale sarebbe ad es. il servizio
di vigilanza di una rete energetica). Difetta, infatti, la finalizzazione
del servizio di vigilanza agli scopi propri (core business) dell’attività
speciale del gruppo, di estrazione e commercializzazione del petrolio o
del gas: la garanzia della sicurezza degli uffici non è certo esclusiva
del settore, né si pone ad esso in termini di mezzo a fine, né può essere
considerata come inclusa nella gestione di un servizio; diversamente,
l’appalto sarebbe stato da ricondurre nella disciplina dei settori
speciali.
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4. Nel caso di amministrazioni aggiudicatrici, che sono
soggetti di diritto pubblico, non sembrano esservi ostacoli ad ammettere
che, per i loro appalti estranei ai settori speciali, è applicabile la
disciplina degli appalti dei settori ordinari. Diversamente, nel caso
delle imprese pubbliche, che sono enti aggiudicatori nei settori speciali,
ma non sono contemplati tra le amministrazioni aggiudicatrici nei settori
ordinari, per gli appalti “estranei” ai settori speciali, aggiudicati per
scopi diversi dalle loro attività nei settori speciali, la sottrazione
alla direttiva 2004/17/CE non comporta l’espansione della direttiva
2004/18/CE, ma piuttosto la sottrazione ad entrambe le direttive
comunitarie. Al di fuori di questi settori speciali, cioè fuori
dell’ambito degli oggettivi servizi di interesse economico generale, non
vi è sostituzione all’attività amministrativa e pertanto non sorge la
necessità di assicurare normativamente la garanzia della concorrenza dei
potenziali contraenti, mediante l’imposizione di scansioni particolari del
processo di formazione contrattuale.
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5. L’art. 27 del codice appalti estende l’applicazione
dei principi dei Trattati europei a tutela della concorrenza anche ai
contratti “esclusi in tutto” dal codice: sono tali solo i contratti dallo
stesso codice “nominati”, ancorché al solo scopo di escluderli dal proprio
ambito, e non anche quelli da esso non menzionati, c.d. contratti
“estranei”. Infatti sarebbe paradossale che il codice apprestasse una
disciplina per una categoria residuale e illimitata di contratti da esso
non contemplati. Così intesa la norma intende porre un principio di
rispetto di regole minimali di evidenza pubblica, a tutela della
concorrenza e del mercato, da un lato solo ai soggetti che ricadono
nell’ambito di applicazione del codice appalti e delle direttive
comunitarie di cui costituisce recepimento, e per i contratti “esclusi”
comunque menzionati nel codice, dall’altro lato ai contratti “nominati ma
esenti”, e non anche ai contratti “estranei”.
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6. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per
gli appalti di cui all’art. 217 del Codice dei Contratti, aggiudicati per
scopi diversi dalle attività dei settori speciali posti in essere da
imprese pubbliche atteso che non sono applicabili i principi dei Trattati
a tutela della concorrenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi:
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1) n. 34/2011 A.P. (n. 496/2010 r.g.), proposto
dalla
società Eni Servizi s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonelli –
Erede – Pappalardo, in Roma, via Salaria, n. 259;
contro
IVRI - Istituti di Vigilanza Riuniti s.p.a. e
Security Service s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in grado di appello;
2) n.
35/2011 A.P. (n. 500/2010 r.g.), proposto dalla
società Eni
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio
legale Bonelli - Erede – Pappalardo, in Roma, via Salaria, n. 259;
contro
IVRI - Istituti di Vigilanza Riuniti s.p.a. e
Security Service s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore, non costituite in grado di appello;
per la riforma
per entrambi i ricorsi, della sentenza breve
del T.a.r. Lombardia – Milano, sezione I, n. 4801/2009, resa tra le parti,
concernente AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO QUADRO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI
DI SICUREZZA E VIGILANZA PRIVATA
Visti i ricorsi in appello e i
relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2011 il
Consigliere di Stato Rosanna De Nictolis e udito per le società appellanti
l’avvocato Fabio Cintioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. Eni Servizi s.p.a. (in nome e per conto
di Eni s.p.a.) indiceva una procedura selettiva per l’affidamento dei
servizi di sicurezza e vigilanza privata, a mezzo di guardie particolari
giurate, presso i complessi immobiliari ENI di San Donato
Milanese.
2. Prendevano parte alla selezione tre delle nove
imprese invitate. All’esito del procedimento di valutazione delle offerte
la gara veniva aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, a Security service s.r.l.
La IVRI s.p.a. risultava
seconda graduata.
3. Nella lettera di invito (rectius,
richiesta di offerta), la stazione appaltante aveva precisato che “la
normativa di riferimento per la presente gara è costituita dal d.lgs. 12
aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, e in
particolare dall’art. 20 del suddetto decreto”.
4. La lex
specialis non conteneva alcuna indicazione circa la tempistica delle
fasi di gara, né specificava le date in cui si sarebbe proceduto
all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta economica. Le operazioni di gara, compresa l’apertura dei plichi
contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica,
venivano svolte in concreto in sedute riservate; in data 17 luglio 2009 la
stazione appaltante comunicava alla seconda graduata IVRI s.p.a.
l’intervenuta aggiudicazione ad altri dell’appalto, senza ulteriori
precisazioni in ordine all’identità dell’aggiudicatario.
5. La
seconda graduata IVRI s.p.a. proponeva ricorso al T.a.r. Lombardia –
Milano, affidato ai seguenti motivi:
a) violazione del
principio di pubblicità delle sedute, essendosi svolte in seduta riservata
tutte le operazioni del seggio di gara (comprese quelle dedicate
all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta economica);
b) violazione dell’art. 79 d.lgs. 12
aprile 2006 n. 163 sotto il profilo della incompletezza dell’informazione
fornita dalla stazione appaltante alla società IVRI s.p.a. riguardo
all’esito della gara, non essendo stato indicato il nominativo del
soggetto aggiudicatario ma soltanto, genericamente, l’intervenuta
aggiudicazione in favore di altro soggetto partecipante. La ricorrente
chiedeva altresì il risarcimento del danno subito.
6. Nel
costituirsi nel giudizio di primo grado, ENI s.p.a. eccepiva,
preliminarmente, l’inesistenza di un nesso di strumentalità fra i servizi
di vigilanza ed il servizio di erogazione del gas, costituente il core
business della sua attività di impresa; da ciò discendeva che
l’attività oggetto di affidamento non era riconducibile alla disciplina
dei settori speciali e, pertanto, non soggetta alla disciplina di evidenza
pubblica e che, in definitiva, risultava estranea alla giurisdizione
amministrativa. In ogni caso ha contestato, richiamando il tenore
letterale dell’art. 20, d.lgs. n. 163/2006, la tesi fondata sulla
necessità di assoggettare le operazioni concorsuali alla regola della
pubblicità delle sedute di gara.
7. La Security service s.r.l.,
aggiudicataria del servizio, anch’essa costituita nel giudizio di primo
grado, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa
impugnazione della disciplina di gara. Nel merito, ha anch’essa sostenuto
la non necessità del ricorso alle forme dell’evidenza pubblica, stante la
riconducibilità del servizio appaltato all’ambito applicativo dell’art. 20
citato, il quale, dell’intera disciplina codicistica, richiama
espressamente soltanto gli articoli inerenti le specifiche tecniche (art.
68), nonché gli oneri di informazione in favore della Commissione UE sui
risultati della procedura di affidamento (art. 65) e sugli avvisi degli
appalti aggiudicati (art. 225). Con memoria successiva ha eccepito il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
8. Con la
sentenza 15 ottobre 2009 n. 4801 il Tar Lombardia – Milano, sez. I, ha
accolto il ricorso (escludendo tuttavia la sussistenza di un danno
risarcibile, in ragione della rapidità dell’intervento rettificatore
giudiziale) sulla base del ritenuto carattere strumentale dell’attività
svolta dal soggetto appaltante, con conseguente attrazione della procedura
di affidamento nella sfera di applicazione della disciplina relativa ai
settori speciali.
9. Con distinti appelli, di analogo contenuto,
le società ENI s.p.a. ed Eni Servizi s.p.a. hanno impugnato la sentenza
del Tar, lamentando che:
- né ENI, né ENI servizi, svolgono attività
rientranti nei settori speciali ai sensi dell’art. 207, d.lgs. n.
163/2006;
- il servizio di vigilanza in oggetto non sarebbe strumentale agli scopi perseguiti dalla stazione appaltante, di tal
che a tale servizio non è applicabile, ai sensi dell’art. 217, d.lgs. n.
163/2006 la disciplina codicistica dedicata ai contratti nei settori
speciali (Parte III). Per conseguenza, non si applicano al servizio
oggetto di gara la disciplina della prima parte del d.lgs. n. 163/2006 i
principi dalla stessa desumibili (in primis, il controverso
principio di pubblicità delle sedute di gara), nonché l’art. 79
(disposizioni espressamente richiamate, per i settori speciali, dall’art.
206);
- i servizi di vigilanza appaltati con la gara oggetto di causa
(riguardanti la sicurezza dei compendi immobiliari di San Donato Milanese)
sarebbero estranei agli scopi delle attività perseguite da Eni s.p.a., che
consistono nell’estrazione di gas e petrolio, nella produzione e vendita
di gas, nella raffinazione del greggio ed in attività correlate;
-
peraltro, le società che operano nei settori speciali non sono, a rigore,
né Eni s.p.a. né Eni Servizi s.p.a. (che non svolgono le attività previste
dagli artt. 208 e 212), ma le società operative del gruppo, cui vanno
imputate anche le attività strumentali (in particolare: Enipower s.p.a.,
attiva nel settore della generazione di energia elettrica; Snam Rete Gas
s.p.a., che svolge attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale;
GNL Italia s.p.a., che gestisce lo stabilimento di rigassificazione di gas
naturale liquefatto (GNL) di Panigaglia; Stogit s.p.a., che si occupa
della fase dello stoccaggio del gas naturale; Saipem s.p.a., che opera nel
settore della costruzione, installazione e manutenzione di impianti di
estrazione di petrolio);
- è vero che la stazione appaltante con il
richiamo, nella lettera di invito, al d.lgs. n. 163/2006 si è
autovincolata al rispetto di tale ultimo paradigma normativo (che però non
era tenuta ad applicare): ma ciò non significa che la stessa era tenuta
all’osservanza del principio della pubblicità nelle sedute di gara ovvero
all’onere di informazione di cui all’art. 79, d.lgs. n. 163/2006;
- le imprese pubbliche, a differenza delle amministrazioni
aggiudicatrici, sono soggetti aggiudicatori solo laddove e
nella misura in cui svolgono le attività d’istituto affidate alle loro
cure, di tal che, nel caso in esame, Eni s.p.a. ed Eni Servizi s.p.a. non
sono enti aggiudicatori ai sensi della disciplina codicistica
(peraltro, tale qualifica soggettiva sarebbe al più predicabile, con la
limitazione oggettuale di cui si è detto, in capo alle società strumentali
del gruppo);
10. In via subordinata, le società appellanti hanno
dedotto:
- a tutto concedere sulla (contestata) possibilità di
applicare alla gara in oggetto la prima parte del d.lgs. n. 163/2006, in
ogni caso dovrebbe essere preso in considerazione soltanto l’art. 20,
d.lgs. n. 163/2006, che circoscrive a tre soli articoli del citato d.lgs.
(artt. 68, 65 e 225) la disciplina normativa applicabile ai servizi di cui
all’all. II B (tra i quali rientra il servizio di sicurezza,
oggetto di gara);
- ogni altra interpretazione estensiva riguardo alla
disciplina applicabile ad un servizio “escluso” sarebbe in
violazione del disposto del richiamato art. 20 e dell’art. 32 della
direttiva 2004/17/CE;
- d’altra parte il principio della pubblicità
delle sedute di gara, proprio dei settori ordinari (e poi esteso dalla
giurisprudenza nazionale anche ai settori speciali) non rientra tra i
principi di trasparenza enucleati dalla Commissione europea nella
comunicazione del 1 agosto 2006 (2006/ C79/02) relativa al “diritto
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo
parzialmente disciplinate dalle direttive appalti
pubblici”,
11. Da tanto le appellanti hanno tratto
l’ulteriore conseguenza che alla inapplicabilità della disciplina dei
settori speciali all’appalto in oggetto consegue la carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, posto che Eni
s.p.a. non era tenuta ad indire una gara ad evidenza pubblica (circostanza
che invece l’art. 244 , d.lgs. n. 163/2006 – nella versione vigente
all’epoca dei fatti - considera essenziale ai fini della giurisdizione
amministrativa).
12. Da ultimo, in via ancor più subordinata, le
appellanti prospettano la necessità di un rinvio interpretativo
pregiudiziale alla Corte di giustizia sulle seguenti questioni: a) se l’art. 20 della direttiva 2004/17/CE (disposizione che ha generato
l’art. 217, d.lgs. n. 163/2006) possa essere interpretato nel senso di
considerare appalti indetti allo scopo dello svolgimento delle attività
previste dagli artt. 3 e 7 anche appalti di vigilanza non direttamente
strumentali all’esercizio di tali attività; b) se l’art. 32 della
direttiva 2004/17/CE possa essere interpretato nel senso di assoggettare
sempre e necessariamente – senza alcun margine di apprezzamento
discrezionale per la stazione appaltante - le procedure di gara per
l’affidamento dei servizi all’obbligo di apertura in pubblico delle buste
per appalti indetti da imprese pubbliche esclusi dalla applicazione della
stessa direttiva 2004/17/CE.
13. Nessuna delle parti intimate si
è costituita in questo grado di giudizio.
14. La causa è stata
trattenuta per la decisione all’udienza pubblica dell’1 marzo 2011 davanti
la VI sezione.
15. La sezione VI ha riunito gli appelli e ne ha
rimesso l’esame all’adunanza plenaria (con l’ordinanza 29 aprile 2011 n.
2543), ritenuto che la questione pregiudiziale circa la giurisdizione
potrebbe dar luogo a contrasti giurisprudenziali.
A suo avviso la
soluzione della questione si incentra sulla natura giuridica di ENI s.p.a.
e della sua ENI Servizi s.p.a., e sull’applicabilità, o sui termini
dell’applicabilità, all’appalto per cui è causa del d.lgs. n. 163/2006, ed
all’uopo espone due opposte soluzioni che potrebbero essere date alle
questioni rilevanti nel caso di specie, che di seguito si
sintetizzano.
15.1. Secondo la prima soluzione proposta,
all’appalto sarebbe applicabile il codice dei contratti pubblici e
segnatamente la regola di pubblicità delle sedute di gara, con conseguente
rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione.
Tanto sulla scorta
del seguente percorso argomentativo:
a) le appellanti vanno qualificate
come imprese pubbliche e non come organismi di diritto pubblico;
b)
andrebbe condivisa la tesi delle appellanti circa la non strumentalità
dell’appalto in questione ai settori speciali, senza però trarne la
conseguenza della totale sottrazione al codice dei contratti pubblici e
del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
c) per
converso una impresa pubblica, che opera al di fuori dei settori speciali,
sarebbe comunque soggetta all’art. 27, d.lgs. n. 163/2006, che impone il
rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza e della l.
n. 241/1990;
d) nel merito, sarebbe stato effettivamente violato il
principio di pubblicità delle sedute di gara, con conseguente conferma,
sia pure con motivazione parzialmente diversa, della sentenza di primo
grado, e rigetto degli appelli.
15.2. Secondo la seconda
soluzione proposta dall’ordinanza di rimessione, all’appalto per cui è
processo non sarebbe applicabile il codice appalti (e segnatamente le
direttive comunitarie), trattandosi dell’affidamento di un contratto di
diritto comune svolto da una impresa pubblica che, quanto all’attività in
questione (non-strumentale a quella propria di un settore
speciale), sarebbe estranea a quelli oggetto del codice stesso; ne
conseguirebbe l’accoglimento degli appelli e l’annullamento della sentenza
impugnata a causa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
posto che ricorre la giurisdizione del giudice ordinario.
DIRITTO
16. La questione di diritto sollevata
dalle società appellanti investe la sussistenza o meno della giurisdizione
del giudice amministrativo sull’appalto per cui è processo.
17. Ai sensi dell’art. 244, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture), applicabile ratione temporis (ora art. 133, co. 1, lett. e), n. 1), c.p.a.)
l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure di
affidamento di contratti relativi a lavori, servizi, e forniture, è
individuato sulla scorta di nozioni oggettive e soggettive tratte dal
diritto sostanziale dei pubblici appalti, occorrendo che vi sia una
procedura di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture,
svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o
regionale.
La procedura di affidamento ha in sé natura
neutra, e si connota solo in virtù della natura del soggetto che la pone
in essere, essendo indispensabile, sia per la sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo, sia per l’applicazione del
diritto pubblico degli appalti, che il soggetto procedente sia obbligato
al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in base al diritto
comunitario o interno.
18. La definizione della questione di
giurisdizione implica, pertanto, la soluzione delle seguenti questioni
interpretative in ordine al diritto sostanziale degli appalti
pubblici:
a) la natura giuridica di ENI e ENI servizi s.p.a. e l’ambito
di loro sottoposizione al codice dei contratti pubblici;
b) l’ambito
soggettivo ed oggettivo dei settori speciali;
c) se l’appalto per cui è
processo (servizio di vigilanza degli uffici di ENI e delle società del
gruppo ubicati in San Donato Milanese) sia o meno riconducibile ai settori
speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE e alla parte III del codice dei
contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive
modificazioni;
d) in caso di risposta affermativa alla questione sub c), se, trattandosi di appalto di servizi compresi
nell’allegato II-B, cui si applicano solo gli artt. 68, 65 e 225, d.lgs.
n. 163/2006, nonché i principi del Trattato a tutela della concorrenza
(art. 27, d.lgs. n. 163/2006), quale sia l’esatta estensione del principio
di trasparenza e, in particolare, se detto principio imponga o meno la
pubblicità delle sedute di gara;
e) in caso di risposta negativa alla
questione sub c), se l’appalto vada considerato privato, con
conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, o se
invece l’appalto ricada comunque nell’ambito di applicazione dell’art. 27,
d.lgs. n. 163/2006, e di conseguenza quale sia l’estensione dei principi
di trasparenza e imparzialità, e, in particolare, se detti principi
impongano o meno la pubblicità delle sedute di gara.
19. Al fine
della soluzione delle questioni per cui è processo, e segnatamente della
questione di giurisdizione, è giuridicamente irrilevante la circostanza
che nella lettera di invito (rectius, richiesta di offerta), la
stazione appaltante aveva precisato che “la normativa di riferimento
per la presente gara è costituita dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modificazioni e integrazioni, e in particolare dall’art. 20 del
suddetto decreto”.
Infatti, in termini generali, la sottoposizione
o meno dell’appalto per cui è processo al regime pubblicistico divisato
dal d.lgs. n. 163/2006 discende dalle caratteristiche oggettive
dell’appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque
dall’esistenza di un vincolo “eteronomo” e non dalla dichiarazione della
stazione appaltante (c.d. autovincolo).
Se è vero che l’art. 244,
d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 133, co. 1, lett. e), n. 1), c.p.a.), fa
riferimento, al fine di stabilire l’ambito della giurisdizione
amministrativa, al soggetto <
> al rispetto di
procedure di evidenza pubblica, tuttavia siffatta ampia espressione non
può che riferirsi pur sempre ad un vincolo eteronomo, e non autonomo, di
rispetto delle dette procedure [Cass., sez. un., 20 marzo 2009 n. 6771;
Cass., sez. un., 15 aprile 2005 n. 7800; Cass., sez. un., 20 novembre 2003
n. 17635; Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2008 n. 2764; Cons. St., sez. IV,
16 luglio 2007 n. 4012; Cons. St., sez. V, 18 novembre 2004 n. 7554].
Il c.d. autovincolo, se è idoneo a rendere applicabili le regole
richiamate, è inidoneo a determinare spostamenti della
giurisdizione.
20. Quanto alla natura giuridica di ENI e di ENI
Servizi s.p.a., non è contestato che si tratta di imprese pubbliche e non
anche di organismi di diritto pubblico (secondo le definizioni datene
all’art. 3, co. 26 e 28, d.lgs. n. 163/2006).
La distinzione assume
rilevanza in quanto le imprese pubbliche rientrano tra gli “enti
aggiudicatori” tenuti all’osservanza della disciplina degli appalti nei
settori speciali (art. 207, d.lgs. n. 163/2006), mentre non sono in quanto
tali e in termini generali contemplate tra le “amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori” tenuti all’osservanza della
disciplina degli appalti nei settori ordinari (art. 32, d.lgs. n.
163/2006).
Sotto tale profilo sono dirimenti i seguenti dati
esegetici:
- l’art. 32, che indica i soggetti aggiudicatori nei settori
ordinari, non contempla le imprese pubbliche in quanto tali;
- l’art.
3, co. 28 e co. 29, che danno la definizione di impresa pubblica e
indicano l’ambito degli enti aggiudicatori, sono norme definitorie che
vanno lette comunque in “combinato disposto” con le specifiche previsioni
che assoggettano ad obblighi di evidenza pubblica le imprese pubbliche, e
non possono essere interpretate come disposizioni che di per sé sole
assoggettano le imprese pubbliche a tutta la disciplina del codice;
-
sul piano dell’interpretazione “storica”, le imprese pubbliche, già
sottratte al diritto dei pubblici appalti, vi sono state attratte
limitatamente ai “settori speciali”, e non in termini generali.
21. Quanto all’ambito soggettivo e oggettivo dei settori speciali, giova
anzitutto premettere che:
- la direttiva 2004/17/CE, di cui il d.lgs.
n. 163/2006 costituisce attuazione, come già la direttiva sui settori
speciali che la ha preceduta (e recepita in Italia con il d.lgs. n.
158/1995), è stata varata al precipuo fine di garantire la tutela della
concorrenza in relazione a procedure di affidamento di appalti da parte di
enti operanti in settori sottratti, per il passato, alla concorrenza e al
diritto comunitario dei pubblici appalti, i c.d. settori esclusi,
che, dopo l’intervento comunitario, sono divenuti i settori
speciali (ex esclusi);
- l’intervento del normatore comunitario,
finalizzato ad attrarre alla disciplina di evidenza pubblica settori in
precedenza ritenuti regolati dal diritto privato, ha però ritenuto di
mantenere i connotati di specialità di detti settori, rispetto a quelli
ordinari, mediante una disciplina più flessibile, che lascia maggiore
libertà alle stazioni appaltanti, e soprattutto restrittiva quanto
all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione;
- conseguentemente,
il diritto comunitario ha delimitato in modo rigoroso non solo l’ambito
soggettivo dei settori speciali (art. 207, d.lgs. n. 163/2006; artt. 2 e
8, direttiva 2004/17/CE), ma anche quello oggettivo, descrivendo in
dettaglio l’ambito di ciascun settore speciale;
- la stessa
giurisprudenza comunitaria afferma che le previsioni della direttiva
2004/17/CE devono essere applicate restrittivamente, con conseguente
inapplicabilità della c.d. teoria del contagio di cui alla giurisprudenza Mannesman [C. giust. CE 15 gennaio 1998 C44/96], che estende il
regime applicabile all’organismo di diritto pubblico a tutti i suoi
appalti [C. giust. CE 10 aprile 2008 C-393/06, Aigner, parr. 26,
27, 30 “dagli artt. 2-7 della direttiva 2004/17 risulta che il
coordinamento da questa effettuato non si estende a tutti i settori
dell’attività economica, ma riguarda settori specificamente definiti, come
del resto rileva il fatto che tale direttiva è comunemente denominata
«direttiva settoriale». Per contro, l’ambito di applicazione della
direttiva 2004/18 abbraccia quasi tutti i settori della vita economica e
giustifica così il fatto che essa venga comunemente denominata «direttiva
generale». Alla luce di quanto considerato, si deve già fin da ora
constatare che la portata generale della direttiva 2004/18 e la portata
ristretta della direttiva 2004/17 richiedono che le disposizioni di
quest’ultima siano interpretate restrittivamente (…) 30. Di conseguenza,
le disposizioni sopra menzionate non lasciano spazio all’applicazione,
nell’ambito della direttiva 2004/17, dell’approccio denominato «teoria del
contagio», sviluppatasi a seguito della citata sentenza Mannesmann
Anlagenbau Austria e a.””].
22. I settori speciali, che
possono in astratto venire in considerazione avuto riguardo alle parti
appellanti, sono quelli di cui agli artt. 208 e 212, d.lgs. n. 163/2006,
vale a dire gas, energia termica ed elettrica, nonché prospezione, ed
estrazione di petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi.
Per
quanto riguarda il gas e l’energia termica, il diritto comunitario degli
appalti pubblici si applica solo a:
a) la messa a disposizione o
gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico
in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o
di energia termica;
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia
termica.
Per quanto riguarda prospezione, ed estrazione di petrolio,
gas, carbone ed altri combustibili solidi, la disciplina in commento si
applica solo alle attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas,
carbone o di altri combustibili solidi.
Peraltro, la decisione di
esecuzione della Commissione europea del 24 giugno 2011 (pubblicata in
G.U.C.E. 25 giugno 2011), sopravvenuta in corso di causa, ha disposto che
la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti
aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi
in Italia:
a) prospezione di petrolio e gas naturale; e
b)
produzione di petrolio.
Tanto, in base alla considerazione che tali
servizi in Italia rispettano la condizione dell’” esposizione diretta
alla concorrenza” fissata dall’art. 30, par. 1, direttiva
2004/17/CE.
23. Il quadro è completato dall’art. 217, d.lgs. n.
163/2006 (che riproduce fedelmente l’art. 20, direttiva 2004/17/CE), a
tenore del quale la disciplina dei settori speciali non si applica agli
appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi
dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per
l’esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che non
comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica
all’interno della Comunità.
Se ne desume, come già la VI sezione ha
avuto modo di affermare in un precedente analogo, che l’assoggettabilità
dell’affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori
speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo,
relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei
settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo
oggettivo, attento alla riferibilità del servizio all’attività speciale
[Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2011 n. 2919].
24. Avuto riguardo
ai compiti di ENI e di ENI Servizi s.p.a., e avuto riguardo all’appalto
per cui è processo, che attiene ai servizi di vigilanza degli uffici
amministrativi di ENI e altre società del gruppo, è evidente che esso non
rientra nei settori speciali, nemmeno come appalto ad essi strumentale,
quale sarebbe ad es. il servizio di vigilanza di una rete
energetica.
Difetta la finalizzazione del servizio di vigilanza degli
uffici della sede ENI di San Donato Milanese agli scopi propri (core
business) dell’attività speciale del gruppo, di estrazione e
commercializzazione del petrolio o del gas: la garanzia della sicurezza
degli uffici non è certo esclusiva del settore, né si pone ad esso in
termini di mezzo a fine, né può essere considerata come inclusa nella gestione di un servizio; diversamente, l’appalto sarebbe stato da
ricondurre nella disciplina dei settori speciali (cfr. Cons. St.,
ad. plen., 23 luglio 2004 n. 9 sul servizio di pulizia delle stazioni
ferroviarie a Grandi Stazioni s.p.a.).
Alla luce della già citata
giurisprudenza della C. giust. CE, che impone un’interpretazione
restrittiva dei settori speciali, si deve escludere la riconducibilità
dell’appalto per cui è processo a detti settori [C. giust. CE 10 aprile
2008 C-393/06, Aigne].
25. Si è pertanto in presenza di
un appalto “escluso” dall’ambito di applicazione della disciplina dei
settori speciali, ai sensi dell’art. 217, d.lgs. n. 163/2006, aggiudicato
per scopi diversi dall’esercizio delle specifiche missioni rientranti nei
settori speciali, e non legato a tali missioni da vincolo di
strumentalità.
Come meglio chiarito dalla direttiva 2004/17/CE rispetto
al d.lgs. n. 163/2006, l’esclusione in questione riguarda “tutti gli enti
aggiudicatori e tutti i tipi di appalto”, come testualmente recita il
titolo della sezione della direttiva 2004/17/CE in cui è compreso l’art.
20, della citata direttiva, trasposto nell’art. 217, d.lgs. n.
163/2006.
26. Acclarato che l’appalto per cui è processo è
“escluso” dall’ambito di applicazione dei settori speciali, occorre
risolvere la questione centrale, sottoposta dagli appelli e dall’ordinanza
di rimessione, di quale sia la disciplina ad esso applicabile.
In
astratto si profilano quattro possibili soluzioni:
- applicazione della
disciplina dei settori ordinari;
- applicazione dell’art. 27, d.lgs. n
163/2006;
- applicazione dei principi a tutela della concorrenza
contenuti nei Trattati dell’Unione europea;
- applicazione del diritto
privato.
Optando per una delle prime tre ipotesi, vi sarebbe la
giurisdizione del giudice amministrativo, optando per l’ultima vi sarebbe
quella del giudice ordinario.
27. Si deve anzitutto escludere
che l’appalto in questione, escluso dai settori speciali, ricada nei
settori ordinari.
Occorre all’uopo differenziare, nel novero degli enti
aggiudicatori, le amministrazioni aggiudicatici e le imprese
pubbliche.
Nel caso di amministrazioni aggiudicatrici, che sono
soggetti di diritto pubblico, non sembrano esservi ostacoli ad ammettere
che, per i loro appalti estranei ai settori speciali, si riespande
l’applicazione della disciplina degli appalti dei settori ordinari [come
si argomenta dalla già citata C. giust. CE 10 aprile 2008 C-393/06, Aigner, che, esclusa in un caso l’applicazione della disciplina dei
settori speciali, ha ritenuto applicabile quella dei settori ordinari in
quanto la stazione appaltante poteva essere qualificata come organismo di
diritto pubblico].
Diversamente, nel caso delle imprese pubbliche, che
sono enti aggiudicatori nei settori speciali (art. 2, direttiva
2004/17/CE), ma non sono contemplati tra le amministrazioni aggiudicatrici
nei settori ordinari (artt. 1 e 2, direttiva 2004/18/CE), per gli appalti
“estranei”, aggiudicati per scopi diversi dalle loro attività nei settori
speciali (art. 20, direttiva 2004/17/CE), la sottrazione alla direttiva
2004/17/CE non comporta l’espansione della direttiva 2004/18/CE, ma
piuttosto la sottrazione ad entrambe le direttive comunitarie.
Tanto si
desume dalla stessa matrice comunitaria della disciplina dei settori
speciali: sia dall’antecedente della direttiva 93/38/CEE del Consiglio del
14 giugno 1993 che dalla direttiva 2004/17/CE si desume che tale
disciplina mira a fronteggiare – mediante un avvicinamento alle regole
contrattuali imposte alle amministrazioni - la naturale chiusura dei
mercati causata dalla frequente condizione di monopolio degli esercenti
quelle che per l’art. 90 (poi 86) del Trattato CE sono “imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale”.
Viceversa, al di fuori di questi settori
speciali, cioè fuori dell’ambito degli oggettivi servizi pubblici
nominati, non vi è sostituzione all’attività amministrativa e pertanto non
sorge la necessità di assicurare normativamente la garanzia della
concorrenza dei potenziali contraenti, mediante l’imposizione di scansioni
particolari del processo di formazione contrattuale; vengono infatti meno
la rilevanza e la peculiarità dell’attività che giustificano l’eccezionale
attrazione e assoggettamento a regole eteronome sulla formazione della
volontà contrattuale con terzi; l’impresa pubblica è comunque
un’impresa e come tale agisce anch’essa con rischio, fine di lucro
(art. 2082 cod. civ.) e moduli privatistici: e questi debbono essere
integri ad evitare claudicazioni rispetto alla concorrenza (cioè
restrizioni nell’ordinaria capacità di attività e di competizione).
La
ricordata esigenza di tutela della concorrenza che dichiaratamente
presiede alla direttiva 2004/17/CE sugli appalti nei settori
speciali per la frequente condizione di monopolio in cui versano quei
servizi pubblici, non si ripete per queste altre attività delle imprese
pubbliche. Queste altre attività anzi, proprio per lo svolgersi in un
mercato competitivo, paiono – salvo singole patologie comportamentali -
naturalmente portate verso la compressione dei costi dei contratti, e
perciò spontaneamente orientate all’apertura al mercato dei fornitori di
beni e servizi: cioè verso il prezzo più basso o l’offerta economicamente
più vantaggiosa, e senza che sia imposto da regole esterne.
28. Passando a verificare se all’appalto per cui è processo sia o meno
applicabile l’art. 27, d.lgs. n. 163/2006, giova premettere che tale
previsione ha inteso tradurre in norma positiva nazionale una regola di
diritto giurisprudenziale costantemente affermata dalla C. giust. CE,
quella secondo cui ai contratti sottratti all’ambito di applicazione delle
direttive comunitarie sugli appalti pubblici (attualmente: direttiva
2004/18/CE e direttiva 2004/17/CE) si applicano comunque i principi posti
a tutela della concorrenza dai Trattati dell’Unione, e segnatamente i
principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità [C. giust. CE, 3 dicembre 2001 C-59/00; comunicazione
della Commissione CE, 2006/C 179/02].
Il tema è stato affrontato dalla
Corte e dalla citata comunicazione con riguardo agli appalti sotto soglia
[C. giust. CE, 3 dicembre 2001 C-59/00] e con riguardo agli appalti di
servizi di cui all’allegato II B direttiva 2004/18/CE e XVII B direttiva
2004/18/CE (II B del codice italiano), nonché con riguardo alle
concessioni di servizi [C. giust. CE, 7 dicembre 2000 C-324/98, Telekom
Austria AG; C. giust. CE 13 ottobre 2005 C-458/03, Parking
Brixen; C. giust. CE 6 aprile 2006 C-410/04, Anav; C. giust. CE
13 settembre 2007 C-260/2004; C. giust. CE, 15 ottobre 2009 n. 196/08;
Cons. St., sez. V, 31 maggio 2011 n. 3250].
L’art. 27, codice appalti,
non può che essere letto in coerenza con tale giurisprudenza
comunitaria.
29. Giova aggiungere che l’art. 27 citato risulta
novellato dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70 conv. in l. 12 luglio 2011 n. 106,
e fa ora specifico riferimento ai “contratti esclusi, in tutto o in parte,
dall’ambito di applicazione oggettiva del presente
codice”.
Mentre la previsione previgente faceva riferimento all’ambito
di applicazione tout court, la previsione novellata fa riferimento
all’ambito di applicazione oggettiva, ma la circostanza che la nuova
previsione sia sopravvenuta in corso di causa non appare rilevante perché
la modifica ha una portata interpretativa e non innovativa.
30. Anche nel vigore della disciplina precedente, era infatti chiaro che
l’applicazione dei principi dei Trattati ai contratti esclusi dal codice,
postulava che si trattasse di contratti posti in essere dai soggetti
contemplati dal codice, e dunque rientranti nell’ambito di applicazione
soggettiva del codice e del diritto comunitario.
Sarebbe sproporzionato
imporre l’applicazione di principi di evidenza pubblica a soggetti del
tutto estranei all’ambito del codice, e dunque ad appalti retti dal
diritto privato.
Si noti che
32. Emblematici sono i casi, di
cui si sono occupate la C. giust. CE e la Commissione europea, degli
appalti sotto soglia, delle concessioni di servizi e degli appalti di
servizi dell’allegato II B, che astrattamente rientrano nei settori di
attività contemplati, ma che vengono esentati dal diritto comunitario per
ragione di soglia o di oggetto, per lasciare, negli appalti ritenuti meno
rilevanti, maggiore libertà ai legislatori nazionali.
33. Ad
avviso del Collegio diverso è il caso dei contratti di cui all’art. 217,
codice appalti (art. 20, direttiva 2004/17), ossia gli appalti posti in
essere dagli enti aggiudicatori dei settori speciali in ambiti diversi
dalle attività dei settori speciali, che sono i soli di interesse della
direttiva 2004/17CE.
In siffatta ipotesi, si è in presenza di una
diversa categoria, o meglio di una diversa nozione di “appalto
escluso”.
Infatti mentre nelle altre ipotesi di appalti esclusi si
tratta di specifiche tipologie (appalti segretati, appalti di servizi o
forniture aventi specifici oggetti e in astratto rientranti nel settore di
attività; v. artt. da 16 a 24, codice appalti), in questo caso non si
tratta di appalti aventi uno specifico oggetto, bensì di una categorie
residuale, che comprende qualsiasi tipo di appalto estraneo al settore
speciale.
Non si tratta pertanto di appalti semplicemente “esclusi”, -
ossia rientranti in astratto nell’ambito di applicazione delle direttive
ma specificamente “esentati” - , bensì di appalti del tutto “estranei”
all’ambito di azione della direttiva 2004/17/CE.
34. A tale
soluzione il Collegio perviene alla luce delle direttive 2004/18/CE e
2004/17/CE, che operano una distinzione tra tre categorie:
a) appalti
che non ricadono nelle direttive per ragioni di soglia;
b) appalti del
tutto “esclusi”;
c) appalti e concessioni di servizi cui si applicano
solo poche previsioni delle direttive, e dunque esclusi in (maggior) parte
e inclusi in (minor) parte.
Anche sul piano sistematico, tali tre
categorie hanno una diversa collocazione all’interno delle tre direttive,
e diverse definizioni.
Ad es. la direttiva 2004/18/CE, nell’ambito del
Capo II – Campo di applicazione:
a) nella Sezione I rubricata “soglie”
individua le “soglie” economiche all’art. 7, e dichiara di applicarsi solo
agli appalti di importo in euro pari o superiore alle soglie
indicate;
b) nella Sezione II rubricata “appalti esclusi” elenca varie
tipologie di appalti esclusi (artt. da 14 a 18, direttiva
2004/18/CE);
c) in altro Capo, il III dedicato alle “norme applicabili
agli appalti di servizi”, menziona gli appalti dell’allegato II B soggetti
solo a poche regole della direttiva (art. 21, direttiva 2004/18/CE);
d)
con riferimento alle concessioni di servizi, oltre a definirle, detta
un’unica norma di principio e per il resto le esclude dall’applicazione
della direttiva (art. 17, direttiva 2004/18/CE).
A sua volta, la
direttiva 2004/17/CE, nel capo II rubricato “soglie ed esclusioni”:
a)
nella Sezione I rubricata “soglie” indica le soglie di valore che
delimitano il campo di applicazione della direttiva;
b) nella diversa
Sezione II individua gli appalti esclusi; la Sezione II è suddivisa in
sottosezioni che raggruppano i diversi tipi di esclusioni soggettive e/o
oggettive (artt. 18-26, direttiva 2004/17/CE);
c) in un diverso Capo,
il III, rubricato “norme applicabili agli appalti di servizi” menziona gli
appalti dell’allegato XVII B soggetti solo a poche regole della direttiva
(art. 32, direttiva 2004/17/CE).
La citata comunicazione della
Commissione del 2006, a sua volta, si riferisce agli appalti esclusi per
ragioni di soglia, e agli appalti di servizi che non sono a rigore
“esclusi”, ma “inclusi in parte” solo per alcune regole; detta
comunicazione non si riferisce invece, formalmente, agli appalti
“esclusi”.
A sua volta la giurisprudenza della C. giust. CE che estende
i principi dei Trattati alle concessioni di servizi, lo fa con riferimento
ad una specifica categoria di contratti esclusi, anch’essi, a rigore, non
“esclusi” bensì “inclusi in parte”, per i quali è in corso l’attrazione
alla sfera comunitaria, tanto che le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE
danno anche una definizione di tale tipologia contrattuale, e inoltre la
direttiva 2004/18/CE vi estende espressamente l’applicazione del principio
di non discriminazione in base alla nazionalità (art. 3, direttiva
citata).
Da tale quadro emerge una diversificazione delle cause di
esclusione degli appalti dall’ambito di applicazione delle
direttive.
In particolare, nel “genus” esclusioni possano
individuarsi almeno due tipologie, aventi una diversa “ratio”, gli
appalti “esenti” e gli appalti “estranei”.
Gli appalti “esenti” sono
quelli in astratto rientranti nei settori di intervento delle direttive,
ma che ne vengono esclusi per ragioni latu sensu di politica
comunitaria, quali, ad es., gli appalti segretati, o i servizi di
arbitrato e conciliazione, o acquisto o locazione di terreni e fabbricati,
e le stesse concessioni di servizi.
E’ tale anche il caso degli appalti
“sotto soglia” e degli appalti di servizi di cui all’allegato II B
direttiva 2004/18/CE e XVII B direttiva 2004/17/CE.
Quanto agli appalti
“sotto soglia” è noto che la soglia è “mobile” e viene frequentemente
aggiornata con regolamento comunitario avente efficacia diretta negli
Stati membri; l’aggiornamento avviene verso “il basso” nel senso di
ridurre progressivamente l’importo della soglia e specularmente estendere
l’applicazione del diritto comunitario dei pubblici appalti.
E’ dunque
chiaro che gli appalti “sotto soglia” rientrano negli scopi del diritto
comunitario dei pubblici appalti, ma fruiscono di un regime di
(temporanea) esenzione.
Lo stesso è a dirsi per i citati appalti e
concessioni di servizi, che rientrano negli scopi del diritto comunitario,
ma fruiscono di un regime di parziale esenzione.
Gli appalti “estranei”
sono quelli esclusi perché sono del tutto al di fuori dei settori di
intervento delle direttive o dello stesso ordinamento comunitario, quali
gli appalti da eseguirsi al di fuori del territorio dell’Unione (art. 15,
direttiva 2004/18/CE e art. 22, direttiva 2004/17/CE), o quali gli appalti
aggiudicati dagli enti aggiudicatori dei settori speciali per fini diversi
dall’esercizio delle attività nei settori speciali (art. 20, direttiva
2004/17/CE).
Non sembra, allora, che il rispetto dei principi dei
Trattati si imponga alle imprese pubbliche anche per appalti esclusi
perché paiono estranei ai settori di intervento delle direttive e
dell’Unione.
35. Avuto riguardo agli appalti di cui all’art.
217, codice appalti, aggiudicati per scopi diversi dalle attività dei
settori speciali, delle due l’una:
a) o l’ente aggiudicatore è
un’amministrazione aggiudicatrice, e in tal caso l’appalto, estraneo al
settore speciale, ricade nei settori ordinari e dunque nel raggio di
azione della direttiva 2004/18/CE;
b) o l’ente aggiudicatore è
un’impresa pubblica, ossia un soggetto di diritto privato, e in tal caso
l’appalto, estraneo al settore speciale, non ricade nei settori ordinari e
dunque nel raggio di azione della direttiva 2004/18/CE, che non contempla
tra le stazioni appaltanti le imprese pubbliche; e neppure ricade sotto i
principi dei Trattati, al cui rispetto devono ritenersi tenuti i medesimi
soggetti tenuti all’osservanza delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE in
relazione agli appalti da esse “esclusi”, ma non anche in relazione agli
appalti ad esse del tutto estranei.
36. In conclusione, l’art.
27, codice appalti, letto alla luce della giurisprudenza della C. giust.
CE, impone il rispetto dei principi del Trattato a tutela della
concorrenza, ai soggetti tenuti al rispetto del codice appalti, in
relazione ai contratti “esclusi” ma non anche ai contratti del tutto
“estranei” agli scopi e all’oggetto del codice e delle direttive
comunitarie.
37. Alla luce delle medesime considerazioni, si
deve escludere che agli appalti “estranei” ai settori speciali, di cui
all’art. 217, codice appalti (art. 20, direttiva 2004/17/CE), posti in
essere da imprese pubbliche, siano estensibili “i principi dei Trattati” a
tutela della concorrenza.
38. Essendo l’appalto per cui è
processo estraneo sia ai settori speciali, sia ai settori ordinari, sia
all’art. 27, di cui al d.lgs. n. 163/2006, ed essendo altresì sottratto ai
principi dei Trattati, va affermato il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo e per converso la giurisdizione del giudice
ordinario.
39. Alla luce di quanto esposto gli appelli vanno
accolti e, per l’effetto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
40. La novità e complessità delle
questioni giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sugli appelli in
epigrafe, già riuniti, li accoglie e, per l’effetto, dichiara il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice
ordinario.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 4 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale de Lise,
Presidente del Consiglio di Stato
Giancarlo Coraggio, Presidente di
Sezione
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione
Pier Giorgio Lignani,
Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Rosanna De Nictolis,
Consigliere, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Marzio Branca,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni,
Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Sergio De Felice,
Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2011
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