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| n. 8-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 27 luglio 2011 n. 4502
Pres. Baccarini - Est.
Lotti
Regione Campania (Avv.ti A. Bove, B. Caravita di Toritto, G.
Paolino e M. D'Elia) c/ Annarita Petrone (Avv. O. Abbamonte, G. Ceceri) |
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1. Processo amministrativo – Giunta regionale –
Composizione - Presenza uomini e donne -Disparità - Nomina assessore -
Impugnazione - Cittadino elettore - Legittimazione ad agire – Sussiste -
Condizioni – Curriculum adeguato.
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2. Atto e provvedimento amministrativo - Atto di alta
amministrazione – Organo politico – Adozione - Caratteristiche – Potestas
vincolata - Sindacato giurisdizionale – Ammissibilità -Limite - Illogicità
formali e procedurali.
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3. Atto e provvedimento amministrativo – Atto politico –
Caratteristiche – Presupposti – Atto amministrativo – Differenze
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4. Amministrazione pubblica - Giunta Regionale – Nomina
assessore – Natura – Atto politico – Inconfigurabilità - Ragioni -
Conseguenze – Sindacato giurisdizionale amministrativo– Ammissibilità
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5. Amministrazione pubblica – Regione Campania – Giunta –
Composizione – Art. 46 dello Statuto – Equilibrata presenza uomini e donne
– Atto di natura programmatica – Inconfigurabilità.
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1. Sussiste la legittimazione ad agire, avverso l’atto di
nomina di un assessore adottato dal Presidente della Giunta regionale, in
capo ad un cittadino elettore che aspiri alla carica di assessore e che
abbia oggettivamente le caratteristiche di cultura e preparazione tecnica
necessaria e sufficiente per rivestire tale delicato incarico,
nell’ipotesi in cui la Giunta regionale non assicuri il rispetto della
norma statutaria che impone l’equilibrata presenza di donne ed uomini nei
propri componenti.
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2. L’atto di alta amministrazione, di regola adottato
dall’organo politico, è il primo momento attuativo, anche se per linee
generali, dell’indirizzo politico a livello amministrativo. A differenza
dell’atto politico, esso esprime una potestas vincolata nel fine e
soggetta al principio di legalità. Gli atti di alta amministrazione sono
una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono
pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato
giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura
spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del
giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad
un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e
circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e
procedurali.
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3. Gli atti politici costituiscono espressione della
libertà politica commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali
dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a
questo inerenti e sono liberi nella scelta dei fini, mentre gli atti
amministrativi, anche quando sono espressione di ampia discrezionalità,
sono comunque legati ai fini posti dalla legge.
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4. All’atto di nomina di un assessore regionale non può
certo riconoscersi natura di atto politico, da un lato, infatti, non è
libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al
miglioramento della compagine di ausilio del Presidente della Regione
nell’amministrazione della Regione stessa, e dall’altro è sottoposto a
criteri strettamente giuridici come quello citato dell’art. 46, comma 3,
dello Statuto campano con riguardo al rispetto dell’equilibrata
composizione dei due sessi. Di conseguenza, deve ritenersene ammissibile
l’impugnativa davanti al giudice amministrativo, in quanto posto in essere
da un’autorità amministrativa e nell’esercizio di un potere
amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale.
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5. L’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione
Campania, in ordine alla equilibrata presenza di donne ed uomini nella
composizione della Giunta non è una norma di natura programmatica, ma si
riferisce esplicitamente ed inequivocabilmente all’atto della nomina degli
assessori e pone, dunque, un vincolo, sia pur elastico, ad un determinato
potere spettante al Presidente della Regione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3146 del
2011, proposto da:
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Regione Campania, rappresentato e difeso dagli avv.
Almerina Bove, Beniamino Caravita di Toritto, Gaetano Paolino e M. D'Elia,
domiciliata per legge in Roma, via Poli n.29;
contro
Annarita Petrone, rappresentato e difeso
dagli avv. Orazio Abbamonte e Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso
l’avv. Orazio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7;
nei confronti di
Giovanni Romano, rappresentato e difeso
dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; Giuseppe De Mita, rappresentato e
difeso dall'avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99; Severino Nappi, Vito Amendolara,
Sergio Vetrella, Caterina Miraglia, Guido Trombetti, Gaetano Giancane,
Pasquale Sommese, Ermanno Russo, Edoardo Cosenza; Marcello Taglialatela,
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Perna, con domicilio eletto
presso l’avv. Daniela Storani in Roma, via Silvestro II, 14;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:
SEZIONE I n. 01985/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 01985/2011, resa tra le parti,
concernente NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - MCP
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Annarita Petrone e di Giovanni Romano e di
Giuseppe De Mita e di Marcello Taglialatela;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 12 luglio 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e
uditi per le parti gli avvocati Bove, Caravita di Toritto, Paolino,
Abbamonte, Lentini e Palma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sez. I, con la sentenza n. 1985 del 7 aprile 2011, ha accolto il
ricorso per l’annullamento del D.P.G.R.C. n. 136 del 16 luglio 2010, che,
preso atto delle dimissioni irrevocabili del dott. Sica, ha nominato nella
Giunta regionale il dott. Amendolara, lasciando inalterato l’evidente
disequilibrio tra i sessi nella composizione della Giunta Regionale della
Regione Campania.
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti
dell’interesse della ricorrente stessa, la quale, non essendo portatrice
esponenziale dell’interesse diffuso dei cittadini di sesso femminile
all’esatta osservanza della disposizione statutaria e legittimandosi
all’azione soltanto in qualità di possibile aspirante all’incarico, opera
unicamente a tutela del proprio interesse personale a poter concorrere
alla nomina ad assessore regionale in quota femminile: pertanto, sempre
secondo il TAR, l’annullamento delle nomine di tutti gli assessori
(ancorché salva quella dell’esponente di sesso femminile) non sarebbe
proporzionato all’interesse azionato, che è soddisfatto anche sostituendo
uno solo degli assessori di sesso maschile, purché si valuti in concreto
la nominabilità alla carica della interessata.
Nel merito, il TAR ha
ritenuto patentemente violato l’art. 46, comma 3, dello Statuto campano
che stabilisce che “il Presidente della Giunta regionale nomina, nel pieno
rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i
componenti la Giunta”. La norma, ha aggiunto il TAR, è organica ad un
intero quadro di disposizioni volto a riconoscere, garantire, valorizzare
e promuovere l’uguaglianza tra i sessi.
In particolare, sostiene il
TAR, tale norma si pone in armonia e agisce, quindi, da completamento a
quanto disposto al riguardo dalla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4
(legge elettorale campana), che all’art. 4, comma 3, consente agli
elettori campani di esprimere nell'elezione del Consiglio Regionale due
preferenze anziché una, purché per candidati di sesso diverso, pena
l'annullamento della seconda preferenza, disposizione che la Corte
costituzionale (sent. n. 4 del 2010) ha ritenuto legittima, poiché allarga
lo spettro delle possibili scelte elettorali: la legge elettorale campana,
che introduce la “preferenza di genere”, costituisce una misura
promozionale di riequilibrio delle presenze dei due sessi in ambito
politico con riferimento alla composizione del Consiglio Regionale; il
citato art. 46, comma 3, dello Statuto si sostanzia in una azione positiva
di riequilibrio in ambito politico delle presenze dei due sessi con
riferimento, invece, alla composizione della Giunta Regionale.
Parte
appellante contesta la decisione del TAR sotto vari profili: per quanto
concerne la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente;
circa la natura politica discrezionale e fiduciaria dell’atto di nomina
dei componenti della Giunta regionale; per quanto riguarda l’erronea
interpretazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto e dell’art. 51 Cost.,
richiamando sia la giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia, Milano,
sent. n. 354/2011), sia la giurisprudenza costituzionale (in particolare
le sentenze: n. 422 del 1995; n. 49 del 2003, dopo la legge costituzionale
n. 2 del 2001; n. 4 del 2010, già citata, sulla legge Regione Campania 27
marzo 2009, n. 4, ove la Consulta ha affermato che la norma regionale
avrebbe semplicemente introdotto una misura promozionale compatibile con
il quadro costituzionale).
Si costituiva parte appellata chiedendo il
rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale al fine di far
valere la legittimazione dell’appellata con una latitudine più ampia di
quella riconosciuta dall’appellata decisione del giudice di prime
cure.
All’udienza pubblica del 12 luglio 2011 la causa veniva
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Ritiene questo Collegio, sotto il profilo della
legittimazione ad agire, contestata sia dall’appellante principale che,
sotto diversa forma e a diversi fini, da quello incidentale, che
preliminarmente occorre chiarire che il diritto al ricorso nel processo
amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse
sostanziale e tende ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole,
a rimuovere quella lesione.
Condizioni soggettive per agire in
giudizio sono, pertanto, la legittimazione processuale (cd. legittimazione
ad agire) e l'interesse a ricorrere.
Nel giudizio impugnatorio,
dunque, può affermarsi che la prima (legittimazione ad agire) spetta a
colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica
sostanziale di cui lamenta l’ingiusta lesione per effetto del
provvedimento amministrativo.
La seconda (interesse al ricorso)
consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente
dall'accoglimento dell'impugnativa, dovendosi postulare che l'atto
impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della
posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
Se nessun dubbio,
nella specie, sorge per ciò che riguarda l’interesse al ricorso, ed
infatti nessun tipo di censura è stata elaborata con riguardo a questo
specifico profilo, anche in considerazione del fatto che la stessa
sentenza impugnata ben identifica l’interesse (che è strumentale a
perimetrare l’effetto della decisione), interesse che coincide con la
necessaria valutazione in concreto della nominabilità alla carica della
ricorrente, maggiori perplessità ha destato, tra i litiganti, la questione
della legittimazione ad agire, vale a dire, come già specificato, della
titolarità della situazione giuridica sostanziale di cui si lamenta
l’ingiusta lesione per effetto del provvedimento gravato.
Il Collegio
ritiene di dover premettere che la legittimazione ad agire è una qualità
giuridica che si connette all'attribuzione di una posizione sostanziale
differenziata e meritevole di tutela e che può anche derivare dalla
precostituzione di uno specifico titolo di legittimazione, come accade nel
caso di specie.
In sintesi, e salvo quanto si dirà più
approfonditamente nel prosieguo, si deve concordare nella sostanza con
l’assunto del primo giudice, che ha ravvisato un titolo di legittimazione
al ricorso nella circostanza specifica, e pertinente alla sola ricorrente,
dunque in questo senso differenziata, della presentazione, da parte della
ricorrente stessa, dotata di titoli oggettivamente equiparabili al
candidato che è stato scelto come assessore con il Decreto annullato in
primo grado, di un proprio curriculum, depositato al fine specifico di
ottenere una valutazione circa la sua candidatura ad assessore
regionale.
Se ordinariamente tale circostanza non costituirebbe un
titolo di legittimazione ad impugnare la scelta ampiamente discrezionale
di nomina degli assessori della Giunta, nel caso di specie lo diventa
poiché, per esplicita previsione dello Statuto regionale (previsione
sicuramente non programmatica, come meglio si dirà oltre), è stato posto
un vincolo specifico e stringente a tale scelta discrezionale, vincolo che
consiste nel garantire un’equilibrata presenza di donne ed uomini nei
componenti la Giunta. Equilibrata presenza che, pur nell’ovvia
impossibilità materiale e giuridica di osservare cogentemente quote rigide
predeterminate, non è palesemente riscontrabile nella composizione della
Giunta regionale campana.
Infatti, qualsiasi significato giuridico si
voglia attribuire all’espressione “equilibrata presenza di donne ed uomini
nei componenti la Giunta”, i più immediati criteri della logica rendono
persuasi che tale equilibrata presenza non sussiste in radice in una
Giunta che è composta da undici uomini e da una donna, come nella
situazione di base da cui ha avuto origine la controversia in
esame.
Dunque, in presenza di una composizione di Giunta palesemente
contrastante con il dato normativo contenuto nello Statuto (e, dunque, per
tale motivo, illegittima), la presentazione di un curriculum di un
cittadino elettore, che aspiri alla carica di assessore e che abbia
oggettivamente le caratteristiche di cultura e preparazione tecnica
necessaria e sufficiente per rivestire tale delicato incarico e che sia,
in particolare, di sesso femminile, evidenzia, oltre all’interesse
differenziato, di cui si è detto, anche l’interesse meritevole di tutela,
poiché il Presidente della Giunta, qualora la propria Giunta non assicuri,
come nella specie, il rispetto della norma statutaria che impone
l’anzidetta equilibrata presenza di donne ed uomini nei componenti la
Giunta, non può nominare un assessore di sesso maschile, in particolare se
vi sia altro candidato di sesso femminile che abbia competenze
equiparabili, come nella specie.
Si deve ricordare, al riguardo, che
l’art. 50, comma 3, dello Statuto della Regione stabilisce che “I
componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori
dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di
eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale”:
dunque, non vi sono limitazioni soggettive che sotto questo profilo
possano essere opposte alla ricorrente in primo grado.
Opinando
diversamente, come sembra fare la Regione Campania nell’appello proposto,
si dovrebbe concludere, contrariamente al principio di effettività
giuridica, che la norma dello Statuto regionale campano, che impone il
rispetto di un principio essenziale di civiltà giuridica, promuovendo con
un’azione positiva la tutela di un diritto fondamentale (che ha dignità
costituzionale) come la parità uomo-donna, non sulla carta, ma nella
realtà sociale e, segnatamente, politica, potrebbe essere arbitrariamente
disattesa, poiché non vi sarebbe nessuno strumento giuridico (per carenza
di legittimazione, come sostiene la Regione Campania) per censurarne la
violazione.
In questo modo, si perpetuerebbe il costume, improponibile
prima sul piano culturale e civile che su quello giuridico, di affermare
grandi e importanti principi di civiltà avanzata per poi disattenderli
puntualmente in fase applicativa.
Si deve peraltro aggiungere che il
concetto di legittimazione ad agire non è predeterminato dal legislatore
ma è ed è stato quasi sempre (salvi specifici ma limitatissimi interventi
legislativi) frutto dell’attività ermeneutica del giudice.
Proprio a
tale proposito non si può fare a meno di ricordare che la recente sentenza
del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4, lo conferma pur
nel diverso settore degli appalti pubblici, laddove (par. 40 della
decisione) esplicitamente asserisce che “al di fuori delle ipotesi
tassativamente enucleate dalla giurisprudenza, deve restare fermo il
principio secondo il quale la legittimazione al ricorso, nelle
controversie riguardanti l'affidamento dei contratti pubblici, spetti
esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara”.
Astraendo dal mondo
degli appalti pubblici, tale affermazione sta a significare che la
legittimazione al ricorso, che ordinariamente non è definita dal
legislatore, è un concetto la cui enucleazione compete esclusivamente al
giudice, salvi, ovviamente, i casi specifici, ma rari, ove il legislatore
interviene (nella sentenza citata si parla, infatti, di “ipotesi
tassativamente enucleate dalla giurisprudenza”); enucleazione che deve
avvenire sulla scorta di dati normativi e di argomentazioni giuridiche e
che trova, quali unici limiti, da un lato, la non implausibilità della
soluzione prescelta (limite comune a tutta l’attività interpretativa di
spettanza del giudice); dall’altro, la giustificazione della soluzione
prescelta sul piano delle tutele di situazioni giuridiche soggettive
particolarmente rilevanti nel nostro ordinamento, come dimostra tutta
l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa in punto di tutela degli
interessi collettivi, evoluzione che in questa sede appare ultroneo
ricordare, vista la sua ampia notorietà tra gli studiosi del
diritto.
Nel caso di specie, la necessità di tutelare il diritto
fondamentale, avente dignità costituzionale, della parità uomo-donna nella
realtà politica è una giustificazione a tutela di una situazione giuridica
che non ha, evidentemente, bisogno di altre spiegazioni.
Il problema
della legittimazione ad agire, si deve aggiungere, appare oggi cruciale
per gli studiosi del diritto processuale amministrativo.
In effetti,
anche la migliore dottrina ha riscontrato che, attualmente, il problema è
quello di rendere giustiziabili posizioni giuridiche sempre più
standardizzate e sempre meno connotate di “individualismo” (almeno in
riferimento al profilo del pregiudizio subito), ampliando nei limiti del
possibile i confini dell’azione processuale ed estendendola, se non a
tutti i cittadini, ad una pluralità di soggetti accomunati da un’identica
situazione di danno (la classe), o identificati dall’appartenenza ad un
particolare contesto ambientale (es. lo stesso mercato) o fisico/spaziale
(es. la vicinanza a un bene ambientale compromesso o, nel caso di specie,
il sesso).
La tendenza giurisprudenziale testé indicata non pare avere
esaurito la propria capacità propulsiva, e mostra di poter allargare gli
ambiti della sua operatività anche sotto l’impulso del diritto dell’Unione
europea.
Basta limitarsi ad analizzare, con brevità di intenti,
soltanto due tipologie di situazioni che manifestano una particolare
pregnanza assiologica: in primo luogo, in relazione a quell’orientamento,
delineatosi inizialmente nelle pronunce di alcuni TAR, e in parte recepito
anche dal Consiglio di Stato (es., Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre
2006, n. 5760), che, proprio con riguardo alla tutela degli interessi
superindividuali, accoglie un nuovo criterio di riconoscimento della
legittimazione ad agire, individuandolo nel principio di sussidiarietà
orizzontale, ormai costituzionalizzato nell’art. 118, comma 4, Cost.: la
piena valorizzazione di tale principio, vale a dire dell’apporto diretto
dei singoli e delle loro formazioni sociali nella gestione diretta di
attività amministrative (in modo che l’intervento pubblico assuma appunto
carattere sussidiario rispetto alla loro iniziativa), impone che esso
debba trovare immediata applicazione anche in sede processuale al fine di
garantire, a quegli stessi soggetti cui viene rimessa l’iniziativa sul
piano sostanziale, la più ampia possibilità di sindacare in sede
giurisdizionale la funzione amministrativa, per ottenere un controllo
sociale diffuso anche dopo il suo esercizio da parte dei poteri pubblici:
per questa via si riconosce così la legittimazione ad agire in giudizio a
comitati spontanei di cittadini, benché privi di significativi livelli di
rappresentatività e organizzazione.
Del resto, sul piano scientifico, è
stato messo in evidenza che, nel modello della cittadinanza societaria
elaborato da un noto studioso delle scienze sociali, il “principale”
(privato/cittadino) si qualifica non tanto come soggetto titolare di sfere
di libertà da garantire e di pretese da soddisfare nei confronti
dell’agente (pubblico/amministrazione), ma come vero cooperatore di
quest’ultimo nella cura di interessi che non sono più oggetto di suo
monopolio.
In sintesi, sembra allora che l’azione pubblica delle
democrazie post-moderne tenda ad assumere come misuratore obiettivo della
propria azione “il linguaggio universale degli interessi”, capace di
costituire un ordine cd. catallattico (o spontaneo), un coordinamento tra
soggetti in cui tutti sono indotti a contribuire ai bisogni degli altri
senza curarsi di loro e persino senza conoscerli.
E proprio questa
esigenza di una “tutela di genere” impone al giurista di coniugare le
diversità degli interessi con un che di universale, facendosi carico di
esprimere un “ordine minimo della necessità” che può esser imposto per la
tutela di un bene superiore.
Come ha affermato un noto studioso di
scienze del diritto amministrativo “se nell’arena globale esiste una
molteplicità sbalorditiva di vari regimi di diritto privato (diritti delle
possibilità) che in gran parte corrispondono ad una massiccia ritirata di
regimi di governo e di diritto pubblico, si registra anche un’opposta
tendenza in cui il diritto globale tende ad una ricomposizione unitaria”,
per rispondere a imperativi e bisogni umani la cui tutela appare intrisa
di universalità e non può essere limitata da confini di sorta.
Lasciando da parte le suggestioni culturali che, come detto,
evidenziano un’insopprimibile tendenza all’allargamento delle situazione
legittimanti a tutela del cittadino ai fini di un sempre più corretto e
migliore esercizio della funzione amministrativa, si può ritornare al
thema decidendum e, in specifico, alla questione della legittimazione ad
agire, che è la prima ad essere stata affrontata dall’appellante e che è
stata riproposta anche nell’appello incidentale.
1.1.Con riferimento
all’appello incidentale, proprio la circostanza che la ricorrente in primo
grado abbia agito per un proprio interesse specifico e non per un
interesse collettivo (per il quale avrebbero dovuto agire, invece,
associazioni femminili aventi nello statuto il fine di proteggere le
condizioni di parità uomo-donna), rende corretta la decisione del TAR,
poiché l’accoglimento del ricorso in primo grado, proprio in ragione della
legittimazione ad agire e dell’interesse ad agire di cui si è appena
argomentato, deve essere limitato alla sola posizione della
ricorrente.
La ricorrente, infatti, non è portatrice esponenziale
dell’interesse diffuso dei cittadini di sesso femminile (come avrebbero
potuto esserlo alcune associazioni, come detto), legittimandosi all’azione
soltanto in qualità di possibile aspirante all’incarico a tutela del
proprio interesse personale a poter concorrere alla nomina ad assessore
regionale in quota femminile, tenendo presente che in presenza di una
violazione già perpetrata dell’art. 46 dello Statuto regionale (principio
di equilibrata presenza), come già detto, il Presidente della Regione non
può, pena la violazione di legge, sostituire un assessore con un
componente di sesso maschile, pur potendo prendere in considerazione tutte
le candidature di sesso femminile che ritenga opportuno, purché,
ovviamente, esse siano all’altezza, per preparazione professionale e
curriculum, del delicato incarico (ed è questo, come detto, il titolo di
legittimazione della ricorrente).
L’interesse azionato è, dunque,
soddisfatto anche sostituendo uno solo degli assessori di sesso maschile,
purché si valuti in concreto la nominabilità alla carica dell’interessata;
tale interesse è stato leso dal D.P.G.R.C. n. 136 del 16 luglio 2010, con
cui il Presidente della Giunta regionale, preso atto delle dimissioni
dell’assessore Ernesto Sica, ha reintegrato il numero degli assessori,
sostituendo il dimissionario con un altro componente di sesso maschile,
così reiterando il disequilibrio consegnato dalla prima tornata di
investiture, anziché operare nella direzione del riequilibrio della
composizione dell’organo.
Conseguentemente, in accoglimento del
ricorso, l’annullamento è stato correttamente limitato a quest’ultimo
provvedimento.
Pertanto, riassuntivamente, il primo motivo di appello
deve essere rigettato, così come deve essere rigettato il motivo di
appello incidentale.
2. Il secondo motivo di appello, concernente
l’inammissibilità del ricorso originario, si basa sul rilievo che l’atto
di nomina dell’incarico di assessore sarebbe inquadrabile tra gli atti
politici e perciò non impugnabile davanti al giudice amministrativo alla
stregua degli artt. 31 T.U. sul Consiglio di Stato di cui al R. D. 26
giugno 1924, n. 1054 e. 7 C.P.A., in base ai quali il ricorso
giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti adottati
dal Governo nell’esercizio del potere politico.
Come è noto, il
dibattito sulla natura e sulle caratteristiche dell’atto politico nasce in
Francia nella prima metà del XIX, per poi migrare in Italia nella
discussione parlamentare del disegno di legge Crispi relativo
all’istituzione della IV sez. del Consiglio di Stato.
Dagli atti
preparatori emerge l’idea che l’attività del Governo non risulti vincolata
al controllo giurisdizionale in quanto gli atti politici “essendo
essenzialmente diretti a tutelare, sì nell’indirizzo degli affari interni
che nelle relazioni coi potentati stranieri, gli interessi e le necessità
dello Stato, hanno con gli interessi privati dei rapporti meramente
occasionali o non ne hanno alcuno”. Inoltre, essendo “carente un interesse
privato direttamente offeso, manca la materia del giudizio, manca la
persona cui possa riconoscersi l’azione per promuoverlo”.
In questa
relazione, dall’attualità sconcertante, sono chiaramente enunciati tutti i
nodi problematici dell’atto politico che da quel momento in poi saranno
oggetto di attenzione da parte della dottrina e della
giurisprudenza.
Infatti gli enunciati della legge Crispi saranno in
seguito recepiti integralmente prima nel R.D. 638/1907, poi nel T.U.
1054/1924, infine nell’art. 7 CPA vigente.
Dalla lettura della
disposizione in esame si evince la necessità di chiarire il concetto di
atto politico, allo scopo sia di delimitare l’ambito applicativo della
norma, sia di tracciare una linea di confine con gli atti amministrativi
in genere e in particolare con quelli di alta amministrazione.
La
dottrina europea (in particolare quella francese e tedesca), sin dai primi
del Novecento, ha elaborato varie teorie dell’atto politico, ciascuna
delle quali pone l’accento su alcuni requisiti del medesimo, sulla
voluntas legis, sulla discrezionalità politica, ecc.,senza però fornirne
una nozione completa ed unitaria.
Si tratta di concezioni sicuramente
pregevoli, anche se alle volte frammentarie e parziali, che hanno avuto il
merito di influenzare, con spunti interessanti, il pensiero giuridico
italiano nell’approccio alla tematica.
Infatti, nei primi anni Trenta
del XX sec., si afferma in Italia la teoria della causa oggettiva che si
fonda sull’idea che l’atto politico assolva alla funzione di cura
dell’interesse generale che si compendia nei supremi ed unitari interessi
statali, in una prospettiva volta a garantire il libero funzionamento dei
pubblici poteri.
A riscuotere i maggiori successi e le adesioni della
dottrina è successivamente la tesi che attribuisce natura politica agli
atti in presenza di due elementi, l’uno oggettivo, consistente
nell’esercizio di un potere politico di rilievo costituzionale e libero
nel fine, l’altro soggettivo caratterizzato dalla provenienza dell’atto da
un organo costituzionale o di governo.
Questa scuola di pensiero
considera politici gli atti emanati da un organo statale sulla base di
particolari ragioni di opportunità: pertanto, non essendo riconducibili a
parametri giuridici, tali atti non sono sindacabili dal giudice in quanto
vanno considerati legittimi ex se.
I supremi interessi della
cosa pubblica plasmerebbero, dunque, l’atto ponendolo su di un piano
superiore alla legge, di talché il giudice, sfornito di criteri di
riferimento, verrebbe a trovarsi nella impossibilità di vagliarne la
legittimità.
L’atto politico, adottato da organi politici o di governo,
è libero nel fine e, a differenza degli atti amministrativi, realizza
interessi generali e non settoriali.
Prima del 1948 la categoria degli
atti politici trovava, in via generale, il proprio fondamento
essenzialmente nella “ragion di Stato”, indipendentemente dai motivi
specifici che in concreto ne caratterizzavano l’adozione.
Con l’entrata
in vigore della Costituzione repubblicana, la discussione intorno all’atto
politico si arricchisce del problema della compatibilità del medesimo con
i principi di indefettibilità, pienezza ed effettività della tutela
giurisdizionale dei destinatari.
La giurisprudenza, infatti, nel corso
degli anni, ha cercato di circoscrivere il più possibile la categoria
dell’atto politico alla luce dell’art. 113 Cost., ampliando al contempo
l’area degli atti di alta amministrazione.
La distinzione tra i due
tipi di atti è, alle volte, assai complessa in quanto entrambi possono
caratterizzarsi sia per un elevato tasso di politicità-fiduciarietà, sia
per il fatto di essere espressione di una funzione lato sensu amministrativa.
Nell’individuazione dei caratteri essenziali dell’atto
politico, può dirsi oggi pacifica la tesi basata sui due requisiti, l’uno
soggettivo della provenienza da un organo costituzionale, l’altro
oggettivo della natura generale degli interessi perseguiti e della libertà
nel fine dell’organo politico.
Queste caratteristiche fanno sì che
l’atto politico sia connaturato allo supreme funzioni di uno Stato
democratico nell’ambito, ad esempio, delle relazioni internazionali o nei
rapporti tra organi costituzionali, le quali per esplicarsi al meglio
necessitano di una sfera di libertà.
Per preservare l’indipendenza e
l’autonomia degli organi politico-costituzionali da indebite ingerenze dei
giudici, l’ordinamento considera gli atti politici insindacabili sia in
ambito giustiziale che in sede giurisdizionale, essendo gli stessi
suscettibili di un controllo meramente politico.
Ma il vero argumentum principis a sostegno della insindacabilità sembra essere
la mancanza di parametri giuridici alla stregua dei quali poter verificare
gli atti politici. Le uniche limitazioni cui l’atto politico soggiace sono
costituite dall’osservanza dei precetti costituzionali, la cui violazione
può giustificare un sindacato della Corte costituzionale di legittimità
sulle leggi e gli atti aventi forza di legge o in sede di conflitto di
attribuzione su qualsivoglia atto lesivo di competenze costituzionalmente
garantite.
Esaminando poi l’atto politico dal versante processuale,
risulta evidente come un problema di tutela del cittadino, in linea di
massima, non si ponga in quanto l’atto politico ben difficilmente si
presenta immediatamente lesivo di un interesse individuale.
Il potere
politico si esprime, infatti, attraverso direttive a carattere generale
che non incidono immediatamente sulle posizione giuridiche dei
destinatari, i quali pertanto non risultano titolari di un interesse ad
agire in sede giurisdizionale.
La protezione dell’ordinamento è
accordata al cittadino sul successivo ed eventuale atto esecutivo
dell’atto politico, il quale, ove lesivo, potrà essere sì censurato
dinanzi ad un giudice.
Vi è una serie di atti della cui politicità, con
annessa insindacabilità, nessuno dubita. A titolo esemplificativo si
possono enunciare: la legge e gli atti aventi forza di legge; la nomina
dei senatori a vita e dei giudici costituzionali; gli atti di concessione
di grazia e di commutazione delle pene; le pronunce della Corte
costituzionale; l’elezione del presidente della Repubblica, dei giudici
costituzionali e dei membri del C. s. m.; la presentazione di disegni di
legge; lo scioglimento delle Camere; la promulgazione delle leggi; la
nomina dei ministri; la firma dei trattati; le mozione di fiducia e di
sfiducia delle Camere al Governo.
E’ chiaro che tali fattispecie,
afferendo ai rapporti internazionali o alle relazioni politiche tra organi
costituzionali, investono interessi e funzioni prioritari della
Repubblica, con la conseguenza che un assoggettamento degli atti che li
esprimono al controllo giurisdizionale minerebbe alla base le stesse
dinamiche democratiche e l’operatività dei pubblici poteri.
Tra quelli
sopra citati, la legge simboleggia l’atto politico per eccellenza.
Le
leggi ( e gli atti ad esse equiparati), oltre ad avere tutti i requisiti
della politicità, offrono, in più, la garanzia di essere suscettibili di
una duplicità di controlli: il sindacato di legittimità della Corte
costituzionale ( art. 134 Cost.) e il referendum abrogativo ( art. 75
Cost.).
In virtù dei requisiti propri dell’atto politico, la legge si
presenta come atto insindacabile dinanzi ad un giudice (salvo per profili
di incostituzionalità dinanzi alla Consulta). Da ciò discende, come
corollario, l’impossibilità per un giudice di accertarne profili di
illegittimità/illiceità e di dichiarare una responsabilità del Parlamento
(e quindi dello Stato) foriera di condanne risarcitorie, salvo il caso di
violazione del diritto dell’Unione europea.
Al contrario, l’attività di
alta amministrazione può definirsi come l’attività amministrativa
immediatamente esecutiva dell’indirizzo politico e, pertanto, essa si
caratterizza come anello di congiunzione tra la fase della programmazione
politica e l’attività di gestione amministrativa.
La funzione di alta
amministrazione presenta mobili frontiere a causa di criteri
identificativi spesso equivoci, per cui non sempre risulta agevole
individuare gli atti che ne sono espressione.
Sottile appare, infatti,
la linea di demarcazione con gli atti politici. La questione
qualificatoria riveste certamente un ruolo decisivo ai fini del regime
applicabile e della possibilità per il cittadino di attivare o meno la
tutela giurisdizionale.
Prima di affrontare i nodi gordiani sul
tappeto, è necessario illustrare, sia pur sommariamente, i caratteri e la
disciplina dell’atto di alta amministrazione, nel tentativo di segnarne i
confini con l’atto politico.
L’atto di alta amministrazione, di regola
adottato dall’organo politico in un clima di “fiduciarietà”, è il primo
momento attuativo, anche se per linee generali, dell’indirizzo politico a
livello amministrativo.
A differenza dell’atto politico, esso esprime
una potestas vincolata nel fine e soggetta al principio di
legalità.
Gli atti di alta amministrazione sono una species del
più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto
al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale,
sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente
discrezionale degli stessi.
Infatti, il controllo del giudice non è
della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi
atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla
rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali.
La stessa
motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice
risulta complessivamente meno intenso ed incisivo.
Attività politica e
attività di alta amministrazione sono intrecciate e non sempre
distinguibili, essendo entrambe connotate da un alto tasso di
fiduciarietà.
A fronte di alcuni atti considerati senza dubbio di alta
amministrazione, ve ne sono tanti altri “borderline”, vicini alla
categoria degli atti politici e da questi difficilmente distinguibili.
La giurisprudenza ha tentato di restringere la categoria dell’atto
politico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209),
conferendo, al contempo, i caratteri dell’alta amministrazione agli atti
ove non vengono in rilevo supremi ed unitari compiti statali, bensì
interessi puntuali e contingenti. L’ampliamento dell’area dell’alta
amministrazione è volto ad estendere il numero degli atti sindacabili dal
giudice e dunque a garantire la tutela giurisdizionale delle situazioni
soggettive coinvolte.
La casistica degli ultimi anni, comunque, è
ricca di fattispecie complesse che hanno sollevato nuovi e antichi
problemi, ipotesi tra loro diverse e con distinte peculiarità ma che
rinvengono un minimo comun denominatore nelle difficoltà qualificatorie
dell’atto, a causa dell’assenza di univoci criteri selettivi idonei a
distinguere l’atto politico dall’atto di alta amministrazione.
Se,
sinteticamente, gli atti politici costituiscono espressione della libertà
(politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello
Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo
inerenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2001, n. 340) e sono
liberi nella scelta dei fini, mentre gli atti amministrativi, anche quando
sono espressione di ampia discrezionalità, sono comunque legati ai fini
posti dalla legge (cfr. Cass., S. U., 13 novembre 2000, n. 170), non può
certo riconoscersi natura di atto politico alla nomina degli assessori, a
maggior ragione dove lo Statuto ponga un vincolo, che ne costituisce
parametro di legittimità, con riguardo al rispetto dell’equilibrata
composizione dei due sessi.
Infatti, pur nell’ambito di una pluralità
di ordinamenti giuridici integrati, ma autonomi, è stato ribadito che il
principio della tutela giurisdizionale contro gli atti
dell’Amministrazione pubblica (art. 113 Cost.) ha portata generale e
coinvolge, in linea di principio, tutte le Amministrazioni anche di rango
elevato e di rilievo costituzionale. Per cui le deroghe a simile principio
debbono essere ancorate a norme di carattere costituzionale. Tanto è vero
che nel nostro attuale sistema di garanzie persino gli atti legislativi
del Parlamento nazionale e delle Regioni sono soggetti ad un sindacato
giurisdizionale, sia pure circoscritto e riservato ad un Giudice di
particolare natura quale la Corte costituzionale.
Non è quindi soggetto
a controllo giurisdizionale solo un numero estremamente ristretto di atti
in cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e
politico; atti che non sarebbe corretto qualificare come amministrativi e
in ordine ai quali l'intervento del Giudice determinerebbe un'interferenza
del potere giudiziario nell'ambito di altri poteri, il che certo non si
verifica nel caso di specie.
L’atto di nomina di un assessore
regionale, da un lato, non è libero nella scelta dei fini, essendo
sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del
Presidente della Regione nell’amministrazione della Regione stessa, e
dall’altro è sottoposto a criteri strettamente giuridici come quello
citato dell’art. 46, comma 3, dello Statuto campano.
Di conseguenza,
deve ritenersene ammissibile l’impugnativa davanti al giudice
amministrativo, in quanto posto in essere da un’autorità amministrativa e
nell’esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente
discrezionale.
Tale motivo di appello deve, dunque, essere
rigettato.
3. Nel merito, vi è poco da aggiungere e può essere
difficilmente revocato in dubbio quanto statuito dal TAR.
Il canone
della “equilibrata” presenza, che fungerebbe da limite alla pur ampia
discrezionalità presidenziale nelle designazioni assessorili, non può
dirsi soddisfatto con la nomina di un unico componente di sesso femminile,
attesa la palese violazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto della
Regione Campania.
Si tratta di una regola chiara, inequivocabile, che,
come tale, deve essere rispettata, non soltanto per ragioni legate al
concetto di cogenza giuridica, ma per insuperabili logiche di coerenza e
di sistematicità, che impongono a tutti i soggetti dell’ordinamento, ma in
special modo alle Istituzioni tutte, un rigoroso rispetto delle norme che
essi stessi contribuiscono a porre ad applicare, essendo le Istituzioni
l’architrave dell’ordinamento giuridico e, in ultima analisi, della
convivenza civile e pacifica di tutti i cittadini.
L’appellante deduce
che tale norma avrebbe esclusivamente valenza programmatica.
Occorre, a
questo punto, chiarire che, in origine, l’utilizzo del concetto di “norme
programmatiche” (concetto riferito, in particolare, alla nostra
Costituzione) era strumentale a negare l’efficacia giuridica delle
disposizioni in cui esse erano contenute; al contrario, la dottrina e la
successiva evoluzione giurisprudenziale hanno dimostrato che quelle norme
dovevano considerarsi pur sempre precettive nei riguardi della successiva
attività degli organi dello Stato, nel senso dell’esser pur sempre
produttive di invalidità delle leggi successive con esse
contrastanti.
Il concetto di norma programmatica non è un indice
negativo di qualificazione della disposizione, una sorta di degradazione
di determinate norme rispetto a tutte le altre che detta qualifica,
invece, non consentono.
In un primo senso più generale della parola,
può già, infatti, dirsi della grande maggioranza delle norme del diritto
positivo, ed anzitutto di quelle costituzionali, che esse sono anche
programmatiche.
Ogni norma, infatti, che si atteggi funzionalmente
come norma-principio-base, cioè fondamento di una o più norme particolari
subordinate è, senza dubbio, da questo punto di vista e in questo senso
dell’espressione, anche programmatica: ciò si mostra nel modo più evidente
nel caso dei cosiddetti principi generali, ossia di quelle norme che
esplicano la funzione di principio rispetto ad una serie molto numerosa di
norme particolari (o meno generali) e presentano perciò una maggiore
relativa generalità nella loro strutturazione precettiva.
L’adozione di
un principio generale implica e significa, infatti, l’adozione di una
determinata linea di sviluppo dell’ordinamento giuridico dato, per quel
che attiene a quell’ordine di rapporti cui il principio stesso si
riferisce. Ed è appunto perché si presume, fino a che il contrario non
risulti con certezza, che ogni principio sia poi svolto coerentemente dal
legislatore o da chi, comunque, è tenuto ad attuare quel principio, quanto
meno nel senso di una non contraddizione con la formazione ulteriore, che
si suole giustamente affermare un’efficacia interpretativa spettante ai
principi generali nei confronti delle norme subordinate disciplinanti le
materie rispettive.
Qualora, invece, le norme subordinate offrano una
resistenza insuperabile ad una tale interpretazione, vorrà dire che esse
rappresentano delle statuizioni eccezionali, in deroga al principio, o
addirittura, eventualmente, che esse implicano l’adozione di un nuovo,
diverso, principio, tale da abrogare in tutto o in parte quello
precedentemente posto.
Se, però, si tratti di norme derivanti da fonti
di grado diverso, allora dovrà concludersi altrimenti, dando viceversa la
prevalenza a quelle poste dalla fonte superiore: perciò, nel caso di
princìpi enunciati in una legge costituzionale nei confronti di norme
contrastanti formulate in una legge ordinaria, queste ultime, anteriori o
successive, dovranno considerarsi illegittime per incostituzionalità.
Ossia: il vincolo programmatico che sempre deriva dalle norme-principio,
si trasforma, nei rapporti tra fonti di diverso grado, in un vincolo
propriamente obbligatorio.
Lo stesso può dirsi nel rapporto tra Statuto
regionale e atto amministrativo: la violazione del principio base posto
dallo Statuto (art. 46, cit.) da parte dell’atto amministrativo si
trasforma nella violazione di un vincolo propriamente obbligatorio e
diventa, dunque, fonte di illegittimità amministrativa.
Su questo
piano, riconoscere che le norme-principio hanno anche valore programmatico
(che diventa, dunque, obbligatorio per il legislatore ordinario, quando le
norme stesse siano contenute in una Costituzione di tipo rigido o in altre
leggi formalmente costituzionali oppure obbligatorie per l’Amministrazione
quando poste dalla legge o altri atti equiparati) non può rappresentare
più di una finezza teorica, atta a spiegarci, se si vuole, la loro
funzione di princìpi nella dinamica del sistema.
Le norme-principio,
delle quali si può dire che sono anche programmatiche, non vengono in tal
modo caratterizzate e diversificate da ogni altra quanto alla loro
efficacia: esse sono e restano direttamente e immediatamente regolatrici
delle materie cui si riferiscono; hanno, secondo le regole comuni,
efficacia abrogatrice delle norme anteriori contrastanti.
Sono, cioè,
per dirla grossolanamente ma chiaramente, norme come tutte le altre; e
come tutte le altre, più o meno generali che siano, concretamente
applicabili alle situazioni e rapporti della vita reale che sono rivolte a
disciplinare.
L’appellante richiama il concetto di norma programmatica
ad altro fine, riferendosi, pare, alla distinzione delle norme
programmatiche dalle altre, dette “immediatamente precettive” ed
alludendo, pertanto, ad una particolare caratterizzazione della loro
precettività.
Benché, come già argomentato, tutte le norme sono, per
definizione, immediatamente precettive, la differenza tra quelle che si
dicono propriamente programmatiche e le altre consiste soltanto nella
speciale natura del precetto contenuto nelle prime, e quindi negli
speciali effetti che ne derivano.
Esse, infatti, non disciplinano
direttamente quelle date materie, cui tuttavia si riferiscono, ma
disciplinano con efficacia immediata comportamenti statali, destinati a
loro volta a incidere su dette materie, con gli scopi, nei modi e nel
senso voluti dalla norma programmatica.
Non è certo questa la natura
della norma controversa contenuta nello Statuto campano.
Tale norma si
riferisce esplicitamente ed inequivocabilmente all’atto della nomina degli
assessori e pone, dunque, un vincolo, sia pur elastico, ad un determinato
potere spettante al Presidente della Regione.
Tale potere. si esprime
con un atto che, come già detto, è di alta amministrazione: nell’enunciato
normativo nessun elemento testuale autorizza a ritenere che la norma
stessa costituisca un programma promozionale da attuare successivamente ad
opera di organi regionali.
La norma è chiara: all’atto di nomina
dell’assessore occorre rispettare un ben preciso principio, immediatamente
precettivo; il mancato rispetto di tale principio comporta l’illegittimità
della nomina: in claris non fit interpretatio.
Conclusivamente,
alla luce del complesso delle argomentazioni svolte, sono infondati
l’appello principale e quello incidentale, che devono essere rigettati,
con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello principale
e su quello incidentale, li respinge.
Compensa tra le parti le spese
del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesca Quadri,
Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere,
Estensore
Doris Durante, Consigliere
Carlo Schilardi,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2011
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