CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 12 luglio 2011 n. 4203
Pres. Severini - Est. Castriota Scanderbeg
Gruppo Torinese – Gtt s.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, S. Rostagno, G. Di Chio) c/ Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria in ATI /Avv.ti R. Villata, A. Degli Esposti, A. Montanari) |
|
Giustizia amministrativa – Processo – Sentenza di primo grado – Giudizio di ottemperanza – Decisione – Appello – Successiva riforma sentenza da ottemperare – Conseguenze – Interesse all’appello – Esclusione – Ragioni
|
|
La riforma in appello di una sentenza di primo grado già oggetto di giudizio d’ottemperanza, fa venire meno l’interesse a coltivare l’appello avverso la sentenza resa in sede di ottemperanza, in quanto quest’ultima, in forza dell’art. 336, co. 2, c.p.c., viene a sua volta a cadere per effetto del venir meno del titolo esecutivo sulla base del quale la stessa è stata adottata.
|
|
N. 04203/2011REG.PROV.COLL.
N. 10780/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10780 del 2010, proposto da:
|
| |
|
Gruppo Torinese - Gtt s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Simona Rostagno e Giuseppe Di Chio, con domicilio eletto presso l’avv.Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria in ATI con Arfer s.r.l., Fallimento Campra Geom Cornelio & Figli s.r.l., Smaldone Costruzioni s.r.l., Arfer s.r.l., Fallimento Campra Geom Cornelio & Figli s.r.l.in proprio, Smaldone Costruzioni s.r.l. in proprio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Alessandra Montanari, con domicilio eletto presso l’avv.Riccardo Villata in Roma, via L. Bissolati 76;
|
| |
|
Dalmasso Fernando - Curatore fallimentare del Fallimento Campra Geom. Cornelio e Figli s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Andreina Degli Esposti, Alessandra Montanari, Riccardo Villata, con domicilio eletto presso Riccardo Villata in Roma, via L. Bissolati ,76;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 3725/2010, resa tra le parti, concernente ESECUZIONE SENTENZA TAR PIEMONTE I SEZ. N. 3134/2008
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe indicate;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Rostagno e Nardelli per delega dell'avvocato Villata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato,in via preliminare ed assorbente, che nelle more della definizione del presente giudizio, vertente sulla corretta esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte n. 3134 del 2008, è intervenuta sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1681 del 2011, che ha riformato la predetta sentenza di primo grado della cui esecuzione si tratta in questa sede, individuando nuovi criteri di determinazione del quantum risarcitorio ed un nuovo riparto percentuale delle somme agli aventi diritto;
considerato che, fermo restando l’obbligo di immediata conformazione alla citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1681 del 2011 ( il cui contenuto risulta chiaro e di facile esecuzione), deve ritenersi cessato l’interesse in capo all’odierno appellante a coltivare il presente appello, il quale come detto si rivolge avverso una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (n. 3725 del 2010) resa in ottemperanza ad una decisione ormai riformata nei suoi tratti salienti e perciò non più eseguibile;
considerato pertanto che in applicazione del principio processuale di cui all’art. 336, secondo comma, Cod. proc. civ., secondo cui la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, deve ritenersi che anche la sentenza di primo grado resa in sede di ottemperanza ed oggetto del presente appello viene a sua volta a cadere per effetto del venir meno del titolo esecutivo sulla base del quale la stessa è stata adottata;
considerato, in definitiva,che alla luce dei rilievi svolti l’appello va ritenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che le spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della vicenda ed al suo epilogo processuale, possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando in forma semplificata sull’appello come in epigrafe proposto ( rg n. 2010/10780) lo dichiara improcedibile.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2011
|
|