CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Ordinanza 13 luglio 2011 n. 12
Pres. Lignani Est. Meschino
A.C. (Avv. C. Briguglio) / Assessorato dell’industria Regione Sicilia (n.c.) e S.p.a. Snam Rete Gas (Avv. G. Pitruzzella) |
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1. Processo amministrativo – Competenza funzionale– Art. 15 c.p.a. – Applicabilità - Processi instaurati alla data del 16 settembre 2010
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2. Processo amministrativo – Opere pubbliche – Metanodotto - Controversie – Competenza funzionale TAR Lazio – Sussiste
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3. Processo amministrativo – Competenza – Art. 15 c.p.a. – Applicabilità - Processi instaurati alla data del 16 settembre 2010
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4. Processo amministrativo – Competenza – Opere pubbliche – Metanodotto - Controversie – Competenza funzionale TAR Lazio – Sussiste
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1. La nuova disciplina della competenza, ivi comprese le modalità di rilevazione delle stesse ex art. 15 c.p.a. è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere “instaurati” i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la “proposizione del ricorso”. Pertanto, nel caso in cui il giudizio sia stato instaurato in data antecedente l’entrata in vigore del c.p.a., la competenza risulterà disciplinata dalla normativa applicabile ratione temporis.
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2. La controversia relativa all’esecuzione dei lavori di costruzione di un metanodotto ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti, ai sensi dell’art. 41 L.99/2009 (applicabile, nonostante la intervenuta abrogazione di cui all’art. 4, comma 1, punto 43, dell’allegato 4 al c.p.a., ai casi insorti sotto la sua vigenza) e dell’art. 135 c.p.a., rientra nella competenza funzionale del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio.
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3. La nuova disciplina della competenza, ivi comprese le modalità di rilevazione delle stesse ex art. 15 c.p.a. è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere “instaurati” i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la “proposizione del ricorso”. Pertanto, nel caso in cui il giudizio sia stato instaurato in data antecedente l’entrata in vigore del c.p.a., la competenza risulterà disciplinata dalla normativa applicabile ratione temporis.
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4. La controversia relativa all’esecuzione dei lavori di costruzione di un metanodotto ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti, ai sensi dell’art. 41 L.99/2009 (applicabile, nonostante la intervenuta abrogazione di cui all’art. 4, comma 1, punto 43, dell’allegato 4 al c.p.a., ai casi insorti sotto la sua vigenza) e dall’art. 135 c.p.a., rientra nella competenza funzionale del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio.
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N. 00012/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 39 di A.P. del 2011, proposto dalla
signora Antonella Carilli, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Briguglio, con domicilio eletto presso Flavio Nicolosi in Roma, via Augusto Aubry, 3;
contro
l’Assessorato all’industria - Dipartimento Corpo regionale delle miniere – Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia, l’Assessorato al territorio e all’ambiente - Dipartimento regionale urbanistica, tutti della Regione siciliana, non costituitisi in giudizio;
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la S.p.a. Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pitruzzella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Stoppani, 1;
per regolamento di competenza
sull’ordinanza collegiale del T.A.R. SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA: SEZIONE II n. 00976/2011, resa tra le parti ai sensi dell’art. 16, comma 2, del codice del processo amministrativo, concernente esecuzione di lavori di costruzione di un metanodotto –declaratoria di incompetenza.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.p.a. Snam Rete Gas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 15 e 16 del codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Briguglio, e l’avvocato Mariano per delega dell’avvocato Pitruzzella;
1. La signora Antonella Carilli, con il ricorso n. 2982 del 2007, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha chiesto l’annullamento di atti concernenti l’esecuzione dei lavori di costruzione del Metanodotto Montalbano Elicona – Messina, nonché il risarcimento dei danni.
2. Il T.a.r. adito, con ordinanza collegiale n. 976 del 21 aprile 2011, adottata ai sensi dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo, in prosieguo c.p.a.), rilevato che il metanodotto Montalbano Elicona – Messina è ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti, ha ritenuto applicabili al ricorso l’art. 41 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”) e l’art. 135, comma 1, lett. f), del c.p.a., che prevedono in materia la competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio; ciò in quanto, pur essendo stato proposto il ricorso in epoca antecedente all’entrata in vigore delle norme sopra richiamate, l’art. 41 della legge n. 99 del 2009 dispone che «Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge...» (comma 5) e la disposizione di cui all’art. 135 del c.p.a. si pone in continuità con il detto articolo 41, riproducendone il contenuto.
Il T.a.r. di conseguenza, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del c.p.a., ha dichiarato “la propria incompetenza trattandosi di controversia devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma”.
3. La signora Antonella Carilli, con atto notificato in data 20 maggio 2011 e depositato il 20 giugno successivo, ha impugnato la citata ordinanza n. 976 del 2011 del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con regolamento di competenza davanti al Consiglio di Stato proposto ai sensi degli articoli 15 e 16 del c.p.a.
Le parti hanno successivamente depositato memorie a sostegno delle proprie difese.
La trattazione del ricorso è stata assegnata all’esame dell’Adunanza plenaria, nella composizione integrata prevista dall’art. 10, comma 3, del d.lgs 24 dicembre 2003, n. 373 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”).
Alla camera di consiglio del 4 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Con il detto ricorso per regolamento di competenza è chiesto che l’ordinanza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 976 del 2011, sia annullata e che il medesimo T.a.r sia dichiarato competente a decidere il ricorso di primo grado, non spettando la competenza al T.a.r. per il Lazio.
In particolare si deduce che l’ordinanza è erronea, poiché: a) l’art. 41 della legge n. 99 del 2009 è stato abrogato espressamente dall’art. 4, comma 1, punto 43, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010; b) l’art. 135 del c.p.a. non ha riprodotto la parte del detto art. 41 in cui era disposta l’applicabilità ai processi in corso della disciplina sulla competenza; c) all’atto della proposizione del ricorso e instaurazione del giudizio di cui si tratta (nel 2007) non erano in vigore né l’art. 41 della legge n. 99 del 2009 né il citato art. 135 del c.p.a, non essendo perciò applicabile nella specie la detta normativa, alla luce del principio della perpetuatio jurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c., per il quale la competenza del giudice si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente all’atto della domanda e secondo quanto statuito con l’ordinanza n. 1 del 7 marzo 2011 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio, per la quale la nuova disciplina sulla competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali introdotta dal c.p.a, ivi compresi i modi di rilevabilità, si applica soltanto ai processi instaurati dopo l’entrata in vigore del c.p.a. (16 settembre 2010); d) è competente perciò il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, a conoscere del ricorso di primo grado in quanto notificato alle controparti prima della data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 e del c.p.a.
5. La S.p.a. SNAM Rete gas, resistente, con la memoria depositata il 16 giugno 2011, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza perché notificato all’Assessorato industria della Regione siciliana e non all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione subentrato al primo nel corso del giudizio.
Nel merito la resistente deduce: a) con l’art. 41 della legge n. 99 del 2009 era stata affermata la competenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, per tutte le controversie relative alle infrastrutture di trasporto rientranti nella rete nazionale di gasdotti (comma 1), stabilendo che “Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d’ufficio” (comma 2) e l’applicazione delle norme dell’articolo “anche ai processi in corso” (comma 5); b) il contenuto del citato art. 41 è stato sostanzialmente recepito dall’art. 135, comma 1, lettera f), del c.p.a., che conferma la competenza funzionale inderogabile del T.a.r. per il Lazio per le controversie in questione emergendo perciò continuità tra le due disposizioni; c) si deve altresì osservare che, rientrando di certo il metanodotto di cui alla controversia nella rete nazionale dei gasdotti, la normativa di cui al citato art. 41, anche se abrogata, stante la previsione della rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza, doveva ritenersi già efficace per il giudizio di cui qui si tratta; d) per cui, si deve concludere, il richiamo dell’ordinanza dell’Adunanza plenaria, n. 1 del 2011, non è pertinente, in quanto valido per le nuove tipologie di competenza territoriale e non per quelle già normate e sussunte nel nuovo Codice del processo amministrativo.
6. L’Adunanza plenaria ritiene che la competenza a conoscere la controversia di cui si tratta spetti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
Infatti:
-non è contestato che la controversia riguarda un metanodotto ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti;
-ai sensi dell’art. 41 della legge n. 99 del 2009, la competenza al riguardo era prevista spettare al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma (comma 1), da rilevarsi d’ufficio (comma 3), con applicazione della norma anche ai processi in corso (comma 5);
-con l’ordinanza di questa Adunanza n. 1 del 2011 è stato statuito che “la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all'art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la "proposizione del ricorso" (cfr sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 213)”;
-nel caso di specie il giudizio di cui si tratta è stato instaurato in data antecedente l’entrata in vigore del c.p.a., risultando perciò disciplinata la competenza dalla normativa da applicare ratione temporis;
-ciò comporta l’applicazione dell’art. 41 della legge n. 99 del 2009 in quanto espressamente recante al comma 5, come sopra richiamato, l’obbligo dell’applicazione della normativa sulla competenza “anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” ed essendo il processo di cui qui si tratta in corso alla data di entrata in vigore della legge (recante anche, nel medesimo comma 5 dell’art. 41, la previsione che “l’efficacia delle misure cautelari emanate da un’autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l’onere di riassumere il ricorso e l’istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, a conferma della piena devoluzione di ogni controversia pendente al giudizio del T.a.r. per il Lazio);
-è perciò corretta l’ordinanza impugnata adottata dal primo giudice, data la normativa suddetta, recante altresì la previsione che le questioni sulla competenza così disciplinata “sono rilevate d’ufficio”;
-non contrasta con questa conclusione la intervenuta abrogazione dell’art. 41 ai sensi dell’art. 4, comma 1, punto 43, dell’allegato 4 al c.p.a., poiché, come è proprio dell’effetto abrogativo, la norma abrogata continua ad applicarsi ai casi insorti sotto la sua vigenza, essendo tale, come visto, il processo sulla controversia in esame, in quanto in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 recante l’espressa previsione della sua applicazione ai processi in tale stato, e non rilevando, perciò, la detta entrata in vigore in data posteriore alla instaurazione del giudizio in questione;
-risulta coerente con tale conclusione l’art. 135, comma 1, lettera f), del c.p.a., poiché confermativo della competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio sulle controversie relative “ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”, con previsione identica a quella già recata con il comma 1 dell’art. 41 della legge n. 99 del 2009.
7. Per quanto considerato l’impugnazione in esame avverso l’ordinanza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 976 del 2011, è infondata nel merito, potendosi perciò prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, e deve essere quindi respinta.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, lo respinge e dichiara la competenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma.
Condanna la ricorrente, signora Antonella Carilli, al pagamento a favore della resistente, S.p.a. Snam Rete Gas, delle spese della presente fase processuale, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2011, con l'intervento dei magistrati:
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Guido Salemi, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2011
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