REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6624 del
2006, proposto dai signori
Capuano Gennaro e Guardascione Ciro,
nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. Guardascione Ciro
& C., rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Catapano, con
domicilio eletto presso l’avv. Antonio Gargiulo in Roma, via Marco Papio,
15;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa
dall'Massimo Lacatena e presso lo stesso domiciliata in Roma, via Poli,
29;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI,
SEZIONE VII, n. 6891/2006, resa tra le parti, concernente RINNOVO DI
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011
il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellata l’avv. Lidia
Buondonno per delega dell'avv.to Lacatena;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Napoli, sez. VII, n. 6891/06 del 12 giugno 2006
(che non risulta notificata) veniva in parte dichiarato inammissibile ed
in parte respinto il ricorso proposto dai signori Gennaro Capuano e Ciro
Guardascione (in qualità di legale rappresentante della s.a.s.
Guardascione Ciro & C.) per l’annullamento dell’atto (n. prot.
2005.0364084 del 28.4.2005, parzialmente rettificato con nota n. prot.
2005.0364084 del 3.5.2005), con cui era stata comunicata, ai sensi
dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, la sussistenza di motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza di proroga, presentata il 10.9.2004 con
riferimento alla concessione demaniale marittima n. 24/01, rilasciata per
l’ormeggio di unità da diporto, da maggio a settembre, sul litorale di
Bacoli, con ulteriore richiesta di accertamento dell’avvenuto rinnovo
della concessione stessa, “ex lege” (art. 10, l. 16 marzo 2001, n. 88) o
“per silentium”.
1.1. Nella citata sentenza venivano ravvisate
l’inammissibilità della domanda di annullamento e l’infondatezza di quella
di accertamento: la prima, in quanto indirizzata avverso un atto
endo-procedimentale, non lesivo ed anzi finalizzato ad accrescere le
possibilità di difesa del cittadino; la seconda, poiché i termini di
durata delle concessioni demaniali marittime, previsti dalla citata legge
n. 88/01, non sarebbero stati applicabili alle concessioni rilasciate
prima (nella fattispecie: 10 aprile 2001) dell’entrata in vigore della
legge stessa (18 aprile 2001), peraltro in assenza di tempestiva
impugnazione del termine quadriennale previsto nell’atto concessorio.
Inapplicabile, infine, sarebbe stato l’istituto del silenzio assenso, di
cui alla l. n. 241/1990, in quanto escluso per i procedimenti concessori
di occupazione di suolo pubblico.
2. Avverso la predetta sentenza è
stato proposto l’atto di appello in esame (n. 6624/06, notificato il
24.7.2006), sulla base delle medesime censure prospettate in primo grado
di giudizio (carattere non meramente endo-procedimentale del provvedimento
impugnato, applicabilità del termine previsto dalla legge n. 88/01 ai
rapporti concessori in corso e, comunque, avvenuta formazione del silenzio
assenso alla data di emanazione dell’atto impugnato).
3. Premesso
quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato.
3.1. In
primo luogo, deve infatti essere osservato che – mentre risulta in
astratto condivisibile la non impugnabilità del preavviso di diniego, di
cui all’art. 10–bis, l. n. 241/1990, ad opposte conclusioni deve
pervenirsi quando a detto preavviso non solo non abbia fatto seguito, in
tempi ragionevoli, l’emanazione di alcun provvedimento formale
sull’istanza presentata, ma sia anche ravvisabile una sostanziale
sospensione a tempo indeterminato del procedimento, con lesione attuale
dell’interesse pretensivo del privato e conseguente applicabilità dei
principi, pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di
impugnazione degli atti soprassessori (cfr., fra le tante, Cons. St., sez.
IV, 27 aprile 1993, n. 487 e 11 marzo 1997, n. 226).
Nella situazione
in esame la Regione Campania comunicava con l’atto impugnato – formalmente
ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990, ma in realtà senza aprire spazi
partecipativi – che gli aspiranti concessionari avrebbero potuto
presentare “idonee istanze di concessione demaniale marittima” solo dopo
la formalizzazione di una nuova disciplina (“in fase di avanzata
predisposizione” ad opera della medesima Regione d’intesa con l’Ente
gestore provvisorio del Parco Sommerso di Baia – Soprintendenza per i beni
archeologici delle province di Napoli e Caserta) circa gli spazi
assegnabili e le modalità di espletamento di attività portuali, nautiche e
diportistiche nel Porto di Baia.
Detto provvedimento, pertanto, non
poteva non avere incidenza lesiva sull’interesse di privati concessionari,
che non solo aspirassero al rinnovo del proprio titolo, ma lo ritenessero
già prorogato ex lege o tacitamente assentito. In effetti, con
successiva nota n. prot. 2005.0515133 del 14 giugno 2005 la Giunta
Regionale della Campania – Settore Demanio – comunicava l’avvenuto
rilascio di “concessioni demaniali marittime su specchi acquei, ricadenti
nella zona C del Parco sommerso di Baia”, precisando come gli allora
ricorrenti risultassero “tra i vincitori della procedura di comparazione”,
circostanza che avrebbe dovuto concretizzare una sopravvenuta carenza di
interesse all’impugnativa.
Tale carenza di interesse, tuttavia, non è
stata riconosciuta in primo grado di giudizio e risulta smentita “per
tabulas” dalla proposizione dell’atto di appello in esame, ragionevolmente
indirizzato a rivendicare la prosecuzione di un rapporto concessorio, non
coincidente con quello in seguito ottenuto, o comunque da rapportare al
residuale interesse risarcitorio, connesso al periodo intercorrente fra la
data di prevista scadenza della concessione di cui trattasi (31 dicembre
2004) e l’approvazione della graduatoria per il rilascio di nuovi titoli
all’utilizzo dell’area (13 giugno 2005). 4. Quanto alle questioni di
merito sollevate, si pone in rapporto di priorità logica quella inerente
all’applicabilità, o meno, ai rapporti concessori in corso (nel caso di
specie, con atto emesso il 10 aprile 2001) dell’art. 1, comma 2, d.l. 5
ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel
testo introdotto dall’art. 10 , l. 16 marzo 2001, n. 88 (pubblicata sulla
G.U. 3 aprile 2001, n. 78 ed entrata in vigore il 18 aprile 2001).
A
tale riguardo appare evidente, in primo luogo, che la concessione di cui
si discute – emessa nel periodo di vacatio legis della nuova
disciplina – non avrebbe potuto essere oggetto di impugnativa con
riferimento alla durata di sei anni da quest’ultima prevista, non
potendosi assumere come parametro di legittimità dell’atto, al momento
della relativa emanazione, una disposizione legislativa non ancora
efficace. Non può dunque condividersi, sotto tale profilo,
l’argomentazione della sentenza appellata, secondo cui la censura di
violazione dell’art. 10 della citata l. n. 88/2001 non avrebbe potuto
essere proposta, non essendo stato tempestivamente contestata la durata
quadriennale, conforme alla normativa previgente. Resta invece da valutare
se il predetto art. 10, l. n. 88/2001 si applicasse a tutte le concessioni
demaniali marittime, o solo a quelle rilasciate dopo l’entrata in vigore
della normativa in questione. La questione non risulta oggetto di
giurisprudenza consolidata, essendo stata recepita in alcune pronunce la
seconda tesi interpretativa, che farebbe coincidere il “nuovo corso” con
l’attuazione sia dei poteri di programmazione di cui all’art. 6 del d.l.
n. 400/1993 – adozione di un piano di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo – sia della delega ai comuni delle funzioni di gestione del
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, ai sensi dell’art.
42, d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 15
febbraio 2006, n. 613, 17 febbraio 2009, n. 902 e 3 dicembre 2009, n.
7547); secondo un’altra possibile interpretazione, invece, l’art. 10 della
legge n. 88/2001 avrebbe sovrapposto una regola di carattere generale ai
termini fissati di volta in volta in sede amministrativa, con conseguente
prolungamento a sei anni della durata delle concessioni, rilasciate anche
prima dell’entrata in vigore della predetta normativa, purchè ancora
efficaci (in tal senso Cons. St., sez. VI, 28 febbraio 2006, n.
881).
Il Collegio ritiene preferibile quest’ultima linea
interpretativa.
Deve ritenersi infatti pacifico che il legislatore
possa incidere sui rapporti concessori in corso, modificandone “de futuro”
i contenuti, in considerazione degli interessi pubblici che sottraggono
determinati settori di attività alla libera autodeterminazione dei
privati: quando, con l’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006 venne operata una
revisione dei canoni correlativi alle concessioni di cui trattasi, con
sensibile lievitazione degli stessi per adeguarli agli equilibri di
mercato, è stato generalmente riconosciuto che le nuove tariffe si
applicassero anche alle concessioni precedentemente rilasciate (cfr., fra
le tante, Cons. St., sez. VI, 28 giugno 2010, n. 4146); allo stesso modo
il Collegio ritiene che la previsione – dettata in via generale – di più
lunghi termini di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi
dovesse applicarsi anche ai rapporti in corso, in assenza di esplicite
limitazioni al riguardo ed in corrispondenza all’interesse pubblico
perseguito, di agevolazione degli investimenti e di migliore gestione dei
beni demaniali, in funzione del prolungato utilizzo dei medesimi.
5.
Per tale ragione il Collegio stesso ritiene che l’appello debba essere
accolto, con assorbimento delle argomentazioni difensive non esaminate, in
quanto – alla data di emanazione dell’atto soprassessorio impugnato – la
concessione di cui si chiedeva il rinnovo non era, in realtà, ancora
scaduta, per proroga biennale sopravvenuta ex lege; in riforma
della sentenza appellata, pertanto, il provvedimento impugnato in primo
grado deve essere annullato, con riconosciuto diritto degli originari
ricorrenti all’applicazione dei termini, di cui al più volte citato art.
10, l. n. 88/2001.
6. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, ne
appare equa la compensazione, tenuto conto della complessità – e della non
univoca interpretazione in sede giurisdizionale – della normativa di
riferimento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
appello indicato in epigrafe, con gli effetti specificati in
motivazione..
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli,
Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele,
Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2011