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| n. 6-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV -
Sentenza 16 giugno 2011 n. 3662
Pres. Trotta - Est.
Greco
Regione Puglia (Avv. G. Pellegrino) c/ CIPE (Avv. Stato) |
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1. Processo amministrativo – Sopravvenuta carenza di
interesse -Accordo tra le parti – Sufficienza.
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2. Processo amministrativo – Appello – Motivi aggiunti –
Inammissibilità - Ragioni.
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3. Processo amministrativo - Tutela paesaggistica e
ambientale – Associazioni ambientaliste riconosciute – Uniche legittimate
ad impugnare - Presupposti.
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1. L’accordo intervenuto tra le parti nel giudizio
determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, che
consegue a qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di diritto,
purché idoneo a rendere certa e definitiva la privazione di qualsiasi
utilità, anche indiretta o strumentale, in capo all’originario ricorrente
per effetto di un ipotetico accoglimento della sua domanda. Non è,
inoltre, indispensabile che il provvedimento originariamente impugnato sia
sostituito da un nuovo provvedimento definitivo, bastando che sia comunque
certo il superamento della sua possibile efficacia, in modo da determinare
la non utilità dell’impugnazione.
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2. Sono inammissibili, in grado d’appello, i motivi
aggiunti con cui si intenda impugnare atti nuovi sopravvenuti alla
sentenza di primo grado, ostando a ciò quanto disposto dall’art. 104,
comma 3, cod. proc. amm., che ammette la proposizione di motivi aggiunti
al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo
grado qualora la parte venga a conoscenza di documenti già esistenti non
prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, e la
considerazione che l’impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima
volta e direttamente in sede di appello violerebbe il principio del doppio
grado di giurisdizione.
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3. La legittimazione ad impugnare atti amministrativi
illegittimi incidenti sull’ambiente spetta esclusivamente alle
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art 13,
comma 1, L. 8 luglio 1986, n. 349, e non a qualsiasi soggetto collettivo
che dimostri di possedere determinati requisiti in termini di radicamento
sul territorio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi in appello: 1) nr. 8397 del
2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
REGIONE PUGLIA,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso in
Roma, corso del Rinascimento, 11,
contro
- il CIPE - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Presidente pro tempore, il
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e il MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei
rispettivi Ministri pro tempore, e l’A.N.A.S. S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per
legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
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- la PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio
eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria,
2;
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- il COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro
De Matteis ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso
quest’ultimo in Roma, via Bocca di Leone, 78;
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- i COMUNI DI BOTRUGNO, MAGLIE, SAN CASSIANO, MELPIGNANO,
MURO LECCESE, SCORRANO, NOCIGLIA, SURANO, MONTESANO SALENTINO, ANDRANO,
TRICASE, TIGGIANO, GAGLIANO DEL CAPO e ALESSANO, in persona dei rispettivi
Sindaci pro tempore, non costituiti;
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- la ASSOCIAZIONE NAZIONALE LEGAMBIENTE ONLUS, la
ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB D’ITALIA ONLUS SEDE COMPRENSORIALE SALENTO - PORTO
BADISCO, la ASSOCIAZIONE COPPULA TISA, la ASSOCIAZIONE MIR PREKO NADA, la
ASSOCIAZIONE COMITATO SS 275, JAPIGE CIRCOLO ARCI, la ASSOCIAZIONE SOS
COSTA SALENTO, la ASSOCIAZIONE GAIA e la ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
FEDERCONSUMATORI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, e i signori Luigi BLASI, Loredana CAPONE, Alfonso RAMPINO,
Cosimo DURANTE, Gabriele CAPUTO e Giovanni PELLEGRINO, non costituiti; -
la ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA NOSTRA ONLUS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, corso
Rinascimento, 11;
e con l'intervento di
ad adiuvandum ASSOCIAZIONE SAVE SALENTO -
SALVIAMO IL SALENTO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con
domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
2) nr. 10467 del 2010, proposto dai
signori Vito LISI,
Luigi RUSSO, Antonio BLEVE, Roberto ORLANDO, Corrado RUSSO e Antonio
MOSCAGGIURI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Paccione, Giovanni
Pesce e Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso il secondo in
Roma, piazza Borghese, 3,
contro
- il CIPE - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Presidente pro tempore, il
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e il MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei
rispettivi Ministri pro tempore, e l’A.N.A.S. S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la
stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
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- la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro
tempore, non costituita;
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- i COMUNI DI CASTRIGNANO DEL CAPO, BOTRUGNO, MAGLIE, SAN
CASSIANO, ALESSANO, MELPIGNANO, MURO LECCESE, SCORRANO, NOCIGLIA, SURANO,
MONTESANO SALENTINO, ANDRANO, TRICASE, TIGGIANO e GAGLIANO DEL CAPO, in
persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non
costituiti;
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- la ASSOCIAZIONE NAZIONALE LEGAMBIENTE ONLUS, la
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA NOSTRA ONLUS, la ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB
D’ITALIA ONLUS - SEDE COMPRENSIORALE SALENTO-PORTO BADISCO, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e i signori Luigi BLASI,
Loredana CAPONE, Alfonso RAMPINO, Cosimo DURANTE, Gabriele CAPUTO e
Giovanni PELLEGRINO, non costituiti;
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- la PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio
eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
e con l'intervento di
ad opponendum la PRO.SAL. S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, e l’ingegner Angelo STICCHI
DAMIANI, in qualità di Direttore Tecnico della medesima società,
rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio
eletto presso lo stesso in Roma, via Bocca di Leone, 78,
entrambi per la riforma
della sentenza del 10 novembre 2010, nr.
2634, del T.A.R. della Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Prima,
notificata il 22 novembre 2010 (quanto al ricorso nr. 8397 del 2010,
previa impugnazione del dispositivo di sentenza nr. 29 del 21 luglio 2010,
del quale è stata chiesta la sospensione dell’esecuzione).
Visti i
ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio delCIPE (Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica), del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e dell’A.N.A.S. S.p.a., della Provincia di Lecce, del Comune di
Castrignano del Capo, dell’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus,
nonché gli atti di intervento dell’Associazione Save Salento – Salviamo il
Salento e della Pro.Sal. S.r.l. e dell’ing. Angelo Sticchi
Damiani;
Visto l’appello incidentale proposto dall’Associazione
Nazionale Italia Nostra Onlus;
Viste le memorie prodotte dalla Regione
Puglia (in date 6 novembre 2010, 25 febbraio 2011 e 4 marzo 2011), dagli
appellanti signor Vito Lisi e altri (in date 26 febbraio 2011, 4 marzo
2011 e 29 aprile 2011), dalle Amministrazioni statali appellate (in data
25 febbraio 2011), dall’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus (in
date 25 febbraio 2011, 4 e 12 marzo 2011), dalla Provincia di Lecce (in
date 5 novembre 2010, 26 febbraio 2011, 4 marzo 2011 e 22 aprile 2011),
dal Comune di Castrignano del Capo (in date 5 novembre 2010 e 25 febbraio
2011) e dagli intervenienti Pro.Sal. S.r.l. e ing. Angelo Sticchi Damiani
(in data 3 marzo 2011) a sostegno delle rispettive difese;
Vista
l’ordinanza di questa Sezione nr. 1644 del 15 marzo 2011, con la quale è
stata accolta la domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc.
amm.;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011, il
Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Gianluigi Pellegrino, in
proprio per la Regione Puglia e su delega dell’avv. Valeria Pellegrino per
l’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus, l’avv. Paccione per gli
appellanti sig. Lisi e altri nonché per l’interveniente ad adiuvandum Associazione Save Salento – Salviamo il Salento, l’avv. dello Stato
Carlo Sica per le Amministrazioni statali appellate, l’avv. Quinto per la
Provincia di Lecce e l’avv. Sticchi Damiani per il Comune di Castrignano
del Capo e per gli intervenienti ad opponendum Pro.Sal. S.r.l. e
altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I – La Regione Puglia ha impugnato, chiedendone
la riforma, la sentenza con la quale la Sezione di Lecce del T.A.R. della
Puglia ha respinto i ricorsi proposti dalla stessa Amministrazione, dal
Comune di Alessano, dalle Associazioni Nazionali Italia Nostra Onlus e
Legambiente nonché da numerosi altri soggetti avverso gli atti del CIPE
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) relativi
all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di ammodernamento
della S.S. 275 (tratta Maglie – S. Maria di Leuca), inserito nel Primo
Programma delle opere strategiche ai sensi dell’art. 1 della legge 21
dicembre 2001, nr. 443.
Detto appello è stato proposto con motivi
aggiunti, avendo dapprima la Regione impugnato – ai sensi dell’art. 119,
comma 6, cod. proc. amm. – il dispositivo di sentenza pubblicato dal
T.A.R., previa richiesta di sospensione dell’esecutività di
esso.
L’originaria impugnazione è stata affidata ai seguenti
motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 166, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163 (avendo l’Amministrazione
statale omesso di tener conto dell’avviso negativo espresso dalla Regione
in ordine alle previsioni progettuali nella parte relativa all’ultimo
tratto del tracciato stradale de quo, dall’intersezione con la S.P.
210 fino al Comune di S. Maria di Leuca);
2) irrilevanza delle
“modalità extraprocedimentali” con cui l’Amministrazione regionale
ha espresso il predetto dissenso (e cioè non in sede di conferenza dei
servizi, ma con atti successivi).
Tali censure sono state meglio
sviluppate nei successivi motivi aggiunti, proposti – come detto – a
seguito del deposito della sentenza di primo grado completa di
motivazione.
La medesima sentenza è stata altresì impugnata, con le
forme dell’appello incidentale, dall’Associazione Nazionale Italia Nostra
Onlus, a sua volta autrice di uno dei ricorsi riuniti dal giudice di prime
cure, sulla scorta di motivi sovrapponibili a quelli articolati
dall’Amministrazione regionale.
Si sono costituiti, per resistere
all’appello, il CIPE, i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’A.N.A.S. S.p.a.
(quest’ultima individuata quale Ente aggiudicatore dell’intervento), i
quali hanno analiticamente replicato alle doglianze di parte appellante,
concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Con la stessa
finalità si sono costituiti in giudizio il Comune di Castrignano del Capo
e la Provincia di Lecce, quest’ultima reiterando anche plurime eccezioni
di irricevibilità o inammisisbilità del ricorso di primo grado, rimaste
assorbite nella sentenza impugnata.
È altresì intervenuta, ad
adiuvandum, l’Associazione Save Salento – Salviamo il Salento,
associandosi alle censure di parte appellante e concludendo per la riforma
della sentenza impugnata.
All’esito della camera di consiglio del 9
novembre 2010, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensiva proposta
unitamente all’impugnazione del dispositivo, inibendo la stipula del
contratto di appalto per la realizzazione dell’intervento fino alla
definizione del merito, limitatamente al tratto stradale oggetto di
contestazione.
Da ultimo, l’Amministrazione appellante ha depositato
rinuncia all’appello ritualmente notificata alle controparti, determinata
da un accordo intervenuto tra le Amministrazioni interessate in ordine a
una futura variazione del progetto per cui è causa per quanto attiene
l’ultimo tratto, come sopra indicato, in senso conforme al parere a suo
tempo espresso dalla Regione.
Con successive memorie, le parti hanno
espresso il proprio avviso circa gli effetti della predetta rinuncia anche
sull’appello autonomamente proposto dall’Associazione Nazionale Italia
Nostra Onlus.
All’udienza del 10 maggio 2011, la causa è stata
trattenuta in decisione.
II – La medesima sentenza del T.A.R. pugliese
è stata separatamente impugnata dai signori Vito Lisi (quale legale
rappresentante dell’Associazione Comitato SS 275), Luigi Russo (quale
legale rappresentante delle Associazioni Coppula Tisa e S.O.S. Costa
Salento), Antonio Bleve (quale legale rappresentante dell’Associazione Mir
Preko Nada), Roberto Orlando (quale legale rappresentante dello Japige
Circolo ARCI), Corrado Russo (quale legale rappresentante
dell’Associazione Gaia) e Antonio Moscaggiuri (quale legale rappresentante
dell’Associazione Federconsumatori Provinciale di Lecce): le predette
associazioni erano state promotrici di altro ricorso riunito a quello
della Regione Puglia e definito con la sentenza in epigrafe.
A sostegno
dell’appello sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) errores in
iudicando in relazione alla fondatezza del primo mezzo di doglianza
(in ordine all’omessa considerazione del dissenso espresso dalla Regione
Puglia ed alla carenza in capo all’A.N.A.S. S.p.a. della qualità di
“soggetto aggiudicatore”);
2) in subordine, errores in
iudicando in relazione alla fondatezza del secondo mezzo di doglianza
(in ordine alla impossibilità per la Regione Puglia di esprimere il
proprio dissenso nella fase procedimentale di cui all’art. 165, comma 6,
del d.lgs. nr. 163 del 2006).
Di poi, gli appellanti hanno proposto i
seguenti motivi aggiunti in sede di appello ai sensi dell’art. 104, comma
3, cod. proc. amm., sulla base della sopravvenuta conoscenza di documenti
non prodotti in primo grado:
3) violazione della legge regionale della
Puglia 3 ottobre 1986, nr. 31, in relazione alla legge statale 5 ottobre
1991, nr. 317, e alla legge regionale della Puglia 8 marzo 2007, nr. 2,
avuto riguardo allo Statuto dell’Ente pubblico economico denominato
Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese
(SISRI), con sede in Lecce; violazione ed omessa applicazione dell’art. 1
del decreto legislativo 20 agosto 2002, nr. 190, in relazione all’art. 17,
comma 10, della legge 11 febbraio 1994, nr. 109, nel testo sostituito
dall’art. 7, lettera i), della legge 1 agosto 2002, nr. 166, nonché
in riferimento agli artt. 59 e segg. del d.P.R. 21 dicembre 1999, nr. 554;
violazione e omessa applicazione dell’art. 164 del d.lgs. nr. 163 del
2006, in relazione alle norme dettate dalla Parte Ii ovvero dalla Parte
III del medesimo testo di legge, in tema di incarichi e concorsi di
progettazione; violazione e omessa applicazione dell’art. 2 bis del
d.lgs. nr. 190 del 2002, in relazione all’art. 164, del d.lgs. nr. 163 del
2006; eccesso di potere per abnormità procedimentale, difetto assoluto di
istruttoria e ingiustizia manifesta; sviamento di potere e di
procedura.
Anche in questo ricorso si sono costituite le suindicate
Amministrazioni statali, opponendosi all’accoglimento dell’appello e dei
motivi aggiunti; altrettanto ha fatto la Provincia di Lecce, reiterando
altresì le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado rimaste
assorbite nell’epigrafata sentenza di reiezione.
Sono altresì
intervenuti, ad opponendum, la Pros.Sal. S.r.l. e l’ingegner Angelo
Sticchi Damiani, in qualità di soggetti curatori della predisposizione del
progetto preliminare dell’opera per cui è causa, concludendo per la
reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
A
seguito del deposito in atti della documentazione inerente all’accordo tra
Amministrazioni sopra richiamato (che ha indotto la rinuncia della Regione
al proprio appello), gli appellanti hanno altresì proposto i seguenti
ulteriori motivi aggiunti:
1) nullità ex art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, nr. 241, del “verbale incontro del 3
marzo 2011” per violazione di norme imperative, carenza di potere,
incompetenza assoluta e relativa, indeterminatezza e indeterminabilità
dell’oggetto, illiceità della causa e dei motivi, mancanza
dell’oggetto;
2) nullità per derivazione, stante la nullità degli
incarichi di progettazione a Pro.Sal. S.r.l.
All’udienza del 10 maggio
2011, anche questa causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va disposta la riunione degli
appelli in epigrafe ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., avendo gli
stessi a oggetto la medesima sentenza.
2. Giunge all’attenzione
della Sezione il contenzioso relativo alla progettazione dell’intervento
denominato “Ammodernamento della SS 275 (tratta Maglie – S. Maria di
Leuca)” ed al successivo affidamento dei relativi lavori: tale
intervento risulta inserito nel Primo Programma delle Opere Strategiche,
approvato dal CIPE ai sensi dell’art. 1 della legge nr. 443 del 21
dicembre 2001.
Il progetto preliminare dell’opera è stato approvato
dallo stesso CIPE, con le prescrizioni e raccomandazioni impartite dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera nr. 92 del 21
dicembre 2004.
La Regione Puglia, che pure aveva espresso parere
favorevole sulla localizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 3, comma 5,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, nr. 190, ha poi impugnato dinanzi
al T.A.R. della Puglia i successivi atti relativi all’approvazione del
progetto definitivo, ritenendo lese le proprie prerogative in tema di
assenso alla soluzione progettuale prescelte (disciplinate dall’art. 166
del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, medio tempore entrato in vigore); in particolare, il dissenso si appuntava sul
tratto conclusivo del tracciato stradale – dall’intersezione con la SP 210
fino a S. Maria di Leuca – per il quale l’Amministrazione regionale
riteneva la soluzione individuata eccessiva e ultronea rispetto alle
esigenze di traffico, oltre che lesiva dei valori paesaggistici e
ambientali della zona interessata.
Con la sentenza oggetto delle
odierne impugnazioni, il giudice di prime cure – che pure, con ordinanza
confermata da questa Sezione, aveva accolto l’istanza cautelare che
accompagnava il ricorso – ha respinto tutte le doglianze formulate dalle
parti istanti.
3. Tutto ciò premesso, occorre dare atto della
rinuncia all’appello ritualmente notificata e depositata dalla Regione
Puglia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., e assumere le conseguenziali
determinazioni.
Detta rinuncia – lo si precisa ai fini di una migliore
comprensione delle statuizioni che seguiranno – segue a un accordo
intervenuto fra le Amministrazioni interessate, successivamente
all’ulteriore ordinanza con la quale questa Sezione ha accolto l’istanza
cautelare formulata avverso il dispositivo della sentenza di reiezione,
con il quale è stata concordata una modifica progettuale interessante
proprio l’ultimo tratto come sopra indicato, destinata a essere introdotta
in sede di progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 169 del citato
d.lgs. nr. 163 del 2006, e che la Regione ha evidentemente ritenuto idonea
a consentire il superamento del proprio pregresso dissenso.
4. In
considerazione dell’accordo sopra indicato e degli atti connessi,
depositati in giudizio unitamente alla rinuncia all’appello
dell’Amministrazione regionale, la Provincia di Lecce ha eccepito – fra
l’altro – l’improcedibilità anche dell’ulteriore appello proposto in via
incidentale dall’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus (a sua volta
ricorrente in primo grado), in relazione al quale non vi è stata formale
rinuncia.
L’eccezione è fondata.
Ed invero, va innanzi tutto
richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la
sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione può conseguire a
qualsiasi mutamento della situazione di fatto, oltre che di quella di
diritto, purché idoneo a rendere certa e definitiva la privazione di
qualsiasi utilità, anche indiretta o strumentale, in capo all’originario
ricorrente per effetto di un ipotetico accoglimento della sua domanda
(cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, nr. 6549;
id., 13 luglio 2010, nr. 4540; id., 11 maggio 2010, nr. 2833).
Ne
discende che, ai fini del verificarsi della situazione sopra richiamata,
non è indispensabile che il provvedimento originariamente impugnato sia
sostituito da un nuovo provvedimento definitivo, bastando che sia comunque
certo il definitivo superamento della sua possibile efficacia, in modo da
determinare la suindicata privazione di utilità dell’impugnazione.
Con
riguardo al caso che qui occupa, giova premettere che l’impugnazione
proposta dall’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus appare
sostanzialmente sovrapponibile a quella della Regione Puglia, essendo
fondata sulle medesime ragioni di fatto e di diritto (violazione delle
prerogative regionali in sede di progettazione definitiva).
Pertanto,
il Collegio reputa evidente che allo stato alcuna utilità potrebbe
rivenire anche alla ridetta associazione da un eventuale accoglimento del
ricorso, dal momento che la soluzione progettuale contestata deve
considerarsi ormai definitivamente abbandonata dalle Amministrazioni
procedenti, che con l’accordo sopravvenuto si sono vincolate a porre in
essere una situazione diversa: e poco conta, ai fini che qui interessano,
che la modifica progettuale non sia stata ancora “formalizzata” con atto
definitivo, essendone stata rimessa la realizzazione pratica alla fase di
progettazione esecutiva.
È appena il caso di aggiungere che esula dal
presente giudizio la questione – evocata da talune parti –
dell’ammissibilità o meno della modifica de qua nella sede
suindicata, ex art. 169 del d.lgs. nr. 163 del 2006, alla luce del
principio della necessaria corrispondenza tra progetto definitivo e
progetto esecutivo: tale questione, se del caso, potrà essere sollevata da
chi vi abbia interesse con apposita impugnazione, una volta che sarà
esistente e nota la delibera approvativa delle modifiche progettuali
concordate con l’accordo allo stato intervenuto.
Per analoghi motivi,
non può assumere alcun rilievo in questa sede la circostanza – pure
stigmatizzata da alcune parti in sede di discussione orale – della mancata
partecipazione all’accordo de quo del CIPE, responsabile
dell’originaria predisposizione del progetto, atteso che la modifica
concordata è destinata ad essere realizzata dal soggetto esecutore,
A.N.A.S. S.p.a. (il cui rappresentante ha sottoscritto l’accordo
medesimo).
Infine, esigenze di completezza impongono di rilevare anche
che, in considerazione dell’interesse “diffuso” alla tutela paesaggistica
e ambientale di cui è portatrice l’originaria ricorrente Associazione
Nazionale Italia Nostra Onlus, può certamente escludersi che possa
residuare in capo alla stessa un qualsivoglia interesse all’accertamento
incidentale dell’illegittimità del progetto come impugnato (oggi superato,
per quanto si è detto) a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3,
cod. proc. amm.
5. Resta da esaminare l’appello, integrato da
motivi aggiunti, proposto dai signori Vito Lisi e altri, in qualità di
legali rappresentanti di altrettanti comitati e associazioni di tutela
paesaggistica e ambientale.
Tale appello va respinto, dovendo trovare
accoglimento la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso
originario (rimasta assorbita nella sentenza impugnata) qui riproposta
dalla Provincia di Lecce.
5.1. Al riguardo, va richiamato
l’orientamento della Sezione recentemente ribadito, secondo cui la
speciale legittimazione processuale conferita dall’art. 18 della legge 8
luglio 1986, nr. 349, alle associazioni di tutela ambientale è da
intendersi rigorosamente circoscritta alle sole associazioni riconosciute
ai sensi dell’art. 13 della medesima legge, dovendo escludersi la
perdurante validità della possibilità – un tempo riconosciuta dalla
giurisprudenza – di attribuire una legittimazione de facto a
qualsiasi soggetto collettivo il quale dimostrasse di possedere
determinati requisiti in termini di radicamento sul territorio: ciò in
quanto, una volta che è intervenuto il legislatore a colmare il deficit di tutela dei richiamati interessi “diffusi”, la legittimazione
discende direttamente dalla legge in capo ai soggetti rientranti nella
previsione ex art. 13, e non può essere estesa anche a soggetti
estranei ad essa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2011, nr.
1876).
Nel caso di specie, nessuna delle associazioni odierne
appellanti risulta riconosciuta in base alla normativa sopra richiamata, e
anzi alcune di esse risultano costituite ad hoc per opporsi allo
specifico intervento infrastrutturale per cui è causa.
5.2. Oltre a
ciò, può ad abundantiam rilevarsi che gli ulteriori motivi aggiunti
depositati in data 12 aprile 2011 risultano inammissibili sotto diverso
profilo.
Con detti motivi aggiunti, sono stati censurati l’accordo
intervenuto tra le Amministrazioni realizzatrici dell’opera e l’ulteriore
documentazione depositata in atti dalla difesa della Regione Puglia: e,
quindi, atti sopravvenuti nel corso del presente giudizio d’appello a
quelli originariamente impugnati.
Tuttavia – ed in disparte ogni
approfondimento circa la natura effettivamente provvedimentale o meno di
tali atti, su cui pure la difesa della Provincia di Lecce si intrattiene -
l’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., laddove consente la proposizione di
motivi aggiunti in appello “qualora la parte venga a conoscenza di
documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da
cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi
impugnati”, ha codificato il pregresso orientamento giurisprudenziale
che ammette i motivi aggiunti in grado d’appello al solo fine di dedurre
ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, e non anche nella
diversa ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti
sopravvenuti alla sentenza di primo grado (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7
aprile 2008, nr. 1442; Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2007, nr. 5024;
Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2006, nr. 4648).
Ciò si ricava da una
piana lettura della disposizione innanzi citata, la quale non parla
affatto di impugnazione degli atti sopravvenuti, ma solo dell’emergere (a
seguito della sopravvenuta conoscenza di documenti già esistenti, ma non
prodotti in primo grado) di ulteriori “vizi degli atti o provvedimenti
amministrativi impugnati”, con tale locuzione dovendo intendersi
quelli oggetto dell’originaria impugnazione; l’opposta opzione ermeneutica
consentirebbe l’impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima
volta e direttamente in sede di appello, con violazione del principio del
doppio grado di giurisdizione.
6. In conclusione, alla luce di
quanto fin qui esposto, s’impone una pronuncia con la quale, in relazione
al ricorso nr. 8397 del 2010, si dia atto della rinuncia all’appello da
parte della Regione Puglia e si dichiari l’improcedibilità dell’appello
dell’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus, ed in relazione al
ricorso nr. 10467 del 2010 si respinga l’appello ed i motivi
aggiunti.
7. L’oggettiva complessità delle questioni evocate nel
giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente
grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in
epigrafe:
- in relazione al ricorso nr. 8397 del 2010, dà atto della
rinuncia all’appello della Regione Puglia e dichiara improcedibile
l’appello dell’Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus;
- in
relazione al ricorso nr. 10467 del 2010, respinge l’appello ed i motivi
aggiunti.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta,
Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere,
Estensore
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2011
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