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| n. 6-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 15 giugno 2011 n. 3647
Pres. Maruotti - Est.
Atzeni
Gestioni Industriali s.r.l. (Avv.ti P. Guadagni, E. Soprano) c/
il Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli (Avv. Stato) |
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1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia –
Adozione – Presupposti - Elementi presuntivi e indiziari – Sufficienza –
Insussistenza reati in sede penale – Irrilevanza.
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2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia –
Adozione – Quadro indiziario – Valutazione – Discrezionalità - Conseguenze
– Sindacato del G.A. – Difetto di motivazione, illogicità, travisamento -
Merito – Preclusione.
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3. Contratti della P.A. – Informativa antimafia –
Adozione – Presupposti – Intercettazioni tra terzi – Rilevanza.
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4. Contratti della P.A. – Informativa antimafia –
Adozione – Elementi indiziari – Successivo comportamento contrario –
Decorso del tempo – Discrezionalità – Sussiste.
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1. L'informativa antimafia, emessa ai sensi dell'art. 10,
comma 7, lett. c) d.P.R. 252/1998, prescinde completamente da ogni
provvedimento penale a carico degli appartenenti all'impresa, sia pure di
carattere preventivo o anche assolutorio, e si giustifica considerando il
pericolo dell'infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né
immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi
e indiziari, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del
prefetto, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della
illogicità, incoerenza o inattendibilità. Infatti, l'informativa antimafia
non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere
accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi,
che, in sede penale, non sono valsi ad accertare la sussistenza di un
reato, possono ben essere suscettibili di diversa valutazione in sede
amministrativa, al fine di fondare un giudizio di possibilità che
l'attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati
alla criminalità organizzata.
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2. Il Prefetto, nel rendere le informazioni antimafia
richieste ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. c), d.P.R. n. 252 del
1998, non deve basarsi necessariamente su specifici elementi, ma deve
effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro
indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della
non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte
dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle
organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni,
per cui il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel
merito, restando, di conseguenza, circoscritto a verificare sotto il
profilo della logicità, il significato attribuito agli elementi di fatto e
l'iter seguito per pervenire a certe conclusioni, anche perché le
informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata
discrezionalità, non suscettibile di sindacato di merito in assenza di
elementi atti a evidenziare profili di deficienza motivazionale, di
illogicità e di travisamento.
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3. E’ legittima l’informativa antimafia adottata a carico
di un’impresa nell’ipotesi in cui gli amministratori della suddetta, siano
descritti, in una conversazione intercettata, intercorsa fra due
appartenenti alla criminalità organizzata, come soggetti che hanno pagato
periodicamente tangenti al gruppo criminale, il quale in contraccambio li
ha agevolati nell’acquisizione di commesse.
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4. In tema di informativa antimafia, gli elementi
ricavabili dalla presenza di forti indizi di contiguità con la criminalità
organizzata possono essere superati solo qualora questi siano contraddetti
da un successivo comportamento tale da non confermare il suddetto elemento
indiziario; rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare
per quanto tempo debba protrarsi tale comportamento per superare la
rilevanza dei suddetti indizi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4805 del
2010, proposto da
Gestioni Industriali s.r.l. in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale
Guadagni ed Enrico Soprano, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico
Soprano in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
il Ministero dell'interno, U.T.G. -
Prefettura di Napoli, in persona del Ministro in carica, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso
i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; il Comune di Pomigliano
d'Arco in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado
del giudizio;
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Sigma s.a.s. in persona del legale rappresentante, non
costituita in questo grado del giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
della Campania, sede di Napoli, Sezione Prima, n. 01835/2010, resa tra le
parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le
parti gli avvocati Soprano e dello Stato Vitale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della
Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 3682/2009, Gestioni industriali
s.r.l. in persona del legale rappresentante impugnava la nota n. 783/09 in
data 29 maggio 2009 con la quale la Sigma s.a.s., appaltatrice per il
Comune di Pomigliano D’Arco di alcuni lavori pubblici, avendo chiesto alla
stazione appaltante l’autorizzazione ad avvalersi della suddetta s.r.l.
per la fornitura ed il trasporto di calcestruzzo, le comunicava che alla
luce delle informative antimafie ricevute ed in ottemperanza al dettato
del protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli era
impossibile definire alcun accordo commerciale.
La società impugnava
inoltre la nota del Comune di Pomigliano d’Arco n. 3603 in data 26 maggio
2009, di diniego dell’autorizzazione di cui si tratta, e la nota della
Prefettura di Napoli n. 3879 in data 5 maggio 2009, nonché ogni ulteriore
atto connesso e conseguente.
Essa lamentava carenza di istruttoria e
motivazione, nonché l’assenza di elementi indiziari di controindicazione
mafiosa, nulla emergendo dai certificati del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti degli amministratori della Società, chiedendo quindi
l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in
epigrafe, n. 1835 in data 8 aprile 2010, il Tribunale amministrativo della
Campania, sede di Napoli, Sezione Prima, respingeva il ricorso.
2.
Avverso la predetta sentenza propone appello Gestioni industriali s.r.l.,
contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo
la sua riforma, previa sospensione, e l’accoglimento del ricorso di primo
grado.
Alla camera di consiglio del 13 luglio 2010 è stata decisa la
riunione al merito dell’istanza cautelare.
Si è costituito in giudizio
il Ministero dell’interno chiedendo il rigetto del
ricorso.
L’appellante ha depositato memoria.
La causa è stata
assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2011.
3.
L’appello è infondato.
3.1. I termini della discrezionalità attribuita
all’Amministrazione in ordine al rilascio di informative antimafie sono
stati precisati da orientamento, invero pacifico, di questa Sezione, del
quale è espressione, ad esempio, la decisione 14 aprile 2009, n. 2276, con
la quale è stato affermato che l'informativa antimafia, emessa ai sensi
dell'art. 10, comma 7, lett. c) d.P.R. 252/1998, prescinde completamente
da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all'impresa (sia
pure di carattere preventivo o anche assolutorio), e si giustifica
considerando il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, che non deve essere
immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su
elementi presuntivi e indiziari, la cui valutazione è rimessa alla lata
discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità sotto il
profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità.
Pur se non è
accettabile, in presenza di elementi indiziari evanescenti, che venga
enfatizzato il rischio di infiltrazione mafiosa al fine di emettere una
informativa antimafia, non è altrettanto accettabile che lo stesso rischio
venga sottovalutato perché, in sede penale, non sono stati accertati
elementi sufficienti per affermare la responsabilità penale.
Pertanto,
l'informativa antimafia non risponde a finalità di accertamento di
responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con
la conseguenza che elementi, che, in sede penale, non sono valsi ad
accertare la sussistenza di un reato, possono ben essere suscettibili di
diversa valutazione in sede amministrativa, al fine di fondare un giudizio
di possibilità che l'attività considerata possa subire condizionamenti da
soggetti legati alla criminalità organizzata.
Deve dunque concludersi
nel senso che il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste
ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. c), d.P.R. n. 252 del 1998, non deve
basarsi necessariamente su specifici elementi, ma deve effettuare la
propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove
assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta
infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano
rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali
negli appalti delle pubbliche amministrazioni, per cui il sindacato del
giudice amministrativo non può impingere nel merito, restando, di
conseguenza, circoscritto a verificare sotto il profilo della logicità, il
significato attribuito agli elementi di fatto e l'iter seguito per
pervenire a certe conclusioni, anche perché le informative prefettizie in
questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalità, non
suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a
evidenziare profili di deficienza motivazionale, di illogicità e di
travisamento.
3.2. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha operato nel
rispetto dei principi appena riassunti.
L’informativa, negativa per
l’appellante, si basa principalmente su un’intercettazione ambientale
risalente all’anno 2001 (il provvedimento impugnato risale all’anno
2009).
Nella conversazione, intercorsa fra due appartenenti alla
criminalità organizzata, gli amministratori della società appellante sono
descritti come soggetti che hanno pagato periodicamente le tangenti al
gruppo criminale, il quale in contraccambio li ha agevolati
nell’acquisizione di commesse.
Ritiene il Collegio che giustamente
l’indizio è stato valutato di estrema gravità, e costituisca quindi utile
presupposto dell’informativa.
E’ vero che l’appellante, o meglio i suoi
amministratori, sono descritti, nella conversazione intercettata, come
vittime del reato di estorsione, ma al tempo stesso gli intercettati danno
atto di una loro piena compenetrazione nel sistema criminale, al quale
hanno contribuito finanziariamente ma ricavandone benefici per il
conseguimento di nuove commesse, sulle quali ovviamente pagare ulteriori
tangenti.
Gli amministratori della Società appellante sono risultati
quindi come vittime ma allo stesso tempo beneficiari del sistema
criminale.
Ad avviso del Collegio un elemento indiziario di tale
gravità conserva la propria forza nel tempo, e rientra nella
discrezionalità dell’Amministrazione valutare quando questa sia venuta
meno.
Al riguardo, più che il semplice decorso del tempo rilevano
elementi positivi, dai quali risulti che gli indizi, pur gravi, sono
superati in forza di successivi comportamenti.
In altri termini,
afferma il Collegio che gli elementi ricavabili dalla presenza di forti
indizi di contiguità con la criminalità organizzata possono essere
superati solo qualora questi siano contraddetti da un successivo
comportamento tale da non confermare il suddetto elemento indiziario;
rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare per quanto
tempo debba protrarsi tale comportamento per superare la rilevanza dei
suddetti indizi.
L’argomentazione proposta non può, in conclusione,
essere condivisa.
4. L’appello deve, di conseguenza, essere
respinto.
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 4805/10, come
in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento,
in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente
grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00
(quattromila/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti,
Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino,
Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2011
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