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| n. 5-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 23 maggio 2011 n. 3107
Pres.De Nictolis - Est.
Garofoli
Assagaime Associazione tra Agenzie d'affari in mediazione
turistiche di viaggi, di Rosolina, Cob - Consorzio Operatori Balneari,
Villaggio Turistico Rosapineta Sud, Villaggi Club Srl, Consorzio Delta
Nord Societa' Coop A Rl, Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il
World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong - Onlus, Italia Nostra - Onlus,
Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, (Avv.ti M. Ceruti, A. Petretti)/
Ministero dell’ambiente (Avv. gen.Stato);Regione Veneto(Avv.ti C.Ligabue,
A. Manzi, E. Mio);Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. gen.
Stato) |
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Bellezze naturali - Energia elettrica - Persone fisiche e
giuridiche - Giustizia amministrativa.
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Bellezze naturali - Energia elettrica - Persone fisiche e
giuridiche - Giustizia amministrativa.
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L'espressa legittimazione, ai sensi dell'art. 13, della
legge n. 349 del 1986, delle associazioni ambientalistiche di dimensione
nazionale e ultraregionale ad esperire l'azione giudiziale al fine di
tutelare l'ambiente, non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione
ad agire in ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri
comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere
l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni
residenti su tale circoscritto territorio. Tanto ciò è vero che si è
determinato un criterio di legittimazione cd. legale, alla stregua del
quale il Giudice Amministrativo può riconoscere, caso per caso, la
legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad
associazioni locali sempre che perseguano statutariamente in modo non
occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di
rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla
zona in cui si trova il bene a fruizione collettiva che si assume leso.
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L'applicazione dell’art. 5 bis del D.L. n. 5 del 2009 in
ordine alla riconversione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati ad oli combustibile in centrali a carbone presuppone
che sia stata effettuata una adeguata comparazione di impatto ambientale.
Più precisamente tale norma presuppone che all'esito della predetta
comparazione, l'Autorità amministrativa competente abbia responsabilmente
concluso per il minore o quanto meno equivalente impatto ambientale della
centrale a carbone. In difetto di un principio di legislazione statale che
imponga la realizzazione delle centrali elettriche alimentate a carbone
senza lasciare margini all'intervento legislativo regionale, e nella
perdurante vigenza di una legge regionale, come accaduto nel caso concreto
(L.R. Veneto n. 36 del 1997), volta ad introdurre, per un dato contesto
territoriale, un criterio di preferenza delle centrali elettriche
alimentate a gas metano, salve fonti di alimentazione con minore o pari
impatto ambientale, il coordinamento esegetico delle fonti normative de
quibus non può che aver luogo nei termini sopra descritti, imponendosi
quindi una esplicitazione delle ragioni sottese alla indicata valutazione
comparativa. Esplicitazione motivazionale tanto più doverosa in un'ottica
di trasparenza delle pur discrezionali scelte amministrative, a garanzia
della loro ponderatezza e di una consapevole assunzione di responsabilità.
Ne consegue che, in assenza di un'adeguata motivazione gli atti in tal
senso adottati devono considerarsi illegittimi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10216 del
2010, proposto da:
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Assagaime - Associazione tra Agenzie d'affari in
mediazione turistiche di viaggi, di Rosolina, Cob - Consorzio Operatori
Balneari, Villaggio Turistico Rosapineta Sud, Villaggi Club Srl, Consorzio
Delta Nord Societa' Coop A Rl, Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per
il World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong - Onlus, Italia Nostra - Onlus,
Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, in persona dei rappresentanti
legali, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Ceruti, Alessio
Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli
Scipioni, n. 268/A;
contro
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali,
Ministero dello sviluppo economico, in persona dei legali rappresentanti,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati
per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Regione Veneto, in persona
del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Cecilia
Ligabue, Andrea Manzi, Emanuele Mio, con domicilio eletto presso Andrea
Manzi in Roma, via Gonfalonieri, n. 5;
nei confronti di
Ministero per i beni e le attività culturali,
Ministero dello sviluppo economico, in persona dei legali rappresentanti,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati
per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Regione Veneto, Arpav -
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, Cesare
Donnhauser, Società Enel Produzione s.p.a., Arpav - Agenzia regionale per
la protezione dell'ambiente del Veneto; Società Enel Produzione s.p.a.,
Società Enel s.p.a., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe De
Vergottini, Cesare Caturani, con domicilio eletto presso Giuseppe De
Vergottini in Roma, via A. Bertoloni, 44; Enel Spa, rappresentata e difesa
dagli avvocati Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Caturani, Leonardo
Maurizio Procopio, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in
Roma, via A. Bertoloni, n. 44;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA,
SEZIONE II, n. 32824/2010, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO
POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SU PROGETTO DI TRASFORMAZIONE A
CARBONE DI CENTRALE TERMOELETTRICA DI PORTO TOLLE – RISARCIMENTO
DANNI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività
culturali, del Ministero dello sviluppo economico, della società Enel
Produzione, della società Enel s.p.a., della Regione Veneto;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art.
119, co. 5, cod. proc. amm.;
Considerato che è stato dichiarato
l’interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla
sentenza;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il
Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti l’avvocato Ceruti, l'avvocato
dello Stato Guida, gli avvocati Andrea Manzi, Caturani e De
Vergottini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 32824 del 2010 il T.A.R. Lazio
-dichiarate irrilevanti e comunque manifestamente infondate le eccezioni
di illegittimità costituzionale dedotte con riguardo all’art.
5-bis, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
in l. 9 aprile 2009, n. 33- ha respinto il ricorso proposto avverso gli
atti del procedimento conclusosi con decreto prot. DSA-DEC 2009/0000873
del 24 luglio 2009, con cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, ha espresso giudizio positivo di compatibilità
ambientale sul progetto per la realizzazione d’una centrale termoelettrica
da 1980 Mw, alimentata a carbone e biomasse vergini nella misura massima
del 5% su due gruppi, ubicata nel Comune di Porto Tolle (RO), da
realizzare in luogo dell’esistente centrale ad olio combustibile.
2.
Quanto alla vicenda procedimentale portata al vaglio giurisdizionale, in
data 31 marzo 2005 la società ENEL Produzione ha presentato al Ministero
dell’ambiente istanza di parere di compatibilità ambientale in riferimento
al citato progetto di riconversione.
Dopo una battuta d’arresto del
procedimento avutasi a seguito delle perplessità manifestate dalla
Commissione VIA-VAS nella seduta del 23 luglio 2007 e recepite nella nota
interlocutoria del 13 agosto 2007 della Direzione Generale per la
salvaguardia ambientale, il procedimento amministrativo è stato riavviato
e, in data 29 aprile 2009, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA-VAS ha espresso parere favorevole n. 285.
Dopo lo
svolgimento di un’inchiesta pubblica richiesta dai Comuni interessati e
l’acquisizione di un parere dell’ARPAV- Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente del Veneto- con DGR n. 2018 del 7 luglio 2009, la
Giunta regionale del Veneto si è espressa subordinando il parere positivo
ad una riformulazione di talune prescrizioni già contenute nel citato
parere n. 285 del 29 aprile 2009.
Infine, a valle della seduta del
Comitato di coordinamento della Commissione VIA-VAS in data 9 luglio 2009,
con decreto del 24 luglio 2009, n. 873, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali, ha espresso parere positivo di compatibilità
ambientale, accompagnato da talune prescrizioni.
3. In primo grado, il
T.A.R. Lazio ha disatteso le censure con cui i ricorrenti hanno tra
l’altro lamentato:
• presunte anomalie relative al procedimento
svoltosi a livello regionale (modalità di convocazione e svolgimento
dell’inchiesta pubblica, composizione della Commissione regionale) e
statale (mancata accettazione di alcune delle prescrizioni cui la
Commissione regionale VIA ha subordinato il parere favorevole espresso in
data 30 giugno 2009, omesso coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna e
dell’Ente Parco regionale Delta del Po);
• l’assunta incompetenza del
Comitato di coordinamento della Commissione tecnica VIA-VAS espressosi con
parere del 15 luglio 2009;
• la violazione del principio di
imparzialità asseritamente conseguente alla partecipazione alle
Commissioni regionale e statale intervenute nel procedimento del dott.
Franco Secchieri;
• la illegittima composizione della Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS;
• la mancata
valutazione delle alternative di progetto, intese come tipologia di
alimentazione dell’impianto;
• l’autorizzazione di emissioni di
inquinanti in misure superiori a quelle indicate nel progetto ENEL, oltre
che a quelle desumibili dai documenti BAT;
• l’impatto sul
paesaggio;
• l’inadeguatezza della valutazione di incidenza.
Contro
la sentenza propongono gravame gli appellanti ritenendone l’erroneità e
chiedendone l’annullamento.
All’udienza del 10 maggio 2011 la causa è
stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito
espressi.
2. La questione oggetto di contenzioso attiene alla
legittimità degli atti intervenuti nel corso del procedimento conclusosi
con il favorevole parere di compatibilità ambientale espresso con
riferimento al progetto di riconversione della centrale ad olio
combustibile nel Comune di Porto Tolle (RO) in una centrale termoelettrica
da 1980 Mw, alimentata a carbone e biomasse vergini nella misura massima
del 5% su due gruppi.
3. Preliminarmente, prima di passare
all’esame del merito, va ritenuta la legittimazione degli
appellanti.
Nessun dubbio può sorgere quanto alla legittimazione di
Italia Nostra, W.W.F. e GREENPEACE, individuate quali associazioni di
protezione ambientale nazionali ex art. 13, l. 8 luglio 1986, n.
349
Parimenti, quanto agli altri appellanti, merita considerare che,
come già in passato dalla Sezione ripetutamente affermato (tra le altre,
13 settembre 2010, n. 6554), l'esplicita legittimazione, ai sensi del
citato art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni
ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione
giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in
ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati
spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente,
la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale
circoscritto territorio.
Altrimenti opinando, le località e le
relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o
all'ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma
protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste
espressamente legittimate per legge.
Detto altrimenti, le previsioni
normative citate hanno creato un criterio di legittimazione "legale"
destinato ad aggiungersi a quelli in precedenza elaborati dalla
giurisprudenza per l’azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e
non li sostituisce.
Ne consegue che il giudice amministrativo può
riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti
amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali
(indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano
statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed
abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di
afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione
collettiva che si assume leso; che è quanto ad avviso del Collegio è dato
riscontrare con riguardo ai Consorzi, al Comitato e all’Associazione
appellanti, avuto riguardo ai tre parametri tradizionalmente utilizzati al
riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità
statutarie dell’ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché
alla c.d. vicinitas dello stesso rispetto all’interesse sostanziale
che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del
quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio.
4.
Passando, quindi, al merito, ritiene il Collegio di muovere dall’esame dei
motivi di ricorso con cui si lamenta l’inadeguatezza della “valutazione
delle alternative di progetto”.
4.1. Giova prendere le mosse dalla
ricostruzione dello specifico quadro normativo di riferimento.
L’art.
30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, dispone che “Nell'ambito
dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po
….: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere
alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore
impatto ambientale”.
La disposizione regionale citata, dettata in
considerazione della specificità del territorio preso in considerazione e
con un’evidente finalità quindi di protezione ambientale, nell’esercizio
anche della competenza legislativa regionale in materia di “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117 co. 3,
Cost.), senza certo prescrivere in via esclusiva l’alimentazione a gas
metano degli impianti di produzione di energia elettrica realizzabili,
esprime una sicura opzione legislativa di preferibilità per gli impianti
per l’appunto alimentati a gas metano, ammettendo una differente
alimentazione solo a condizione che siano utilizzate “fonti alternative
di pari o minore impatto ambientale”.
Perché quindi -in
applicazione della citata disposizione adottata dal legislatore della
Regione Veneto- possa essere espressa una valutazione positiva di
compatibilità ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica
diversamente alimentato è necessaria una quanto mai accurata istruttoria
volta a comparare sul piano tecnico ed in concreto l’impatto ambientale
potenzialmente correlato al funzionamento della centrale proposta con
quello sempre potenzialmente derivante dall’esercizio di impianti che, a
parità di energia prodotta, siano tuttavia alimentati a gas metano:
adeguata valutazione comparativa di cui l’amministrazione preposta alla
formulazione del parere di compatibilità ambientale è quindi tenuta a dare
compiutamente atto nella parte motiva, responsabilmente prendendo in
considerazione -nel condurre sul piano tecnico il raffronto- ciascuno dei
fattori che assumono rilievo nel determinare l’impatto ambientale di una
centrale elettrica, salvo successivamente a procedere ad una valutazione
di tipo complessivo.
La valutazione delle alternative di progetto, già
rientrante tra i compiti propri dell’amministrazione in generale deputata
ad esprimersi in merito alla compatibilità ambientale, assume quindi
connotati di particolare stringenza per effetto della specifica disciplina
legislativa regionale richiamata.
Che è quanto, per vero, pare
riconoscere lo stesso giudice di primo grado allorché, nel concludere per
l’irrilevanza delle eccezioni di illegittimità costituzionale dedotte con
riferimento all’art. 5-bis, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in l. 9 aprile 2009, n. 33, afferma che
“l’art. 30 della l.r. 36/1997 non impone per forza l’alimentazione a gas
metano per le centrali elettriche, all’uopo bastandone una che assicuri un
<<…pari o minor impatto ambientale…>>, sicché occorre
verificare, IN CONCRETO e rispetto al gas metano, l’impatto ambientale
complessivo della scelta d’alimentazione per la proposta trasformazione
della centrale di Porto Tolle” (punto 2.2. della sentenza
appellata).
Lo stesso giudice di primo grado, tuttavia, nel
disattendere le specifiche censure con cui in quella sede è stata per
l’appunto lamentata l’inadeguata valutazione comparativa delle
“alternative di progetto”, richiama l’art. 5-bis, del citato d.l.
n. 5/2009 sostenendo che “in tal caso, non serve che il progetto rechi
alcuna graduazione delle alternative dei sistemi d’alimentazione, la VIA
potendo esser autorizzata, o no, a seconda che in concreto quello a
carbone non superi i predetti limiti, senza necessità di prevedere
soluzioni alternative, del tutto inutili rispetto alla previsioni di legge
e che, in tutta franchezza ed ove richiesti, s’appaleserebbero adempimenti
meramente defatigatori in capo al soggetto proponente, cui già incombono
oneri progettuali assai complessi”.
4.2. Ebbene, giova a questo punto
richiamare il citato art. 5-bis, d.l. n. 5/2009, e soffermarsi
sulle relazioni che intercorrono tra la stessa disposizione statale e il
citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36.
A norma dell’art.
5-bis, d.l. n. 5/2009, “per la riconversione degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in
esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro
combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di
legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione
territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro
emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i
grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II
dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto”.
La disposizione statale, con riferimento all’ipotesi di
“riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in
vigore della legge di conversione …. al fine di consentirne
l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido”, è quindi
precipuamente diretta ad introdurre una “deroga alle vigenti
disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di
localizzazione territoriale”.
Ad avviso del giudice di primo grado,
la citata norma statale renderebbe così superflua financo la necessità che
il soggetto il quale intenda proporre il progetto di centrale elettrica a
carbone prospetti soluzioni alternative, con differente fonte di
alimentazione.
4.3. Ebbene, ritiene il Collegio di non poter
condividere la conclusione interpretativa cui il giudice di prima istanza
è pervenuto, dovendosi più attentamente esaminare il rapporto
intercorrente tra l’art. 5-bis, d.l. n. 5/2009, e l’art. 30, l.r.
Veneto 8 settembre 1997, n. 36, in forza del quale, “nell'ambito
dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po
….: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere
alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore
impatto ambientale”.
Invero, come di recente sostenuto da Corte
cost. 22 luglio 2010 n. 278 (in sede di scrutinio di legittimità
costituzionale dell’art. 27, co. 27, l. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte
in cui richiama l’art. 5-bis, d.l. n. 5/2009), l’art. 5-bis,
d.l. n. 5/2009 deve intendersi come volto a derogare alle sole leggi,
statali e regionali, “che prevedono limiti di localizzazione
territoriale”, ossia quelle norme che determinino, “con specifico
riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di
localizzazione tale da determinare l'impossibilità dell'insediamento e non
permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa”.
Secondo la
citata pronuncia della Corte costituzionale, “la disposizione dell’art.
27, co. 27, l. n. 99/2009, nella parte in cui “riprende” l’art. 5-bis ,
può e deve essere interpretata restrittivamente (…)”.
Giova
riportare il passaggio rilevante della citata pronuncia 22 luglio 2010 n.
278 .
“Con essa il legislatore statale, anziché indicare criteri di
localizzazione favorevoli alla realizzazione degli impianti in questione,
si è spinto fino all’adozione di una generale clausola derogatoria della
legislazione regionale, per quanto in un settore ove non emerge la
necessità di costruire una rete di impianti collegati gli uni agli altri,
e dunque in assenza di un imperativo di carattere tecnico che imponesse
un’incondizionata subordinazione dell’interesse urbanistico ad esigenze di
funzionalità della rete. Tale tecnica legislativa, proprio in ragione per
un verso dell’ampiezza e per altro verso della indeterminatezza
dell’intervento operato (con esso, infatti, si deroga indiscriminatamente
all’intera legislazione regionale indicata), necessita di venire
ricondotta a proporzionalità in via interpretativa, ciò che la
formulazione letterale della norma consente.
Va osservato,
infatti, che la disposizione impugnata ha per oggetto le leggi regionali
«che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Questa Corte
ritiene che tale espressione linguistica sia stata impiegata dal
legislatore esattamente nell’accezione che, sia pure con riferimento ad un
caso peculiare, già si è visto ricorrere nella sentenza n. 331 del 2003,
per distinguerla dall’ipotesi dei consentiti «criteri di localizzazione»,
ovvero per il caso in cui la legge regionale determini, qui con specifico
riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di
localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non
permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa.
Non
vengono coinvolte dalla deroga, pertanto, né la generale normativa
regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti
in questione, o che comunque non si prefigga di impedirne la
realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie
di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al
governo del territorio”.
Ebbene, cosi interpretato l’art.
5-bis, d.l. n. 5/2009, laddove introduce una deroga alle leggi,
statali e regionali, “che prevedono limiti di localizzazione
territoriale”, deve escludersi ad avviso del Collegio che nell’ambito
di operatività dello stesso possa ricondursi l’art. 30, l.r. Veneto 8
settembre 1997, n. 36, volto solo a statuire che “nell'ambito
dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po
….: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere
alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore
impatto ambientale”: conclusione cui per vero, almeno in linea di
principio, pervengono tanto, come osservato, il giudice di primo grado,
quanto la difesa dell’ENEL.
Ed invero, il citato art. 30, l.r. Veneto 8
settembre 1997, n. 36, lungi dal precludere la localizzazione e
l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica, si limita
ad esprimere -in considerazione delle esigenze di protezione che la
specificità del territorio considerato evidentemente pone- una opzione del
legislatore regionale di preferibilità per gli impianti alimentati a gas
metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che
siano utilizzate “fonti alternative di pari o minore impatto
ambientale”.
Se così è, deve ritenersi che il citato art.
5-bis, d.l. n. 5/2009, in alcun modo consenta di non tener conto,
in sede di valutazione del progetto di centrale elettrica in
contestazione, della specifica disciplina legislativa regionale
richiamata.
Volendo ulteriormente chiarire il rapporto tra le
previsioni normative in esame, può sostenersi che l’applicazione dell’art.
5-bis, d.l. n. 5/2009 -in specie nella parte in cui dispone che la
riconversione delle centrali ad olio combustibili in centrale a carbone
deve assicurare “l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50
per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione
di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”- presuppone che sia
stata adeguatamente svolta la comparazione tra l’impatto ambientale
potenzialmente proprio della centrale a carbone che si intende realizzare
(certo considerato tenendo conto di tutte le concrete tecniche e cautele
previste anche in funzione del soddisfacimento della appena citata regola
ambientale posta dal richiamato art. 5-bis con riferimento
specifico all’ipotesi della riconversione di precedente centrale ad olio
combustibile) e quello correlato alla realizzazione e al funzionamento di
centrale a gas metano: presuppone, più nel dettaglio, che all’esito di
tale comparazione, l’autorità amministrativa competente abbia
responsabilmente concluso per il minore o quanto meno equivalente impatto
ambientale della centrale a carbone.
In difetto, allo stato, di un
principio di legislazione statale che imponga la realizzazione delle
centrali elettriche alimentate a carbone senza lasciare margini
all’intervento legislativo regionale, e nella perdurante vigenza di una
legge regionale volta ad introdurre, per quel contesto territoriale, un
criterio di preferenza delle centrali elettriche alimentate a gas metano,
salve fonti di alimentazione con minore o pari impatto ambientale, il
coordinamento esegetico delle due fonti normative non può che aver luogo
nei termini sopra descritti, imponendosi quindi una esplicitazione delle
ragioni sottese alla indicata valutazione comparativa.
Esplicitazione
motivazionale tanto più doverosa in un’ottica di trasparenza delle pur
discrezionali scelte amministrative, a garanzia della loro ponderatezza e
di una consapevole assunzione di responsabilità.
4.4. Tanto premesso,
non può sostenersi che nel corso del procedimento amministrativo
contestato in primo grado, ed in specie negli atti con cui lo stesso è
stato concluso (parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA-VAS e decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, recante parere positivo di compatibilità
ambientale), sia stata svolta la dovuta comparazione analitica e motivata
tra l’impatto ambientale potenzialmente proprio della centrale a carbone
che si intende realizzare e quello correlato alla realizzazione e al
funzionamento di centrale a gas metano
Non può il Collegio non
considerare, al riguardo, che in seno al procedimento conclusosi con il
parere favorevole impugnato in primo grado, in specie dopo il riavvio
dello stesso nel 2007, sono state anzi espresse perplessità in merito allo
stesso studio di impatto ambientale presentato da ENEL proprio per quel
che attiene al “confronto tra la riconversione a carbone e le altre
soluzioni alternative”.
In termini, si esprime, in specie, il parere n.
244 del 30 giugno 2009 reso dalla Commissione regionale v.i.a. che,
tuttavia, successivamente conclude in senso favorevole al progetto di
riconversione limitandosi a richiamare l’art. 5-bis,d.l. n. 5/2009:
disposizione dalla Commissione regionale interpretata come norma statale
in forza della quale l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido
può “essere effettuata purché la riconversione assicuri l’abbattimento
delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi
impianti di combustione di cui al D. Lgs.
152/2006”.
Interpretazione non condivisa dal Collegio per le
ragioni sopra illustrate.
Parimenti, nella nota n. 82234 del 29 giugno
2009, ARPAV- Dipartimento provinciale di Rovigo esprime non poche
perplessità in merito alla metodologia e agli esiti del raffronto
contenuto nella documentazione del soggetto proponente tra l’impatto
ambientale della centrale a carbone e quello di alternativi impianti di
produzione energetica diversamente alimentati.
In specie, sono espresse
perplessità in merito alla metodologia seguita nel porre a raffronto le
emissioni potenzialmente correlate alle due tipologie di impianti; si
rimarca la mancanza di un confronto relativo ai rifiuti prodotti
nell’esercizio delle due diverse centrali; si sostiene, ancora, la
preferibilità dell’impianto a gas con riguardo all’emissione per
l’inquinante NOx, agli altri microinquinanti SO2 e alle polveri.
Sul
punto, merita considerare che, se è vero certo che il citato art. 30, l.r.
Veneto 8 settembre 1997, n. 36, nella formulazione successiva alla novella
di cui alla l.r. 26 febbraio 1999 n. 18, non prevede più l’obbligo
dell’alimentazione a gas metano o con altre fonti alternative non
inquinanti limitandosi a prescrivere che nell'ambito dell'intero
territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po “gli
impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a
gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto
ambientale”, non è men vero, tuttavia, che la valutazione di “pari
o minore impatto ambientale” dell’impianto a carbone proposto rispetto
all’impianto alimentato a gas debba essere svolta dall’amministrazione in
modo analitico, tenendo senz’altro anche conto dell’attitudine inquinante
che le centrali a confronto presentano sotto i diversi aspetti che vengono
in rilievo.
4.5. Ebbene, l’apprezzamento comparativo in questione non
può non essere condotto in modo ancor più rigoroso allorché nel corso del
procedimento amministrativo, ed in particolare nella sua fase finale,
emergano, come registratosi nel caso si specie, perplessità espresse da
organi tecnici dell’Amministrazione.
E’ proprio quanto, ad avviso del
Collegio, è mancato nel caso di specie non ravvisandosi nel parere
positivo di compatibilità ambientale impugnato in primo grado una compiuta
illustrazione delle motivazioni sulla scorta delle quali la Commissione
statale è in condizione di sostenere che la centrale a carbone proposta
dall’ENEL -in considerazione delle caratteristiche tecniche, di potenza e
di funzionamento in concreto previste, delle effettive condizioni del
contesto complessivo, delle cautele e delle tecniche indicate dal
proponente per soddisfare gli obblighi di abbattimento imposti dall’art.
5-bis, d.l. n. 5/2009 e di tutti gli altri fattori di valutazione-
presenti un impatto ambientale minore o pari a quello di una centrale a
gas metano.
4.6. Pare del resto persino superfluo osservare, attesa la
indicata ricostruzione del quadro normativo di riferimento e la illustrata
interpretazione dell’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, che la
suddetta comparazione, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che
propone il progetto, deve essere adeguatamente svolta dall’Amministrazione
pubblica, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete;
parimenti scontato, ma non inutile rimarcare, peraltro, che, in assenza di
una adeguata motivazione che dia compiutamente atto delle ragioni sottese
alle valutazioni di “preferibilità ambientale” dell’impianto a carbone
rispetto ad “alternative di progetto”, non può certo il giudice
amministrativo formulare, sulla base delle indicazioni difensive fornite
in sede processuale, apprezzamenti di tipo tecnico, altrimenti finendo per
sostituirsi, in spregio al fondamentale principio di separazione,
all’amministrazione, invadendo uno spazio alla stessa riservato.
4.7.
Alla stregua delle esposte ragioni, e fermi gli eventuali seguiti
amministrativi, vanno pertanto accolti i motivi di gravame con cui è stato
dedotto il vizio di omessa esplicitazione delle ragioni sottese alla
valutazione di pari o inferiore impatto ambientale della centrale a
carbone rispetto alle possibili alternative di progetto, in specie quella
alimentata a gas metano.
5. Ritiene peraltro il Collegio di
esaminare gli altri motivi proposti con il ricorso nei limiti non coperti
dal necessario assorbimento per effetto dell’accoglimento del motivo sopra
esaminato.
5.1. Vanno in primo luogo disattesi i motivi di gravame con
cui si ripropongono le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art.
5-bis, d.l. n. 5/2009.
La suddetta ricostruzione del più
complessivo quadro normativo e quanto chiarito in merito al coordinamento
della stessa disposizione statale con l’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre
1997, n. 36, ed in specie con riguardo alla non riferibilità a
quest’ultima della deroga alle norme regionali che prevedono “limiti di
localizzazione territoriale”, induce il Collegio a concludere per la
sicura irrilevanza dei profili di illegittimità costituzione riproposti
con i primi quattro motivi di appello.
5.2. Va parimenti disatteso il
sesto motivo di ricorso con cui si deduce l’illegittimità del decreto
recante parere favorevole di compatibilità ambientale nella parte in cui,
sulla base del parere espresso dal Comitato di coordinamento in data 9
luglio 2009, si è discostato, disattendendole, da talune prescrizioni cui
la Regione Veneto ha subordinato il parere favorevole del progetto.
Non
può al riguardo il Collegio che concordare con quanto sostenuto dal primo
giudice atteso che non solo non manca una motivazione sottesa alla
decisione di non accogliere talune richieste di modifica proposte in sede
regionale, ma si tratta anche di motivazione che, considerati i limiti
entro cui può svolgersi il sindacato giurisdizionale della discrezionalità
tecnica propria dell’amministrazione, non pare al Collegio affetta dai
denunciati profili di irragionevolezza.
5.3. Il che consente al
Collegio di disattendere anche il decimo motivo di gravame tanto più se si
considera che, in realtà, il Comitato di coordinamento, di cui si lamenta
l’incompetenza, è intervenuto a verificare la compatibilità delle
prescrizioni contenute nel parere della Regione Veneto con quelle già
incluse nel parere n. 285 reso dalla Commissione statale in data 29 aprile
2009.
5.4. Inammissibili sono i motivi con cui si ripropongono le
questioni relative alla mancata partecipazione al procedimento della
Regione Emilia Romagna e dell’Ente Parco.
E’ sufficiente, al riguardo,
considerare che se le amministrazioni interessate non lamentano la
violazione di garanzie eventualmente previste, non può essere il privato a
sollevare in giudizio la relativa censura (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo
2008, n. 824); il che è ancor più sostenibile allorquando il privato non
introduca -come nel caso di specie si registra soprattutto per quel che
attiene alla censura relativa alla mancata partecipazione della Regione-
neanche elementi idonei a lasciar supporre una convergenza tra gli
interessi pubblici affidati all’amministrazione in favore della quale
sarebbe posta la garanzia procedimentale di cui si assume la
compromissione e l’interesse a protezione del quale il privato stesso
ricorre.
5.5. Va pure respinto il motivo di gravame con cui si censura
la sentenza laddove non ha condiviso la denunciata omessa applicazione
dell’All. IV) al d.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le procedure per i
progetti termoelettriche a turbogas.
Ritiene il Collegio di
condividere quanto al riguardo osservato dal primo giudice.
Ed invero,
attese le perseguite finalità di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione e di sicurezza del sistema elettrico nazionale, deve
ritenersi che l’art. 1-sexies, co. 8, d.l. 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, nella l. 27 ottobre 2003, n. 290, nel
disporre che “Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le
disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55”, abbia anche riguardo
alla sospensione dell’All. IV) al DPCM 27 dicembre 1988 che l’art. 1, co.
5, dello stesso D.l. n. 5 del 2002 aveva introdotto in via
provvisoria.
5.6. Privo di pregio è il motivo con cui si lamenta la
partecipazione ad entrambe le Commissioni del dott.
Secchieri.
Premesso, invero, che non sussiste dato normativo dal quale
sia consentito desumere il divieto di prendere parte ad entrambe le
Commissioni (quella regionale e quella statale), certo non ravvisabile nel
richiamato art. 51, co. 4, c.p.c. al cui ambito di operatività e alla cui ratio è estranea la vicenda procedimentale che viene qui in
considerazione, ritiene il Collegio che alcuna incompatibilità può
desumersi dal solo fatto che il dott. Secchieri abbia espresso sul
progetto presentato dall’ENEL talune valutazioni al di fuori delle
Commissioni cui ha partecipato.
5.7. Infondata è ancora la censura di
illegittima composizione della Commissione VIA-VAS, dedotta con il
dodicesimo motivo di gravame, ritenendo il Collegio di non doversi
discostare dalle ragioni espresse nella sentenza di questa Sezione 17
dicembre 2009, n. 8253, le cui conclusioni non sono in alcun modo scalfite
dai rilievi dedotti.
5.8. Non meritano condivisione, ancora, le censure
relative al segmento procedimentale svoltosi al livello regionale, in
specie riguardanti da un lato le modalità seguite nel condurre l’inchiesta
pubblica ex art. 18, co. 3, l.r. 26 marzo 1999, n. 10, dall’altro,
l’assunta violazione dell’art. 5, co. 1, della stessa legge regionale
laddove dispone che la Commissione regionale VIA debba essere presieduta
dal segretario regionale competente in materia ambientale.
Per quel che
attiene alla dedotta strettezza dei termini della convocazione
dell’inchiesta pubblica, non può il Collegio non concordare con il giudice
di primo grado laddove ha osservato che lo svolgimento dell’inchiesta
pubblica riguarda i soli soggetti che hanno presentato le osservazioni,
ossia soggetti già a conoscenza del progetto sottoposto a VIA.
Quanto,
invece, alla lamentata violazione dell’art. 5, co. 1, l.r. 26 marzo 1999,
n. 10, desunta dalla circostanza dell’affidamento della presidenza della
Commissione regionale VIA al Segretario generale infrastrutture e mobilità
della Regione Veneto, è appena il caso di osservare, in linea con quanto
condivisibilmente sostenuto nella sentenza gravata, che l’assegnazione
della competenza in tema di VIA al dirigente di più alto livello che
s’occupi pure delle infrastrutture e della mobilità, oltre ad essere
espressione della potestà organizzatoria e statutaria della Regione, non
pare irragionevole se si considera la natura complessa e trasversale delle
funzioni pubbliche in tema d’ambiente.
5.9. Non merita positivo
apprezzamento il motivo con cui si deduce che il decreto recante positiva
valutazione di compatibilità ambientale autorizza concentrazioni di
emissioni di microinquinanti superiori rispetto a quanto previsto nello
stesso progetto presentato dall’ENEL.
Attesi i limiti che si
frappongono al sindacato della discrezionalità tecnica
dell’amministrazione, ritiene il Collegio che la scelta amministrativa,
peraltro attestatasi entro i valori stabiliti dalla legge, non appare
manifestamente irragionevole o abnorme nella parte in cui classifica i
metalli per tipo, così divergendo dal riferimento indifferenziato per i
metalli e loro composti effettuato dalla Commissione regionale VIA.
5.10. A differente esito deve, invece, il Collegio pervenire con
riferimento al motivo con cui si ripropone la censura relativa all’assunta
violazione del principio di precauzione conseguente allo scostamento tra
le prescrizioni imposte all’ENEL per quel che attiene a taluni inquinanti
(in specie il monossido di carbonio) e le BAT, ossia le linee guida
comunitarie relative ai grandi impianti di combustione.
Come osservato
nella sentenza gravata, le regole poste dai BREF, in specie quelle
relative ai livelli d’emissione, non sono indicative di valori massimi
inderogabili o di valori limite d’emissione per i singoli inquinanti, la
relativa funzione essendo piuttosto quella di indicare seri modelli di
riferimento da prendere in considerazione in funzione del miglioramento
delle prestazioni ambientali.
Nell’applicazione delle indicate
linee-guida, d’altra parte, occorre tener conto del tipo e delle
peculiarità dell’impianto e del sito in cui lo stesso è destinato a
collocarsi, apprezzandone la realizzabilità tecnica ed economica.
Con
maggiore impegno esplicativo, diversamente da quelli che la legge
effettivamente pone come valori limite, mai superabili quali che siano le
concrete condizioni di funzionamento dell’impianto, quelli riportati nel
BREF costituiscono un valore medio di riferimento; il che comporta che gli
stessi non sono immediatamente vincolanti.
Ciò non significa affatto
tuttavia -tanto più quando ricorrono, come nel caso di specie, peculiari
esigenze di protezione ambientale correlate alla specificità del sito ove
si intende realizzare la centrale - che le regole in questione possano
considerarsi prive di alcuna rilevanza, dovendo esserne viceversa
motivatamente giustificato lo scostamento.
Nel caso di specie, la
Commissione statale VIA-VAS, dopo aver rimarcato “la necessità di studiare
particolari soluzioni per garantire comunque minimi impatti complessivi”
(23) e dopo aver richiamato le BAT, sostenendo che “i valori garantiti dal
progetto risultano in linea” (34) con le stesse, in alcun modo esplicita
le ragioni di tipo tecnico che giustificano viceversa lo scostamento da
quei valori; scostamento che è dato registrare, nel progetto positivamente
apprezzato, con riguardo a taluni inquinanti, in specie il monossido di
carbonio per il quale, a fronte di un range indicato dalle BAT di
30-50 mg/Nm3, il decreto ministeriale autorizza un valore di 120
mg/Nm3.
Come già indicato ad altri fini sub n. 4.6.,
l’esplicitazione delle ragioni che se del caso giustificano lo
scostamento, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che propone il
progetto, deve essere adeguatamente svolta dall’Amministrazione pubblica,
nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete. In assenza,
peraltro, di una adeguata motivazione che dia compiutamente atto di quelle
ragioni, non può certo il giudice amministrativo formulare, sulla base
delle indicazioni difensive fornite in sede processuale, apprezzamenti di
tipo tecnico, altrimenti finendo per sostituirsi, in spregio al
fondamentale principio di separazione, all’amministrazione, invadendo uno
spazio alla stessa riservato.
Ferma, quindi, la possibilità
dell’Amministrazione di rimotivare, va accolto l’indicato profilo di
censura.
5.11. Va invece disatteso il motivo con cui si assume la
carenza d’istruttoria sull’impatto globale delle emissioni inquinanti di
CO2 e di altri “gas serra”.
Pare al Collegio rilevante, al riguardo,
che, come osservato dal giudice di primo grado, il decreto imponga che, ai
fini della diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, la centrale de
qua sia inserita nella sperimentazione, già in corso per quella di
Brindisi, per la cattura e lo stoccaggio della CO2; il che esclude che
possa sostenersi sia mancata una valutazione amministrativa sul punto,
ferma la necessità che la stessa sia scrupolosamente osservata sotto il
monitoraggio responsabile delle competenti autorità
amministrative.
5.12. Vanno disattese per la loro genericità le censure
dedotte con i motivi di ricorso nn. 22 (polveri sottili) e 23 (impatto
sulla salute), ferma la necessità per l’Amministrazione di tener conto tra
gli altri - nel riesercizio del potere dovuto per le ragioni indicate sub
n. 4 e nell’attendere quindi alla motivata comparazione tra impatto
ambientale della centrale proposta e di quello proprio delle alternative
di progetto- dei fattore inquinanti indicati in specie nel richiamato n.
22 dell’atto di appello.
5.13. Inammissibili sono invece le censure
relative all’impatto sul paesaggio, non deducibili in sede di impugnazione
del decreto recante il positivo parere di compatibilità ambientale, bensì
solo all’atto dell’eventuale impugnazione dell’autorizzazione
unica.
5.14. Vanno respinti i motivi di ricorso con cui si ripropongono
le censure di inadeguata valutazione d’incidenza dell’impianto per cui è
causa sulle aree protette ove è previsto l’insediamento.
Ferma la
necessità di tener conto di tale incidenza nel riesercizio del potere
dovuto per le ragioni indicate sub n. 4 e nell’attendere quindi alla
motivata comparazione tra impatto ambientale della centrale proposta e di
quello proprio delle alternative di progetto, non può il Collegio non
considerare che il parere espresso dalla Commissione statale in data 29
aprile 2009 non difetta di una disamina sul punto, concludendo per impatti
esistenti, ma modesti sugli habitat e sulle componenti biotiche ed
abiotiche delle aree comprese nel SIC e nella ZPS.
Conclusioni cui il
parere stesso perviene sulla scorta di valutazioni tecniche relative a
ciascuno dei profili dedotti dagli appellanti; valutazioni che, anche in
considerazione dei noti limiti che si frappongono al sindacato
giurisdizionale della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non
appaiono affette dai vizi denunciati.
5.15. Va pure disattesa la
censura con cui si deduce l’illegittimità della valutazione d’incidenza
per omessa informazione al pubblico dell’avvenuto deposito, ad opera
dell’ENEL, dell’integrazione documentale richiesta dalla Regione; non può
il Collegio non condividere quanto al riguardo sostenuto dal primo giudice
allorché richiama e valorizza il principio di rilevanza e sostanzialità
della documentazione integrativa di cui dare informazione, come poi
positivizzato dall’art. 26, co. 3-bis, d.lgs. n.
152/2006.
6. Va infine disattesa la domanda risarcitoria sia perché
priva di prova sia perché non può allo stato ritenersi prodotto alcun
danno in conseguenza degli atti impugnati in primo grado.
7. Alla
stregua delle esposte ragioni va dunque accolto l’appello; consegue
l’annullamento, fermi i seguiti amministrativi, della sentenza impugnata
e, nei soli limiti indicati sub nn. 4 e 5.10., del decreto prot.
DSA-DEC 2009/0000873 del 24 luglio 2009 e dei suoi atti
presupposti.
8. Attesa la delicatezza e complessità dei profili
involti, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo
accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli,
Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De
Michele, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2011
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