Giustizia Amministrativa - on line
 
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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 18 aprile 2011 n. 2380
Pres. Severini – Est. Giovagnoli
Colacimare s.r.l. (Avv. P. Quinto) c/ Regione Puglia (Avv. L. Francesconi), Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. (Avv. V. Pellegrino)


1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Interesse e legittimazione – Presupposti processuali autonomi – Conseguenze

 

2. Giustizia amministrativa – Ricorso – Legittimazione – Carenza – Conseguenze – Interesse strumentale – Esclusione – Ragioni

 

3. Giustizia amministrativa – Procedura comparativa – Soggetto estraneo – Ricorso – Legittimazione – Esclusione – Ragioni

 

4. Contratti della p.a. – Procedura – Operatore del settore – Interesse strumentale – Ricorso – Inammissibilità – Ragioni

1. L’interesse e la legittimazione al ricorso costituiscono due presupposti processuali autonomi e distinti, nel senso che l’esistenza di un interesse al ricorso non esime il giudice dalla necessità di verificare anche la sussistenza della legittimazione e viceversa.

 

2. In tema di giustizia amministrativa, è pacifico che l’interesse strumentale al rinnovo di una procedura comparativa degrada a mero interesse di fatto laddove a farlo valere sia un soggetto privo di legittimazione, perché non titolare di alcuna situazione giuridica differenziata.

 

3. In tema di giustizia amministrativa, la legittimazione al ricorso non può riconoscersi al soggetto che sia rimasto estraneo alla procedura comparativa di cui contesta l’esito. Infatti, chi non partecipa alla procedura comparativa vanta, rispetto alla legittimità del suo esito, un interesse di mero fatto che in nulla si differenzia dall’astratto interesse alla legalità dell’azione amministrativa.

 

4. L’interesse strumentale alla rinnovazione di una procedura non è sufficiente al fine dell’ammissibilità del ricorso, in quanto la condizione di soggetto operatore del settore non basta, a fronte della mancata presentazione di una domanda di comparazione, per definire una posizione giuridica differenziata e, quindi, la legittimazione al ricorso.


N. 02380/2011REG.PROV.COLL.
N. 01373/2010 REG.RIC.
N. 04001/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2010, proposto da:

 

Colacimare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro



Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Puglia Delegazione Romana Regione in Roma, via Barberini, 36;

 

Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, corso Rinascimento, 11;

nei confronti di
Comune di Castrignano del Capo;

sul ricorso numero di registro generale 4001 del 2008, proposto:

dalla società Colacimare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato, e dei signori Colaci Francesco e Colaci Paolo, tutti rappresentati e difesi dagli avv. M. Alberto Grimaldi e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro



Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso del Rinascimento, 11;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via degli Avignonesi, 5;

nei confronti di
Comune di Castrignano del Capo;

per la riforma
quanto al ricorso n. 4001 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione Iii n. 00931/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
quanto al ricorso n. 1373 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione Iii n. 00085/2009, resa tra le parti, concernente DIGIEGO CONCESSIONE AREA MARITTIMA PER REALIZZAZIONE APPRODO TURISTICO PER LA NAUTICA DI DIPORTO

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Pietro Quinto e Valeria Pellegrino e, nelle preliminari, Gianluigi Pellegrino e Tolomeo per delega di Massa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Vengono in decisione gli appelli:
n. 4001 del 2008 R.G. proposto dalla società Colaci Mare s.r.l. e dai signori Colaci Paolo e Colaci Francesco per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, che ha respinto il ricorso volto all’annullamento del provvedimento prot. n. 20/8772/P datato 3 agosto 2007 con il quale la Regione Puglia, Settore Demanio e Patrimonio, ha ritenuto conclusa la procedura istruttoria relativa alla richiesta di concessione demaniale marittima cinquantennale della Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. ed ha considerato definitivamente scadute le concessioni demaniali in contrasto con quella richiesta dalla Porto Turistico Marina di Leuca Spa in corso di emissione, esattamente indicate nel provvedimento n. 132/03 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
n. 1373 del 2010 proposto dalla sola Colaci Mare s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, 20 gennaio 2009, n. 85, che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto per l’annullamento della concessione demaniale 29 maggio 200 rilasciata dalla Regione Puglia in favore della Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. e del provvedimento 29 maggio 2008, prot. n. 20/5377/P con cui la Regione Puglia ha ordinato alla società ricorrente di sgomberare la aree non ancora occupate.
2. Si è costituita in giudizio la società Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a., eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e l’improcedibilità degli appelli, e contestandone comunque, nel merito, la fondatezza.
3. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Occorre, anzitutto, disporre la riunione degli appelli, stante l’evidente connessione osggettiva e soggettiva.
5. Gli appelli non meritano accoglimento.
6. Va preliminarmente esaminata l’eccezione con cui la società Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. deduce l’inammissibilità degli appelli per difetto di legittimazione e/o di interesse, per non avere la società Colaci Mare s.r.l. presentato una domanda di concessione in comparazione con quella assentita dalla Regione con il provvedimento impugnato.
L’eccezione merita accoglimento.
6.1. E’ noto che affinché il processo amministrativo volto all’impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell’interesse al ricorso.
Si tratta di due presupposti processuali entrambi necessari, al fine di evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una sorta di giurisdizione oggettiva, in cui, più che tutelare interessi di parte, si finisca per tutelare l’astratto interesse alla legalità amministrativa.
L’interesse al ricorso consiste nell’utilità (eventualmente anche strumentale) che il soggetto trae dall’annullamento del provvedimento impugnato.
La legittimazione al ricorso consiste, invece, nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo.
Si tratta, come ormai dottrina e giurisprudenza pacificamente riconoscono, di due presupposti processuali autonomi e distinti, nel senso che l’esistenza di un interesse al ricorso non esime il giudice dalla necessità di verificare anche la sussistenza della legittimazione e viceversa.
Ben potrebbe accadere, infatti, che un soggetto, pur potendo trarre una qualche concreta utilità dall’annullamento del provvedimento, non sia però titolare di alcuna situazione giuridica differenziata. In questi casi, il mero interesse al ricorso, senza legittimazione, non basta per superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
6.2. Nel caso di specie, l’appellante Colaci Mare s.r.l. dichiara di agire a tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione del procedimento di concessione cinquantennale, al fine di poter presentare una domanda concorrente a quella di Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. e, quindi, suscettibile con questa di essere comparata. Sostiene, quindi, che trarrebbe un’utilità dall’annullamento del provvedimento impugnato, riacquistando la possibilità di partecipare alla nuova procedura comparativa che verrebbe indetta dall’Amministrazione.
Questo interesse strumentale viene generalmente ritenuto sufficiente ad integrare l’interesse al ricorso, soprattutto laddove si traduca nell’interesse a rinnovare una procedura comparativa.
Non mancano, peraltro autorevoli voci di segno contrario che dubitano dell’attualità e della reale consistenza del cosiddetto interesse strumentale, a volte ritenuto meramente eventuale ed ipotetico e, privo di quei requisiti di attualità e concretezza che l’interesse al ricorso dovrebbe avere (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 18 gennaio 2011, n. 351, in cui la questione è, sia pure con specifico riferimento alla materia delle gare per l’affidamento degli appalti, rimessa all’Adunanza Plenaria)
Quale che sia la tesi che si ritenga di privilegiare, è tuttavia, pacifico, che l’interesse strumentale al rinnovo della procedura comparativa (nel caso di specie al rinnovo della procedura per il rilascio della concessione) degradi a mero interesse di fatto, laddove a farlo valere sia un soggetto privo di legittimazione, perché non titolare di alcuna situazione giuridica differenziata.
Ebbene, per quanto sia recentemente emersa una tendenza ad ampliare il contenuto della legittimazione al ricorso nel processo amministrativo (legittimazione talvolta identificata nella mera partecipazione alla gara, sebbene illegittima: cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008, n. 11), è certo che la legittimazione non possa, comunque, riconoscersi a colui che sia rimasto estraneo alla procedura comparativa di cui contesta l’esito.
Chi non partecipa alla procedura comparativa, infatti, vanta, rispetto alla legittimità del suo esito un mero interesse di fatto, che in nulla si differenzia dell’astratto interesse alla legalità dell’azione amministrativa.
6.3. E’ proprio questa, ad avviso del Collegio, la situazione ravvisabile nel caso di specie, in cui la Colaci Mare s.r.l., risulta priva di legittimazione perché non ha presentato una domanda concorrente a quella di Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a., suscettibile di essere con questa comparata.
Né tale legittimazione può desumersi dalla titolarità di una precedente concessione di un’area demaniale compresa all’interno dell’area poi concessa alla società Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a.. La precedente concessione non vale comunque a conferire una posizione legittimante rispetto all’impugnazione della concessione oggetto del presente contenzioso, perché definitivamente scaduta in data 31 dicembre 2006 e perché si tratta di una concessione avente ad oggetto un’area sensibilmente più ridotta rispetto a quella cui concessa con il provvedimento oggetto del presente giudizio.
6.4. In definitiva, l’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura di concessione, al fine di potere presentare una domanda in comparazione, non è sufficiente al fine dell’ammissibilità del ricorso, in quanto la condizione di soggetto operatore del settore non basta, a fronte della mancata presentazione di una domanda in comparazione, per definire una posizione giuridica differenziata e, quindi, la legittimazione al ricorso. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso avverso il rilascio della concessione cinquantennale a favore della società Porto Turistico e, quindi, l’inammissibilità del relativo appello.
7. E’ parimenti inammissibile, sotto un diverso profilo, il ricorso con cui si contesta la decisione con cui la Regione, chiedendo l’istruttoria sulla procedura di concessione cinquantennale, ha stabilito di non procedere al rinnovo delle concessioni già in essere, e, quindi, anche di quella della ricorrente, stante il previsto immediato rilascio della concessione cinquantennale.
Al riguardo, occorre rilevare che l’area di Colaci era sin dall’origine inclusa nel perimetro della concessione cinquantennale, tanto che nel verbale della seconda seduta della conferenza di servizi si dà atto “che si è provveduto, da parte del responsabile del procedimento, ad inviare comunicazione di avvio del procedimento alle ditte titolari di concessioni in atto di aree interessate dalla domanda concessoria odiernamente all’esame; di queste sono presenti: Ditta Colaci Mare nella persona di Colaci Paolo […]”.
Trattandosi di una conferenza di servizi decisoria (i cui esiti sono stati chiariti nel verbale di intesa 22 novembre 2001 e nel corso della riunione del 19 marzo 2002 tenutasi innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), era onere della Colaci Mare s.r.l. contestarne tempestivamente gli esiti mediante rituale impugnazione.
Non essendo ciò avvenuto, i motivi con cui ci fa contesta il mancato rinnovo della concessione debbono ritenersi inammissibili, in quanto preclusi della mancata impugnazione dell’esito della conferenza di servizi.
8. Dalle considerazioni che precedono discende l’inammissibilità di entrambi i ricorsi proposti in primo grado, con conseguente rigetto degli appelli proposti.
9. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2011


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