Comune di Castello di Godego, rappresentato e difeso
dall'avv. Gaspare Bertolino, con domicilio eletto presso Segreteria
Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ascopiave Spa, rappresentato e difeso dagli
avv. Bruno Barel, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in
Roma, via Federico Confalonieri, 5; Pomilia Gas Societa' Cooperativa A
R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio
eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO -
VENEZIA: SEZIONE I n. 02575/2009, resa tra le parti, concernente
AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE.
Visti il ricorso
in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Ascopiave Spa e di Pomilia Gas Societa' Cooperativa A
R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il
Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Buccellato,
su delega dell' avv. Bertolino, Manzi e Gadaleta, su delega dell' avv.
Soprano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici
hanno accolto il ricorso proposto da Ascopiave s.p.a. avverso gli atti
relativi alla procedura finalizzata all’affidamento, tramite procedura
ristretta, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio
del Comune di Castello di Godego (TV), procedura culminata
nell’aggiudicazione in favore di Pomilia Gas Societa' Cooperativa A R.L.
Il Comune appellante contesta gli argomenti posti a fondamento della
decisione.
Resiste la parte originariamente ricorrente.
Si è
costituita altresì la società aggiudicataria, che ha aderito alle tesi
difensive dell’appellante.
Le parti hanno affidato al deposito di
apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi
difensive.
2. L’appello è infondato.
2.1. Non merita
condivisione, in primo luogo, il motivo di appello con cui si deduce la
tardività del ricorso di primo grado in relazione al dies a quo computato in funzione delle date delle riunioni della commissione cui ha
presenziato il rappresentante della commissione. Si deve infatti rimarcare
che l’atto di nomina della commissione, al pari degli atti compiuti
dall’organo collegiale nel corso del procedimento dalla commissione, non
produce un effetto lesivo che implichi l’onere dell’impugnazione nel
prescritto termine decadenziale. L’impugnazione va quindi considerata
tardiva assumendo quale dato temporale di riferimento quelle della piena
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva che ha prodotto
l’effetto lesivo.
2.2. Venendo al merito, si deve rammentare, in punto
di fatto, che il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Castello di
Godego, con determina n. 39 dd. 12 febbraio 2009, recante la nomina della
Commissione medesima, dopo avere affermato che all’interno
dell’Amministrazione Comunale “non vi è esperienza sufficiente per
affrontare alcuni problemi tecnici connessi con l’esame delle offerte
inerenti al servizio di distribuzione del gas, settore particolarissimo e
per il quale il Comune non ha mai bandito gare”, ha nominato quali
componenti della Commissione stessa mediante membri esclusivamente interni
all’Amministrazione medesima affiancando ad essi un “consulente esterno”
nella persona dell’Ing. Franco Marfurt.
Tale modus procedendi integra una chiara violazione del disposto dell’art. 84 del codice dei
contratti che, al fine di assicurare la necessaria competenza tecnica dei
componenti della commissione, impone il ricorso a soggetti esterni
qualificati in caso di carenza di adeguate professionalità nell’organico
dell’amministrazione procedente. Nella specie il citato responsabile non
ha tratto, dalla premessa dell’insufficienza di adeguate professionalità
negli interna corporis dell’amministrazione, l’indefettibile
corollario della ricerca di professionalità esterne per la designazione
dei componenti diversi dal Presidente ma ha proceduto alla nomina di
membri elusivamente interni affiancati da un consulente esterno destinato
a sopperire alle riscontrate deficienze.
Si deve osservare, a
confutazione dei rilievi all’uopo svolti dall’appellante in ordine
all’inapplicabilità dell’art. 84 cit. alla procedura in parola, che
l’amministrazione si è auto-vincolata proprio al rispetto di detta
prescrizione e che, in ogni caso, la norma in parola, laddove richiede
l’adeguata competenza tecnica dei membri della commissione con riguardo
allo specifico settore interessato dall’appalto, risulta espressione di
principi generali, costituzionali e comunitari - volti ad assicurare il
buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa - applicabili
anche alle procedure di evidenza pubbliche non disciplinate dal codice dei
contratti pubblici.
La Sezione deve poi osservare che proprio la
finalità assolta dalla designazione del consulente, ossia la necessità di
colmare le riconosciute carenze strutturali dei componenti della
commissione, corrobora l’assunto, sostenuto dalla parte ricorrente in
primo grado, dell’assunzione, da parte di quest’ultimo, del ruolo
sostanziale di componente sostanziale della commissione, chiamato a dare
un contributo decisivo, se non predominante, nel processo
decisionale.
Si deve soggiungere che le regole poste dalla legge (art.
84 del codice dei contratti pubblici) in ordine ai criteri di scelta dei
componenti della commissione ed alla composizione complessiva dell’organo
collegiale, laddove impongono il ricorso a professionalità tecnicamente
attrezzate, sarebbero con evidenza eluse se si consentisse l’attribuzione
ad un soggetto esterno di compiti decisionali determinanti in sede di
valutazione delle offerte tecniche, tali da esautorare la Commissione
nell’espletamento di un compito di sua pertinenza.
3. L’appello
deve allora essere respinto in forza del ricordato ed assorbente profilo
di illegittimità.
Le spese seguono la soccombenza nella misura in
dispositivo specificata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la parte appellante al
pagamento, in favore di Ascopiave s.p.a., delle spese del presente grado
di giudizio, che liquida nella misura di 5.000//00 (cinquemila//00)
euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 18 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero
Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Roberto
Chieppa, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2011