Ferraris S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Marco
Giannini, Pier Giorgio Pizzorni, Gianfranco Tobia, con domicilio eletto
presso Gianfranco Tobia in Roma, v.le G. Mazzini N.11;
contro
Comune di Cesana Torinese;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO:
SEZIONE I n. 00167/2003, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE
ABUSIVE REALIZZATE SU TERRENO DEMANIALE
Visti il ricorso in appello
e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile
2011 il Cons. Sergio De Felice e udito per le parti l’avvocato Fabio
Lorenzoni su delega di Gianfranco Tobia;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte l’attuale appellante agiva per
l’annullamento del provvedimento con il quale, a seguito di sopralluogo
della Polizia Municipale, il Sindaco del Comune di Cesana Torinese
ordinava la demolizione delle opere, consistenti in due costruzioni in
lamiera, destinate al ricovero di automezzi e un cancello.
Il giudice
di primo grado rigettava il ricorso ritenendolo infondato sulla base delle
seguenti conclusioni.
In ordine alla censura che il ricorrente non
avrebbe realizzato l’abuso, la sentenza sostiene che l’ordine di
demolizione di opere abusive deve essere rivolto nei confronti di chi
abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia
concretamente realizzata.
In ordine alla censura di mancata
comunicazione al proprietario del terreno, il primo giudice ritiene che
dall’art. 14 della l. 47 del 1985 (che prevede, per le opere eseguite su
suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, che il
sindaco ordini la demolizione, dandone comunicazione all’ente proprietario
del suolo) risulta con chiarezza che la comunicazione all’ente
proprietario del suolo abbia una mera funzione solo conoscitiva. E’ stata
rigettata la censura con la quale si ritiene che le opere sarebbero state
realizzate nel 1957, prima della entrata in vigore della disciplina che
richiede la concessione edilizia, in quanto difetta la prova sul punto
(ciò non potendo desumersi né dalla concessione del 1951 né dai lavori di
manutenzione del 1961).
E’ stata respinta anche la censura con la quale
si faceva rilevare la efficacia della sentenza di non doversi procedere
per estinzione del reato intervenuta prescrizione del Pretore di
Susa.
Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone
appello l’originario ricorrente, deducendo quanto segue.
Con un primo
motivo di appello (pagine 13 e seguenti) viene dedotto che il destinatario
non è autore dell’abuso, che la costruzione risale all’anno 1957 (o al
massimo all’anno 1964) e pertanto non era necessaria la concessione o
licenza edilizia (motivo svolto anche a pagina 24 dell’appello); non è
stata fornita motivazione della rimozione dell’abuso a tale distanza di
tempo.
Con altro motivo di appello (pagina 20 e seguenti) viene
riproposto il motivo con il quale si lamenta la violazione dell’art. 14
della legge n. 47 del 1985, in quanto sarebbe stata omessa la
comunicazione all’ente proprietario del suolo, e cioè all’amministrazione
militare.
Si sostiene inoltre che l’intervento non necessitava di
concessione edilizia, in quanto di dimensioni limitate.
Il Comune non
si è costituito.
Alla udienza pubblica del 5 aprile 2011 la causa è
stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e come tale va
respinto.
E’ infondato il motivo di appello con il quale viene dedotto
che il destinatario non è autore dell’abuso.
Infatti, l’ordine di
demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la
disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia
concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo
della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell’ordine
di demolizione.
D’altronde, al di là del su richiamato principio di
diritto, la stessa circostanza che si tratti di immobile risalente nel
tempo fa ritenere come sia impensabile rivolgere tale ordine
all’originario responsabile.
E’ infondata anche la censura con la quale
si sostiene che l’immobile sarebbe precedente rispetto alla fase in cui è
divenuta necessaria per legge l’acquisizione di un titolo abilitativo per
la costruzione, in mancanza di prove certe sul punto.
Non ha valore
richiamarsi, come fa parte appellante, agli accertamenti contenuti nel
giudizio penale conclusosi con estinzione per prescrizione del Pretore di
Susa, pronuncia non inclusa tra quelle, che, secondo l’art. 654 c.p.p.,
hanno effetti nei giudizi civili o amministrativi (tali essendo solo le
sentenze di condanna o di assoluzione).
E’ infondata altresì la censura
di difetto di motivazione per la demolizione dell’abuso a tale distanza di
tempo, essendo al contrario principio consolidato che la demolizione degli
abusi edilizi non richieda nessuna specifica motivazione, necessaria
invece in casi di contrarie determinazioni.
L'ordine di demolizione di
opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato, cioè, con
l’affermazione della accertata abusività dell'opera.
Resta soltanto
salva, per taluni orientamenti giurisprudenziali, comunque di frequente
contestati, l'ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia
dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una
posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa sola, in relazione
alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo
anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato
(per tutti, Consiglio Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705).
Nella
specie, l’abusività su suolo demaniale fa ritenere che l’entità e la
tipologia dell’abuso non siano idonei a sovvertire il richiamato principio
della prevalenza del pubblico interesse alla rimozione dell’abuso.
E’
infondato anche il motivo di appello con il quale si lamenta la violazione
dell’art. 14 della legge n. 47 del 1985, per omessa comunicazione all’ente
proprietario del suolo, l’amministrazione militare.
Dall'art. 14 legge
n. 47 del 1985 (il quale prevede, per le opere eseguite su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, che il sindaco
ordini la demolizione, dandone comunicazione all'ente proprietario del
suolo) risulta con chiarezza che la comunicazione all'ente proprietario
del suolo abbia una mera funzione conoscitiva, per rendere edotto l'ente
delle vicende relative al bene di cui esso ente è proprietario. In alcun
modo si può ritenere che tale comunicazione sia un requisito di
legittimità dell'ordine di demolizione, fatto valere dal responsabile
dell’abuso.
Legittimamente, dunque, il comune adotta provvedimenti
repressivi di opere abusive realizzate su terreno demaniale.
In vero,
ai sensi dell'art. 14, l. 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco, nel caso in
cui si accerti l'esecuzione di opere in assenza di concessione da parte di
soggetti differenti dalle amministrazioni statali, ovvero di opere
parzialmente o totalmente differenti dalla medesima concessione,
realizzate su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, deve ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei
luoghi, e in difetto deve disporre la demolizione eseguita dal Comune ma a
spese dei responsabili dell'abuso edilizio, previa comunicazione all'Ente
proprietario del suolo e diffida al responsabile dell'abuso.
L'art. 14
l. 28 febbraio 1985 n. 47 riafferma che i poteri sanzionatori in materia
di abusivismo edilizio, ancorché trattasi di opere realizzate su suolo
pubblico, competono al sindaco, salvo l'obbligo di tale autorità – per
altro si ripete non incidente sulla legittimità dell’azione repressiva -
di dare tempestiva comunicazione del provvedimento all'ente proprietario
del suolo.
E’ inaccoglibile anche il motivo con il quale si sostiene
che l’intervento non necessitava di concessione edilizia, in quanto di
dimensioni limitate; non può ritenersi, infatti, che concretizzi un abuso
di limitate dimensioni la realizzazione di due box in legno prefabbricati
ad uso cantiere rivestiti di lamiera, unitamente a un cancello di ferro o
sbarra.
Si è in presenza di una attività rilevante di trasformazione
urbanistica, per la quale è necessaria la concessione edilizia.
Per le
considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
Nulla sulle spese,
a causa della mancata costituzione in giudizio dell’appellato
Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la
impugnata sentenza. Nulla sulle spese.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice,
Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza,
Consigliere
Guido Romano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2011