Grafiche Scarponi s.r.l. in persona del legale
rappresentante in carica, capogruppo mandatario del Raggruppamento
temporaneo di imprese Scriptorium Decore s.r.l., in persona del legale
rappresentante in carica rappresentati e difesi dall'avv. Stefano
Benedetti, con domicilio eletto presso Sebastiano Mastrobuono in Roma, via
Fabio Massimo 60;
contro
Università degli Studi Alma Mater
Studiorum di Bologna, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato per legge;
nei confronti di
Studi Malleus di Ragni Enrico, in persona del
legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto
Graziosi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via
Cosseria, 2;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. dell’
EMILIA-ROMAGNA – Sede di BOLOGNA- SEZIONE I n. 00434/2010, resa tra le
parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E COMPILAZIONE MANUALE DEI
DIPLOMI E TITOLI UNIVERSITARI
Visti il ricorso in appello, il
ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto in
primo grado e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio dell’Università degli Studi Alma Mater Studiorum di
Bologna e di Studi Malleus di Ragni Enrico;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e
120, comma 10, del codice del processo amministrativo;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2011 il Consigliere Fabio
Taormina e uditi per le parti gli avvocati Benedetti, Graziosi, e l’
Avvocato dello Stato Colelli, nelle preliminari e gli avvocati Benedetti e
Graziosi alla discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con la sentenza appellata, il Tribunale
amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna – Sede di Bologna – ha preso
in esame il ricorso proposto dalla s.r.l. Grafiche Scarponi quale
mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese Grafiche Scarponi
s.r.l. e Scriptorium Decore s.r.l., contro il provvedimento di
aggiudicazione provvisoria della gara di affidamento del servizio stampa e
compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari bandita
dall’Università degli Studi di Bologna.
Con motivi aggiunti è stata
impugnata anche l’aggiudicazione definitiva alla ditta Antica Bottega
Amanuense Studi Malleus, di Recanati.
L’originaria ricorrente aveva
fatto presente di aver partecipato alla gara insieme alla
controinteressata vincitrice (e ad altra ditta esclusa per mancata
produzione di un documento) e di essersi classificata al secondo posto
(con uno scarto di meno di un punto rispetto al punteggio attribuito
all’aggiudicataria). Aveva sollevato cinque motivi di censura, reiterati
nel ricorso per motivi aggiunti contro l’aggiudicazione definitiva.
In
quest’ultimo mezzo, peraltro, era stata aggiunta la doglianza relativa
alla circostanza che in sede di aggiudicazione definitiva erano state
poste a carico dell’aggiudicatario le eventuali royalties esistenti. Ciò dopo che analoga previsione era stata espunta dal bando su
segnalazione della Scriptorum Decore.
L’abusiva reintroduzione della
clausola in oggetto -secondo quella ricorrente- comportava un elemento di
incertezza perché poneva un onere di difficile previa quantificazione. La
questione si riferiva alle matrici di proprietà dell’Università necessarie
per stampare i diplomi: poiché originariamente erano state realizzate
dalla ditta aggiudicataria, questo avrebbe dato alla Malleus un vantaggio
competitivo e dimostrava indirettamente la complessiva inaffidabilità
delle operazioni di gara.
La ditta Studi Malleus di Ragni Enrico aveva
proposto ricorso incidentale contro l’atto di ammissione alla gara della
ricorrente principale, e in subordine contestava il punteggio a lei
assegnato dalla Commissione aggiudicatrice articolando due motivi
principali e due in via subordinata.
Il primo giudice ha anzitutto
esaminato le doglianze pregiudiziali del ricorso incidentale, escludendone
la fondatezza.
Dall’esame dell’offerta tecnica era agevolmente
ricavabile quale sarebbe stata la ripartizione di compiti tra i due
soggetti componenti il Raggruppamento temporaneo di imprese: la Grafiche
Scarponi s.r.l. si sarebbe occupata dei processi di stampa e la
Scriptorium Decore delle attività artigianali di amanuense.
Ivi era
altresì la descrizione della diverse fasi della produzione e dei tempi di
lavorazione, ed erano precisate le obbligazioni che ciascun soggetto si
assumeva rispetto all’opera complessiva oggetto dell’appalto (nel rispetto
della ratio dell’art. 37, comma 4, d.lgs.12 aprile 2006, n. 163,
impositiva ai partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di precisare
quale parte dell’obbligazione ciascuna era chiamata ad assolvere).
La
lamentata illegittimità del capitolato speciale d’oneri rilevata con il
primo motivo (peraltro non motivata), era tardiva in quanto l’atto andava
impugnato nel termine di decadenza successivo alla pubblicazione.
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale era infondato: l’aver
proposto uno scambio informatico di dati, in presenza di un capitolato che
prevedeva anche tale possibilità, non significava aver escluso che lo
scambio potesse avvenire con supporto cartaceo.
Ne discendeva
l’infondatezza dei motivi subordinati, sia perché non vi era prova che
l’Università non fosse in grado di adottare tale metodo, sia perché,
quanto al punteggio assegnato, si censurava una valutazione di merito
della Commissione, che poteva essere sindacabile soltanto se palesemente
irragionevole.
Il Tribunale amministrativo ha inoltre dichiarato la
tardività del ricorso per motivi aggiunti proposto dall’impugnante
principale, in quanto non rispettoso del dimezzamento dei termini
processuali prevista dall’art.23-bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034
(con ciò aderendo alla tesi per cui l’esclusione dal dimezzamento poteva
riguardare soltanto la proposizione del ricorso introduttivo del
giudizio).
Il primo giudice ha quindi preso in esame le doglianze del
ricorso principale della Grafiche Scarponi s.r.l., disattendendolo.
In
particolare, il giudice ha rilevato la tardività del primo motivo di
censura, volto a contestare o la scelte fatte nel bando circa i requisiti
finanziari per essere ammessi alla gara.
Tale prescrizione avrebbe
dovuto essere impugnata tempestivamente,in quanto immediatamente lesiva:
la doglianza era poi inammissibile per carenza di intesse (l’originaria
ricorrente non aveva ricevuto alcun danno dalle soglie fissate nel bando,
avendo partecipato a pieno titolo alla gara).
Quanto al secondo motivo,
come requisito di partecipazione alla gara era stata richiesta una soglia
di ricavi annui inferiore al valore sessennale del contratto, ma pari al
75% nel triennio. la prescrizione (oltreché rientrante nella
discrezionalità tecnica della stazione appaltante) non risultava
sproporzionata, anche in considerazione della circostanza che la parte di
fatturato che doveva essere stata realizzata nel settore di attività
propria dell’appalto era pari al 50% del valore complessivo del
contratto.
La lamentata omissione dell’esatta predeterminazione –da
parte della commissione- dei criteri e dei subcriteri per l’attribuzione
dei punteggi per l’aggiudicazione della gara, era ascrivibile alla
dettagliata integrale definizione di detti criteri nel bando di gara, nel
disciplinare e nel capitolato d’oneri. La Commissione non doveva che dare
applicazione ai medesimi rispetto alle offerte tecniche dei
partecipanti.
Le censure denuncianti lo scarso punteggio attribuito
all’offerta economica (fortemente al ribasso) formulata dal r.t.i.
Grafiche Scarponi s.r.l. e Scriptorium Decore s.r.l.,collidevano con la
circostanza che il criterio di valutazione dell’offerta economica era dato
da una semplice formula matematica (che consisteva nell’attribuire il
massimo punteggio di 30 punti all’offerta più bassa, e alle altre un
punteggio pari al rapporto percentuale con la migliore espresso in
trentesimi), di guisa che non era stato esercitato alcun potere
discrezionale da parte del seggio di gara.
Quanto alle censure
contenute nel terzo motivo del mezzo di primo grado, che attenevano al
criterio di valutazione del personale impiegato per l’esecuzione
dell’appalto (il punteggio connesso a tale criterio che aveva avuto un
ruolo determinante per l’aggiudicazione in favore della ditta
controinteressata), parimenti se ne doveva dichiarare la non
accoglibilità.
La valutazione della Commissione non poggiava su una
comparazione reciproca delle offerte, ma nella verifica della loro
congruità rispetto alle previsioni del bando di gara, del disciplinare e
del capitolato.
Dagli atti della Commissione risultava che il personale
a disposizione per le attività amanuensi (escluso il soggetto che veniva
computato per l’integrazione dei requisiti di partecipazione) era pari a
sei unità per la ditta aggiudicataria e a cinque per il r.t.i. di cui la
Scarponi era mandataria.
Di questi ultimi, 3 per Malleus e 2 per il
r.t.i. Grafiche Scarponi s.r.l erano dotati di diploma di Accademia delle
belle arti.
Si era tenuto altresì presente il tasso di sostituibilità
di personale specializzato per l’esecuzione della commessa e il grado di
aggiornamento professionale dei dipendenti.
La valutazione della
Commissione aveva quindi tenuto conto di elementi oggettivi che
giustificavano lo scarto di coefficiente che aveva determinato la
differenza di cinque punti nel punteggio attribuito all’offerta
tecnica.
In ultimo, non si poteva attribuire alla Commissione un
travisamento dei fatti o una carenza istruttoria per non aver valutato un
documento (definito fondamentale dalla difesa del r.t.i. Scarponi) quale
la Tavola I allegata alla relazione tecnica della società
originaria ricorrente (quarto motivo di censura).
La Tavola in
questione attestava l’idoneità del r.t.i. a svolgere il compito oggetto di
gara (redazione dei diplomi di laurea con tecnica artigianale) e non
poteva divenire oggetto di una particolare valutazione.
Infondate in
fatto infine, erano le considerazioni circa il ritardo dell’aggiudicataria
nella consegna dei diplomi relativi alla precedente commessa così come il
rilievo alla Commissione per la mancata verifica del mendacio della
Malleus circa il possesso dei brevetti (la verifica di quanto è stato
oggetto di dichiarazioni sostitutive doveva essere effettuata prima
dell’aggiudicazione definitiva, non già al momento dell’aggiudicazione
provvisoria).
L’originaria ricorrente rimasta soccombente ha proposto
appello chiedendo la riforma della sentenza. Il suo ricorso per motivi
aggiunti (volto a censurare l’aggiudicazione definitiva, e contenente
censure nuove rispetto a quelle proposte con il mezzo introduttivo del
giudizio) era stato erroneamente dichiarato irricevibile: al ricorso per
motivi aggiunti, infatti, non si applicava il dimezzamento dei termini
dell’art. 23-bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostenuto da
autorevole giurisprudenza. Ciò tanto più, in quanto si trattava di ricorso
per motivi aggiunti “novativo” e, pertanto, assimilabile ad un ricorso
autonomo.
L’appellante ha pertanto riproposto la censura relativa alla
previsione di porre a carico dell’aggiudicatario le eventuali royalties che l’Università avrebbe dovuto corrispondere alla ditta
che aveva predisposto i modelli di pergamena dei vari diplomi oggetti di
compilazione manuale da parte dell’aggiudicataria.
La circostanza che
detta clausola fosse stata reinserita nell’atto di aggiudicazione
definitiva faceva sorgere il sospetto che la ditta Mallleus,
aggiudicataria del servizio, avesse goduto di una benevola
valutazione.
La predetta clausola aveva la funzione di risolvere un
pregresso contenzioso intercorso tra la Malleus e la stazione appaltante;
con l’inserimento di detta clausola la questione” poteva dirsi risolta.
Residuava il dubbio (giustificato dal minimo scarto tra l’offerta
dell’aggiudicataria e quella dell’appellante) che le valutazioni tecniche
sulle offerte fossero state “guidate” da tale fine, e che l’aggiudicazione
dell’appalto alla Malleus fosse stato influenzato da tale circostanza,
costituendo il necessario mezzo per risolvere il contenzioso in
corso.
L’appellante ha poi riproposto i motivi di censura respinti nel
merito dal primo giudice
Era errato, a suo dire, il capo della sentenza
che aveva ritenuto immediatamente lesiva (quindi immediatamente da
impugnare) la clausola sui requisiti finanziari di ammissibilità.
Con
la seconda doglianza non ci si doleva dell’ammissione alla gara, ma della
fissazione di soglie di ricavi che avevano messo in condizione di
partecipare alla gara soltanto due concorrenti.
La terza censura era
volta proprio ad evidenziare che il bando era modellato sulle
caratteristiche della concorrente aggiudicataria: si era sottostimata
l’offerta al ribasso e premiata l’organizzazione del lavoro. Sarebbe stato
necessario predisporre un punteggio maggiore per gli altri
requisiti.
Quanto al capo reiettivo delle doglianze in punto di
valutazione del personale, l’esclusione del Ragni comportava l’automatica
esclusione del Piergiacomi e dell’Andreani.
L’esclusione favoriva
ingiustamente il concorrente aggiudicatario.
Sotto altro profilo,
costituiva mera illazione affermare che il personale della Malleus fosse
più aggiornato del proprio.
La Tavola costituiva l’elemento
qualificativo dell’organizzazione della società partecipante ed era stata
ingiustamente sottovalutata dalla Commissione di gara, che ne aveva
svilito la portata.
Anche nella fase prodromica all’aggiudicazione
definitiva, non erano state svolte doverose verifiche sul possesso dei
brevetti in capo all’aggiudicataria ed al possibile mendacio di
quest’ultima. Ciò costituiva grave omissione della stazione appaltante e
comprovava ex post un andamento della gara contrario al principio
di eguaglianza.
L’aggiudicataria si è costituita con appello
incidentale volto a riproporre le censure incidentalmente proposte in
primo grado e disattese in via preliminare dal primo giudice.
La
(esatta) declaratoria di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti
dell’originaria ricorrente implicava che nessun valido gravame era stato
proposto avverso l’aggiudicazione definitiva. Il ricorso introduttivo,
infatti censurava solo l’aggiudicazione provvisoria: dichiarato
irricevibile il ricorso per motivi aggiunti, doveva conseguire
l’improcedibilità del ricorso introduttivo a cagione della omessa
impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
Nel merito, il Tribunale
amministrativo aveva respinto il primo motivo di ricorso incidentale
dell’aggiudicataria considerando che dall’offerta tecnica era possibile
agevolmente ricavare quale sarebbe stata la ripartizione di compiti tra i
due soggetti componenti il r.t.i.: la Grafiche Scarponi s.r.l. si sarebbe
occupata dei processi di stampa e la Scriptorium Decore delle attività
artigianali di amanuense.
Contrariamente a quanto affermato dalla
sentenza, nulla di tutto ciò si ricavava dall’offerta tecnica.
Al
contrario, emergeva un’assoluta sovrapponibilità delle imprese costituenti
il r.t.i. appellante: detta commistione di compiti e ruoli collideva con
il dato normativo, posto che la stazione appaltante non era in grado di
preconizzare quale fosse il soggetto che in concreto avrebbe espletato i
servizi fondamentali oggetto dell’appalto.
Quanto al secondo ed al
terzo motivo, il capitolato d’oneri aveva imposto una doppia modalità di
espletamento del servizio (consegna del supporto cartaceo e consegna
informatica) riservando all’amministrazione il diritto di
optare.
L’offerta dell’appellante non contemplava la trasmissione in
via cartacea; essa era inidonea ed avrebbe dovuto per ciò solo essere
esclusa avendo previsto unicamente la consegna dei dati in via
informatica.
Il primo giudice era incorso in un errore di fatto, non
cogliendo l’essenza dell’offerta dell’appellante e la tassatività della
doppia prescrizione contenuta nel bando (rispondente alla circostanza che
l’Università, al momento della gara, non avrebbe potuto far fronte ad una
trasmissione esclusivamente per via informatica).
In ogni caso il
giudizio di “buono” (punti 12), attribuito all’offerta
dell’appellante principale, era illogico alla stregua di tale circostanza,
ed incongruente con l’attribuzione del medesimo punteggio alla vincitrice
Malleus (che invece aveva garantito il doppio sistema di trasmissione).
Anche la condanna alle spese (motivata dal rigetto del ricorso
incidentale proposto in primo grado) meritava riforma.
Sotto altro
profilo, e quanto alle doglianze proposte dall’appellante principale, il
motivo relativo alle royalties concerneva la prescrizione dell’art.
13 del Capitolato speciale. La censura – in quanto proposta per la prima
volta con i motivi aggiunti- era tardiva e comunque infondata nel merito,
riguardando la remunerazione di diritti di utilizzo “di proprietà
dell’Università”. Essa appariva ragionevole e non determinava un
trattamento di favore per alcuno.
Le censure sui requisiti finanziari
di ammissione contenuti nel bando e sulla prescrizione relativa al
fatturato minimo erano tardive, generiche ed inammissibili in quanto
avversanti clausole non lesive.
Quanto al profilo relativo alla
valutazione del personale impiegato dalle concorrenti, era palese che il
punteggio tecnico remunerasse l’integralità dell’offerta; l’asserita
sottovalutazione della Tavola (dimostrativa dell’artigianalità del
r.t.i.) non incideva su una prestazione aggiuntiva; e l’omessa valutazione
della stazione appaltante in relazione al preteso mendacio della Malleus
quanto al sigillo anticontraffazione ed al perfezionamento del brevetto,
appariva ininfluente, investendo aspetti che non avevano condotto
all’attribuzione di alcun punteggio alla offerta della Malleus.
La
controinteressata Malleus ha inoltre proposto ricorso per motivi aggiunti
al ricorso incidentale proposto in primo grado, evidenziando che
un’ulteriore ragione - rimasta fino a questo momento ignota- che militava
per l’esclusione dalla procedura di gara dell’appellante
principale.
Infatti essa si era aggiudicata una gara bandita
dall’Università degli studi di Macerata (comunicazione del 21 dicembre
2010); vi aveva partecipato anche l’odierna appellante principale che era
rimasta esclusa in quanto ivi era rimasto accertato che il signor Scarponi
Antonio, legale rappresentante della Scarponi s.r.l., era stato in passato
destinatario di una sentenza di condanna; che tale pregressa condanna non
era stata dichiarata in sede di presentazione di domanda di partecipazione
alla gara, e che conseguentemente la società era stata esclusa da quella
procedura.
Anche nell’ambito della procedura evidenziale oggetto
dell’odierna impugnazione il legale rappresentante della Scarponi s.r.l.
aveva omesso di comunicare al seggio di gara la circostanza, violando così
l’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e il bando di gara.
La Malleus
ha sottolineato che non poteva porsi una questione di ammissibilità del
predetto mezzo di gravame e della censura ivi contenuta, perché non si
trattava di un “motivo nuovo”, ma di un ulteriore profilo di doglianza,
incidente su atti già gravati in primo grado con il ricorso incidentale
ivi proposto, e volto a prospettare un fatto ignoto al momento dello
svolgimento del giudizio innanzi al Tribunale
amministrativo.
L’appellante principale ha depositato un’articolata
memoria, chiedendo di dichiarare inammissibile perché tardivo il ricorso
per motivi aggiunti della Malleus. Se si fosse ritenuta l’ammissibilità
del medesimo, sarebbe stato violato il principio del doppio grado di
giudizio e l’art. 345 Cod. proc. civ..
Sotto altro profilo,
l’interpretazione dell’art. 104 Cod. proc. amm. patrocinata dalla Malleus
è incostituzionale: qualora il Collegio avesse ritenuto l’ammissibilità
del mezzo, si chiedeva pertanto di sollevare questione di legittimità
costituzionale della disposizione da ultimo citata.
In ogni caso, la
doglianza era infondata: la remota condanna riportata dal legale
rappresentante della società Scarponi, risalente al 1981 e di modesta
entità (mesi tre di reclusione), non era grave né poteva connotare
negativamente l’attività di imprenditore da questi esercitata.
Essa non
rientrava nella previsione di cui all’art. 38 d.lgs 12 aprile 2006, n.
163: in ogni caso la condanna era estinta ai sensi dell’art. 167 Cod.
pen..
Alla odierna pubblica udienza dell’ 1 marzo 2011 la causa è stata
posta in decisione.
DIRITTO
L’appellata decisione merita conferma nei termini
che seguono.
Deve infatti essere accolto il ricorso per motivi aggiunti
proposto dall’appellante incidentale Malleus, mentre deve essere respinto
nei termini di cui alla motivazione che segue il ricorso principale
proposto dalla s.r.l. Grafiche Scarponi; deve essere in parte respinto ed
in parte dichiarato improcedibile il ricorso in appello incidentale
proposto dalla controinteressata Malleus.
2. La prima questione in
ordine logico consiste nella statuizione di irricevibilità del ricorso per
motivi aggiunti, proposto in primo grado dall’odierno appellante
principale.
Ritiene il Collegio che essa meriti riforma, in adesione
all’orientamento di recente riaffermato dall’Adunanza Plenaria di questo
Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155) per
la quale alla notifica dei motivi aggiunti, sia se proposti avverso atti
nuovi che avverso lo stesso provvedimento censurato con l'atto
introduttivo del giudizio, non si applica il dimezzamento dei termini
dell'art. 23-bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi anche in
queste ipotesi la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto di
difesa, che sarebbe eccessivamente compresso per effetto
dell'abbreviazione anche di questo termine .
In accoglimento del
ricorso in appello merita pertanto riforma il capo dell’appellata sentenza
che ha dichiarato irricevibile il ricorso per motivi aggiunti proposto
dalla soc. Scarponi avverso l’aggiudicazione definitiva della gara alla
controinteressata.
Diviene improcedibile, pertanto, il motivo di
ricorso incidentale volto a censurare per contraddittorietà l’impugnata
decisione dove, pur dichiarando irricevibile l’impugnazione proposta con
motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva, non aveva
conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto
avverso l’aggiudicazione provvisoria.
3. Deve a questo punto esser
presa in esame la questione dell’avvenuta proposizione nel presente grado
di giudizio da parte della controinteressata Studi Malleus, di un ricorso
per motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto in primo grado, con il
quale si è censurata l’ammissione alla gara (rectius: l’omessa
espulsione) dell’appellante principale Scarponi s.r.l..
Non par dato
dubitare in ordine alla corrispondenza al vero dei fatti additati nel
predetto ricorso (Scarponi Antonio, legale rappresentante della soc.
Scarponi, era stato condannato penalmente).
E’ stata infatti depositata
in giudizio una nota dell’Università di Bologna, datata 27 gennaio 2011,
che comunica di aver acquisito il certificato del casellario giudiziale
del predetto (allegato alla nota stessa e versato in atti), da cui si
evince che egli, nel 1981, fu condannato per due reati, in ordine ai quali
beneficiò della sospensione condizionale della pena e della non menzione
nel casellario giudiziale.
L’appellante principale in ultimo ha ammesso
il predetto precedente penale.
3.1. Neppure si può dubitare –
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante principale- della
proponibilità del ricorso per motivi aggiunti nell’odierno
giudizio.
Stabilisce infatti il Codice del processo amministrativo (con
ciò codificando il principio giurisprudenziale dell’applicabilità
dell’art. 345, secondo comma, Cod. proc. civ. al giudizio d’appello al
Consiglio di Stato) all’art. 104 che “nel giudizio di appello non
possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo
34, comma 3, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono
tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la
sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la
sentenza stessa.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non
possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte
dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo
grado per causa ad essa non imputabile.
Possono essere proposti
motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non
prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano
vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.”.
Nel
caso di specie non ci si trova in presenza di una “domanda nuova”,
ma di un’articolazione della medesima domanda proposta con il ricorso
incidentale di primo grado, volta a sostenere che l’odierna appellante
principale, soc. Scarponi , andava esclusa dalla gara.
Viene innovata
ed integrata la ragione della domanda giudiziale, ma non certamente il suo
oggetto.
Ricorre l’eventualità del citato art. 104, comma 2, Cod. proc.
amm., in quanto la circostanza della pregressa condanna riportata dal
legale rappresentante della soc. Scarponi, e da questi non dichiarata, è
emersa dopo la celebrazione del giudizio di primo grado: i motivi aggiunti
sono pertanto ammissibili.
3.1.1. Quanto così rilevato supera poi i
dubbi di costituzionalità della disposizione, sollevati dall’appellante
principale: la norma, infatti, contempera il tendenziale principio del
doppio grado di giudizio con il diritto di difesa dell’art. 24 Cost. (il
quale risulterebbe compresso se non si consentisse di sollevare in appello
questioni discendenti dalla tardiva scoperta di documenti fondamentali).
Questa conclusione è coerente con la giurisprudenza antecedente il
Codice del processo amministrativo, che afferma che è possibile proporre
motivi aggiunti anche in appello, con atto da notificare alle controparti
con le stesse modalità di notifica dei ricorsi, se il ricorrente viene
tardivamente ed incolpevolmente a conoscenza di atti o fatti precedenti
(Cons. Stato, V, 29 aprile 2009, n. 2728, si veda anche Cons. Stato, VI, 1
febbraio 2007, n. 416 e Cons. Stato, VI, 7 agosto 2008, n. 3899).
3.2.
Tali motivi di censura vanno, per ragioni logiche, esaminati
prioritariamente rispetto alle altre doglianze.
Il Collegio ritiene che
siano fondati.
Il bando di gara, infatti, al punto 2 lett. B,. dopo
avere ripetuto la dizione dell’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 ,
stabilisce che le partecipanti debbono comunque dichiarare tutte le
condanne riportate: anche quelle ai sensi dell’art. 444 Cod. proc.
pen..
Questa disposizione imponeva al rappresentante legale a
dichiarare la detta condanna, quale che fosse il titolo edittale
contestato: egli non poteva esimersi dal rendere questa dichiarazione
invocando un suo giudizio di non “gravità” della condanna ai sensi del
citato art. 38, comma 1, lett. c): infatti, la valutazione della gravità /
non gravità della condanna non può competere, per evidenti ragioni,
all’interessato, ma va riservata alla stazione appaltante. Sicché ove
l’interessato diversamente opini e, ritenendo non grave la sua
pregressa condanna, ne pretermetta la menzione, lo fa a suo rischio di
esclusione dalla gara, senza però che la sua dichiarazione in
autocertificazione possa esser ritenuta falsa per mendacio. Ma se il bando
non si limita a richiedere una generica dichiarazione di insussistenza
delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti
pubblici, ma specifica che vanno dichiarate tutte le eventuali
condanne penali o tutte le eventuali violazioni contributive, la
causa di esclusione non è soltanto quella, sostanziale, dell'essere stata
commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver
contravvenuto al precetto del bando con una autocertificazione contraria
al vero (cfr. Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4905).
3.3. Neppure si
può fondatamente sostenere – come prospetta l’appellante principale -
l’irrilevanza della condanna perché estinta ai sensi dell’art. 167 Cod.
pen. (sull’estinzione per positivo decorso del tempo dei reati con
condanna condizionalmente sospesa).
Il predetto art. 38, comma 1, lett. c), ultima parte, d.lgs n. 163 del 2006 (“resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale”), richiamando la
riabilitazione e l’estinzione per mancata recidiva specifica di reato con
condanna patteggiata, fa riferimento a casi di intervenuta estinzione del
reato che rendono irrilevante la condanna. Tuttavia, anche in tali
evenienze (comunque non ricorrenti nel caso di specie, dove non risulta
riabilitazione, né che la condanna fosse stata ai sensi dell’art. 444 Cod.
proc. pen.), l’estinzione non è automatica, ma richiede un’apposta
pronuncia del giudice dell’esecuzione penale. In difetto di una siffatta
declaratoria di estinzione, la condanna va dichiarata in
autocertificazione con la domanda di partecipazione alla
gara.
L’omissione di una siffatta dichiarazione determinava
l’esclusione della Grafiche Scarponi s.r.l. dalla gara.
Questo fatto è
causa sufficiente per dichiarare improcedibile per difetto di interesse il
gravame principale (e prima ancora il ricorso di primo grado) da questa
proposto.
4. Il Collegio procede comunque all’esame delle doglianze
dell’appello principale (comprensive, per quanto si è chiarito, delle
censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado
ed erroneamente dichiarato irricevibile): ciò anche perché talune delle
censure proposte in primo grado e reiterate in appello, si risolvevano
nell’affermazione di illegittimità del bando di gara rivestendo perciò
portata preliminare rispetto alla stessa ammissione della soc. Scarponi
alla selezione.
Tali censure non sono meritevoli di
accoglimento.
4.1. E’ infondata in fatto la censura (l’unica nuova nel
ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, in quanto le altre
erano ampliamento e riproposizione di doglianze contenute nel ricorso
introduttivo) relativa alla riproposizione nell’atto di aggiudicazione
definitiva della previsione sulle royalties, già contenuta nel
punto 13 del bando di gara ed espunta dalla stazione appaltante.
Invero
il provvedimento di aggiudicazione definitiva (pag. 2, ultimo capoverso)
fa riferimento puntuale al decreto rettorale n. 1952 prot. 62385 del 4.
dicembre 2008, con cui il predetto art. 13 del Capitolato speciale d’oneri
era stato modificato nel senso che “l’appaltatore non sarà tenuto al
pagamento di royalties”. Ne discende che la stazione appaltante
ha confermato, in sede di aggiudicazione definitiva, la predetta modifica
del bando, perciò la doglianza (e le considerazioni critiche ed induttive
connesse) è evidentemente proposta a seguito di ad un’affrettata lettura
del l’atto di aggiudicazione definitiva e comunque è destituita di
fondamento.
4.2. Passando ad esaminare le censure contenute nel ricorso
introduttivo di primo grado e puntualizzate nel ricorso per motivi
aggiunti, il Collegio rileva che le prime due contestano prescrizioni
contenute nel bando di gara.
Queste censure non sono accoglibili per
plurime ragioni.
Anzitutto è infondata in punto di fatto l’affermazione
per cui la lesività di queste prescrizioni avrebbe determinato una
restrizione della concorrenza, tale da portare solo due ditte a concorrere
per l’aggiudicazione della gara: risulta invero per tabulas che un’
altra società (poi esclusa dalla commissione) ebbe a presentare una
offerta.
Secondariamente, esse sono tardive in quanto – pur investenti
il bando- furono proposte ben successivamente alla scadenza dei termini di
impugnazione, e solo quando fu conosciuto l’atto di aggiudicazione
provvisoria.
Ma anche a prescindere da tali aspetti, vale rilevare che
nessuna di queste prescrizioni recò una lesione all’appellante principale,
che partecipò alla gara senza incontravi ostacolo.
Nel merito, poi, il
porre la clausola sui requisiti finanziari di ammissibilità e quella
relativa alla fissazione di soglie di ricavi rientra nella discrezionalità
tecnica dell’amministrazione appaltante, e questo è sindacabile soltanto
per manifesta incongruenza rispetto all’oggetto dell’appalto. Evenienza
che però qui non ricorre, posto che era stata richiesta una soglia di
ricavi annui (inferiore al valore sessennale del contratto, ma) pari al
75% nel triennio: la prescrizione – come esattamente considerato dal primo
giudice- non appare né inconferente né assolutamente sproporzionata, posto
che la parte di fatturato che doveva essere stata realizzata nel settore
di attività propria dell’appalto era pari al 50% del valore complessivo
del contratto.
4.3. Quanto alla terza doglianza, va detto anzitutto che
appare non agevolmente comprensibile.
Posto che i criteri e sub criteri
erano stati analiticamente esplicati nella lex specialis della
gara, non è agevole riscontrare (né è stato indicato dall’appellante)
quale specificazione sia stata omessa dalla commissione, e in quale
“settore” della valutazione dell’offerta. In proposito va rammentato che
si ritiene ammissibile, ancorché con cautela, al fine di garantire
trasparenza, i mparzialità e par condicio, un’ulteriore
specificazione di sub criteri, allorché ciò sia indispensabile a
causa dell’omessa compiuta specificazione dei medesimi nel bando di gara
(ex multis: Cons. Stato, V, 31 dicembre 2007, n. 6879). Se il
bando, legittimamente, contiene prescrizioni di dettaglio, non si vede
quale censura possa muoversi all’operato della commissione che a tali
prescrizioni si attiene.
La doglianza va disattesa, e parimenti è
infondata la censura incentrata sull’asserita sottovalutazione
dell’offerta economica.
La stima dell’offerta al ribasso seguiva moduli
matematici e non è stata censurata per vizi propri.
Con la doglianza in
esame si pone ex post una critica alla formulazione del bando di
gara (punto 10.2 del disciplinare, dove si fissa in punti 60 il punteggio
massimo attribuibile per le caratteristiche del servizio, in punti 30
quello relativo all’offerta economica, ed in punti 10 quello relativo al
piano organizzativo per il controllo dell’esecuzione e della qualità delle
attività oggetto del servizio), che avrebbe previsto un punteggio
preponderante alla valutazione della organizzazione del lavoro, che appare
- prima che tardiva, visto che contesta il bando di gara- inaccoglibile in
quanto comportante valutazioni di merito della stazione
appaltante.
4.4. Anche le restanti doglianze non sono fondate.
Così
è certamente per quella incentrata sull’omessa valutazione da parte del
seggio di gara della Tavola depositata dall’appellante principale,
dato che un tale documento non è innovativo, ma semmai ricognitivo della
professionalità ed esperienza della Grafiche Scarponi s.r.l. (profili,
questi, valutati a fondo dalla stazione appaltante).
Neppure fondata è
la critica del profilo sulla valutazione del personale impiegato dalle
concorrenti: il punteggio tecnico assegnato remunerava infatti
l’integralità dell’offerta.
Neppure in punto di fatto - come
esattamente considerato dal primo giudice- è stato contestato che il
personale a disposizione per le attività amanuensi(escludendo il soggetto
computato ai fini dell’integrazione dei requisiti di partecipazione) fosse
pari a sei unità per la ditta aggiudicataria e a cinque per il r.t.i., di
cui la appellante è mandataria; e che di questi 3 per Malleus e 2 per il
r.t.i. Grafiche Scarponi s.r.l. fossero dotati di diploma di Accademia
delle Belle arti.
Nell’incontestata diversità di condizioni tra le
concorrenti, questa doglianza incide sulle valutazioni del merito tecnico
della stazione appaltante e non può essere accolta.
4.5. Alla reiezione
dell’appello principale della Scarponi s.r.l. consegue la sopravvenuta
improcedibilità delle due doglianze contenute nel ricorso incidentale di
primo grado presentato dall’aggiudicataria Malleus, respinte dal primo
giudice e riproposte in appello, e la reiezione della ulteriore censura
proposta in via incidentale dall’aggiudicataria e relativa alla
ripartizione delle spese del processo di primo grado, in armonia con il
consolidato orientamento (cfr. Cons. Stato, VI, 30 dicembre 2005, n. 7581)
secondo cui la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari
di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come
tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di
condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la
statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di
somme palesemente inadeguate.
5. Deve conclusivamente essere accolto il
ricorso per motivi aggiunti proposto nell’odierno giudizio di appello
dall’aggiudicataria Antica Bottega Amanuense Studi Malleus.
Deve essere
respinto il ricorso principale della Grafiche Scarponi s.r.l. e deve
essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte deve essere respinto
il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria Antica Bottega
Amanuense Studi Malleus.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e
pertanto la Grafiche Scarponi s.r.l. deve essere condannata al pagamento
delle spese processuali in favore dell’Antica Bottega Amanuense Studi
Malleus nella misura di euro cinquemila/00 (€ 5.000/00), oltre accessori
di legge, in quanto dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull'appello (n. 2045 del 2010
RG ), come in epigrafe proposto accoglie il ricorso per motivi aggiunti
proposto nell’odierno giudizio di appello dall’aggiudicataria Antica
Bottega Amanuense Studi Malleus, respinge nei termini di cui alla
motivazione il ricorso principale proposto dalla s.r.l. Grafiche Scarponi
e dichiara in parte infondato ed in parte improcedibile il ricorso
incidentale proposto dall’aggiudicataria Antica Bottega Amanuense Studi
Malleus.,
Condanna la s.r.l. Grafiche Scarponi al pagamento delle spese
processuali in favore della Antica Bottega Amanuense Studi Malleus nella
misura di euro cinquemila (€ 5.000/00), oltre accessori di legge, se
dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 1 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini,
Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa,
Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota
Scanderbeg, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2011