Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2011 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 1 aprile 2011 n. 2058
Pres. Trotta - Est. La Guardia
Società Fccd Limited (Avv. G. Greco) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile (Avv. Stato)


Giurisdizione e competenza – Rifiuti - Commissario straordinario – Crediti – Accertamento e condanna - Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni - Art. 4 D.L. n. 90/2008 – Inapplicabilità.

Non sussiste la giurisdizione del G.A in ordine ad una domanda giudiziale avente ad oggetto l’accertamento di diritti di natura patrimoniale proposta da una società privata, in qualità di cessionaria di crediti sorti in capo ad un’azienda comunale, esercente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nei confronti del Commissario per l’emergenza rifiuti, poichè la controversia afferisce a rapporti obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale, intervenute per regolamentare sul piano meramente privatistico la gestione dei rifiuti, esulanti dall’esercizio di poteri autoritativi e quindi al di fuori dell’applicazione dell’art. 4 D.L. n. 90/2008, convertito in L. n. 123/2008.


N. 02058/2011REG.PROV.COLL.
N. 08601/2009 REG.RIC .


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 8601 del 2009, proposto da:

 

Società Fccd Limited, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso Giuseppe Greco in Roma, via S. Caterina da Siena, 46;

contro



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, Sottosegretario di Stato preposto alla soluzione dell’emergenza rifiuti in Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 05677/2009, resa tra le parti, concernente domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme a titolo di rimborso spese per attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza rifiuti in Campania.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



La società FCCD Limited, qualificatasi cessionaria dei crediti vantati dall’azienda strumentale Pomigliano Ambiente s.p.a. nei confronti del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella regione Campania, ha chiesto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento, in proprio favore, del complessivo importo di euro 26.052.657,49, oltre interessi ex art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
Con la sentenza in epigrafe, n. 5677/2009, il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4 D.L. n. 90/2008, convertito in L. n. 123/2008, avuto riguardo ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con le decisioni nn. 204/2004 e 191/2006; in particolare, il Tribunale ha ritenuto che la predetta norma, secondo la quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, “attiene a situazioni che postulano l’esercizio di un potere pubblico, con conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie, l’azione ha ad oggetto il mero accertamento della sussistenza o insussistenza di diritti a carattere patrimoniale senza incidere sull’azione amministrativa di gestione dei rifiuti”.
Avverso tale sentenza, la FCCD Limited ha proposto appello, ritenendola erronea e contrastante con l’art 4 del D.L. cit. ed i criteri di ermeneutica legislativa (art. 12 disp. prel. c.c.), nonché gli artt. 7, comma 3, legge n. 1034/71 e 30 R.D. n. 1054/1924, e sostenendo la fondatezza della domanda di condanna proposta. In estrema sintesi, quanto alla questione di giurisdizione, l’appellante sostiene che la norma attributiva di giurisdizione esclusiva, di univoco tenore letterale e frutto di una consapevole scelta del legislatore, giustificata da situazione emergenziale e dal circoscritto periodo della sua durata, non lasci spazio ad opzioni interpretative né consenta di operare distinzioni tra situazioni collegate all’esercizio di poteri pubblici e situazioni attinenti a pretese patrimoniali.
Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Sottosegretario di Stato preposto alla soluzione dell’emergenza rifiuti in Campania, che replicano diffusamente in memoria; chiedono la conferma della sentenza appellata ovvero, in subordine, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ed, in via ulteriormente gradata, la dichiarazione del difetto di legittimazione delle amministrazioni intimate, essendo legittimato il Commissario ex O.P.C.M. n. 2425/1996-Presidente della Giunta regionale della Campania, nonché dichiarazione della non spettanza degli interessi di mora ex D.L.gs. n. 231/02 ed il rigetto della domanda avversaria.
Con ordinanza n. 5614/2009 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
Con decisioni interlocutorie nn. 2124 e 8495 del 2010 sono stati disposti incombenti istruttori, rimasti inevasi, tesi ad approfondire, nell’ottica dei criteri delineati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004, l’aspetto dell’eventuale connessione tra elemento gestionale e regolazione dei rapporti economici sottostanti.
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 15.02.2011.
L’appello risulta infondato.
Con riferimento all’estensione della giurisdizione esclusiva in materia di rifiuti prevista dall’art. 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono, recentemente, con la sentenza 11 giugno 2010, n. 14126, pronunciate, affermando (relativamente a controversia concernente il pagamento di interventi di deodorizzazione di discarica commissionati dal Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania) il principio che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o comportamenti della p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione pubblica, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.
Questa Sezione, con la sentenza del 27 marzo 2009 n. 1845, ha puntualizzato, sia pur in diverso contesto (riguardo a controversia in tema di contratti con personale presso organismo commissariale), che la giurisdizione esclusiva, derivante dall’attribuzione data dall’art. 4 del decreto legge n. 90/2008, conv. in legge n. 123/2008, concerne unicamente le controversie attinenti la complessiva gestione dei rifiuti, nella cui nozione non sono compresi, ai sensi dell’art. 117 e ss. D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, gli strumenti di provvista di risorse umane e materiali, che vanno, conseguentemente ritenuti estranei alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ancora, di recente, Cass. SS.UU. 7.07.2010, n. 16032, ha ribadito che l’art. 4 d.l. cit., nell’attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie concernenti la gestione dei rifiuti, si riferisce ai soli comportamenti della P.A. che costituiscono espressione di potere autoritativo, affermando la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria relativamente a controversia avente ad oggetto contributi consortili e corrispettivi dovuti da Comune della Regione Campania a Consorzio per le prestazioni svolte da quest’ultimo con riferimento al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.
Nella fattispecie, la domanda giudiziale attiene ad un’azione di accertamento di diritti di natura patrimoniale e di condanna al pagamento di somme, proposta da società privata, in qualità di cessionaria, in base a titolo privatistico, di crediti sorti in capo ad un’azienda comunale, esercente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nei confronti del Commissario per l’emergenza rifiuti.
Va, quindi, condiviso l’avviso del T.A.R. secondo il quale la controversia afferisce a rapporti obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale, intervenute per regolamentare sul piano meramente privatistico la gestione dei rifiuti, esulanti dall’esercizio di poteri autoritativi.
Il ricorso va, pertanto, respinto, con conferma della sentenza appellata.
Sussistono, in considerazione del carattere interpretativo della controversia e del recente intervento delle Sezioni Unite, motivi che giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2011



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento