Carrelli Palombi Arturo in pr.e q.proc.gen. di.Carrelli
Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio L. Deramo, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Comune di Adelfia, rappresentato e difeso
dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice
Eugenio Lorusso in Roma, via Flaminia, 56;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI:
SEZIONE III n. 00029/2008, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO
DANNO A SEGUITO DI ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI AREE.
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le
parti gli avvocati Francesco Adavastro in sostituzione di Antonio L.
Deramo e Eugenio Felice Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia- Bari, il signor Carrelli Palombi
Arturo agiva per il diritto al risarcimento del danno in relazione alla
illegittima trasformazione di alcune aree di proprietà Carrelli Palombi
Arturo e Francesco in Adelfia.
Tali aree erano state oggetto di
procedura espropriativa per la realizzazione della scuola materna, con
dichiarazione di pubblica utilità annullata da sentenza del tribunale
amministrativo regionale della Puglia- Bari (sentenza n.1604 del 23
dicembre 2004) confermata in appello da sentenza del Consiglio di Stato
n.432 del 14 febbraio 2005, che determinava quindi una ipotesi di
occupazione usurpativa successiva.
I ricorrenti chiedevano quindi il
risarcimento integrale del danno subito, commisurandolo al valore venale
del bene pari al valore delle aree edificatorie di tipo B quantificabile,
secondo il valore di mercato, a lire 500.000 a mq.
Il giudice di primo
grado: 1) rigettava la eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo la
vicenda riferibile all’esercizio del potere autoritativo; 2) accoglieva la
richiesta risarcitoria, ma non nella misura chiesta dai ricorrenti; 3)
ricadendo il suolo in questione in zona destinata a servizi delle zone A e
B e in mancanza di elementi certi si riteneva non condivisibile il dato di
lire 500.000 a metro quadrato, mentre più vicino alla realtà era un valore
vicino a quello addotto dal Comune di euro 13,47 a mq, come rapportato
dalla media di n. 7 atti di vendita aventi a oggetto immobili di
caratteristiche simili a quello dei ricorrenti, anche tenendo conto della
destinazione a servizi impressa comunque dal piano regolatore
generale.
Pertanto, il primo giudice determinava il valore nella misura
di euro 20,25 a mq. pari al maggior valore tra quelli di cui agli atti di
vendita esaminati.
Avverso tale sentenza propone appello il signor
Arturo Carrelli Palombi, sostenendo che è errato il ragionamento del primo
giudice di fare riferimento al vincolo impresso, di natura espropriativa,
e non conformativo, essendo diritto consolidato che a fini risarcitori e
indennitari non debba farsi riferimento al vincolo ma al valore delle aree
contermini al momento del verificarsi della “accessione
invertita”.
Viene censurato anche il ragionamento del primo giudice,
che non ha ritenuto di disporre consulenza tecnica di ufficio e che ha
tenuto conto delle indicazioni soltanto della parte pubblica, in quanto il
Comune ha depositato soltanto taluni atti pubblici; tra tali atti, ve ne
sono alcuni che si riferiscono ad aree tipizzate a espansione (atti
1,3,4,6 e 7); altro atto (atto sub 2) riguarda aree destinate a
parcheggio; altro atto (atto sub 5) riguarda area che non è utilizzabile
autonomamente trattandosi di relitto stradale. L’atto tenuto in
considerazione (per notar Gusman del 13 ottobre 1988) dal primo giudice
riguardava compravendita di area gravata da vincolo a parcheggio.
Si è
costituito il Comune appellato proponendo a sua volta appello incidentale
con il quale deduce il difetto di giurisdizione perché sulla domanda
risarcitoria sarebbe competente giurisdizionalmente il giudice ordinario,
a seguito di annullamento della dichiarazione di pubblica utilità;
rappresenta altresì che il decreto di esproprio è valido ed efficace; per
il resto insiste per il rigetto dell’appello, ribadendo la correttezza
dell’operato dell’amministrazione e del ragionamento adottato dal primo
giudice.
Alla udienza pubblica del 22 marzo 2011 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.E’ da rigettarsi in quanto infondato il
proposto appello incidentale, che è da esaminarsi in via preliminare,
attenendo esso alla questione preliminare di eventuale difetto di
giurisdizione e quindi di inammissibilità del ricorso originario.
In
realtà l'ordinamento processuale amministrativo non detta alcuna
disposizione né pone criteri generali circa l'ordine di esame del corso
principale e di quello incidentale.
La relativa scelta è pertanto
lasciata al prudente apprezzamento del giudice adito, censurabile
unicamente sotto il profilo dell'irragionevolezza, circostanza che non
ricorre nel caso in cui la priorità data al corso incidentale sia
giustificata dalle censure nello stesso dedotte, suscettibili di incidere
sull'interesse a ricorrere del ricorrente principale e, quindi, sulla
sussistenza di una condizione dell'azione (Consiglio Stato a. plen., 10
novembre 2008 , n. 11).
Nella specie, tuttavia, riguardando l’appello
incidentale la preliminare questione di giurisdizione, esso va esaminato
con priorità.
Quanto alla giurisdizione, spetta al giudice
amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti
all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo in
tema di espropriazione per pubblica utilità (Consiglio Stato a. plen., 09
febbraio 2006 , n. 2; n.9 del 30 luglio 2007).
Mentre le domande
risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione
usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata
avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a
seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione
ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di
pubblica utilità (Cassazione civile , sez. un., 23 dicembre 2008 , n.
30254).
E’ pertanto da rigettare in quanto infondato l’appello
incidentale sul difetto di giurisdizione dell’adito giudice
amministrativo.
E’pure infondato lo stesso appello incidentale quando
fa perno sul decreto di espropio intervenuto successivamente, posto che
l’eliminazione della dichiarazione di pubblica utilità ha nelal specie
effetto caducante sul decreto successivo.
2.Nel merito va rigettato
l’appello principale.
Il giudice di primo grado ha così ragionato: 1)
ha tenuto conto della disciplina urbanistica e quindi dei vincoli
impressi; 2) soprattutto, al di là dei vincoli, sulla base della
disciplina urbanistica, ha tenuto conto del valore delle aree limitrofe e
omogenee rispetto a quella considerata, valutando il valore risultante da
ben sette atti notarili e attribuendo al terreno in questione il valore
più alto tra i sette atti notarili prodotti.
Parte appellante, di
converso, ha contestato tale modalità di calcolo, certamente inferiore
alle sue pretese originarie e in sede di appello si è premurata di
contestare ogni atto considerato, al fine di dimostrare la diversità
rispetto alla sua posizione.
Il Collegio osserva che costituisce
principio di giurisprudenza che nella liquidazione del danno da
occupazione illecita, non ricorrendo il parametro dell'edificabilità
legale, si deve tener conto di quello dell'edificabilità di fatto e,
quindi, fare riferimento alle obiettive caratteristiche della zona ed alla
possibile utilizzazione del terreno, anche in relazione al contesto
spaziale nel quale quest'ultimo concretamente si ponga in ragione del
rapporto di fisica contiguità con aree limitrofe edificate o appartenenti
alla medesima zona cui l'area espropriata è funzionale, sempreché risulti
comunque accertata una sua compatibilità con le generali scelte
urbanistiche ed entro i limiti in ogni caso posti dall'art. 4 cit..
(Cassazione civile , sez. I, 26 novembre 2008 , n. 28282).
In ipotesi
riconducibile ad occupazione usurpativa, la giurisprudenza ha fatto
riferimento anche all’esigenza di accertamento con riguardo alla natura
conformativa oppure espropriativa dei vincoli.
Per esempio, nel caso in
cui la destinazione anzidetta abbia per oggetto la realizzazione di opere
di viabilità, occorre valutare se il vincolo di inedificabilità in tal
modo apposto sui suoli in questione rivesta carattere conformativo o non
piuttosto espropriativo (Cassazione civile , sez. I, 01 febbraio 2007, n.
2207).
In ogni caso, ad opinione del Collegio, sia che si tenga conto
della destinazione impressa e della sussistenza di vincoli di qualunque
genere, cosa che evidentemente l’appello contesta, sia che si tenga conto
del contesto territoriale nel quale è inserito il bene della cui
valutazione si tratta, a fini risarcitori, ed è ciò che anche l’appello
richiede, il ragionamento del primo giudice risulta ineccepibile.
Il
primo giudice ha tenuto conto di ben sette atti, depositati dal Comune
resistente, e ha valutato il suolo oggetto della controversia secondo il
maggior valore dei terreni considerati.
Per contro, parte appellante,
da un lato si è limitata ad assumere come buona, senza dimostrare
l’assunto, la valutazione superiore richiesta fin dall’origine e
dall’altro lato, contestando atto per atto la assimilabilità alla sua
fattispecie, non ha prodotto alcun atto notarile di compravendita né ha
dimostrato in modo concreto il valore da risarcire così come preteso,
sulla base del basilare principio dell’onere della prova e di
contestazione delle statuizioni del primo giudice.
3. D’altronde,
senza avere superato le affermazioni e conclusioni valutative del
risarcimento del danno come determinato dal primo giudice, non è
sufficiente all’appellante neanche invocare la disposizione di consulenza
tecnica di ufficio, che certo non può supplire a colmare il suo deficit probatorio.
Se costituisce principio pacifico che vada
respinta la domanda di risarcimento del danno presentata in modo del tutto
generico senza il minimo principio di prova e senza neanche indicare quali
siano i danni subiti a seguito dell'irrogazione della sanzione, corollario
ne è che alla totale carenza probatoria non possa supplire la richiesta di
consulenza tecnica di ufficio, che - come è noto - ha la funzione di
fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni
tecniche non possedute, ma non è certo destinata ad esonerare la parte
dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie
richieste; fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla
stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art.
2697 c.c.. (Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2009 , n.
5864).
4.Per le considerazioni sopra svolte, va respinto l’appello
incidentale; va respinto l’appello principale, con conseguente conferma
della impugnata sentenza.
La particolarità della vicenda e il rigetto
di entrambi gli appelli fa ritenere che sussistano giusti motivi per
disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del
presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in
epigrafe, così provvede:
rigetta sia l’appello incidentale che
l’appello principale, confermando la impugnata sentenza.
Spese
compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla
autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice,
Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza,
Consigliere
Guido Romano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2011