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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 4 aprile 2011 n. 2113
Pres. Numerico – Est. De Felice
C. P. A. e C. F. (Avv. A. L. Deramo) c/ Comune di Adelfia (Avv. F. E. Lorusso).


1. Espropriazione per p.u. – Provvedimento di esproprio – Annullamento - Risarcimento danni – Giurisdizione g.a. – Sussiste.

 

2. Espropriazione per p.u. – Occupazione usurpativa – Domande risarcitorie – Riparto di giurisdizione – Inefficacia o assenza dichiarazione p.u. – G.o. – Annullamento dichiarazione p.u. – Giurisdizione esclusiva g.a.

 

3. Espropriazione per p.u. – Occupazione sine titulo – Risarcimento danni – Liquidazione – Edificabilità di fatto - Criteri – Individuazione.

 

4. Processo amministrativo – Risarcimento danni – Onere della Prova – Necessità – Carenza probatoria – C.t.u. – Funzione suppletiva - Inidoneità.

 

 

1. In tema di espropriazione per pubblica utilità, spetta al giudice amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale del provvedimento di esproprio.

 

2. In tema di occupazione usurpativa, le domande risarcitorie e restitutorie, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, mentre sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità.

 

3. Nella liquidazione del danno da occupazione illecita, non ricorrendo il parametro dell'edificabilità legale, si deve tener conto di quello dell'edificabilità di fatto e, quindi, fare riferimento alle obiettive caratteristiche della zona ed alla possibile utilizzazione del terreno, anche in relazione al contesto spaziale nel quale quest'ultimo concretamente si pone in ragione del rapporto di fisica contiguità con aree limitrofe edificate o appartenenti alla medesima zona cui l'area espropriata è funzionale, sempreché risulti comunque accertata una sua compatibilità con le generali scelte urbanistiche.

 

4. La domanda di risarcimento del danno presentata in modo del tutto generico senza il minimo principio di prova, senza neanche indicare quali siano i danni subiti a seguito dell'irrogazione della sanzione, deve essere respinta ed è corollario che alla totale carenza probatoria non possa supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, che - come è noto - ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste; fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 7773 del 2008, proposto da:

 

Carrelli Palombi Arturo in pr.e q.proc.gen. di.Carrelli Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro



Comune di Adelfia, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Roma, via Flaminia, 56;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00029/2008, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNO A SEGUITO DI ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI AREE.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Francesco Adavastro in sostituzione di Antonio L. Deramo e Eugenio Felice Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Bari, il signor Carrelli Palombi Arturo agiva per il diritto al risarcimento del danno in relazione alla illegittima trasformazione di alcune aree di proprietà Carrelli Palombi Arturo e Francesco in Adelfia.
Tali aree erano state oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione della scuola materna, con dichiarazione di pubblica utilità annullata da sentenza del tribunale amministrativo regionale della Puglia- Bari (sentenza n.1604 del 23 dicembre 2004) confermata in appello da sentenza del Consiglio di Stato n.432 del 14 febbraio 2005, che determinava quindi una ipotesi di occupazione usurpativa successiva.
I ricorrenti chiedevano quindi il risarcimento integrale del danno subito, commisurandolo al valore venale del bene pari al valore delle aree edificatorie di tipo B quantificabile, secondo il valore di mercato, a lire 500.000 a mq.
Il giudice di primo grado: 1) rigettava la eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo la vicenda riferibile all’esercizio del potere autoritativo; 2) accoglieva la richiesta risarcitoria, ma non nella misura chiesta dai ricorrenti; 3) ricadendo il suolo in questione in zona destinata a servizi delle zone A e B e in mancanza di elementi certi si riteneva non condivisibile il dato di lire 500.000 a metro quadrato, mentre più vicino alla realtà era un valore vicino a quello addotto dal Comune di euro 13,47 a mq, come rapportato dalla media di n. 7 atti di vendita aventi a oggetto immobili di caratteristiche simili a quello dei ricorrenti, anche tenendo conto della destinazione a servizi impressa comunque dal piano regolatore generale.
Pertanto, il primo giudice determinava il valore nella misura di euro 20,25 a mq. pari al maggior valore tra quelli di cui agli atti di vendita esaminati.
Avverso tale sentenza propone appello il signor Arturo Carrelli Palombi, sostenendo che è errato il ragionamento del primo giudice di fare riferimento al vincolo impresso, di natura espropriativa, e non conformativo, essendo diritto consolidato che a fini risarcitori e indennitari non debba farsi riferimento al vincolo ma al valore delle aree contermini al momento del verificarsi della “accessione invertita”.
Viene censurato anche il ragionamento del primo giudice, che non ha ritenuto di disporre consulenza tecnica di ufficio e che ha tenuto conto delle indicazioni soltanto della parte pubblica, in quanto il Comune ha depositato soltanto taluni atti pubblici; tra tali atti, ve ne sono alcuni che si riferiscono ad aree tipizzate a espansione (atti 1,3,4,6 e 7); altro atto (atto sub 2) riguarda aree destinate a parcheggio; altro atto (atto sub 5) riguarda area che non è utilizzabile autonomamente trattandosi di relitto stradale. L’atto tenuto in considerazione (per notar Gusman del 13 ottobre 1988) dal primo giudice riguardava compravendita di area gravata da vincolo a parcheggio.
Si è costituito il Comune appellato proponendo a sua volta appello incidentale con il quale deduce il difetto di giurisdizione perché sulla domanda risarcitoria sarebbe competente giurisdizionalmente il giudice ordinario, a seguito di annullamento della dichiarazione di pubblica utilità; rappresenta altresì che il decreto di esproprio è valido ed efficace; per il resto insiste per il rigetto dell’appello, ribadendo la correttezza dell’operato dell’amministrazione e del ragionamento adottato dal primo giudice.
Alla udienza pubblica del 22 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1.E’ da rigettarsi in quanto infondato il proposto appello incidentale, che è da esaminarsi in via preliminare, attenendo esso alla questione preliminare di eventuale difetto di giurisdizione e quindi di inammissibilità del ricorso originario.
In realtà l'ordinamento processuale amministrativo non detta alcuna disposizione né pone criteri generali circa l'ordine di esame del corso principale e di quello incidentale.
La relativa scelta è pertanto lasciata al prudente apprezzamento del giudice adito, censurabile unicamente sotto il profilo dell'irragionevolezza, circostanza che non ricorre nel caso in cui la priorità data al corso incidentale sia giustificata dalle censure nello stesso dedotte, suscettibili di incidere sull'interesse a ricorrere del ricorrente principale e, quindi, sulla sussistenza di una condizione dell'azione (Consiglio Stato a. plen., 10 novembre 2008 , n. 11).
Nella specie, tuttavia, riguardando l’appello incidentale la preliminare questione di giurisdizione, esso va esaminato con priorità.
Quanto alla giurisdizione, spetta al giudice amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità (Consiglio Stato a. plen., 09 febbraio 2006 , n. 2; n.9 del 30 luglio 2007).
Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità (Cassazione civile , sez. un., 23 dicembre 2008 , n. 30254).
E’ pertanto da rigettare in quanto infondato l’appello incidentale sul difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
E’pure infondato lo stesso appello incidentale quando fa perno sul decreto di espropio intervenuto successivamente, posto che l’eliminazione della dichiarazione di pubblica utilità ha nelal specie effetto caducante sul decreto successivo.

2.Nel merito va rigettato l’appello principale.
Il giudice di primo grado ha così ragionato: 1) ha tenuto conto della disciplina urbanistica e quindi dei vincoli impressi; 2) soprattutto, al di là dei vincoli, sulla base della disciplina urbanistica, ha tenuto conto del valore delle aree limitrofe e omogenee rispetto a quella considerata, valutando il valore risultante da ben sette atti notarili e attribuendo al terreno in questione il valore più alto tra i sette atti notarili prodotti.
Parte appellante, di converso, ha contestato tale modalità di calcolo, certamente inferiore alle sue pretese originarie e in sede di appello si è premurata di contestare ogni atto considerato, al fine di dimostrare la diversità rispetto alla sua posizione.
Il Collegio osserva che costituisce principio di giurisprudenza che nella liquidazione del danno da occupazione illecita, non ricorrendo il parametro dell'edificabilità legale, si deve tener conto di quello dell'edificabilità di fatto e, quindi, fare riferimento alle obiettive caratteristiche della zona ed alla possibile utilizzazione del terreno, anche in relazione al contesto spaziale nel quale quest'ultimo concretamente si ponga in ragione del rapporto di fisica contiguità con aree limitrofe edificate o appartenenti alla medesima zona cui l'area espropriata è funzionale, sempreché risulti comunque accertata una sua compatibilità con le generali scelte urbanistiche ed entro i limiti in ogni caso posti dall'art. 4 cit.. (Cassazione civile , sez. I, 26 novembre 2008 , n. 28282).
In ipotesi riconducibile ad occupazione usurpativa, la giurisprudenza ha fatto riferimento anche all’esigenza di accertamento con riguardo alla natura conformativa oppure espropriativa dei vincoli.
Per esempio, nel caso in cui la destinazione anzidetta abbia per oggetto la realizzazione di opere di viabilità, occorre valutare se il vincolo di inedificabilità in tal modo apposto sui suoli in questione rivesta carattere conformativo o non piuttosto espropriativo (Cassazione civile , sez. I, 01 febbraio 2007, n. 2207).
In ogni caso, ad opinione del Collegio, sia che si tenga conto della destinazione impressa e della sussistenza di vincoli di qualunque genere, cosa che evidentemente l’appello contesta, sia che si tenga conto del contesto territoriale nel quale è inserito il bene della cui valutazione si tratta, a fini risarcitori, ed è ciò che anche l’appello richiede, il ragionamento del primo giudice risulta ineccepibile.
Il primo giudice ha tenuto conto di ben sette atti, depositati dal Comune resistente, e ha valutato il suolo oggetto della controversia secondo il maggior valore dei terreni considerati.
Per contro, parte appellante, da un lato si è limitata ad assumere come buona, senza dimostrare l’assunto, la valutazione superiore richiesta fin dall’origine e dall’altro lato, contestando atto per atto la assimilabilità alla sua fattispecie, non ha prodotto alcun atto notarile di compravendita né ha dimostrato in modo concreto il valore da risarcire così come preteso, sulla base del basilare principio dell’onere della prova e di contestazione delle statuizioni del primo giudice.

3. D’altronde, senza avere superato le affermazioni e conclusioni valutative del risarcimento del danno come determinato dal primo giudice, non è sufficiente all’appellante neanche invocare la disposizione di consulenza tecnica di ufficio, che certo non può supplire a colmare il suo deficit probatorio.
Se costituisce principio pacifico che vada respinta la domanda di risarcimento del danno presentata in modo del tutto generico senza il minimo principio di prova e senza neanche indicare quali siano i danni subiti a seguito dell'irrogazione della sanzione, corollario ne è che alla totale carenza probatoria non possa supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, che - come è noto - ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste; fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c.. (Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2009 , n. 5864).

4.Per le considerazioni sopra svolte, va respinto l’appello incidentale; va respinto l’appello principale, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
La particolarità della vicenda e il rigetto di entrambi gli appelli fa ritenere che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del presente grado.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta sia l’appello incidentale che l’appello principale, confermando la impugnata sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2011





 

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