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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 4 aprile 2011 n. 2107
Pres. Giaccardi – Est. De Felice
A. S. (Avv. F. Scotto) c/ Comune di San Marzano sul Sarno (Avv. G. Paolino)


1. Espropriazione per p.u. – Decreto occupazione d’urgenza – Competenza – Ratione temporis – Art. 45 d.lgs. n. 80/98 - Dirigente ufficio tecnico – Sussiste.

 

2. Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di pubblica utilità – Adozione - Comunicazione avvio procedimento – Necessità – Sussiste - Ragione - Discrezionalità – Occupazione d’urgenza – Natura - Atto attuativo.

 

3. Espropriazione per p.u. – Stato di consistenza – Redazione – Comune – Contestualità immissione in possesso – Necessità.

 

 

1. L’adozione del decreto di occupazione temporanea e d’urgenza, emanato dopo l’entrata in vigore dell’art. 45 d.lgs. n. 80/98, è di competenza del funzionario dirigente dell’Ufficio tecnico dell’amministrazione procedente, atteso che detta norma attribuisce alla dirigenza la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione, inclusi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

 

2. Nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità la partecipazione dei privati deve essere assicurata già con la comunicazione di avvio del procedimento sin dal primo atto, ossia dalla dichiarazione di pubblica utilità, che presenta ampi momenti di scelte discrezionali, mentre la stessa non ha ragion d’essere nell’ambito dell’occupazione d’urgenza che è meramente attuativa dei provvedimenti presupposti.

 

3. I Comuni possono procedere alla redazione dello stato di consistenza contestualmente all’immissione in possesso nei beni espropriati, avuto riguardo a tutte le opere non solo pubbliche, ma di pubblico interesse, ivi incluse quelle di edilizia residenziale pubblica.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 82 del 2006, proposto da:

 

Annunziata Sabato, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro



Comune di San Marzano Sul Sarno, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Antonia Studio De Angelis in Roma, via Portuense, 104; Cooperativa Edilizia 2000 A Rl, Cooperativa Edilizia L'Arcobaleno Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Giuffre' in Roma, via degli Scipioni, 288;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00222/2005, resa tra le parti, concernente OCCUPAZIONE D'URGENZA PER PROGETTO PEEP

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Sanino, su delega di Scotto, Fiorentino, su delega di Paolino e Lentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, l’attuale appellante agiva, in proprio e nella qualità dichiarata, impugnando una serie di atti riguardanti una procedura espropriativa ai suoi danni. In particolare, gli atti impugnati erano i seguenti: decreto del Dirigente dell’UTC del Comune di San Marzano del Sarno n.8856 del 2 ottobre 2001 di occupazione temporanea e in via di urgenza dei fondi di proprietà dei ricorrenti, distinti catastalmente con foglio 5 particella 44,121; delibera consiliare n.34 del 25 giugno 1998 avente ad oggetto la approvazione PEEP ai sensi della legge 865 del 1971; delibera consiliare n.73 del 20 marzo 1996 avente ad oggetto approvazione PPA; delibera di G.M. n.135 del 15 luglio 1999 avente ad oggetto la cessione in diritto di proprietà del lotto 5 del comparto C3 del PEEP alla Cooperativa a r.l.; gli atti relativi a procedimento di formazione del PEEP ivi inclusi delibera di G.M. n.136 del 27 marzo 1997 avente ad oggetto incarico per redazione PEEP e successiva delibera di G.M. 77 del 6 marzo 1998 di integrazione alla precedente, delibere consiliari n.21 del 26 marzo 1998 di adozione del PEEP e di approvazione del piano, delibera consiliare n.75 del 17 dicembre 1998 di approvazione del regolamento e del bando di concorso di assegnazione delle aree PEEP e n.135 del 15 luglio 1999 di approvazione della graduatoria del medesimo concorso, nonché deliberazione consiliare n.14 del 9 marzo 2000, delibera di G.M. n.161 del 1999 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria Zona Peep C3 e della successiva delibera giuntale n.46 del 20 aprile 2000.
Il ricorrente premetteva: che con delibera n.34 del 1994 il consiglio provinciale di Salerno nominava un commissario ad acta per la approvazione del PRG del Comune di San Marzano sul Sarno assegnando il termine di un anno per l’incarico, successivamente prorogato con delibera 390 del 1995, poi annullata dal Coreco con decisione n.22 del 1996; con deliberazione n.6 del 1996 la Provincia di Salerno concedeva una seconda proroga, con delibera n.33 del 1997 il consiglio provinciale di Salerno approvava il prg; con DPGR n.18955 del 19 agosto 1997 la Regione Campania richiedeva l’adeguamento del PRG con una serie di prescrizioni, non recepite dalla amministrazione comunale; con delibera di GM 136 del 1997 il Comune conferiva l’incarico per la redazione del PEEP in zona C3 di Via Matteotti, adottava il PRG con delibera di C.C. n.21 del 1998 e lo approvava con delibera di C.C. 34 del 1998; successivamente, con delibera di C.C. n.75 del 17 dicembre 1998 il Comune approvava il regolamento ed il bando di concorso per la assegnazione delle aree ricadenti nel PEEP e con delibera giuntale n.135 del 1999 approvava la graduatoria della relativa procedura di concorso, approvando quindi con delibera di GM n.161 del 13 settembre 1999 e n. 46 del 20 aprile 2000 il progetto definitivo e quello esecutivo delle opere di urbanizzazione del PEEP zona C3 Comparto Termine Bianco.
Il ricorrente proponeva i vizi di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza sotto vari profili avverso gli atti consistenti nel decreto di occupazione in via di urgenza, nonché nei provvedimenti di formazione e approvazione del PEEP.
Il giudice di primo grado con la impugnata sentenza così provvedeva:
dichiarava la inammissibilità del ricorso relativamente alla posizione dei signori per i quali il ricorrente Sabato Annunziata dichiarava di agire, senza tuttavia avere depositato copia della procura ad litem rilasciatagli; dichiarava la inammissibilità per tardività della proposizione della impugnativa dei provvedimenti di formazione e approvazione del PEEP; dichiarava la inammissibilità e infondatezza delle censure avverso il piano pertinenti a sopravvenuti provvedimenti giurisdizionali di sospensione della efficacia del PRG e di annullamento delle deliberazioni di incarico; rigettava nel merito, ritenendola infondata, la censura di incompetenza avverso il decreto di occupazione, ritenendo legittima la ripartizione di competenza che attribuisce al dirigente dell’ufficio tecnico della amministrazione procedente, quale attività di gestione, la adozione del decreto di occupazione temporanea e di urgenza; rigettava altresì nel merito la censura di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della l.241 del 1990 per la occupazione di urgenza, sul presupposto che le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e seguenti, per espressa previsione dell’art. 13, non si applicano alla formazione del piano per la edilizia economica e popolare, le cui procedure partecipative risultano invece disciplinate dalla legge n.167 del 1962; in ogni caso, il primo giudice osservava (pagina 12 e seguenti della sentenza) che il PEEP è stato approvato con delibere consiliari 21/98 e 34/98; la istruttoria del primo giudice ha consentito di accertare che i proprietari intestatari al tempo della avvenuta approvazione erano i signori Annunziata Antonio, Annunziata Filomena, Annunziata Palma, per cui il ricorrente Annunziata Sabato non rientrava tra gli interessati al momento della approvazione del piano in questione.
Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, viene proposto appello dal medesimo signor Sabato Annunziata, con i seguenti motivi.
Viene reiterata innanzitutto la censura di incompetenza del dirigente ad adottare il decreto di occupazione, in quanto il Comune di San Marzano sul Sarno non aveva adottato gli atti di attribuzione delle competenze, per cui doveva valere la legge regionale n.51 del 1978, che attribuiva la potestà esclusivamente al Sindaco.
Con altro motivo di appello si lamenta la erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto non applicabili le norme di partecipazione (artt. 7 e seguenti L.241 del 1990) anche ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e alla dichiarazione di pubblica utilità.
Nella specie, al privato espropriato non è stato consentito di partecipare alle scelte dell’amministrazione, non essendo state rispettate le formalità prescritte dalla legge 167 del 1962 e dalla legge 865 del 1971, né essendosi provveduto alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 L.241 del 1990.
L’appello deduce altresì la erroneità della sentenza nel punto in cui ha dichiarato la inammissibilità degli atti di approvazione del PEEP contestualmente al decreto di occupazione temporanea; infatti, di tale attività pregressa, l’interessato era venuto a conoscenza soltanto al momento della notifica del decreto di occupazione temporanea in via di urgenza.
Gli avvisi del 14 settembre 1998 con i quali il Comune rendeva noto il deposito presso la segreteria del progetto PEEP con i relativi allegati, erano stati notificati soltanto ai signori Annunziata Antonio, Palma e Porzia, tra i comproprietari, mentre nessuno di tali atti era stato consegnato al signor Sabato Annunziata, comproprietario delle aree oggetto di procedura ablatoria.
Inoltre, l’appellante sostiene la omessa pronuncia del primo giudice sulle censure di illegittimità del Piano, così formulate: perché adottato sulla scorta delle delibere di CC 62/96 e 9/97 annullate dal Tar Salerno con sentenza 388/1998; perché il piano è stato adottato senza il necessario parere del Genio civile, poiché il Comune è incluso tra quelli a rischio sismico; per discordanza tra Peep e prg; per lesione dei diritti partecipativi; per errata individuazione delle previsioni di sviluppo contenuta nel PRG e in assenza di autonoma valutazione del fabbisogno abitativo in relazione alla esigenza di realizzare insediamenti di tipo economico e popolare; per mancanza della determinazione, almeno provvisoria, della indennità.
Con riguardo al decreto di occupazione, se ne deduce la illegittimità per omessa redazione dello stato di consistenza e per notifica a persona diversa dal proprietario catastale (pagina 26 dell’appello).
Si è costituito il Comune di san Marzano sul Sarno chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato; si è costituita la cooperativa Arcobaleno; si è costituita altresì la Cooperativa Edilizia 2000 a r.l. chiedendo in primo luogo di dichiararsi la tardività dell’appello, perché proposto circa nove mesi dopo il deposito e quindi ben oltre il termine dimidiato di legge e in ogni caso il suo rigetto per infondatezza.
Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1.Si può prescindere dall’esame della eccezione di tardività dell’appello, in quanto il medesimo è in ogni caso infondato e da rigettare.
E’ del tutto infondato il primo motivo con il quale si deduce il vizio di incompetenza del dirigente ad adottare il decreto di occupazione, invocando la vecchia legge regionale 51 del 1978, che attribuiva la potestà esclusivamente al Sindaco.
Nella specie, l’occupazione di urgenza è avvenuta con decreto del 2 ottobre 2001, per cui non ha senso invocare precedenti in senso contrario relativi al precedente sistema di ripartizione delle competenze.
Per oramai costante giurisprudenza l'adozione del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, emanato dopo l'entrata in vigore dell'art. 45, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, è di competenza del funzionario dirigente dell'Ufficio tecnico dell'amministrazione procedente, atteso che detta norma attribuisce alla dirigenza la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione, inclusi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (in tal senso, Consiglio Stato, sez. IV, 09 novembre 2005 , n. 6259; Consiglio Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002 , n. 102).

2.Con altro motivo, l’appellante lamenta la erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto non applicabili le norme di partecipazione (artt. 7 e seguenti L.241 del 1990) anche ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e in particolare all’atto implicante dichiarazione di pubblica utilità.
Nella specie, al privato espropriato non sarebbe stato consentito di partecipare alle scelte dell’amministrazione, non essendo state rispettate le formalità prescritte dalla legge 167 del 1962 e dalla legge 865 del 1971, né essendosi provveduto alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 L.241 del 1990.
L’appellante in sostanza invoca il principio per cui la partecipazione del privato al procedimento ablatorio deve essere assicurata già con la comunicazione di avvio del procedimento sin dal primo atto dello stesso, e cioè da quello recante la dichiarazione di pubblica utilità, che presenta ampi momenti di scelte discrezionali, mentre essa non ha ragion d'essere nell'ambito dell'occupazione d'urgenza, che è meramente attuativa dei provvedimenti presupposti (Consiglio Stato , sez. IV, 30 dicembre 2006 , n. 8261).
Il motivo, se è pienamente condivisibile in punto di diritto, è in fatto infondato e ai limiti della ammissibilità, anche perchè l’appellante in alcun punto contesta il capo di sentenza con il quale, in modo inequivoco, il primo giudice ha osservato (pagina 13 della sentenza) che l’interessato non risultava, all’epoca della notificazione della avvenuta approvazione del PEEP, tra le ditte catastali (rectius, tra gli intestatari) da notiziare, mentre erano stati notiziati coloro che risultavano proprietari o eredi dei precedenti intestatari dell’epoca.
Il primo giudice osservava (pagina 12 e seguenti della sentenza) che il PEEP era stato approvato con delibere consiliari 21/98 e 34/98; la istruttoria effettuata durante il giudizio aveva consentito di accertare che i proprietari intestatari al tempo della avvenuta approvazione erano i signori Annunziata Antonio, Annunziata Filomena, Annunziata Palma, per cui il ricorrente Annunziata Sabato non rientrava tra gli interessati al momento della approvazione del piano in questione.
Ad opinione di questo Collegio, una volta chiarito che in fatto, come ha sostenuto la sentenza impugnata, tutti coloro che all’epoca erano proprietari sono stati destinatari della notifica dell’approvazione del piano, le esigenze partecipative debbono intendersi rispettate.
Né il principio del giusto procedimento e della partecipazione procedimentale può essere invocato con riguardo alla fase, meramente attuativa, dell' occupazione di urgenza (in tal senso, Consiglio Stato, sez. VI, 03 settembre 2003 , n. 4897).
Ne deriva la infondatezza dell’appello nei punti nei quali si deduce la erroneità della sentenza di dichiarazione di inammissibilità degli atti di approvazione del PEEP contestualmente al decreto di occupazione temporanea, perchè di tale attività pregressa, l’interessato sarebbe venuto a conoscenza soltanto con la notifica del decreto di occupazione temporanea in via di urgenza.
E’ solo la dichiarazione di pubblica utilità, secondo il più comune sentire, che ha come effetto quello di sottoporre il bene al regime di espropriabilità, determinando l'affievolimento del diritto di proprietà e ponendosi come presupposto dell'espropriazione.
Soltanto essa, pertanto, incidendo direttamente sulla sfera giuridica del proprietario, è immediatamente lesiva e, come tale, viene comunemente ritenuta autonomamente impugnabile né ora, nell'attuale contesto normativo diretto a garantire la partecipazione, potrebbe valere a tal fine una partecipazione differita, successiva alla dichiarazione di pubblica utilità ed all'occupazione d'urgenza.
Il giusto procedimento, ove attuatosi nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, non ha ragion d'essere invece nell'occupazione d'urgenza.
Il giusto procedimento ha ragion d'essere nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, che conserva momenti di scelte discrezionali, ma non più nell'ambito dell'occupazione d'urgenza, meramente attuativa dei provvedimenti presupposti (Cons. Stato ad plen. N. 14 del 1999) .
In definitiva, la circostanza che la fase partecipativa sia stata legittimamente estesa a coloro che all’epoca erano intestatari – tra i quali non era ricompreso all’epoca l’appellante e sul punto nulla ha contestato nell’appello - assorbe ogni considerazione in ordine alla pretesa di parte appellante di esserne informato o di essere rimesso in termini, quanto alla impugnazione degli atti approvativi, al momento della impugnazione degli atti di occupazione.
Pertanto, sono infondate (perché giustamente ritenute inammissibili in primo grado), anche tutte le altre censure di parte appellante con le quali si deduce (oltre che la omissione di pronuncia del primo giudice sul punto) la illegittimità del Piano PEEP sotto altri profili: perché adottato sulla scorta delle delibere di CC 62/96 e 9/97 annullate dal Tar Salerno con sentenza 388/1998; perché il piano è stato adottato senza il necessario parere del Genio civile, poiché il Comune è incluso tra quelli a rischio sismico; per discordanza tra Peep e prg; per lesione dei diritti partecipativi; per errata individuazione delle previsioni di sviluppo contenuta nel PRG e in assenza di autonoma valutazione del fabbisogno abitativo in relazione alla esigenza di realizzare insediamenti di tipo economico e popolare; per mancanza della determinazione, almeno provvisoria, della indennità.
Tutte tali doglianze, in quanto in realtà appuntate avverso gli atti natura di atto di approvazione del piano, sono inammissibili, come ha correttamente ritenuto il primo giudice, né può operare una rimessione in termini rispetto alla sopravvenienza fattuale della sopravvenuta titolarità dell’attuale appellante.

3.Nei confronti del decreto di occupazione, si deduce la illegittimità per omessa redazione dello stato di consistenza (pagina 26 dell’appello).
Il motivo non è fondato.
I comuni possono procedere alla redazione dello stato di consistenza, contestualmente all'immissione in possesso nei beni espropriati, avuto riguardo a tutte le opere non solo pubbliche, ma di pubblico interesse, ivi incluse quelle di edilizia residenziale pubblica (da ultimo, Consiglio Stato , sez. IV, 18 marzo 2010 , n. 1616; Consiglio Stato , sez. IV, 07 settembre 2006 , n. 5198).

4.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro seimila, di cui tremila a favore del Comune appellato e millecinquecento a favore di ognuna delle controinteressate cooperative.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2011





 

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