REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8544 del
2010, proposto dalla
Societa' Vila Srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Vincenzo Scarano e Salvatore Sica, con domicilio eletto presso
quest’ultimo in Roma, p.zza della Liberta', 20;
contro
Regione Campania, non costituita;
per l'ottemperanza
delle sentenze del CONSIGLIO DI STATO - SEZ.
V - n. 3800/2010 e n. 142/2009, rese tra le parti, concernenti
ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTI DI RECUPERO DI FINANZIAMENTI COMUNITARI E
RISARCIMENTO DANNI PER ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DELLA REGIONE
CAMPANIA.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Vista la memoria difensiva depositata in data 17 gennaio
2011;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2011 il
Cons. Eugenio Mele e udito per la parte ricorrente l’avvocato
Sica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente ricorso, notificato il 1° ottobre
2010, è stato proposto per ottenere il risarcimento dei danni discendenti
da una serie di provvedimenti (emanati fra il 1998 ed 2002) di recupero di
somme a carico della società istante, organismo intermediario nella
erogazione di fondi comunitari transitati dalla Regione Campania; il
recupero è stato dichiarato illegittimo dalla decisione irrevocabile di
questa Sezione n. 142 del 14 gennaio 2009 (che ha riformato la sentenza di
primo grado del T.a.r. Campania sezione staccata di Salerno).
2.
Ottenuta la soddisfazione richiesta a mezzo di una decisione irrevocabile,
resa da questa Sezione in sede di ottemperanza (n. 3800 del 16 giugno
2010), la società ha proposto il ricorso in trattazione per conseguire,
apparentemente secondo il rito dell’ottemperanza, il risarcimento del
danno patito a causa del comportamento illegittimo a suo tempo tenuto
dalla Regione Campania, con riferimento specifico al danno all’immagine,
alla perdita di chance e ai costi aggiuntivi sostenuti (tutti danni
correlati all’illegittimo esercizio del potere di recupero).
3. La
Regione Campania non si è costituita in giudizio.
4. La causa è passata
in decisione all’udienza camerale del 21 gennaio 2011, previa segnalazione
al difensore presente, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della
tardività della memoria conclusionale depositata in data 17 gennaio
2011.
DIRITTO
5. Il ricorso è sia infondato che inammissibile e
deve essere respinto nella sua globalità.
Preliminarmente và dichiarata
l’inutilizzabilità processuale della memoria conclusionale tardivamente
depositata dalla difesa appellante in violazione sia dei termini ordinari
che di quelli dimidiati sanciti dal combinato disposto degli artt. 73,
co.1, e 87, co.3, c.p.a.
6. Và premesso ai fini della reiezione del
ricorso, se qualificato in termini di domanda di risarcimento del danno
derivante dalla condotta tenuta dall’amministrazione in sede di esecuzione
del giudicato che:
a) in sede di ottemperanza il giudice è vincolato
alla sentenza da ottemperare e il suo intervento non può decampare dal
“dictum” della stessa;
b) nella specie, le prescrizioni
contenute nelle menzionate decisioni di questa sezione (nn. 142 del 2009 e
3800 del 2010) sono state tutte osservate;
c) la causa petendi della domanda non è incentrata sulla affermazione di danni derivanti dalla
mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato come richiesto
dall’art. 112, co. 3, c.p.a.;
d) in ogni caso non è stato soddisfatto
l’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi delle singole poste
di danno richieste.
7. La domanda risarcitoria, ove la si voglia
qualificare come autonoma, ai sensi dell’art. 112, co. 4, c.p.a., è
comunque inammissibile per le seguenti ragioni.
7.1. Come evidenziato
nella precedente ricostruzione dei fatti salienti di causa, tale domanda
non è stata proposta all’interno di un giudizio di ottemperanza, come
imposto dalla lettera e dalla ratio della norma sancita dal
menzionato co. 4, primo periodo, secondo cui "Nel processo di
ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria
di cui all’articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito" (in
termini la relazione illustrativa, p. 51 "…è stata prevista la facoltà
di proporre nel giudizio in esame anche le domande risarcitorie per i
danni derivanti dalla mancata esecuzione…").
Sul punto il nuovo
codice ha cristallizzato un preciso orientamento giurisprudenziale,
formatosi sotto l’egida della precedente normativa, che ammetteva la
proposizione della domanda risarcitoria in sede di ottemperanza solo per
il ristoro dei danni insorti in occasione dell’esecuzione del giudicato
(cfr. fra le tante, Cons. St., V, 28 febbraio 2006, n. 861; sez. VI, 8
marzo 2004, n. 1080); è evidente che nella specie non è stato instaurato
alcun giudizio di ottemperanza ulteriore rispetto a quello fruttuosamente
concluso con la richiamata decisione n. 3800 del 2010.
7.2. La domanda
autonoma in esame non soddisfa neppure l’ulteriore requisito richiesto per
la proposizione, ex art. 30, co. 5, c.p.a., dell’azione di condanna per la
prima volta in sede di ottemperanza, dalla norma sancita dal più volte
menzionato co. 4, secondo periodo: "In tal caso il giudizio di
ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo
ordinario").
Nel caso di specie viene meno la regola basilare del
doppio grado di giudizio essendo stata portata la domanda risarcitoria
autonoma direttamente alla cognizione del Consiglio di Stato.
Come
ricorda la relazione illustrativa "Ancora, è possibile proporre nel
giudizio di ottemperanza per la prima volta le connesse domande di
risarcimento del danno derivante dall’illegittimità del provvedimento " (p. 51).
Si tratta di una delle più significative innovazioni
previste dal codice con riferimento al carattere cognitorio del processo
di ottemperanza; la prevalente giurisprudenza precedente, infatti, era
ferma nel ritenere inammissibile la proposizione di tale domanda
risarcitoria (cfr., fra le tante, Cons. St, sez. V, 27 aprile 2006, n.
2374; sez. IV, 21 ottobre 2004, n. 6914; sez. IV, 1 febbraio 2002, n.
396). Il codice ha invece recepito l’indirizzo minoritario che ammetteva
la proposizione, in sede di ottemperanza, della domanda risarcitoria dei
danni discendenti dall’originario illegittimo esercizio della funzione
pubblica, a condizione, inter alios, che venisse introdotta davanti
al T.a.r. per evitare la violazione del principio del doppio grado di
giudizio (cfr. Cons. St., sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3332).
Siffatta
individuazione dell’ambito applicativo della norma in esame, oltre ad
essere sostenuta sia dall’esegesi letterale che da quella storica, è
conforme, in parte qua, alla sistematica del codice: l’art. 112,
nell’imporre di seguire le “forme”, i “modi” e i “termini”del processo
ordinario è decisamente nel senso di risolvere il cumulo tra la domanda di
esecuzione e quella risarcitoria mediante l’applicazione integrale del
rito ordinario innervato dal principio generale del doppio grado di
giudizio.
La tesi contraria non può trovare ingresso perché:
a) in
un contesto normativo complessivamente attentissimo alla definizione delle
regole sulla competenza, una deroga al riparto T.a.r. – Consiglio di Stato
avrebbe dovuto esprimersi in modo chiaro ed esplicito;
b) l’azione
risarcitoria “isolata”, proposta dopo il passaggio in giudicato della
sentenza di annullamento, vuoi per i danni direttamente discendenti dal
cattivo esercizio della funzione pubblica, vuoi per i danni derivanti
dalla mancata esecuzione del giudicato, appartiene sempre alla cognizione
del T.a.r., nella logica propria del doppio grado;
c) allorquando il
codice ha inteso consentire, in materia di ottemperanza, in deroga agli
ordinari criteri di distribuzione della competenza in senso verticale, che
sia portata all’attenzione diretta del Consiglio di Stato la domanda
risarcitoria (quella collegata all’inesecuzione del giudicato ex art. 112,
co. 3), lo ha fatto senza richiamarsi ai limiti, alle forme ed ai modi
dell’ordinario processo di cognizione.
8. Sulla scorta delle
rassegnate conclusioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. Nulla
per le spese di lite non essendosi costituita in giudizio la Regione
Campania.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
dichiara inammissibile.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli,
Presidente
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore
Francesca Quadri,
Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Nicola Gaviano,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2011