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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 aprile 2011 n. 2171
Pres. Scola – Est. Amicuzzi
V. C. (Avv. A. M. Marini) c/ L’A.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell'Umbria (avv. P. Fantusati) e Regione Umbria (n.c.)


1. Processo amministrativo – Appello – Ricorrente – Notificazione – Presso Avvocatura distrettuale – Inammissibilità

 

2. Processo amministrativo – Notificazione – Esito negativo – Rinnovazione – Presupposti – Causa non imputabile al notificante

 

3. Processo amministrativo – Ricorrente – Notificazione – Amministrazione resistente – Omissione – Appello – Inammissibilità

 

 

1. È nulla la notificazione di un appello al Consiglio di Stato effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura generale.

 

2. La rinnovazione della notificazione può essere disposta solo se l'esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante e, pertanto, essa non può essere disposta nel caso in cui la nullità derivi da un errore imputabile alla parte appellante e non scusabile.

 

3. E’ inammissibile l’appello non notificato all’amministrazione resistente, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 27, comma 2, c.p.a., perché riferibile soltanto alla mancata notificazione ad alcune delle parti, e non, ad una delle Amministrazioni.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 7360 del 1999, proposto da:

 

Cacciamani Vinicio, rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Gobbi, in Roma, via Maria Cristina, 8;

contro



L’A.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fantusati, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Gobbi, in Roma, via Maria Cristina, 8; la Regione Umbria, in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore, n.c.;

per la riforma



della sentenza del T.a.r. Umbria, Perugia, n. 00287/1999, resa tra le parti e recante reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione del Direttore generale dell’A.u.s.l./2 n. 2272 del 29.12.1995, in parte qua, nonché della deliberazione del Comitato di gestione della U.s.l. Media Valle del Tevere n. 707 dell’1.6.1991;
inoltre, per la declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, dall’1.5.1981, su tutti i compensi ordinari e straordinari percepiti da tale data.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della U.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell'Umbria;
visti gli artt. 35, comma 1, e 38, cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011, il Consigliere Antonio Amicuzzi ed udito, per la parte appellata, l’avv. Gobbi, su delega dell'avv. Fantusati;
ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO



A) - Con l’appello in esame Vinicio Cacciamani chiedeva l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, recante reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della ivi citata deliberazione del Direttore generale (nella parte in cui aveva disposto l’equiparazione del trattamento giuridico economico del ricorrente a quello di assistente medico psichiatra con decorrenza 6.2.1985 e non 1.5.1981), nonché della pure richiamata deliberazione del Comitato di gestione della USL Media Valle del Tevere (di annullamento delle deliberazioni n. 1017 del 1990 e n. 1501 del 1990, che avevano fissato la decorrenza del servizio dal 1°.5.1981); inoltre, per la declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.
Venivano dedotti i seguenti motivi:
1) - incondivisibilità della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto inammissibile l’azione di accertamento del diritto alla corretta liquidazione delle dovute differenze retributive, proposta dall’appellante.
2) - erroneità della statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva statuito che la mancata comunicazione all’interessato della deliberazione n. 1017/90, di contenuto costitutivo, ne avesse escluso la giuridica rilevanza, considerato che sarebbe stata immediatamente efficace ed idonea a modificare la decorrenza dell'inquadramento dell’appellante, a prescindere dalla sua comunicazione.
Con atto depositato il 19.6.2010 si costituiva in giudizio la U.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell'Umbria, che resisteva all’appello.
Con memoria depositata il 12.10.2010 la parte appellante ribadiva le sue tesi e richieste e deduceva che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata su parte della domanda (infrapetizione).
Con memoria depositata il 21.10.2010 la costituita U.s.l. eccepiva l’inammissibilità dell'appello, per essere stato notificato il gravame alla Regione Umbria presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, anziché come dovuto, presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma; per il resto, ribadiva l’infondatezza dell'appello.
La parte appellante, con memoria depositata l’11.2.2011, insisteva ancora nelle sue tesi e richieste e, con memoria depositata il 18.2.2011, asseriva che l’irregolare notificazione alla Regione Umbria avrebbe potuto essere sanata con l’integrazione del contraddittorio.

B) - Il collegio deve, in primo luogo, verificare la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello formulata dalla difesa dalla costituita U.s.l..
Ai sensi dell'art. 1, legge n. 260/1958, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, legge n. 103/1979, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati alle amministrazioni resistenti presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto abbia sede l'autorità giudiziaria adìta.
È, quindi, da considerare nulla la notificazione di un appello al Consiglio di Stato effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura generale.
Va anche osservato che il nuovo codice del processo amministrativo ha previsto, all'art. 44, che "nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla";
In base a detto articolo la rinnovazione della notificazione può essere, quindi, disposta solo se l'esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante, sicché essa non può essere disposta nel caso in esame, in cui la nullità deriva, invece, da un errore imputabile alla parte appellante e nemmeno scusabile, perché la nullità della notificazione dell'appello effettuata presso l'Avvocatura distrettuale è affermata da un indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, dec. 03 settembre 2009 n. 5195).
In senso contrario non può richiamarsi neanche l'art. 46, comma 24, legge n. 69/2009, che stabiliva come il primo comma dell'articolo 291, c.p.c., fosse applicabile anche ai giudizi presso i giudici amministrativi e contabili, atteso che il c.p.a. (allegato 4, art. 4 n. 42) ha abrogato tale norma limitatamente alle parole "amministrativi e", così confermando ulteriormente la tesi secondo cui è inammissibile l'appello non ritualmente notificato.
Nella specie, il ricorso in appello risulta notificato ritualmente alla U.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale umbra, ma irritualmente alla Regione Umbria presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia.
Risulta, quindi, inammissibile l’appello, considerato che è inapplicabile il disposto dell’art. 27, comma 2, c.p.a., sia perché riferito alla mancata notificazione ad alcune delle parti, e non, come nel caso che ne occupa, ad una delle Amministrazioni interessate, sia perché nelle more si è verificata la decadenza dell’appellante dalla possibilità d’impugnare la sentenza gravata nei termini di legge.
Sussistono, comunque, le ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 11, legge n. 69 del 2009, per compensare fra la parti spese ed onorari del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) dichiara inammissibile l’appello (ricorso n. 7360/1999).
Spese ed onorari compensati per il giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, con l'intervento dei giudici:
Aldo Scola, Presidente FF
Adolfo Metro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011





 

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