Cacciamani Vinicio, rappresentato e difeso dall'avv.
Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale
Gobbi, in Roma, via Maria Cristina, 8;
contro
L’A.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale
dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fantusati, con domicilio eletto
presso lo Studio Legale Gobbi, in Roma, via Maria Cristina, 8; la Regione
Umbria, in persona del presidente della Giunta regionale pro
tempore, n.c.;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Umbria, Perugia, n.
00287/1999, resa tra le parti e recante reiezione del ricorso proposto per
l’annullamento della deliberazione del Direttore generale dell’A.u.s.l./2
n. 2272 del 29.12.1995, in parte qua, nonché della deliberazione
del Comitato di gestione della U.s.l. Media Valle del Tevere n. 707
dell’1.6.1991;
inoltre, per la declaratoria del diritto alla
corresponsione delle differenze retributive, oltre a rivalutazione
monetaria ed interessi, dall’1.5.1981, su tutti i compensi ordinari e
straordinari percepiti da tale data.
Visti il ricorso in appello ed
i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della
U.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell'Umbria;
visti gli artt.
35, comma 1, e 38, cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti e documenti di
causa;
relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011, il
Consigliere Antonio Amicuzzi ed udito, per la parte appellata, l’avv.
Gobbi, su delega dell'avv. Fantusati;
ritenuto e considerato, in fatto
e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) - Con l’appello in esame Vinicio Cacciamani
chiedeva l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, recante
reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della ivi citata
deliberazione del Direttore generale (nella parte in cui aveva disposto
l’equiparazione del trattamento giuridico economico del ricorrente a
quello di assistente medico psichiatra con decorrenza 6.2.1985 e non
1.5.1981), nonché della pure richiamata deliberazione del Comitato di
gestione della USL Media Valle del Tevere (di annullamento delle
deliberazioni n. 1017 del 1990 e n. 1501 del 1990, che avevano fissato la
decorrenza del servizio dal 1°.5.1981); inoltre, per la declaratoria del
diritto alla corresponsione delle differenze retributive, oltre a
rivalutazione monetaria ed interessi.
Venivano dedotti i seguenti
motivi:
1) - incondivisibilità della sentenza impugnata, laddove aveva
ritenuto inammissibile l’azione di accertamento del diritto alla corretta
liquidazione delle dovute differenze retributive, proposta
dall’appellante.
2) - erroneità della statuizione di primo grado, nella
parte in cui aveva statuito che la mancata comunicazione all’interessato
della deliberazione n. 1017/90, di contenuto costitutivo, ne avesse
escluso la giuridica rilevanza, considerato che sarebbe stata
immediatamente efficace ed idonea a modificare la decorrenza
dell'inquadramento dell’appellante, a prescindere dalla sua
comunicazione.
Con atto depositato il 19.6.2010 si costituiva in
giudizio la U.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell'Umbria, che
resisteva all’appello.
Con memoria depositata il 12.10.2010 la parte
appellante ribadiva le sue tesi e richieste e deduceva che la sentenza
impugnata non si sarebbe pronunciata su parte della domanda
(infrapetizione).
Con memoria depositata il 21.10.2010 la
costituita U.s.l. eccepiva l’inammissibilità dell'appello, per essere
stato notificato il gravame alla Regione Umbria presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Perugia, anziché come dovuto, presso
l’Avvocatura generale dello Stato in Roma; per il resto, ribadiva
l’infondatezza dell'appello.
La parte appellante, con memoria
depositata l’11.2.2011, insisteva ancora nelle sue tesi e richieste e, con
memoria depositata il 18.2.2011, asseriva che l’irregolare notificazione
alla Regione Umbria avrebbe potuto essere sanata con l’integrazione del
contraddittorio.
B) - Il collegio deve, in primo luogo, verificare
la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello formulata
dalla difesa dalla costituita U.s.l..
Ai sensi dell'art. 1, legge n.
260/1958, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art.
10, comma 3, legge n. 103/1979, tutti gli atti costitutivi di una fase
processuale, proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati
alle amministrazioni resistenti presso l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto abbia sede l'autorità giudiziaria adìta.
È,
quindi, da considerare nulla la notificazione di un appello al Consiglio
di Stato effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non
presso l'Avvocatura generale.
Va anche osservato che il nuovo codice
del processo amministrativo ha previsto, all'art. 44, che "nei casi in cui
sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in
giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione
dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un
termine perentorio per rinnovarla";
In base a detto articolo la
rinnovazione della notificazione può essere, quindi, disposta solo se
l'esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante, sicché
essa non può essere disposta nel caso in esame, in cui la nullità deriva,
invece, da un errore imputabile alla parte appellante e nemmeno scusabile,
perché la nullità della notificazione dell'appello effettuata presso
l'Avvocatura distrettuale è affermata da un indirizzo giurisprudenziale
risalente e consolidato (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, dec. 03 settembre
2009 n. 5195).
In senso contrario non può richiamarsi neanche l'art.
46, comma 24, legge n. 69/2009, che stabiliva come il primo comma
dell'articolo 291, c.p.c., fosse applicabile anche ai giudizi presso i
giudici amministrativi e contabili, atteso che il c.p.a. (allegato 4, art.
4 n. 42) ha abrogato tale norma limitatamente alle parole "amministrativi
e", così confermando ulteriormente la tesi secondo cui è inammissibile
l'appello non ritualmente notificato.
Nella specie, il ricorso in
appello risulta notificato ritualmente alla U.s.l. n. 2 – Azienda
sanitaria regionale umbra, ma irritualmente alla Regione Umbria presso
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia.
Risulta, quindi,
inammissibile l’appello, considerato che è inapplicabile il disposto
dell’art. 27, comma 2, c.p.a., sia perché riferito alla mancata
notificazione ad alcune delle parti, e non, come nel caso che ne occupa,
ad una delle Amministrazioni interessate, sia perché nelle more si è
verificata la decadenza dell’appellante dalla possibilità d’impugnare la
sentenza gravata nei termini di legge.
Sussistono, comunque, le
ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 45,
comma 11, legge n. 69 del 2009, per compensare fra la parti spese ed
onorari del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione quinta) dichiara inammissibile l’appello (ricorso n.
7360/1999).
Spese ed onorari compensati per il giudizio di secondo
grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 15 marzo 2011, con l'intervento dei giudici:
Aldo Scola,
Presidente FF
Adolfo Metro, Consigliere
Francesca Quadri,
Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Carlo
Schilardi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011