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| n. 4-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 7 aprile 2011 n. 2179
Pres. Piscitello – Est. Gaviano
S. R. (Avv. F. C. Majorca) c/ U.L.S.S. Alto Chiascio (n.c.) |
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1. Giustizia amministrativo – Giudice appello – Poteri –
Tardività ricorso primo grado – Verifica d’ufficio – Inammissibilità –
Ragioni – Limite
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2. Atto amministrativo – Piena conoscenza – Cognizione
elementi essenziali – Sufficienza – Conseguenza – Conoscenza motivazione –
Irrilevanza
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3. Pubblico impiego – Infermieri dipendenti – Iscrizione
all’albo – Obbligo – Non sussiste – Infermieri liberi professionisti –
Sussiste
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1. Il giudice d'appello può accertare, anche d'ufficio,
l'irricevibilità per tardività di notifica del ricorso introduttivo del
giudizio, perché il procedere alla verifica d'ufficio dei presupposti di
rito del ricorso di primo grado – e, di conseguenza, alla verifica
dell'ammissibilità delle censure dedotte in prime cure – è uno specifico
potere-dovere del giudice d'appello, che trova il proprio preciso
fondamento nella prescrizione dell'art. 28 L. Tar, alla stregua del quale
al Consiglio di Stato sono attribuiti, in sede di appello, gli identici
poteri giurisdizionali del giudice di primo grado. Tuttavia, è necessaria
la proposizione di un’eccezione di irricevibilità della parte avente
interesse qualora il Giudice di primo grado si sia pronunciato sul punto.
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2. La piena conoscenza dell’atto amministrativo si
concretizza con la cognizione dei suoi elementi essenziali, quali
l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto
lesivo. Tali elementi sono difatti sufficienti a rendere il legittimato
all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera
giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della
lesività del provvedimento senza che sia necessaria la compiuta conoscenza
della motivazione e degli atti del procedimento.
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3. Gli infermieri professionali che non svolgono attività
autonoma e libera, ma che sono legati da un rapporto di lavoro dipendente,
non sono tenuti all’iscrizione al relativo albo professionale, potendo
tale obbligo configurarsi solo nei confronti di coloro che esercitino la
libera professione mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico
dei clienti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9241 del
1998, proposto da
Rossi Sergio, rappresentato e difeso dall'avv.
Fulvio Carlo Majorca, con domicilio eletto presso Rocco De Bellis in Roma,
via Pietro Tacchini, 7;
contro
U.L.S.S. Alto Chiascio;
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Monacelli Oerga Tania, Morganti Silvana, Bedini Anna
Maria, Pascolini Silvana, Bazzucchi Gianfranco, Burocchi Valeria, Minelli
Ivana;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA n.
00364/1998, resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste
le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Nicola Gaviano e
udito per l’appellante l’avv. Majorca;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al T.A.R. per l’Umbria notificato in
data 29 giugno 1989 il sig. Sergio Rossi, che aveva preso parte ad un
concorso pubblico a tre posti di operatore professionale coordinatore
(capo-sala) indetto dalla ULSS Alto Chiascio di Gubbio con delibera del
15\7\1988 figurando, all’esito, come idoneo non vincitore, ne impugnava la
graduatoria finale, lamentando che i primi sette concorrenti
classificativi fossero carenti del requisito (previsto dall’art. 1, lett.
C) del bando) dell’iscrizione al relativo albo professionale.
Nelle
more del giudizio anche il ricorrente, peraltro, grazie allo scorrimento
della graduatoria, conseguiva la posizione messa a concorso, con delibera
in data 13\11\1990.
Resisteva all’impugnativa l’Amministrazione
intimata.
Il Tribunale adito con sentenza n. 364\1998 respingeva il
ricorso.
Contro tale decisione l’interessato proponeva l’appello in
epigrafe, con il quale la sentenza impugnata veniva criticata
insistendosi, in sintesi, sulla necessità, a norma di bando, del possesso
del requisito dell’iscrizione all’albo degli infermieri professionali (e
non degli infermieri capi-sala, come invece equivocato dal primo giudice),
e sulla sua carenza in capo ai controinteressati.
Alla pubblica udienza
dell’8\3\2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
1 La Sezione
deve rilevare d’ufficio la tardività del ricorso di primo grado.
Il
giudice d'appello ben può infatti accertare, anche d'ufficio,
l'irricevibilità, per tardività di notifica, del ricorso introduttivo del
giudizio, perché il procedere alla verifica d'ufficio dei presupposti di
rito del ricorso di primo grado – e, di conseguenza, alla verifica
dell'ammissibilità delle censure dedotte in prime cure - è uno specifico
potere-dovere del giudice d'appello, che trova il proprio preciso
fondamento nella prescrizione dell'art. 28 l. Tar, alla stregua del quale
al Consiglio di Stato sono attribuiti, in sede di appello, gli identici
poteri giurisdizionali del giudice di primo grado (C.d.S., IV, 19 luglio
2004, n. 5226; VI, 4 giugno 2007 , n. 2951).
Qualora il giudice di
primo grado avesse specificamente pronunciato sul punto pregiudiziale, per
la parte avente interesse sarebbe stato necessario proporre l'eccezione di
irricevibilità quale motivo di impugnazione (C.d.S., sez. IV, 06 marzo
1996, n. 292): ma nella specie il punto non è stato fatto oggetto di
trattazione da parte del primo giudice.
Orbene, la graduatoria
concorsuale oggetto di gravame è stata approvata con delibera del 23 marzo
1989, e agli atti di causa esiste la prova che di questa l’interessato
aveva acquisito piena conoscenza già il successivo giorno 25 dello stesso
mese. Da qui la tardività del suo ricorso al T.A.R., notificato soltanto
il seguente 29 giugno, più di tre mesi dopo la presa cognizione degli
elementi essenziali dell’atto.
Risulta, infatti, che il 25 marzo 1989
l’interessato abbia spedito un telegramma al Comitato di Gestione della
U.S.L. (e al Co.Re.Co.), con il quale “in riferimento al concorso
pubblico a n. 3 posti di caposala operatore professionale coordinatore
presso USL Alto Chiascio chiede(va) che venga rivista la graduatoria in
relazione iscrizione albo professionale inf. prof. dei candidati stessi,
requisito specifico decreto ministeriale 30\01\1982 art. 77 lettera G …”. E questo testo denota come il sig. Rossi avesse già allora acquisito
notizia sia dell’avvenuta approvazione della graduatoria, sia della sua
lesività, tant’è che ne chiedeva, non a caso, la revisione. Non solo: ma
già allora il predetto aveva pienamente maturato la propria valutazione
anche in ordine alla sussistenza del vizio che in seguito avrebbe posto a
base del ricorso.
E’ allora appena il caso di ricordare il tradizionale
-e tuttora prevalente- insegnamento giurisprudenziale secondo cui la piena
conoscenza dell’atto amministrativo si concretizza con la cognizione dei
suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, l’oggetto, il
contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo. Tali elementi sono difatti
sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole
dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la
concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento
senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli
atti del procedimento (o possa rilevare la data della “scoperta” di un
possibile vizio di legittimità), scienza solo aggiuntiva, quale quella
conseguita dal sig. Rossi con la ricezione della certificazione
pervenutagli il successivo 5 maggio, che può rilevare unicamente ai fini
della proposizione di eventuali motivi aggiunti (cfr. Cons. Stato, sez. V,
22 settembre 2009, nr. 5639 e 7247 del 2010; Cons. Stato, sez. VI, 19
marzo 2009, nr. 1690; Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2009, nr. 367; Cons.
Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, nr. 3750; del 2010, 26 gennaio 2010 n.
292).
2 La Sezione desidera però mettere in risalto soprattutto
l’infondatezza dell’impugnativa nel merito.
Il D.Lgs. C.P.S. 13
settembre 1946 n. 233 (Ricostruzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse) dispone, all'art.
8, che "per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è
necessaria l'iscrizione al relativo albo", e, all'art. 10, che i
sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione, e ai quali,
secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio
della libera professione, possono essere iscritti al medesimo
albo.
Anche alla luce delle disposizioni appena richiamate, la Suprema
Corte ha ripetutamente affermato che gli infermieri professionali che non
svolgano attività autonoma e libera, ma siano legati da un rapporto di
lavoro dipendente, non sono tenuti all’iscrizione al relativo albo
professionale, potendo tale obbligo configurarsi solo nei confronti di
coloro che esercitino la libera professione mediante contratti d'opera
direttamente con il pubblico dei clienti (ex multis, Cass. Penale,
Sez. VI, 4 novembre 2008 n. 6491). L'obbligo d'iscrizione nell'apposito
albo degli esercenti la libera professione di infermiere sarebbe, in
sostanza, connesso fondamentalmente alla necessità di portare a conoscenza
del pubblico le persone autorizzate ad esercitare tale professione, e di
garantire che le stesse siano sottoposte alla vigilanza dei competenti
collegi per eventuali aspetti disciplinari e per l'osservanza delle
tariffe (Cass. Penale, Sez. VI, cit.).
In tema di esercizio abusivo di
una professione (art. 348 c.p.), è stato quindi detto, “pur dovendosi
ritenere che, di regola, con riguardo alle professioni sanitarie,
l'iscrizione all'albo professionale, prevista come obbligatoria
dall'art. 8 d.lg. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, costituisca parte
integrante dell'abilitazione la cui mancanza dà luogo alla configurabilità
del reato, deve tuttavia escludersi che alla suddetta iscrizione - da
intendersi come prevista, in realtà, per i soli esercenti la "libera
professione" - siano tenuti gli operatori sanitari (nella specie,
infermieri professionali) i quali rivestano la qualifica di dipendenti di
enti pubblici, essendo, anzi, per costoro espressamente prevista dall'art.
10 del citato d.lg. C.p.S. n. 233 del 1946 la mera possibilità
dell'iscrizione all'albo, "limitatamente all'esercizio della libera
professione", ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente
dal quale essi dipendono” (Cassazione penale, sez. VI, 1° aprile 2003,
n. 28306).
Come si è appena detto, quindi, l’art. 10 D.Lgs. n. 233\1946
prevedeva, per i sanitari dipendenti pubblici, la possibilità
dell’iscrizione all’albo solo ove ad essi l’esercizio della libera
professione non fosse interdetto (“I sanitari che siano impiegati in
una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro
applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione,
possono essere iscritti all'albo”).
Orbene, proprio in quest’ultima
condizione (di interdizione della libera professione) versava, per lo meno
all’epoca in rilievo ai fini della controversia, il personale
infermieristico dipendente dalle UU.SS.LL.. Ne consegue che a tale
personale l’iscrizione all’albo doveva ritenersi preclusa.
Invero,
l’art. 27 del d.P.R. n. 761 del 1979 recitava : “Salvo quanto previsto
dal presente decreto, in materia di doveri, incompatibilità e cumulo di
impieghi, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme
vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni” : e lo stesso decreto n. 761 sanciva un
regime aperto alle attività libero-professionali solo per i medici ed i
veterinari, e non anche per il restante personale del ruolo sanitario. A
conferma, cfr. Cass SS.UU. civili, n. 2085 del 1994 : … l'attività in
regime di plus orario può configurarsi come libero professionale o
autonoma (…) solo per i pubblici dipendenti (medici e veterinari) cui lo
svolgimento della stessa attività libero-professionale è eccezionalmente
consentito, mentre l'attività in plus orario del personale sanitario non
medico, ancorché facoltativa ed ausiliaria di attività
libero-professionale medica svolta in equipe, rimane attività svolta
nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, permanendo per tale
categoria di dipendenti delle UU.SS.LL. (come per il personale non
sanitario) il generale divieto di esercizio di attività
libero-professionale in concomitanza con il rapporto di pubblico
impiego" (S.U. 29.5.1990 n. 4976, nonché in senso conforme, S.U.
23.4.1990 n. 3374, S.U. 9.1.1991 n. 126; S.U. 3.6.1991 n. 6235).
Per
quanto precede, in definitiva, si rivela corretta la conclusione del TAR
con cui, dopo avere sottolineato la genericità della locuzione del bando in parte qua, si è rilevato come sarebbe stato del tutto illogico
(rectius, inesigibile, e quindi illegittimo) pretendere dai primi
classificati l’iscrizione all’albo degli infermieri professionali, dal
momento che gli stessi già erano –come è incontestato- dipendenti della
U.S.L. con la stessa qualifica.
Il bando è stato dunque
ragionevolmente inteso, secundum legem, nel senso che il requisito
in discussione potesse intendersi prescritto solo per gli eventuali
aspiranti all’accesso dall’esterno.
3 Il presente appello va pertanto
respinto.
La mancata costituzione in giudizio delle parti appellate
esonera dal dare disposizioni circa le spese processuali di questo
grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe,
lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Carlo Saltelli,
Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele,
Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011
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