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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 23 marzo 2011 n. 1766
Pres. Baccarini – Est. Scola
A. P. S. (Avv.ti G. Pellegrino e G. Pellegrino) c/ E. C. (Avv.ti E. Sticchi
Damiani e A. Caggiula) e altri.


1. Elezioni – Processo elettorale – Verifiche istruttorie – Motivi aggiunti – Nuovi motivi di ricorso – Inammissibilità.

 

2. Elezioni – Processo elettorale – Pendenza – Distruzione schede elettorali – Invalidità operazioni elettorali – Non sussiste – Altri mezzi di prova – Ammissibilità.

1. Nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, con la conseguenza che non sono ammessi i nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (nel caso di specie sono stati ritenuti inammissibili i motivi aggiunti tesi a recuperare voti evidenziati in sede di verificazione).

 

2. La distruzione delle schede elettorali, in pendenza di ricorso giurisdizionale, di per sé non determina necessariamente l’invalidità delle operazioni elettorali allorquando, in concreto, non risulti preclusa l’attendibilità dell’accertamento della verità mediante l’impiego di strumenti di prova diversi dall’esame diretto delle schede elettorali, ossia risulti comunque possibile (ad esempio, avvalendosi delle indicazioni ricavabili dai verbali delle operazioni di scrutinio) verificare la regolarità delle operazioni, tenuto anche conto del principio della conservazione degli effetti degli atti amministrativi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso r.g.n. 9675/2010, proposto da: Antonio Paolo Scalera, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il loro studio legale, in Roma, corso Rinascimento, 11;

contro



Euprepio Curto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani ed Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso lo studio legale BDL, in Roma, via Bocca di Leone, 78; il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; la Regione Puglia, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, n.c.

per la riforma



della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sezione I, n. 03852/2010, resa tra le parti e concernente le operazioni del 28 e 29 marzo 2010 per l’elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Euprepio Curto e del Ministero dell'interno;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
relatore nell'udienza pubblica del 1° febbraio 2011, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Pellegrino, Sticchi Damiani e Caggiula e l'avvocato dello Stato Caselli;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO



A) - Antonio Paolo Scalera proponeva ricorso al T.a.r. Puglia, chiedendo l’annullamento:
- nei limiti d’interesse del ricorrente, dei verbali delle operazione elettorali e di proclamazione degli eletti nella competizione elettorale per l’elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia, tenutasi il 28 e 29 marzo 2010, ed in particolare:
a) - del verbale con cui l’Ufficio centrale circoscrizionale di Taranto, a seguito di mero errore materiale, avrebbe trasmesso all’Ufficio centrale regionale una cifra errata dei voti conseguiti dall’U.d.C. di Taranto;
b) - del conseguente verbale dell’Ufficio centrale regionale, che su tale errato presupposto avrebbe assegnato il secondo seggio c.u.r. (collegio unico regionale) -spettante al gruppo di liste U.d.C. - alla circoscrizione di Brindisi e non a quella di Taranto;
c) - del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Taranto, nella parte in cui non avrebbe proclamato eletto il ricorrente e del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Brindisi che avrebbe proclamato eletto un consigliere U.d.C. nella persona di Curto Euprepio;
d) - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, con la correlativa correzione delle operazioni nel senso dell’assegnazione del secondo seggio c.u.r. di spettanza dell’U.d.C. alla circoscrizione di Taranto e non a quella di Brindisi e con la connessa proclamazione, alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, di Scalera Antonio Paolo in luogo di Curto Euprepio;
Premetteva di aver partecipato, quale candidato per la circoscrizione di Taranto, nella lista avente il contrassegno U.d.C. (Unione di Centro), alla competizione elettorale per l’elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia, tenutasi il 28 e 29 marzo 2010; di essere risultato il più suffragato all’interno della sua lista nella circoscrizione di Taranto, ma che il secondo dei seggi spettante all’U.d.C. non sarebbe stato attribuito alla circoscrizione di Taranto, bensì a quella di Brindisi e, quindi, al candidato più suffragato in detta circoscrizione, senatore Curto Euprepio: mero errore materiale, commesso dall’Ufficio elettorale circoscrizionale nella trascrizione nei verbali riepilogativi dei voti trasmessi dalle singole sezioni elettorali dei 29 comuni della provincia di Taranto.
Un primo errore sarebbe stato commesso in rapporto alla sezione n. 5 di Torricella, nella quale i voti della lista sarebbero stati 26, mentre l’Ufficio circoscrizionale ne avrebbe annotati 4.
Identico errore si sarebbe verificato nel Comune di Massafra, in cui l’Ufficio circoscrizionale avrebbe assegnato all’U.d.C. 1.050 voti, in luogo dei 1.057 riportati nel verbale riepilogativo del comune, non essendovi stati riportati esattamente i voti della sezione n. 26, indicati in 14 voti e non in 21 voti, come risultanti dal verbale trasmesso dal Comune.
Altro errore si sarebbe verificato nella sezione n. 183 di Taranto, dove dal prospetto dei voti di lista, redatto dall’Ufficio elettorale circoscrizionale, sarebbero stati annotati voti 50 e non 51, come risultanti dal verbale della sezione.
Deduceva il vizio di eccesso di potere per erronei presupposti e violazione di legge ed assumeva che alla correzione dei voti, riportati dall’U.d.C. di Taranto nei sensi suddetti, avrebbe dovuto conseguire, giusta rideterminazione del quoziente elettorale, l’attribuzione del secondo seggio dell’U.d.C. alla circoscrizione di Taranto, con la sua proclamazione, in luogo di Curto Euprepio, alla carica di consigliere regionale, essendo il candidato più suffragato nella lista U.d.C. della circoscrizione di Taranto.
B) - L’Avvocatura di Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero dell’interno e l’Ufficio centrale regionale, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che non avrebbe provato che dal giudizio avrebbe potuto trarre una qualche utilità.
Curto Euprepio, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso e ne proponeva uno incidentale, con cui chiedeva l’annullamento del verbale delle operazioni elettorali e l’attribuzione dei voti erroneamente non conteggiati nella sezione n. 19 di Francavilla Fontana (ove alla lista U.d.C. sarebbero stati assegnati 104 voti di lista, in luogo del maggior numero, pari ad almeno 127 voti) e nella sezione 26 di Ostuni, nella quale sarebbero stati assegnati 33 voti, in luogo dei 34 risultanti dal verbale della sezione.
Il ricorrente incidentale assumeva che detti risultati sarebbero stati viziati per errore materiale ed erronea presupposizione, desumibili dalla circostanza che in dette sezioni, in contraddizione con quanto previsto dalla legge regionale Puglia n. 2/2005, i voti di preferenza per i candidati della lista U.d.C. sarebbero stati superiori ai voti della lista.
Egli chiedeva anche l’annullamento delle operazioni elettorali per illegittima attribuzione alla lista U.d.C. nella circoscrizione di Taranto, sezione n. 122, di 23 voti in luogo dei 20 risultanti dal verbale di sezione e, relativamente alla sezione n. 5 di Massafra, nella quale sarebbero stati assegnati 38 voti in luogo dei 37 assegnati dal seggio elettorale: la corretta attribuzione dei voti, pari a 23, come richiesta con il ricorso incidentale, avrebbe neutralizzato l’iniziativa del ricorrente principale, con conseguente inammissibilità del ricorso principale, in quanto il secondo seggio sarebbe rimasto sempre alla circoscrizione di Brindisi, il cui quoziente circoscrizionale sarebbe stato più elevato, precisamente di 25.585 in luogo di quello accertato di 25.582.
C) - Con memoria difensiva e motivi aggiunti, Antonio Paolo Scalera eccepiva l’inammissibilità per genericità delle censure dedotte dal ricorrente incidentale ed impugnava i risultati elettorali, anche in rapporto ad altre sezioni, nelle quali i voti di lista annotati nei verbali sarebbero risultati inferiori ai voti di preferenza espressi in favore di candidati della medesima lista; precisamente, i risultati delle seguenti sezioni: n. 137 di Taranto, con annotati 9 voti di lista di fronte ai 10 voti di preferenza risultanti dal verbale di sezione; n. 172 di Taranto, con assegnati 14 voti di lista di fronte ai 15 voti di preferenza; n. 32 di Taranto, con assegnati 36 voti di lista, di fronte ai 38 voti di preferenza; n. 65 di Taranto, con assegnati 9 voti di lista di fronte ai 19 voti di preferenza; n. 4 di Crispiano, con assegnati 5 voti di lista di fronte agli 11 voti di preferenza; n. 8 di San Giorgio Jonico, con assegnati 33 voti di lista di fronte ai 37 voti di preferenza; n. 3 di Statte, con assegnati 13 voti di lista, di fronte ai 15 voti di preferenza.
Lo Scalera assumeva che il totale dei voti illegittimamente non assegnati alla lista U.d.C. della provincia di Taranto sarebbe stato di 53 voti, più che sufficiente ad attribuire all’U.d.C. di Taranto il secondo seggio in Consiglio regionale.
Il Curto, con motivi aggiunti, richiedeva l’attribuzione di ulteriori voti, illegittimamente non attribuiti alla lista U.d.C. nella circoscrizione di Brindisi e tali da neutralizzare il ricorso principale e confermare la propria elezione.
Egli, pertanto, estendeva il vizio dedotto con il ricorso incidentale introduttivo alle seguenti sezioni: n. 26 di Ostuni, nella quale, di fronte ai 34 voti di preferenza ottenuti dai candidati dell’U.d.C., sarebbero stati assegnati 33 voti di lista; n. 35 di Brindisi, nella quale, di fronte ai 22 voti di preferenza ottenuti dai candidati U.d.C., sarebbero stati assegnati solo 15 voti di lista; n. 63 di Brindisi, nella quale, di fronte ai 42 voti di preferenza, sarebbero stati assegnati 33 voti di lista; n. 64 di Brindisi, nella quale, di fronte agli 8 voti di preferenza, sarebbero stati assegnati dal seggio elettorale solo 5 voti di lista; l’attribuzione di questi voti, oltre a quelli rivendicati con il ricorso incidentale introduttivo, gli avrebbe consentito di conservare il seggio.
In via subordinata, deduceva ulteriori profili di irregolarità, incidenti sul risultato finale e che, ove accolti, avrebbero potuto provocare la rinnovazione delle operazioni elettorali.
Nella sezione n. 183 di Taranto, nel verbale di sezione non sarebbe stato indicato il numero delle schede autenticate, sicché non sarebbe stato possibile verificare l’attendibilità dei dati emergenti circa il numero dei votanti, le schede inutilizzate e gli altri elementi utili a verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali ed il risultato.
Nella sezione n. 53 di Taranto, si sarebbe preso atto che il numero degli elettori era di 3, di fronte ad un numero d’iscritti di 952 elettori e che le schede autenticate residue sarebbero state 398.
Nella sezione n. 50 di Taranto, sarebbe mancata l’indicazione delle schede autenticate, con le conseguenze di cui sopra circa l’impossibilità di verificare l’attendibilità dei dati.
Analoghe irregolarità si sarebbero riscontrate nelle sezioni numeri 47, 40, 58, 32, 44, 57 e 41 di Taranto e nella sezione n. 14 di Taranto Talsano.
D) - Venivano disposti incombenti istruttori per acquisire le tabelle di scrutinio ed i verbali delle operazioni elettorali, nonché le schede elettorali scrutinate nelle seguenti sezioni: sezione n. 5 di Torricella; sezioni n. 5 e n. 26 di Massafra; sezioni n. 32, n. 65, n. 122, n. 137, n. 172 e n. 183 di Taranto; sezione n. 19 di Francavilla Fontana; sezione n. 4 di Crispiano; sezione n. 8 di San Giorgio Jonico; sezione n. 3 di Statte; sezione n. 26 di Ostuni; sezione n. 35 di Brindisi; sezione n. 63 e sezione n. 64 di Brindisi, sempre estrapolando, dalle schede scrutinate, quelle riportanti il voto di lista in favore dell’U.d.C. o di preferenza in favore di candidati dell’U.d.C. e verificando il ricorrere di eventuali incongruenze tra voti di lista assegnati all’U.d.C. e voti di preferenza nei sensi indicati negli atti di causa.
Con inizio in data 6 settembre 2010 e chiusura il 15 settembre 2010, in contraddittorio delle parti, si era svolta la verificazione effettuata da Maria Filomena Dabbicco, Vice Prefetto di Bari, coadiuvata da sette funzionari, ed erano state depositate in giudizio la relazione delle operazioni compiute (quattro processi verbali) e la copia conforme delle schede oggetto di verificazione, delle tabelle di scrutinio e dei verbali delle operazioni elettorali.
A seguito della verificazione era emersa l’assegnabilità ad Antonio Paolo Scalera di 53 voti reclamati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e a Curto Euprepio di 43 voti reclamati con il ricorso incidentale e con i motivi aggiunti notificati il 5 giugno 2010.
All’esito della verificazione, ciascuna delle parti aveva depositato memoria conclusionale e motivi aggiunti contenenti la richiesta di attribuzione dei voti di lista accertati in sede di verificazione.
In particolare, lo Scalera, con memoria da valere come motivi aggiunti notificata il 4 ottobre 2010, aveva evidenziato che la verificazione avrebbe confermato la fondatezza delle censure dedotte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso incidentale (il ricorrente incidentale Curto aveva sostenuto che, nella sezione n. 5 di Massafra e nella sezione n. 122 di Taranto, l’Ufficio elettorale avrebbe assegnato all’U.d.C., rispettivamente, 38 voti in luogo di 37 e 23 in luogo di 20, circostanze non confermate in sede di verificazione).
Aveva, quindi, reiterato l’eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale in relazione alle censure dedotte, perché generiche e comportanti, in quanto tali, lo spoglio generalizzato dei voti delle sezioni indicate.
Sotto altro profilo, lo Scalera deduceva l’inutilizzabilità dell’esito dell’istruttoria in rapporto alla sezione n. 19 di Francavilla Fontana, perché il plico contenente le schede validamente votate sarebbe risultato privo di bolli di sezione e delle firme sui lembi di chiusura: la circostanza avrebbe reso assolutamente inutilizzabile l’esito dell’istruttoria, a causa della mancata garanzia dell’integrità del materiale elettorale. In tale sezione, inoltre, non sarebbe stata individuata la persona dello scrutatore presente con funzioni di vice presidente, essendosi avvicendate più persone in tale funzione ed essendovi contraddittorietà tra le presenze degli scrutatori risultanti dai verbali e i nomi di quelli sottoscriventi gli atti del procedimento elettorale.
Le stesse eccezioni aveva sollevato in relazione alla sezione n. 63 di Brindisi, perché anche per questa l’istruttoria avrebbe evidenziato che la busta contenente le schede valide era priva dei bolli di sezione e di firme sui lembi di chiusura, con la conseguente inutilizzabilità del materiale in essa rinvenuto, concludendo per la nullità delle operazioni elettorali in riferimento alle suddette sezioni n. 19 di Francavilla Fontana e n. 63 di Brindisi; relativamente alla sezione n. 19 di Francavilla Fontana, l’istruttoria avrebbe evidenziato soltanto sei schede delle tipologie indicate dal ricorrente incidentale, consistente “nell’erronea collocazione di alcuni elettori del voto di preferenza a candidati dell’U.d.C. negli spazi di altre liste, sicché il seggio avrebbe erroneamente attribuito il voto di lista ad altri raggruppamenti anziché alla lista di riferimento del candidato votato”.
In via ulteriormente gradata, aveva chiesto l’annullamento di alcuni voti rinvenuti nella sezione n. 19 di Francavilla Fontana, perché la preferenza sarebbe stata espressa a favore di Uccio Curto e non di Euprepio Curto, contenendo, pertanto, un chiaro segno di riconoscimento, nonché l’annullamento di due schede (contrassegnate nell’istruttoria con il n. 513 ed il n. 514), perché la scritta nello spazio delle preferenze non sarebbe risultata chiara, concludendo nel senso che, comunque, l’attribuzione di ulteriori 10 voti non sarebbe stata sufficiente a far conservare il seggio di consigliere regionale alla circoscrizione di Brindisi.
Da ultimo, lo Scalera aveva richiesto l’attribuzione a suo favore di ben 86 voti, evidenziati come meritevoli di attenzione in sede di istruttoria nelle varie sezioni verificate: tali voti, ove assegnati alla lista U.d.C. di Taranto, avrebbero portato il totale dei voti da 15.716 a 15.802, con una percentuale del 56,944% e sicura attribuzione a detta circoscrizione del secondo seggio U.d.C..
In definitiva, lo Scalera chiedeva, in via principale, dichiararsi l’inammissibilità per genericità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, l’assegnazione in suo favore dei 30 voti oggetto del ricorso introduttivo e la sua proclamazione a consigliere regionale in luogo di Curto Euprepio; in via gradata, l’assegnazione in suo favore degli ulteriori 23 voti accertati in sede di verificazione ed oggetto dei motivi aggiunti, oppure l’assegnazione di tutti i voti accertati in sede di verificazione e, quindi, di 86 voti, con l’annullamento di alcuni voti espressi in favore di Curto Euprepio, come meglio specificato sopra.
Il Curto proponeva motivi aggiunti per l’assegnazione di tutti gli ulteriori voti a favore della lista U.d.C. di Brindisi emersi dall’istruttoria e, quindi, di ben 257 voti in luogo dei 190 in precedenza assegnati, con una significativa differenza pari a n. 67 voti: così il numero totale dei voti ottenuti dalla lista sarebbe salito da 14.498 a 14.565, con una percentuale attestantesi sul valore del 56,934%, per un quoziente circoscrizionale pari a 25.582 (14.565x100:25.582).
Il Curto aggiungeva che, anche attribuendo al ricorrente principale tutti i voti richiesti con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti e, del pari, ad esso ricorrente incidentale i voti reclamati con il ricorso incidentale ed i primi motivi aggiunti e, quindi, 43 voti al senatore Curto Euprepio e 53 voti a Scalera Antonio Paolo, il seggio sarebbe rimasto alla circoscrizione di Brindisi e, quindi, a Curto Euprepio, restando, comunque, più alto il coefficiente circoscrizionale di Brindisi.
La situazione non sarebbe cambiata accogliendo le ulteriori censure fatte valere con i rispettivi motivi aggiunti notificati all’esito dell’istruttoria, poiché i voti sarebbero stati assegnati secondo gli stessi criteri ad entrambe le parti, con conseguente immutabilità del risultato finale.
E) - I primi giudici accoglievano il ricorso incidentale nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarando improcedibile quello principale, a spese ed onorari compensati, escluso l’esborso relativo alla verificazione, posto a carico dello Scalera con separata liquidazione.
Quest’ultimo impugnava detta pronuncia per un’asserita inutilizzabilità del materiale istruttorio di cui alla sezione n. 19 di Francavilla Fontana ed alla sezione n. 63 di Brindisi, per mancanza di bolli di sezione e firme di chiusura di un certo plico, non corrispondente a quanto l’Ufficio elettorale avrebbe attestato di aver confezionato; violazione del petitum per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (essendosi computati voti pacificamente spettanti a Curto ed all’U.d.C.); inammissibilità delle censure articolate dal Curto in via incidentale (C.S., sez. V, dec. n. 374/2004); attendibilità del ricorso introduttivo principale.
Il Curto si costituiva in giudizio e resisteva all’appello con apposito controricorso, in cui poneva in luce l’inammissibilità delle censure esposte solo in sede di motivi aggiunti, benché già conosciute al tempo del ricorso introduttivo; l’integrità di tutto il materiale elettorale; la riscontrata discordanza tra voti di preferenza e voti di lista; l’impossibilità che ad un certo numero di preferenze ottenute dai candidati U.d.C. corrispondesse un numero minore di voti di lista; l’inattendibilità della pretesa dello Scalera di una dettagliata descrizione di ogni singola scheda non assegnata all’U.d.C. (C.S., sez. V, dec. n. 6811/2002):
Con contestuale appello incidentale il Curto impugnava il capo di sentenza dichiarante inammissibili i motivi aggiunti relativi al ricorso incidentale e proposti dopo la verificazione effettuata in prima istanza, in quanto pertinenti alle stesse operazioni originariamente contestate (mancata assegnazione all’U.d.C. di ulteriori voti), ferma restando la sfavorevole prova di resistenza nei confronti dello Scalera che, con propria memoria riassuntiva, sosteneva l’inammissibilità dell’appello incidentale del Curto per assoluta genericità.
All’esito dell’udienza di discussione, previo rigetto di un’istanza cautelare, la vertenza passava in decisione, dopo che il Ministero dell’interno si era costituito in giudizio con la difesa erariale, per resistere al gravame.

DIRITTO



L’appello principale è infondato e va respinto.
I) - Il giudizio si caratterizza per la pretesa di entrambi i contendenti di acquisire un numero di voti di lista maggiore di quello originariamente assegnato dall’Ufficio circoscrizionale: lo Scalera per ottenere il seggio di consigliere regionale; il Curto per conservare il seggio assegnatogli.
La verificazione effettuata ha potuto accertare la fondatezza di entrambe le domande, essendo emerso che, in gran parte delle sezioni oggetto di verificazione, sarebbero risultati assegnabili non solo i voti oggetto della pretesa originaria, ma addirittura ulteriori voti, risultando essere stata palesemente ignorata la legge regionale n. 2 del 2005, art. 7, che, come principio generale, estendeva il voto di preferenza espresso per il candidato alla lista di appartenenza.
Come è noto, nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, con la conseguenza che non sono ammessi i nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (C.S., sez. V, dec. 12 marzo 2009 n. 1424).
Venivano, pertanto, dichiarati correttamente inammissibili i motivi aggiunti notificati rispettivamente il 4 ottobre 2010 dallo Scalera ed il 30 settembre 2010 dal Curto, tesi a recuperare voti evidenziati in sede di verificazione.
II) - A questo punto, riassuntivamente, quanto al primo motivo dell’appello principale, secondo cui il materiale elettorale di due sezioni favorevole al Curto non avrebbe potuto essere utilizzato, perché i plichi sarebbero risultati lacerati e privi di timbri e firme sui lembi di chiusura, deve replicarsi che le schede erano servite soltanto a confermare un errore (discrepanza tra voti di preferenza e voti di lista di appartenenza dei candidati) già desumibile dai verbali, come evidenziato nella premessa in fatto (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 197/20
07).
La distruzione delle schede elettorali, in pendenza di ricorso giurisdizionale, di per sé non determina necessariamente l’invalidità delle operazioni elettorali ogni volta che, in concreto, non risulti preclusa l’attendibilità dell’accertamento della verità mediante l’impiego di strumenti di prova diversi dall’esame diretto delle schede elettorali, quando, cioè, risulti comunque possibile (ad esempio, avvalendosi delle indicazioni ricavabili dai verbali delle operazioni di scrutinio) verificare la regolarità delle operazioni, tenuto anche conto del principio della conservazione degli effetti degli atti amministrativi.
III) - Con il secondo motivo dell’appello principale lo Scalera deduce che l’impugnata sentenza sarebbe andata ultra petita, attribuendo all’U.d.C. più di 104 voti, per cui o si ipotizza un numero di voti superiore al numero dei votanti o, nel caso di voti erroneamente assegnati ad altre liste, avrebbe dovuto dichiararsi il ricorso originario inammissibile, in quanto non notificato alle liste assegnatarie dei voti (controinteressate), non bastando gli altri voti attribuiti a sovvertire il risultato elettorale.
Al riguardo, deve obiettarsi che il ricorso incidentale di primo grado aveva dedotto che alcuni voti di preferenza erano stati erroneamente attribuiti a liste diverse da quelle di appartenenza e la gravata sentenza aveva accolto tale prospettazione.
Ciò non comportava alcuna criticità nel contraddittorio.
Infatti, controinteressati al ricorso elettorale sono soltanto i candidati eletti, non le liste elettorali, prive di soggettività giuridica (C.S., sez. V, dec. 12 febbraio 2008 n. 496).
Quel che più conta, nella specie, , nessuno aveva chiesto la decurtazione dei voti contestati dalle cifre elettorali delle liste diverse da quella di appartenenza del Curto, cui essi erano stati attribuiti, giacché l’oggetto del giudizio era limitato all’accertamento di quale fosse la circoscrizione provinciale cui andava assegnato il secondo seggio dell’U.d.C..
Il fatto che, in tal modo, il numero dei voti espressi apparisse superiore a quello dei votanti dipendeva non da un comportamento fraudolento dell’ufficio elettorale, ma dalla relatività con cui l’azione esercitata aveva attaccato i voti controversi.
Infatti, non essendo stata contestata in giudizio l’elezione di altri candidati diversi dal Curto (la controversia era limitata all’interno della lista U.d.C.), per effetto della sentenza alcuni voti, già attribuiti dagli uffici elettorali a liste diverse dall’U.d.C., liste le cui cifre elettorali erano rimaste ferme, erano stati poi attribuiti proprio all’U.d.C. ai soli fini della determinazione della circoscrizione provinciale cui andava assegnato il secondo seggio spettante a quella lista.
Si trattava, quindi, non di un eccesso di voti rispetto ai votanti ma di una duplice differente attribuzione degli stessi voti, quella compiuta dagli uffici elettorali ai fini dell’assegnazione dei seggi alle diverse liste, quella – interna alla lista dell’U.D.C. –compiuta dalla sentenza per dirimere una controversia tra due candidati di quella lista
IV) - Con il terzo motivo l’appellante principale deduce che il ricorso incidentale era inammissibile, non essendo state indicate le liste cui sarebbero stati attribuiti i voti espressi in maniera anomala per il Curto.
Va osservato che la giurisprudenza richiede per la specificità dei motivi l’indicazione dei vizi, del numero delle schede e delle sezioni, in rapporto a fattispecie concrete (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 3920/2007).
Il ricorso incidentale indicava il tipo di vizio come desunto dai verbali (discrepanza tra voti di preferenza e voti di lista di appartenenza) e, dunque, in relazione a fattispecie concrete, non essendo richiesto che fossero indicate anche le liste cui sarebbero stati erroneamente attribuiti i voti, del resto d’impossibile identificazione ex ante.
V) - Infine, circa il quarto motivo di cui all’appello principale (secondo cui il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere respinto e quello principale accolto), la sua infondatezza, inevitabilmente, discende da quella delle sue prime tre censure, trattandosi soltanto di distinte sfaccettature delle precedenti tre doglianze, circa le quali il collegio si è già espresso.
In conclusione, l’appello principale va respinto e quello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio di secondo grado possono essere compensate tra le parti, considerate la particolarità delle questioni controverse e la natura della vertenza.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello principale (ricorso n. 9675/2010), dichiara improcedibile quello incidentale e compensa interamente le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado tra le parti costituitevi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2011, con l'intervento dei giudici:
Stefano Baccarini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2011



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