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| n. 3-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III
- Sentenza 22 marzo 2011 n. 1748
Pres. Lignani - Est. Cacace
VE.RI.CO. Impianti Srl (Avv.ti G. Marenghi, L. Marrone) c/ Cpl
Concordia (Avv. C. Sarro), Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati di
Avellino (Avv. G. Silvestri) |
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Contratti della P.A. - Gara – Lex specialis -
Documentazione gara – Prescrizioni a pena di esclusione – Carenze formali
– Vincolatività – Discrezionalità della P.A.– Inconfigurabilità
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In presenza di specifica disposizione della lex
specialis, che preveda che l’omissione di un determinato adempimento anche
solo formale, sia sanzionata con l’esclusione, la violazione della norma
di gara vale ad integrare una legittima ed imprescindibile causa di
esclusione. Ciò in virtù del principio dell’autovincolo e dell’affidamento
degli altri concorrenti che quelle régole hanno rispettato e che sul
generale rispetto delle regole stesse hanno confidato, che costituiscono
corollarii dell’art. 97 Cost. in ossequio al quale la stazione appaltante,
una volta accertata la violazione della régola, non ha alcun margine di
discrezionalità (nel decidere se escludere o meno il concorrente,
valutando le ragioni, che potessero in qualche modo esimerla
dall’applicazione della prevista sanzione; ragioni, peraltro, che, come
addotte nel caso all’esame, finiscono per sancire la sostanziale inutilità
della regola violata. (Nella specie il Giudice ha ritenuto illegittima
l’ammissione alla gara del concorrente che aveva omesso di apporre la data
sul capitolato speciale d’appalto e sulla lettera d’invito, in presenza di
una clausola della lex specialis che prescriveva, a pena di esclusione,
l’apposizione della data con la firma del capitolato speciale d’appalto e
della lettera d’invito a corredo dell’offerta).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
1) sul ricorso numero di registro generale 6534
del 2010, proposto da:
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VE.RI.CO. Impianti s.r.l, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gherardo Maria
Marenghi e Luisa Marrone ed elettivamente domiciliata presso lo studio
Marenghi, in Roma, piazza di Pietra, 63,
contro
Cpl Concordia soc. coop. A r.l., in proprio e
quale mandataria della costituenda A.T.I. Cpl Concordia s.c. a r.l. –
Venezia Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Carlo Sarro
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via
della Scrofa, 14
nei confronti di
Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati di
Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Giorgio Silvestri ed
elettivamente domiciliata presso il dr. Alessandro Silvestri, in Roma, via
di Monteverde, 107;
2) sul ricorso numero di registro generale 8315
del 2010, proposto da:
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Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati di Avellino, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to
Giorgio Silvestri ed elettivamente domiciliata presso il dr. Alessandro
Silvestri, in Roma, via di Monteverde, 107,
contro
Cpl Concordia soc. coop. A r.l., in proprio e
quale mandataria della costituenda A.T.I. Cpl Concordia s.c. a r.l. –
Venezia Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Carlo Sarro
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via
della Scrofa, 14
nei confronti di
VE.RI.CO. Impianti s.r.l, in persona del
legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,
entrambi per la riforma
della sentenza del T.a.r. Campania - Sez.
Staccata dii Salerno - Sezione I n. 08699/2010, resa tra le parti,
concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
CONSERVATIVA DEGLI IMPIANTI.
Visti i ricorsi, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, nel primo ricorso,
del privato appellato e dell’Azienda Ospedaliera;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio, nel solo primo ricorso, del privato
appellato;
Vista la memoria da questo prodotta nel primo ricorso a
sostegno delle sue difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data
per letta, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2011, la relazione del
Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv.
Giorgio Silvestri per l’azienda ospedaliera e l’avv. Gianluca Lemmo, in
sostituzione dell’avv. Carlo Sarro, per l’appellata, nessuno essendo ivi
comparso per l’appellante privata;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – L’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati
di Avellino con delibera n. 208 del 27.3.2006 ha indetto una licitazione
privata (da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa)per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione
ordinaria e conservativa degli impianti idrici, sanitari, termici, di
riscaldamento, di condizionamento invernale ed estivo e di sollevamento
acque, compresi i connessi impianti elettrici, esistenti presso i Presidi
dell’Azienda medesima.
Alla procedura hanno partecipato l’attuale
appellante VE.RI.CO. Impianti s.r.l. e l’attuale appellata C.p.l.
Concordia.
Nella relativa graduatoria comparativa finale risultava
aggiudicataria la odierna appellante VE.RI.CO. mentre la C.p.l. Concordia
si era classificata seconda.
La seconda classificata ha impugnato,
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
staccata di Salerno, anche con successivi motivi aggiunti, la delibera n.
421 del 30.5.2007, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva alla
VE.RI.CO. Impianti s.r.l. del servizio triennale di manutenzione ordinaria
e conservativa degli impianti presso i presìdi ospedalieri dell’Azienda
Ospedaliera S.G. Moscati, nonché i relativi verbali di gara e tutti gli
atti presupposti e connessi.
Con la sentenza appellata il T.A.R., ha
innanzi tutto respinto il ricorso incidentale (con pedissequi motivi
aggiunti) proposto dalla controinteressata aggiudicataria al fine di
contestare la legittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente
principale. Quindi ha respinto (o dichiarato inammissibili) alcune delle
doglianze formulate con il ricorso principale (e successivi motivi
aggiunti), e infine ha accolto il ricorso stesso nella parte in cui veniva
contestata una presunta anomalia (che troverebbe origine nella proposta
migliorativa aggiuntiva della VE.RI.CO. Impianti s.r.l. di realizzare, per
l’ulteriore importo di Euro 750.000, un impianto di cogenerazione per la
produzione di energia elettrica, decurtando la predetta cifra della somma
di Euro 150.000) dell’offerta dell’aggiudicataria.
La sentenza stessa è
appellata tanto dall’Amministrazione (ric. R.G. n. 8315/2000) quanto
dall’aggiudicataria pure rimasta soccombente in primo grado (ric. R.G. n.
6534/2010).
La prima aggredisce la sentenza di primo grado sotto i
profili della erroneità, illogicità e travisamento dei fatti, in cui
sarebbe caduto il T.A.R. nel ritenere, in accoglimento dell’analoga
censura in tal senso formulata dalla ricorrente principale,
l’inattendibilità ed inaffidabilità dell’offerta risultata aggiudicataria,
sancendone l’ “ombra di anomalia” (pag. 32 sent.).
La seconda, oltre a
formulare analoga censura argomentando sulla totale assenza a suo avviso
della presunta anomalia dell’offerta da essa presentata, censura altresì
la sentenza di prime cure riproponendo e sviluppando gli argomenti posti a
sostegno del ricorso incidentale ivi da essa proposto per contestare la
legittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente principale, dalla
sentenza stessa respinto.
Resiste, in entrambi gli appelli, l’appellata
ricorrente originaria.
Questa (nel solo ricorso n. 6534/10) ha poi
affidato al deposito di apposita memoria l’ulteriore illustrazione delle
sue tesi difensive.
Nello stesso ricorso n. 6534/10 si è costituita
l’Azienda Ospedaliera appaltante, per chiedere l’accoglimento dell’appello
proposto dalla litisconsorte in primo grado.
Le cause sono state
congiuntamente chiamate e trattenute in decisione alla udienza pubblica
del 25 febbraio 2011.
2. – I ricorsi in epigrafe specificati vanno
riuniti, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza
(art. 96 c.p.a.).
3. – La sezione reputa pregiudiziale l’esame del
ricorso n. 6534/2010, proposto (anche) al fine di contestare i capi della
sentenza impugnata di reiezione (o di declaratoria di inammissibilità)
delle censure proposte in primo grado, con il ricorso incidentale, avverso
la mancata esclusione, da parte della stazione appaltante, della
ricorrente principale.
3.1 – Tanto alla stregua dell’indirizzo
giurisprudenziale orientato a definire con precedenza il ricorso
incidentale, ove proposto con intento paralizzante (Cons. St., V, 8
settembre 2010, n. 6510; id., 19 maggio 2009, n. 3076), tenuto anche conto
della necessità, avallata da ultimo dall’Adunanza plenaria (Cons. St., Ad.
plen., 15 aprile 2010, n. 1), di attribuire prevalenza alla portata
invalidante delle censure sollevate, da valutarsi con riferimento alla
fase di gara cui afferiscono.
Nel caso di specie, trattandosi di gara
con più di due concorrenti e di giudizio in cui non è stato azionato
l'interesse strumentale alla ripetizione della gara secondo la motivazione
della decisione dell'Adunanza plenaria 10 novembre 2008, n. 11, ritiene il
Collegio che sia prioritario il riesame (richiesto a questo Giudice
d’appello con il ric. n. 6534/10) del ricorso incidentale di primo grado,
proposto, come s’è detto, per la declaratoria di illegittimità dell’atto
di ammissione alla gara della ricorrente originaria.
Ed invero le
censure ivi dedotte, ove accolte, eliderebbero in radice la sussistenza di
una delle condizioni dell'azione, ossia l'interesse ad agire della
ricorrente principale in primo grado. L’eventuale fondatezza del ricorso
incidentale di primo grado comporterebbe l’esclusione di questa da una
fase antecedente a quella dell’esame delle offerte economiche, in
relazione alla quale, come s’è visto, i corrispondenti vizii dedotti col
ricorso principale sono stati accolti dal T.A.R.
3.2 – Venendo,
dunque, alle doglianze proposte con il citato appello n. 6534/10, il
relativo primo motivo d’impugnazione ripropone la prima censura del
ricorso incidentale di primo grado, secondo cui illegittima si rivelerebbe
la mancata esclusione dalla gara de qua dell’odierna appellata (ricorrente
principale in primo grado), che ha violato la lex specialis là
dove, all’art. 5 della lettera di invito, stabilisce che, ai fini della
presentazione dell’offerta, il relativo plico dovrà “contenere, a pena di
esclusione: 5/B – una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, contenente esclusivamente la documentazione amministrativa …
contenente: a. la lettera d’invito ed allegato Capitolato Speciale
d’Appalto sottoscritti (data, timbro e firma) in calce ad ogni pagina
…”.
La violazione, in particolare, risiederebbe nel fatto che “l’ATI
appellata ha inserito nella busta della documentazione amministrativa la
lettera d’invito e il capitolato speciale d’appalto, mancanti della data
su ciascun foglio” (pag. 3 app.).
La stazione appaltante, pur avendo
rilevando l’intervenuta ed incontestata omissione, ha comunque ammesso la
ditta alla gara, “tenuto conto che l’obiettivo primario della stazione
appaltante è quello di assicurare la massima concorrenza e tenuto,
altresì, conto che la datazione della sottoscrizione in parola, peraltro
regolarmente sottoscritta pagina per pagina, non può che essere
antecedente al momento della presentazione dell’offerta, essendo essa
contenuta in un plico chiuso e sigillato” (verbale n. 2 licitazione
privata).
Il Giudice di prime cure ha dal canto suo ritenuto che la
detta clausola dovesse essere interpretata ed applicata secondo canoni di
ragionevolezza (“corroborata dalla rilevata possibilità di desumere aliunde il requisito documentale”), sulla base dei quali
l’intervenuta sua violazione non poteva essere sanzionata con
l’esclusione.
3.2.1 – Réputa il Collegio che la censura in proposito
proposta con l’atto di appello sia fondata.
Invero, in presenza di
specifica disposizione della lex specialis, che preveda che
l’omissione di un determinato adempimento (anche solo formale, quale
appunto la richiesta apposizione della data in uno con la firma del
capitolato speciale d’appalto e della lettera d’invito richiesta a corredo
dell’offerta a presidio della piena consapevolezza e del consenso prestato
alle regole di gara) sia sanzionata con l’esclusione, la violazione della
norma di gara (della cui legittimità qui non si discute, non avendo in
questa sede l’appellata riproposto con appello incidentale il ricorso
incidentale sul punto introdotto in primo grado) valga ad integrare una
legittima ed imprescindibile causa di esclusione.
In proposito va
invero considerato che il rispetto delle regole formali che caratterizza
le procedure di gara risponde per un verso ad esigenze pratiche di
certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire
l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i
concorrenti, con la conseguenza che l'Amministrazione non può che disporre
l'esclusione dalla gara ove la disciplina di gara da essa stessa fissata
preveda espressamente la sanzione dell’esclusione in caso di mancato
rispetto di tali régole.
Ciò in virtù del principio dell’autovincolo e
dell’affidamento (degli altri concorrenti che quelle régole hanno
rispettato e che sul generale rispetto delle regole stesse hanno
confidato), che costituiscono corollarii dell’art. 97 Cost. (Cons. St., V,
22 marzo 2010, n. 1652), in ossequio al quale la stazione appaltante, una
volta accertata la violazione della régola, non ha alcun margine di
discrezionalità (come ha invece nel caso di specie ritenuto la Commissione
di gara) nel decidere se escludere o meno il concorrente, valutando (come
appunto ha fatto la Commissione stessa) le ragioni, che potessero in
qualche modo esimerla dall’applicazione della prevista sanzione; ragioni,
peraltro, che, come addotte nel caso all’esame, finiscono per sancire la
sostanziale inutilità della regola violata.
Sulla stazione appaltante
incombe, insomma, l'obbligo di garantire, in qualsiasi momento,
l'osservanza dei principii di trasparenza, imparzialità e buon andamento
posti a tutela degli interessi pubblici emergenti; interessi, che, una
volta presi in considerazione in sede di codificazione delle régole di
gara, non sono suscettibili di alcuna rivisitazione o rivalutazione in
sede di applicazione delle régole stesse, ogni cui sostanziale
disapplicazione si rivela idonea ad incidere negativamente sulla par
condicio dei concorrenti.
Né rileva in alcun modo nella vicenda
all’esame il dovere c.d. di soccorso della stazione appaltante, come
affermato dal T.A.R., giacché non si versa affatto qui in ipotesi in cui
l’Amministrazione abbia richiesto integrazioni documentali o comunque
attivato tardivi rimedii a negligenze o manchevolezze della concorrente e
nemmeno nell’ipotesi in cui la stessa abbia applicato la sanzione
dell’esclusione e la concorrente esclusa invochi invece l’applicazione di
detto istituto (ipotesi nelle quali si sarebbe utilmente potuto discettare
dell’applicabilità o meno della facoltà di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.
163 del 2006 in ordine a carenze d’ordine meramente formale anche nei casi
in cui il bando prescriva adempimenti procedimentali o la produzione di
documenti a pena di esclusione dalla gara), quanto piuttosto in ipotesi in
cui l’Amministrazione ha ritenuto in sostanza di disapplicare la regola da
essa stessa posta (senza porsi neppure il problema della sussistenza o
meno nella fattispecie dell’anzidetto potere), con conseguente
incondizionata ammissione della concorrente alla gara.
Ne deriva che
solo della legittimità o meno di siffatta disapplicazione si può qui
ritualmente controvertere; ma, come s’è detto, le conseguenze associate
dalla legge o dal bando all’inosservanza di prescrizioni tassative imposte
a tutti i concorrenti a pena di esclusione non sono in alcun modo
eludibili (Cons. St., IV, 26 novembre 2009, n. 7443).
Nella
fattispecie, in conclusione, la ricorrente principale in primo grado ha
omesso un adempimento (la apposizione della data a lato della firma estesa
su ciascun foglio del capitolato e della lettera d’invito allegati
all’offerta, ch’è elemento stabilito dalla lex specialis a pena di
esclusione e che nemmeno è ricavabile con certezza aliunde, dovendo
ritenersi che la veduta prescrizione di gara miri a consentire
l’accertamento della data esatta di conoscenza compiuta e consapevole
delle regole di gara e di assunzione dell’impegno formale al loro
rispetto) sanzionato a pena di esclusione; il che obbligava la commissione
ad estrometterla dalla gara.
4. – Da quanto sopra considerato
deriva la fondatezza dell’appello sul punto proposto dalla ricorrente
incidentale in primo grado, con conseguente accoglimento dello stesso e
dunque, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso incidentale di
primo grado, laddove rivolto avverso il verbale n. 2 di licitazione
privata, nella parte in cui ammette l’odierna appellata alla gara in
argomento.
Ne deriva, pure in riforma della sentenza stessa, la
declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso
principale di primo grado.
Alla totale riforma della sentenza impugnata
consegue la improcedibilità per carenza di interesse dell’appello R.G. n.
8315/10 proposto dall’Amministrazione.
Spese ed onorarii del doppio
grado di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti,
sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati in epigrafe,
definitivamente pronunciando in ordine ad essi:
- accoglie, nei sensi
di cui in motivazione, il ricorso R.G. n. 6534/10;
- dichiara
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso R.G. n.
8315/10;
- per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a)
accoglie il ricorso incidentale di primo grado, laddove rivolto avverso il
verbale n. 2 di licitazione privata, nella parte in cui ha ammesso
l’odierna appellata alla gara in argomento;
b) dichiara la
inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale di primo
grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, addì 25 febbraio 2011, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con
l’intervento dei seguenti Magistrati:
Pier Giorgio Lignani,
Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere,
Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2011
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