REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del
2008, proposto dal
Comune di Monza, rappresentato e difeso dagli
avv. Giuseppe Franco Ferrari e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso
Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
Edilsas srl, rappresentata e difesa dagli
avv. Alberto Colombo e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso
Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO:
SEZIONE II n. 01779/2007, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO
ENTITA' ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTRUZIONE DA RESTITUIRE;
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello
incidentale proposto dalla Edilsas srl;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Vito Carella e uditi per le
parti gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Luigi Manzi, nonché
l’avvocato Alberto Colombo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In primo grado, la società odierna appellante
incidentale ha domandato l'accertamento dell’entità del contributo
riguardante la concessione edilizia n. 257/94, con richiesta di condanna
del Comune di Monza alla restituzione delle somme versate in eccedenza da
essa ricorrente, nell’assunto che tutti i parcheggi realizzati siano
soggetti ad autorizzazione gratuita, anche quelli eccedenti la quota
minima obbligatoria richiesta per legge, dal che sarebbe derivato che la
loro superficie non andava computata per il calcolo del relativo
contributo di costruzione in connessione alla realizzazione del nuovo
edificio residenziale.
Nelle more di tale giudizio, il Comune di Monza
restituiva euro 75.246,54 non dovuti a seguito del ridimensionamento
dell’intervento edilizio in questione, ma ha negato il rimborso di euro
784.015,89 per il contributo di costruzione e di euro 22.168,71 con
riferimento agli oneri di urbanizzazione.
L’adito Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la gravata sentenza,
dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla
richiesta di restituzione di euro 75.246,54 e disattesa l’eccezione di
improcedibilità del gravame sollevata dall’amministrazione comunale per
omessa impugnazione dell’atto n. 25/04 del 7 dicembre 2004 di
rideterminazione degli oneri dovuti perché inerente a questione di
giurisdizione esclusiva, ha accolto in parte il ricorso proposto dalla
società interessata, in particolare quanto al computo dei parcheggi
obbligatori, mentre lo ha respinto relativamente al conteggio dei posti
auto eccedentari ed alla richiesta del maggior danno di cui all’art. 1224
del codice civile.
2.- Con il gravame in esame, ulteriormente
illustrato da numerose successive memorie, il Comune appellante, ribadita
l’eccezione di improcedibilità dell’azione proposta in primo grado con
riguardo al comportamento acquiescente serbato per lungo tempo dalla
società ricorrente, ha fatto richiamo al D.M. 10 maggio 1977 relativo alle
modalità di calcolo degli oneri concessori ed ha chiesto la riforma della
sentenza impugnata nonché l’integrale rigetto del ricorso di primo grado,
denunziando la non corretta applicazione degli artt. 9 e 11 della legge n.
122 del 1989 e l’indebita equiparazione operata dai primi giudici delle
nuove costruzioni agli edifici già esistenti, in considerazione
dell’inapplicabilità ratione temporis della legge regionale n. 12 del
2005.
La società appellata si è costituita in giudizio per resistere,
con le varie memorie e con l’appello incidentale richiedendo l’integrale
accoglimento del ricorso di primo grado, contrastando le ragioni di
appello, insistendo nella tesi dell’applicabilità dell’esenzione a tutte
le opere pertinenziali ai parcheggi, sia obbligatori che
eccedentari.
All’udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata
trattenuta in decisione.
3.- L’appello è fondato e la sentenza
merita di essere riformata in parte, in via speculare venendo rigettato
l’appello incidentale.
In linea preliminare, va rigettata l’eccezione
riproposta dal Comune di Monza circa l’improcedibilità del ricorso di
primo grado per intervenuta acquiescenza.
Invero, le controversie
sull'ammontare del contributo per oneri di urbanizzazione - demandata alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 16
della legge 28 gennaio 1977 n. 10 - avendo ad oggetto l'accertamento di un
rapporto di credito, prescinde dall'esistenza di atti della pubblica
amministrazione e non è soggetta alle regole delle impugnazioni e dei
termini di decadenza, propri, degli atti amministrativi (Consiglio Stato,
sez. V, 22 gennaio 1987, n. 24).
In applicazione di tale principio, va
quindi esclusa la configurabilità dell'istituto dell’acquiescenza rispetto
alla liquidazione del contributo, in relazione all'assunta corresponsione
del medesimo ed all’atteggiamento quantomeno accondiscendente manifestato
dalla società sino all’azione di primo grado.
Del resto il Comune
appellante, con riguardo all’atto di rideterminazione del contributo
adottato il 7.12.2004 e con riguardo al ricorso introduttivo proposto
dalla società interessata nel 2005, non ha prospettato altre e diverse
ragioni estintive o preclusive.
In via pregiudiziale, si deve anche
convenire con i primi giudici ed il Comune di Monza circa
l’inapplicabilità ratione temporis della legge regionale n. 12 del 2005,
che innovativamente ha riconosciuto la gratuità dei parcheggi
pertinenziali e non, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota
minima richiesta per legge.
4.- Nel merito, la questione
controversa, principale ed incidentale, può essere trattata congiuntamente
secondo criteri di prevalenza e continenza, in quanto relativa a censure
riflesse tutte riconducibili all’unitarietà della pretesa fatta valere
dalla ricorrente iniziale.
E’ interpretazione giurisprudenziale
consolidata che l'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, nel consentire
la costruzione di parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano
terreno anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica, concerne i
soli fabbricati già esistenti e non anche le concessioni edilizie
rilasciate per realizzare edifici nuovi, per i quali invece provvede
l'art. 2, comma 2, della legge stessa che, nel novellare l'art. 41 sexies,
della legge fondamentale 17 agosto 1942 n. 1150, stabilisce l'obbligo di
riservare appositi spazi per parcheggi di misura non inferiore a 1 mq per
ogni 10 mc di costruzione (Consiglio Stato , sez. V, 24 ottobre 2000 n.
5676 e 27 settembre 1999 n. 1185).
Nella specie, poiché non è
controverso che l’intervento edilizio abbia riguardato una costruzione di
nuova realizzazione, le ragioni comunali sono da reputare fondate e quelle
attoree di primo grado, per l’effetto, da ritenere prive di consistenza,
poiché i parcheggi obbligatori di cui al richiamato art. 2, comma 2,
costituiscono pertinenza in senso civilistico dell’unità immobiliare
principale e, quindi, ne seguono la sorte ai fini del computo delle SNR e
del calcolo dei corrispondenti oneri concessori.
5.- Quanto alle
quote eccedentarie, va richiamata Cassazione Civile (sezione II^, 1 agosto
2008 n. 21003), secondo la quale, in tema di spazi destinati a parcheggi
privati, in complessi condominiali di nuova costruzione, il susseguirsi
d'interventi legislativi incidenti sulla limitazione dell'autonomia
privata in ordine alle dimensioni minime di tali spazi e al regime di
circolazione, ha determinato l'esistenza di tre diverse tipologie di
parcheggio, assoggettate a regimi giuridici differenziati tra di loro: a)
i parcheggi soggetti ad un vincolo pubblicistico di destinazione,
produttivo di un diritto reale d'uso in favore dei condomini e di un
vincolo pertinenziale ex lege, che non ne esclude l'alienabilità
separatamente dall'unità immobiliare, disciplinati dall'art. 18 della
legge n. 765 del 1967 (art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942); b) i
parcheggi soggetti al vincolo pubblicistico d'inscindibilità con l'unità
immobiliare, introdotti dall'art. 2 della legge n. 122 del 1989,
assoggettati ad un regime di circolazione controllata e di utilizzazione
vincolata e, conseguentemente non trasferibili autonomamente; c) i
parcheggi non rientranti nelle due specie sopra illustrate, perché
realizzati in eccedenza rispetto agli spazi minimi inderogabilmente
richiesti dalla disciplina normativa pubblicistica, ad utilizzazione e a
circolazione libera, ed i parcheggi disciplinati dall'art. 12, comma 9,
della legge n. 246 del 2005 di definitiva liberalizzazione del regime di
circolazione e trasferimento delle aree destinate a parcheggio, ma con
esclusivo riferimento al futuro, ovvero alle costruzioni non ancora
realizzate e a quelle per le quali non sia ancora intervenuta la
stipulazione delle vendite delle singole unità immobiliari, al momento
della sua entrata in vigore.
Conseguentemente, una volta che siano
stati riservati per parcheggi spazi nella misura di legge, ogni spazio
ulteriore (inteso come spazio libero da costruzioni, ovvero come box, o
come autorimessa comune, ecc.) è completamente svincolato dalla richiamata
disciplina vincolistica (in quanto ad esso non applicabile) e, quindi, può
essere liberamente venduto, locato o formare oggetto di altri negozi
giuridici, non costituendo pertinenza ai sensi della suddetta normativa
speciale, ma pertinenza alla stregua, però, dell'art. 817 c.c. (Cassazione
Civile, sezione III^, 23 gennaio 2006 n. 1221).
È evidente, allora,
potendo tali spazi ulteriori ed eccedentari essere liberamente venduti,
locati o costituire oggetto di altri negozi giuridici, come non sussista
titolo legale alcuno che giustifichi e spieghi perché dovrebbero essere
esentati, essendo a libera circolazione e, quindi, produttori di pieno
profitto commerciale.
Deriva da ciò la mancanza di fondamento
dell’appello incidentale autonomo in esame e, sotto tale aspetto, le
corrette conclusioni invece rassegnate dal TAR sul punto in
trattazione.
Ovviamente, nel conseguente rigetto, resta assorbita la
domanda di maggior danno avanzata ai sensi dell’art. 1224 del codice
civile.
6.- Per concludere, l’appello principale va accolto e
quello incidentale rigettato, con riforma parziale della sentenza
impugnata e con gli effetti di cui a dispositivo.
Le spese di lite
relative al doppio grado di giudizio possono essere tuttavia integralmente
compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della
fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta),definitivamente pronunciando, accoglie l'appello
principale e respinge l’appello incidentale, come in epigrafe proposti, e,
per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata del TAR
Lombardia n 1779 del 2007, respinge integralmente il ricorso di primo
grado
Compensa tra le parti le spese di lite relative al doppio grado
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Paolo
Numerico, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice,
Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011