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| n. 3-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 10 marzo 2011 n. 1540
Pres. Severini – Est.
Meschino
Coordinamento Genitori Democratici - Onlus, Centro di
Iniziativa Democratica degli Insegnanti (C.I.D.I.), 126° Circolo didattico
di Roma (Avv. R. Marone) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, Ministero
dell'economia e delle finanze (Avv. Stato) |
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1. Giustizia amministrativa – Associazioni di categoria –
Legittimazione – Sussiste – Limiti – Tutela interessi categoria –
Conseguenze – Tutela interessi particolari – Inammissibilità
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2. Giustizia amministrativa – Associazioni di categoria –
Legittimazione – Presupposti – Lesione immediata attuale e concreta
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3. Giustizia amministrativa – Associazione di categoria –
Legittimazione – Tutela astratta legalità – Non sussiste
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1. Le associazioni di categoria sono legittimate a
difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti
di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto solo quando si
tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa,
oppure si tratti di perseguire comunque dei vantaggi, sia pure di
carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della
categoria. Ne consegue il divieto di tutela degli interessi di singoli
associati o di gruppi di associati perché la categoria verrebbe divisa in
posizioni disomogenee
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2. La titolarità di interessi collettivi non comporta un
mutamento dei presupposti perché tali interessi possano essere fatti
valere in giudizio, richiedendosi sempre che la lesione degli stessi abbia
il carattere dell'immediatezza, dell'attualità e della concretezza.
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3. Ai soggetti collettivi è preclusa la tutela giudiziale
dell’astratta legalità dell'azione amministrativa. Infatti, le
associazioni non sono legittimate ad agire a difesa obiettiva
dell'ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive
concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4139 del
2010, proposto da
Coordinamento Genitori Democratici - Onlus,
Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (C.I.D.I.), 126° Circolo
didattico di Roma, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Marone,
con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, Ministero
dell'economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentati pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
Lega delle Autonomie Locali, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avvocati Sebastiano Capotorto, Giuseppe Lo Mastro, Fabrizio Vomero e Fabio
Matarazzo, con domicilio eletto presso Sebastiano Capotorto in Roma,
piazza Mazzini, 27;
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Comune di Genova, Comune di Cogoleto, Comune di Ovada, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dagli avvocati Sebastiano Capotorto e Fabio Matarazzo, con
domicilio eletto presso Sebastiano Capotorto in Roma, piazza Mazzini, 27;
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Comune di La Spezia, Anief, Comune di Camogli, Provincia
di Campobasso, Comune di Sestri Levante n.c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III BIS n. 03291/2010, resa tra le parti, concernente PIANO
PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI DEL SISTEMA SCOLASTICO
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze, della
Lega delle Autonomie Locali, dei Comuni di Genova, di Cogoleto e di
Ovada;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il
consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato
Lamberti per delega dell’avvocato Marone, l’avvocato dello Stato Barbieri
e l’avvocato Capotorto.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. Il Coordinamento Genitori Democratici - ONLUS,
il Centro di Iniziativa Democratico degli Insegnanti (di seguito C.I.D.I.)
e il 126° Circolo Didattico di Roma, con ricorso n. 1126 proposto al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto
l’annullamento, con il ricorso originario, del decreto ministeriale di
data e numero sconosciuti di approvazione del Piano Programmatico per la
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del
sistema scolastico di cui all’art. 64, comma 3 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
con motivi aggiunti notificati in data 22 settembre 2009, del d.P.R. 20
marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione delle rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del d.l.28 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,
nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale; con
motivi aggiunti, anche notificati in data 22 settembre 2009, del d.P.R. 20
marzo 2009, n. 89 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e
consequenziale.
2. Il T.a.r., con la sentenza n. 3291 del 2010, ha
respinto il ricorso, e motivi aggiunti, compensando tra le parti la spese
del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento
della sentenza di primo grado.
4. Il Collegio, con ordinanza 13 ottobre
2010, n. 349 “Ritenuto che, ai fini della decisione, è necessario
acquisire dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
documentata relazione volta a rappresentare la situazione amministrativa a
valle della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009, con
particolare riguardo alle fonti normative dichiarate incostituzionali e
tenendo conto delle censure dedotte in appello nel presente processo”,
ha disposto il detto incombente istruttorio e fissato il termine del 25
novembre 2010 per il deposito della relazione e rinviato all’udienza del 3
dicembre 2010 per la trattazione; con successiva ordinanza 15 dicembre
2010, n. 450 “Ritenuto che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, C.p.a., va
assegnato alle parti termine per dedurre sulla questione, rilevata di
ufficio, relativa alla legittimazione della ricorrente”, ha assegnato
alle parti il termine fino al 20 gennaio 2011 per dedurre sulla questione
indicata in motivazione e fissato all’8 febbraio 2011 per la
discussione.
In data 25 novembre 2010 il Ministero ha depositato la
relazione richiesta.
In data 19 gennaio 2011 il Coordinamento Genitori
Democratici – ONLUS, il CIDI e il 126° Circolo didattico di Roma hanno
depositato memoria concernente la questione della legittimazione rilevata
d’ufficio dal Collegio.
5. All’udienza dell’8 febbraio 2011 la causa è
stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.Il Collegio esamina, anzitutto, la questione
preliminare della legittimazione al ricorso dei ricorrenti.
1.1. Nella
memoria depositata in giudizio dai ricorrenti si deduce al riguardo
che:
-“il C.I.D.I.”, secondo l’art. 2 dello Statuto, “è
un’associazione professionale di categoria costituita per realizzare, nel
confronto delle diverse posizioni culturali ed ideali, l’unità degli
insegnanti intorno agli obbiettivi della trasformazione della scuola, nel
senso dei valori democratici ed antifascisti della Costituzione”,
avendo identica natura giuridica, si precisa, il Coordinamento Genitori
Democratici;
-“nel caso di specie sussiste la legittimazione del
CI.D.I. in quanto esso agisce in giudizio nella qualità di associazione di
categoria degli insegnanti a tutela dell’interesse generale dell’intera
categoria, contestando la legittimità del procedimento di delegificazione,
introdotto con i provvedimenti impugnati. Né vi può essere dubbio in
ordine all’interesse generale degli insegnanti all’annullamento di una
riforma della scuola che si fonda su di un’illegittima procedura di
delegificazione e su di un regolamento amministrativo la cui fonte
normativa è stata dichiarata incostituzionale con sentenza in data
24.6.2009 n. 200”;
- sussiste anche la legittimazione ad agire del
126° Circolo didattico di Roma poiché, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, “gli Istituti Scolastici godono di personalità
giuridica ed autonomia organizzativa e gestionale”, i dirigenti degli
Istituti promuovono gli interventi per assicurare la qualità dei processi
formativi e garantiscono “la libertà di insegnamento, di ricerca e
innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di
scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto
all’apprendimento degli alunni”, essendo perciò evidente “la
legittimazione ad agire dinanzi al Giudice Amministrativo per
l’annullamento di una riforma che, nell’istituire il maestro unico e nel
ridurre gli orari di lezione, abolendo di fatto il tempo pieno nelle
scuole materne, limita fortemente l’offerta educativa alle famiglie e
l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli
alunni”.
1.2. Per il giudizio sulla questione il Collegio ritiene
opportuno richiamare i principi definiti dalla giurisprudenza sulla
legittimazione ad agire delle associazioni di categoria in rappresentanza
di interessi collettivi, che sono così riassumibili:
- le associazioni
di categoria “sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli
interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza
istituzionale o di fatto, solo quando si tratti della violazione di norme
poste a tutela della categoria stessa, oppure si tratti di perseguire
comunque dei vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente
riferibili alla sfera della categoria” (Cons. Stato, V, 23 settembre
2010, n. 7074), potendo impugnare perciò “per la tutela degli interessi
collettivi dei propri associati” soltanto “gli atti assunti come
lesivi di tali interessi” (Cons. Stato, V, 11 luglio 2008, n. 3451),
dovendosi considerare che la circostanza della titolarità di interessi
collettivi “non comporta un mutamento dei presupposti perché tali
interessi possano essere fatti valere in giudizio, richiedendosi sempre
che la lesione degli stessi abbia il carattere dell'immediatezza,
dell'attualità e della concretezza” essendo “preclusa ai soggetti
collettivi, alla stessa stregua dei soggetti individuali, la tutela
giudiziale della astratta legalità dell'azione amministrativa, non essendo
le associazioni, allo stato attuale, legittimate ad agire a difesa
obiettiva dell'ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni
soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del
diritto”.
Inoltre, per ciò che attiene la possibile varietà degli
interessi, va rammentato che la legittimazione a ricorrere delle
associazioni di categoria incontra il limite del divieto di tutela degli
interessi di singoli associati o di gruppi di associati, perché la
categoria verrebbe divisa in posizioni disomogenee (Cons. Stato, V, 7
settembre 2007, n. 4692): sicché è da escludere se l’associazione insorge
in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi
componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Cons.
Stato, IV: 30 maggio 2005, n. 2804; 14 giugno 2005, n. 3113; VI, 12
dicembre 2006, n. 7346; V, 17 luglio 2004, n. 5138)..
1.3. Sulla base
di questi principi il Collegio non ravvisa nel caso di specie l’esistenza
della legittimazione per le parti ricorrenti.
Infatti:
- l’articolo
2 dello Statuto del C.I.D.I. indica quale scopo perseguito una finalità di
incontestabile dignità, volta all’unità degli insegnanti rispetto alla
trasformazione della scuola per l’attuazione dei valori costituzionali,
che però, proprio in quanto così definita, non rende immediatamente
possibile individuare nel suo ambito l’obbiettivo della tutela di un
interesse della intera categoria degli insegnanti specifico, anche se
generale, e giuridicamente qualificato.
- è quindi necessario
verificare se l’azione portata nella specie in giudizio sia fondata sulla
asserita lesione di un tale, individuato interesse della categoria e se la
lesione risulti immediata, attuale e concreta;
-come riassunto nella
memoria sopra citata i ricorrenti hanno contestato “la legittimità del
procedimento di delegificazione introdotto con i provvedimenti impugnati”
assumendo che tale illegittima procedura, segnata anche dalla
dichiarazione di incostituzionalità della fonte normativa, lede
“l’interesse generale dell’intera categoria”;
- in giudizio infatti
sono state dedotte censure ai provvedimenti impugnati rivolte,
essenzialmente, alla loro idoneità formale ad introdurre la disciplina di
cui si tratta, in relazione al rapporto tra fonti e atti, al procedimento
di formazione ed all’efficacia (riguardo, esemplificativamente, alla
lesione della competenza normativa delle Regioni, alla violazione della
legge delega, alla illegittimità della normativa di interpretazione
autentica, al rapporto tra i regolamenti in questione ed il previsto Piano
programmatico di interventi, alla violazione dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, all’intervento consultivo delle Commissioni
parlamentari);
- non sono state dedotte, perciò, censure sul merito
dei provvedimenti tali da configurare una possibile violazione di norme
poste a tutela della categoria con lesione immediata, attuale e concreta
di interessi enucleabili, ovvero a tutela dell’associazione in quanto
tale; né possono essere interpretate in tal senso le uniche censure che
più potrebbero apparire vicine a deduzioni di merito, relative alla
revisione dell’assetto della scuola dell’infanzia, alla riduzione
dell’organico docente della scuola primaria (deducendosi anche in questo
caso, come indicato in appello, la incompetenza dei regolamenti rispetto
al Piano) e alla modifica dell’ordinamento didattico della scuola
secondaria, poiché anche per questi profili non sono state indicate
lesioni specifiche di interessi individuati;
-non è infatti definibile
quale interesse dell’intera categoria, oggetto di possibile lesione
immediata, attuale e concreta, quello alla legittimità del procedimento di
formazione di atti regolamentari, versandosi chiaramente, se così fosse,
nella “tutela giudiziale della astratta legalità dell'azione
amministrativa”; né può essere dedotta la lesione di un interesse alla
migliore organizzazione e qualità del servizio scolastico, in quanto
interesse siffattamente astratto da non potersi ritenere, di per sé,
giuridicamente qualificato e volto a specifica tutela della categoria
degli insegnanti, trattandosi invero di interesse generale della
collettività nazionale suscettibile di essere perseguito con scelte di
indirizzo diverse nel comune contesto della salvaguardia dei valori
costituzionali, a loro volta tali da poter anche essere ritenute, nel
concreto, non necessariamente lesive dell’interesse di tutta la categoria;
-la medesima conclusione vale per la legittimazione ad agire del 126°
Circolo didattico di Roma, riscontrandosi peraltro in tale caso, insieme
con un’azione a tutela di interessi astratti, comunque il difetto del
carattere di rappresentatività della categoria, essendo il Circolo una
articolazione dell’organizzazione scolastica e non una associazione di
categoria o di settore.
2. Per quanto considerato il ricorso in primo
grado deve essere dichiarato inammissibile e di conseguenza la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Sussistono motivi per la
compensazione tra le parti delle spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso in primo grado
e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, Sezione terza bis, n. 3291 del
2010.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino,
Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto
Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011
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