REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6626 del
2010, proposto da
Everis Italia Spa, rappresentata e difesa
dall'avv. Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso Alberto
Colabianchi in Roma, via Oslavia 30;
contro
Sas Axisnet di A. Bottonelli & C.,
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto
presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103;
nei confronti di
Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta D'Auria,
Raffaele Izzo, Maria Teresa Maffey e Maria Rita Surano, con domicilio
eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
sul
ricorso numero di registro generale 6700 del 2010, proposto dal
Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta D'Auria, Raffaele Izzo e
Maria Teresa Maffey, con domicilio eletto presso Vaiano - Izzo in Roma,
Lungotevere Marzio, 3;
contro
Sas Axisnet di A. Bottonelli & C.,
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto
presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103;
nei confronti di
Everis Italia Spa;
per la riforma
in entrambi i ricorsi, della sentenza del
T.a.r. Lombardia – Milano - Sezione I n. 01827/2010, resa tra le parti,
concernente AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATICO.
Visti i ricorsi in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sas Axisnet
di A. Bottonelli & C. e del Comune di Milano;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 21 gennaio 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le
parti gli avvocati Colabianchi, Pisapia, per delega dell'Avv. Vagnozzi, e
D'Auria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società Everis Italia s.p.a. e Axisnet
s.a.s. prendevano parte alla procedura negoziata indetta dal Comune di
Milano per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo per il
governo e l’attuazione dei processi necessari agli adempimenti previsti
dal d.lgs. n. 196/2003.
L’oggetto dell’appalto comprendeva:
a) la
fornitura di un’applicazione software, di supporto al governo e
all’attuazione dei processi necessari per gli adempimenti previsti dal
d.lgs. n. 196/2003;
b) la fornitura della infrastruttura hardware e
software appropriata per il corretto funzionamento dell’applicazione di
cui al punto n. 1;
c) la fornitura dei servizi professionali in area
legale e organizzativa, di supporto alla corretta realizzazione
dell’intervento;
d) la fornitura dei servizi professionali necessari
alla personalizzazione, all’installazione e alla messa in esercizio di
quanto ai punti nn. 1 e 2, incluso il servizio di formazione;
e) la
fornitura di un servizio di manutenzione e assistenza di quanto ai punti
nn. 1 e 2, per un periodo di 12 mesi dalla data del collaudo
positivo.
I requisiti di partecipazione, tra l’altro, richiedevano la
dimostrazione “di aver stipulato contratti per prestazioni aventi
oggetto analogo a quello di gara svolti con buon esito nel triennio
2006/2007/2008, per enti pubblici/aziende private, per un valore
complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari ad Euro
200.000,00” (art. 5 punto 2, lett. e) del disciplinare).
Ai fini
della dimostrazione del requisito appena ricordato la Everis Italia (di
seguito, Everis) dichiarava di aver realizzato un importo pari ad Euro
239.459,16 nell’ambito di n. 6 contratti, uno dei quali stipulato con
l’emittente spagnola RTVA, in data 06.07.2006, per un importo di Euro
54.259,16.
Ad esito delle procedure di gara la Everis si classificava
al primo posto, aggiudicandosi l’appalto (determina n. 522/09), mentre la
Axisnet finiva al secondo.
Con nota datata 13.01.2010 (PG 23980) il
Comune di Milano invitava l’aggiudicataria, nelle more della stipulazione
del contratto, a dare avvio alle prestazioni contrattuali previste,
secondo quanto stabilito dal capitolato speciale.
2. La Axisnet
proponeva gravame avverso l’aggiudicazione dinanzi al T.A.R. per la
Lombardia lamentando, tra l’altro, il mancato possesso, da parte della
controinteressata, del requisito di cui al citato art. 5 punto 2, lett. e)
del disciplinare, relativo alla realizzazione di un fatturato analogo
rispetto all’oggetto del contratto. In particolare, con riferimento al già
menzionato contratto stipulato con la RVTA, si allegava come questo avesse
ad oggetto un’attività di mera assistenza tecnica per la gestione della
sicurezza dei sistemi informativi, senza alcuna fornitura di
software.
La difesa dell’Amministrazione contestava che ai fini del
possesso della capacità tecnica le concorrenti dovessero dimostrare di
aver eseguito prestazioni ciascuna delle quali inclusiva anche della
fornitura di software. Tale circostanza doveva essere ritenuta necessaria
solo nel caso in cui il contratto allegato fosse stato di mera consulenza
legale ed organizzativa, giusta quanto affermato dalla stessa stazione
appaltante in sede di risposta ad una richiesta di chiarimento sul punto.
Inoltre, il contratto stipulato dall’aggiudicataria con RTVA non aveva ad
oggetto la sola assistenza tecnica, ma anche la gestione della sicurezza,
e pertanto una prestazione analoga a quella oggetto dell’appalto.
La
difesa della controinteressata osservava come l’oggetto del contratto da
affidare fosse ripartito in una pluralità di prestazioni, e che la lex
specialis non imponeva necessariamente la loro contestuale
sussistenza, ai fini della dimostrazione di aver eseguito contratti
analoghi. La ricorrente avrebbe confuso la nozione di servizio “analogo”,
richiesta dalla lex specialis, con quella di servizio “identico”,
arbitrariamente invocata onde restringere la platea dei concorrenti, in
spregio al principio del favor partecipationis.
3. Con
sentenza n. 1827\2010 il T.A.R., ritenuta la fondatezza del motivo di
censura illustrato, e assorbito ogni altro mezzo, accoglieva il ricorso,
annullando l’aggiudicazione. Inoltre, il Tribunale dichiarava
inammissibile la domanda della ricorrente diretta all’annullamento e/o
dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto, non risultando
questo allo stato ancora stipulato, e dava atto che la ricorrente non
aveva formulato nell’ambito del giudizio alcuna domanda finalizzata ad
ottenere una condanna dell’Amministrazione a risarcire i danni .
4.
La sentenza formava oggetto, da parte del Comune di Milano e della Everis,
degli appelli in epigrafe, con i quali venivano criticate la motivazione e
le conclusioni della pronuncia, e giustificata la scelta della stazione
appaltante di riscontrare favorevolmente il requisito di capacità tecnica
della Everis.
5. Resisteva agli appelli la ricorrente in primo
grado che, riproposte le censure dichiarate assorbite dal T.A.R., non si
gravava contro i capi sfavorevoli della sentennza oggetto del presente
giudizio.
6. Le posizioni delle parti venivano approfondite, anche
attraverso la critica delle argomentazioni avversarie, mediante ulteriori
scritti.
7. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011 le cause
venivano trattenute in decisione.
8. Gli appelli, da riunire a
mente dell’art. 96, co. 1, cod. proc. amm., sono fondati e vanno accolti,
ed il ricorso di primo grado integralmente respinto.
9. L’appalto
oggetto di affidamento prevedeva una pluralità di prestazioni tra loro
eterogenee, tra queste, la fornitura di hardware e di servizi
professionali, e di un’applicazione software, di supporto al governo e
all’attuazione dei processi necessari per gli adempimenti previsti dal
D.Lgs. n. 196/2003.
L’oggetto dell’appalto rilevava in sede di
requisiti di capacità tecnica, essendo stata richiesta ai concorrenti la
dimostrazione “di aver stipulato contratti per prestazioni aventi ad
oggetto analogo a quello di gara svolti con buon esito nel triennio
2006/2007/2008, per enti pubblici/aziende private, per un valore
complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari ad Euro
200.000,00” (art. 5 punto 2, lett. e del disciplinare).
Il
contratto stipulato dalla Everis con l’emittente spagnola RTVA in data
06.07.2006, per un importo di Euro 54.259,16, aveva ad oggetto un’attività
di “assistenza tecnica per la gestione della sicurezza dei sistemi
informativi”, senza però includere una fornitura di software.
10. La questione centrale di cui alla presente controversia è
quindi, come ha ben detto il primo giudice, quella di decidere se la
nozione di contratto ad oggetto analogo, impiegata dalla lexspecialis, nella fattispecie comprendesse o meno necessariamente
anche la fornitura di software.
La soluzione affermativa data dal
Tribunale non è persuasiva.
11. Ancor prima degli odierni
appellanti, la stessa società Axisnet, nel proprio ricorso di primo grado
(pagg. 7-9), non ha potuto fare a meno di riconoscere la complessità
dell’oggetto della procedura di cui si tratta, osservando che per dotare
una struttura organizzativa articolata come quella del Comune di Milano di
un sistema informatico per il governo e l’attuazione dei processi
necessari agli adempimenti di cui al d.lgs. n. 196\2003 occorreva il
possesso di una pluralità di competenze, e che “la realizzazione di un
sistema di governo della conformità alla normativa sulla Privacy va intesa
sia come la prestazione di un supporto consulenziale di tipo normativo,
tecnico-legale, organizzativo, tecnologico, sia come la fornitura di un
prodotto software di supporto della raccolta delle informazioni
necessarie …”.
In questo contesto è esatto che, per la complessità
delle attività da svolgere, la materia non potesse essere affidata a dei
semplici tecnici informatici, occorrendo dei consulenti esperti anche nel
campo legale e dell’organizzazione aziendale. Ma proprio questa
considerazione, se viene sviluppata con coerenza, conduce linearmente a
guardare in modo critico alla lettura che ha portato a ritenere
indefettibile, in ogni contratto allegato per la dimostrazione della
capacità tecnica, l’aspetto della fornitura di software.
12. Le appellanti, e soprattutto il Comune di Milano, hanno invero
analiticamente ricostruito le ragioni pubbliche alla base della procedura
contrattuale, ponendo in rilievo come l’interesse precipuo
dell’Amministrazione fosse quello di ricercare un contraente dotato di una
sperimentata capacità di intervenire sui sistemi informatici in funzione
di garanzia della sicurezza dei dati e delle informazioni, stante la
necessità di fornire alla committente un “sistema” (nel senso più
lato) atto a governare l’insieme delle procedure amministrative e degli
apparati deputati alla gestione delle informazioni, garantendo la
sicurezza dai rischi informatici.
Al di là, quindi, della materiale
fornitura di una dotazione informatica, la commessa richiedeva anche, e
soprattutto, una complessa attività di costruzione e, inoltre, di
minuzioso adattamento e taratura del sistema sulle specifiche esigenze e
procedure operative dell’Amministrazione.
Da qui il corollario che
oggetto di gara erano in definitiva l’analisi, il governo e la gestione
dei rischi informatici, e che il nucleo essenziale della expertise richiesta per la partecipazione alla gara doveva quindi propriamente
identificarsi nell’esperienza tecnica nel campo della sicurezza
informatica.
Per converso, il software non poteva rettamente
essere considerato come l’elemento predominante della prestazione. Il
complesso delle prestazioni richieste all’aggiudicatario poneva infatti
l’accento sulle – ed esprimeva la prevalenza delle – prestazioni afferenti
i servizi (l’insieme delle attività necessarie all’installazione,
organizzazione, personalizzazione e gestione dei dati, oltre che la
successiva manutenzione) rispetto alla fornitura del prodotto informatico,
integrando questo, di per se stesso, la prestazione qualitativamente ed
economicamente meno rilevante.
In altre parole, il fulcro
dell’attenzione dell’Amministrazione si attestava sulla capacità tecnica
delle ditte di assicurare una gestione globale dei dati con
l’organizzazione ed il modellamento del sistema sulla struttura comunale.
Attività che, per quanto alla fine da implementare a mezzo di strumenti
informatici, non si identificavano con questi, rispetto ai quali avevano
un valore funzionale (ed economico) prevalente. La preminenza andava
quindi assegnata, piuttosto che alla fornitura del software in quanto
tale, alle attività occorrenti, a monte, per maturare la capacità di una
corretta impostazione, caso per caso, del sistema di cui anche il software
sarebbe dovuto essere espressione, nel che propriamente si esprimeva il
cuore dell’expertise professionale ricercata dal Comune.
Né una
prevalenza del software avrebbe potuto essere inferita dai punteggi
previsti all’art. 7 del disciplinare di gara, per la semplice ragione che
nel punteggio destinato a premiare le “caratteristiche e qualità
dell’applicazione software offerta” non poteva non refluire anche la
qualità dei “servizi professionali necessari alla personalizzazione,
all’installazione e alla messa in esercizio” dello stesso
software.
E’ del resto in funzione dello specifico interesse
dell’Amministrazione che va individuata, in un’ottica doverosamente
qualitativa e funzionale, la prestazione “prevalente”. E un sistema
finalizzato al supporto di processi complessi per l’analisi, il controllo
e la gestione dei rischi informatici come quello richiesto dal Comune di
Milano, con le sue caratteristiche di spessore problematico, non poteva
essere tradotto, senza incorrere in un travisamento, nella fornitura di un
software quale oggetto centrale dell’appalto, dovendo piuttosto farsi
all’uopo prevalente leva sull’aspetto dell’analisi e gestione dei sistemi
di protezione dei dati (e sulla esperienza in ciò maturata).
13. E’
dunque su queste basi che l’Amministrazione ha reputato idoneo a
soddisfare il requisito dell’analogia con l’oggetto dell’appalto il
contratto di Everis con RTVA, in quanto avente ad oggetto “assistenza
tecnica nella gestione della sicurezza del sistema di informazione” della
seconda, e quindi una prestazione di natura tecnica nell’ambito della
sicurezza informatica riguardante proprio operazioni di gestione della
sicurezza, e non già un’assistenza tecnica fine a se stessa.
Come si è
visto, infatti, l’elemento centrale ai fini della valutazione di
“analogia” andava ricercato nella prestazione di gestione concreta dei
sistemi di sicurezza, piuttosto che in quella di vendita della licenza
d’uso di software. Né, d’altro canto, la valutazione di “analogia”
avrebbe potuto tramutarsi in una verifica di “identità”, come sarebbe
accaduto se fossero state reputate rilevanti le sole precedenti esperienze
pedissequamente riproduttive del contenuto del contratto da aggiudicare in
concreto, senza incorrere con ciò in una violazione dei canoni di libera
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità.
L’oggetto
dell’appalto si componeva di una molteplicità di prestazioni, ma la lex
specialis non si spingeva a pretendere che, per poter essere
considerato “analogo”, ciascuno dei contratti presentati a comprova della
capacità tecnica dovesse necessariamente ricomprendere anche la fornitura
di software; e tantomeno tutte le prestazioni elencate dal capitolato.
Non va poi dimenticato che Everis aveva allegato, oltre al contratto
con RTVA, vari altri contratti, almeno uno dei quali sicuramente inclusivo
del rilascio di un software (L’Oreal).
14. La Sezione deve inoltre
escludere che la soluzione seguita dal primo giudice fosse l’unica
asseverata dalle risposte che l’Amministrazione aveva fornito alle
richieste di chiarimenti pervenutele.
Nel termine previsto per la
presentazione delle offerte la stazione appaltante aveva precisato,
riferendosi al predetto requisito di partecipazione, che l’espressione
“aver stipulato contratti per prestazioni aventi ad oggetto analogo a
quello di gara, deve intendersi nel senso che i concorrenti devono aver
già stipulato nel triennio 2006/2007/2008, contratti per un valore di Euro
200.000,00 (I.V.A. esclusa) con privati o con enti pubblici, per la
fornitura di sistemi finalizzati al supporto di processi complessi per
l’analisi, il governo e la gestione dei rischi informatici” (enfasi
aggiunta).
L’oggetto dell’appalto era stato così colto in un “sistema”
non soltanto “informatico” (come anche per ragioni di sintesi figurava
pure denominato nel testo della lex specialis), ma, più ampiamente
ed in primis, organizzativo, logistico e procedurale. Veniva
difatti in preminente rilievo, come si è già esposto, la capacità di
gestire e governare (sia pure, all’esito, attraverso l’uso di uno
strumentario hardware e software) l’insieme delle procedure e degli
apparati deputati alla gestione delle informazioni garantendone la
sicurezza, capacità che, ancor prima di dover essere “trasferita”
nell’idoneo software, si presentava come una competenza che l’operatore
doveva dimostrare di avere acquisito attraverso l’esperienza maturata
nella gestione delle problematiche della sicurezza dei sistemi
informatici.
Di conseguenza, pur non essendo del tutto priva di un
qualche addentellato nei contenuti della lexspecialis, la rigida
riconduzione operata dal T.A.R. del predetto “sistema”, ai fini della
dimostrazione della capacità tecnica degli operatori, entro il concetto di
“sistema informatico” tout court, risulta integrare una forzatura
che oblitera una parte tutt’altro che secondaria della commessa.
Quanto alla risposta della stazione appaltante riguardante i servizi
di consulenza legale ed organizzativa, la stessa non poteva dal canto suo
venire generalizzata, giacché il suo riferimento alla necessità in tal
caso della licenza del software (lungi dal dimostrare la sua
indefettibilità comunque ed in assoluto) aveva la ben specifica funzione
di assicurare che la precedente esperienza allegata avesse una sufficiente
connotazione tecnico-informatica, con esclusione quindi degli operatori
dediti alla sola consulenza legale-organizzativa (che di per sé tale resta
anche quando cada sulla materia di cui al d.lgs. n. 196\2003), la quale
non avrebbe potuto soddisfare gli interessi dell’Amministrazione.
Sicché anche tale risposta si presentava pienamente coerente con la
ricostruzione delle appellanti circa la centralità, nella gara, non già
dell’elemento software, bensì della - capacità tecnica di - gestione della
sicurezza dei dati e delle informazioni.
Per quanto precede, le
risposte fornite dalla stazione appaltante ai quesiti pervenutile erano
dunque tutt’altro che univoche nel senso sostenuto dalla originaria
ricorrente.
15. A questo punto non può poi sottacersi che, in
presenza di un oggetto contrattuale così articolato e complesso, era
inevitabile che l’applicazione del requisito della “analogia” delle
esperienze precedenti, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica,
chiamasse in causa dei margini di apprezzamento valutativo da parte
dell’Amministrazione, trattandosi di verificare l’esistenza di una
sufficiente similitudine tra quanto richiesto ed i servizi dichiarati dai
concorrenti, attraverso un confronto tra le rispettive prestazioni, ed
occorrendo in questo ambito individuare un’interpretazione concreta che,
senza confondere il concetto dell’analogia con quello dell’identità, fosse
però, in pari tempo, in grado di assicurare l’effettività della capacità
tecnica dei partecipanti rispetto al contratto da affidare, sì da
garantire, alla fine dei conti, il soddisfacimento dell’interesse
pubblico.
Per tutto quanto qui esposto, l’opzione effettuata con
l’ammissione di Everis si presenta immune dal vizio riscontrato dal
Tribunale.
L’interpretazione che ha condotto a tale scelta vieppiù si
giustifica, infine, per il fatto che in presenza di possibili aspetti
dubbi in ordine all’ampiezza dell’accesso alla gara avrebbe dovuto trovare
applicazione il canone del favor participationis (la cui
invocazione da parte delle appellanti in sede di memoria non integra una
nuova censura, ma solo un nuovo argomento a sostegno delle censure
ritualmente introdotte attraverso le loro impugnative).
16. Si è
fin qui riscontrata l’infondatezza del motivo di ricorso di primo grado
accolto dal T.A.R.. Restano da esaminare le ulteriori censure introdotte
dalla ricorrente in primo grado, dichiarate assorbite dalla sentenza in
epigrafe e riproposte in questa sede.
Anche tali motivi sono infondati,
con la conseguenza che il ricorso di primo grado deve essere interamente
respinto.
17. Nell’ambito del primo motivo di ricorso al T.A.R.
erano state svolte, oltre al profilo impugnatorio accolto dal Tribunale,
anche altre critiche di legittimità, sempre attinenti alla contestazione
della sussistenza in capo alla Everis dei prescritti requisiti di capacità
tecnica.
Axisnet deduceva, infatti:
- che in realtà nessuno dei
contratti che l’avversaria aveva dichiarato di avere eseguito nel triennio
precedente poteva essere considerato idoneo ad attestarne la capacità
tecnica, avendo essi un oggetto “non analogo” a quello di gara, in quanto
concernenti compiti meramente esecutivi\operativi (di pura assistenza
tecnica), e non già prestazioni complesse come quelle di cui alla
gara;
- che, con riferimento al contratto con RTVA, l’avversaria non
aveva depositato la prescritta attestazione di buon esito dell’esecuzione,
imposta dal disciplinare a pena di esclusione;
- che, infine, la
stazione appaltante non avrebbe potuto considerare a favore di Everis il
contratto indicato al n. 5 del suo prospetto, asseritamente da essa
concluso con il soggetto “Xunta de Galicia”, in quanto l’avversaria non si
era rivelata in grado di documentarne l’esistenza, bensì aveva provato
l’effettività di un contratto con un soggetto diverso, il Consiglio
Provinciale di La Coruna: ciò in violazione della previsione del
disciplinare che avvertiva che non sarebbero state “accettate
integrazioni, mediante l’indicazione di nuovi contratti, successivamente
al termine di scadenza della presentazione dell’offerta”.
Questi
rilievi non sono condivisibili.
Sul primo punto, tanto per il contratto
con la Xunta de Galicia (rectius, il Consiglio Provinciale de La
Coruna), quanto per gli altri che non includevano la fornitura di
software, valgono le considerazioni appena svolte per il contratto con
RTVA. Si trattava di prestazioni di natura tecnica (e non di sola
consulenza legale e organizzativa) nell’ambito della sicurezza
informatica, onde la non inclusione di una licenza software non era
ostativa alla significatività del precedente quale indice di capacità
tecnica.
Sul secondo punto si impone il rilievo che il disciplinare di
gara, all’art. 8, comma 2, ammetteva espressamente, in tema di possesso
dei requisiti di capacità tecnica, l’equipollenza, all’attestazione di
buon esito dei servizi precedenti, del deposito delle pertinenti fatture.
Ai fini della partecipazione alla gara era quindi sufficiente anche, sotto
il profilo che si sta trattando, la produzione della semplice fattura. E
l’aggiudicataria risulta avere a suo tempo prodotto, appunto, il relativo
documento (allegato al doc. n. 8 versato dal Comune in primo grado). Donde
l’infondatezza della doglianza.
Neppure il terzo profilo del mezzo può
trovare adesione.
Si deve notare che il contratto stipulato con il
Consiglio Provinciale de La Coruna (peraltro, città capoluogo della
Regione Galizia) coincideva appieno per oggetto, durata ed importo con il
corrispondente contratto delineato in sede di dichiarazione dei requisiti
(salvo che per una differenza di valore di appena 37 centesimi di euro,
quindi del tutto trascurabile); e che ciò che più interessava alla
stazione appaltante era la prova che la concorrente avesse oggettivamente
eseguito prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara nel triennio
precedente, laddove era indifferente l’esatta identità del soggetto
(pubblico o privato) cui quella data prestazione era stata in concreto
resa (sempre che non vi fosse ragione di dubitare, ma nel caso concreto
per quanto testé detto non ve n’era, che il contrato prodotto fosse
proprio quello imperfettamente evocato in sede di dichiarazione). La
qualificazione del concorrente riflette, infatti, la tipologia della
prestazione da esso resa, la collocazione temporale di questa ed il suo
valore economico, ma non anche la specifica identità del committente.
Per le ragioni esposte, il contratto prodotto non integrava un “nuovo
contratto”, prodotto tardivamente in violazione del disciplinare, ma
poteva considerarsi come il medesimo contratto oggetto di dichiarazione. E
dell’esecuzione di questo era stata prodotta anche la prescritta
attestazione di buon esito, quale senz’altro è ravvisabile nella locuzione
“… ha eseguito in modo soddisfacente i progetti … ” (“…ejecutado de
modo satisfactorio…”).
18. Con il secondo motivo
dell’originario ricorso veniva dedotto che, mentre il disciplinare di gara
prescriveva che la capacità economico-finanziaria delle concorrenti
venisse dimostrata con l’indicazione di almeno due istituti di credito
attestanti l’idoneità finanziaria ed economica dell’offerente, Everis
aveva invece indicato all’uopo un unico istituto di credito. E, benché la
medesima avesse contestualmente giustificato, in sede di offerta,
l’indicazione da parte sua di una sola referenza bancaria, ad avviso della
ricorrente la giustificazione addotta non avrebbe potuto essere ritenuta
sufficiente.
Anche questo mezzo è destituito di
fondamento.
L’Amministrazione aveva invero già anticipato in sede di
chiarimenti (nel rispondere alle domande nn. 9 e 16.2) che avrebbe
accettato anche una sola referenza bancaria, purché fossero state motivate
le ragioni dell’impossibilità di indicare i due istituti bancari
espressamente richiesti. E questo è quanto nella fattispecie risulta
avvenuto, in aderenza, tra l’altro, al disposto dell’art. 41, comma 3, del
d.lgs. n. 163 del 2006, che in presenza di “giustificati motivi”
permette di dimostrare la capacità economica e finanziaria mediante
documentazione –reputata idonea dalla stazione appaltante- diversa dalle
specifiche referenze prescritte. Everis aveva difatti rappresentato a
tempo debito, all’Amministrazione, di appartenere all’omonimo Gruppo, e
che era quest’ultimo a gestire unitariamente l’accesso al credito e ai
servizi finanziari. Sicché l’Amministrazione, nella propria
discrezionalità, con congrua valutazione ha ritenuto soddisfatta la
condizione dei “giustificatimotivi”, e, nel rispetto delle
indicazione da essa anticipate e della norma di legge, ha ammesso la
concorrente, pur titolare di una sola referenza bancaria, alla
gara.
19. L’ultimo mezzo articolato in primo grado verteva, infine,
sulla mancata attivazione a carico dell’aggiudicataria del procedimento di
preventiva verifica dell’anomalia dell’offerta in applicazione dell’art.
86, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. La Everis aveva infatti
riportato punteggi superiori alla soglia dei quattro quinti dei punti
massimi previsti dal bando di gara.
Nel senso dell’infondatezza anche
di questa doglianza militano le seguenti considerazioni.
Vertendosi in
materia di appalto di servizi sotto la soglia comunitaria, da aggiudicare
con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e celebrato
prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 207\2010 (che reca disposizioni
ben più puntuali di quelle del Codice in tema di anomalia delle offerte
negli appalti sotto soglia), la disciplina codicistica sulla verifica
dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 86 non era direttamente ed
integralmente applicabile (cfr. l’art. 32 del d.lgs. n. 163\2006 sul campo
di applicazione delle norme del titolo I -“Contratti di rilevanza
comunitaria”- della stessa fonte), salvo che per il principio generale di
chiusura codificato all’art. 86 comma 3, né per la fattispecie valeva il
disposto dell’art. 124 comma 8 (che peraltro richiama proprio l’art. 86
comma 3 per i casi in cui non sia applicabile l’esclusione automatica),
bensì la verifica di anomalia era affidata in via di principio al prudente
apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione.
D’altra parte, la lex specialis non richiamava gli artt. 86 e segg. del Codice, ed
essa è rimasta inoppugnata sotto questo profilo; inoltre, non è esatto che
l’Amministrazione si fosse autovincolata ad effettuare la valutazione di
anomalia, posto che il disciplinare si limitava al riguardo a configurarne
lo svolgimento in termini di mera eventualità (“ … che l’Amministrazione
utilizzerà in caso di verifica dell’offerta anomala”).
Il fatto, poi,
che la medesima lex specialis richiedesse di presentare la scheda
(c.d. SO) relativa alla scomposizione del prezzo, se da una parte
permetteva all’Amministrazione di acquisire anticipatamente le
giustificazioni riflettenti l’articolarsi delle singole voci di prezzo,
dall’altra non la vincolava a procedere ineluttabilmente a verifica di
anomalia, alla quale essa poteva ritenersi tenuta solo in caso di concreto
sospetto. E nella fattispecie, essendo ipotizzabile un caso di verifica
non obbligatoria, ma solo facoltativa, non è stata assunta alcuna
determinazione in materia proprio in quanto non è stato ravvisato alcun
sospetto di anomalia (laddove per attivare una verifica facoltativa di
anomalia occorre, appunto, che emerga un fumus sulla base di
elementi specifici: C.d.S., VI, n. 3143 del 2009; AVCP, determina n. 6
dell’8\7\2009).
Dal canto suo, Everis aveva fornito, attraverso la
scheda SO, elementi idonei e sufficienti per la verifica della sua
offerta; né il fatto che essa non avesse incluso la voce delle spese
generali nella propria scheda poteva dirsi di per se stesso significativo,
sia perché la relativa previsione non era sanzionata a pena di esclusione,
sia perché l’utile da essa indicato (8,33 %) era comunque ampio,
attendibile e potenzialmente assorbente.
20. In definitiva, tutte
le doglianze originariamente articolate da Axisnet si rivelano
infondate.
Conclusivamente, gli appelli in epigrafe devono essere
accolti e, in parziale riforma della sentenza appellata, va integralmente
respinto il ricorso di primo grado.
La complessità dei termini fattuali
della controversia induce a compensare tra le parti le spese processuali
del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta),
riuniti gli appelli in epigrafe, li accoglie, e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge
integralmente il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese
del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
Camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Vito Poli, Presidente
Eugenio Mele,
Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Doris Durante,
Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2011