3m Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.
Stefano Cassamagnaghi, Paolo Todaro, Andrea Vischi, con domicilio eletto
presso Paolo Todaro in Roma, via Gregoriana, 5;
contro
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia,
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto
presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
nei confronti di
Paul Hartmann S.p.A., rappresentata e difesa
dagli avv. Antonio Liuzzi, Milena Liuzzi, con domicilio eletto presso
Antonio Liuzzi in Roma, via Dardanelli, 13; Molnlycke Health Care S.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO:
SEZIONE I n. 01547/2010, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione
definitiva alla S.p.A. Paul Hartmann della fornitura quadriennale di
materiale monouso in tessuto non tessuto sterile per sale operatorie
(disposta con determinazione 22 ottobre 2009 n. 32 ), nonché dei verbali
da gara, ed il risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello
e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia e di Paul Hartmann
S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2011 il Cons. Lydia Ada
Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Zoppellari, su delega
dell'avv. Vischi, Vittoria, su delega dell'avv. Avolio, e A.
Liuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione 22 ottobre 2009 n. 32, a
firma del responsabile del procedimento di gara, l’Azienda ospedaliera
della provincia di Pavia, approvate le operazioni ed i verbali della gara
medesima, aggiudicava la fornitura per la durata di anni quattro
(suddivisa in due lotti) di materiale monouso in TNT sterile per le sale
operatorie alla s.p.a. Paul Hartmann di Verona, classificatasi al primo
posto con punti 89,56 e con un’offerta economica di importo annuo
complessivo di euro 351.616,50 (IVA esclusa), mentre al terzo posto in
graduatoria si collocava la 3M Italia s.p.a., con sede a Pioltello (MI),
con punteggio 79,50 e con una offerta economica di euro 320.360,00 ed al
secondo posto la s.r.l. Molnlycke Health Care s.r.l. (con sede a
Gallarate), con punti 88,73 e un’offerta economica di euro 358.088,52
annui.
Avverso la aggiudicazione e le operazioni di gara la s.p.a. 3M
Italia s.p.a. ha proposto ricorso al TAR Lombardia, Milano, che, però, con
sentenza Sezione I, 17 maggio 2010, n. 1547, non notificata, lo ha
respinto, compensando le spese di lite.
1.1 Con l’appello meglio
indicato in epigrafe, la 3M Italia s.p.a. ha impugnato la suddetta
sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti articolati motivi:
1)
violazione della lex specialis di gara, della par condicio e del buon
andamento, nonché difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità e
violazione del giusto procedimento e degli artt. 57, 76 e 83 d. lgs. n.
163/2006.
Erroneamente la sentenza del TAR avrebbe ritenuto
giustificati i 7 punti (il massimo consentito dal capitolato), per le
“migliorie al servizio”, attribuiti dalla commissione sia alla
aggiudicataria che alla offerta seconda classificata; invece, poiché non
si tratterebbe di migliorie vere e proprie, le due offerte risulterebbero
inammissibili per contrasto con la par condicio e, quindi, non avrebbero
potuto partecipare alle gare.
2) violazione della lex specialis, della
par condicio e del buon andamento, nonché eccesso di potere per
irragionevolezza, violazione del giusto procedimento, difetto di
motivazione e di istruttoria ed illogicità nell’attribuzione del punteggio
tecnico.
In subordine l’appellante, comunque, censura anche i punteggi
attribuiti dalla commissione alle offerte tecniche.
Erroneamente la
sentenza TAR aveva ritenuto corretto l’operato della commissione, che non
aveva attribuito alcun punteggio alla appellante con riguardo al profilo
“migliorie al servizio”, e, quindi, non aveva esaminato le altre censure
circa la valutazione tecnica dell’offerta della medesima, ritenendo
configurabile la carenza di interesse alla luce della differenza di
punteggio (circa punti 10) rilevabile tra la attuale appellante e la prima
classificata.
Infine l’appellante, in via principale, ha chiesto
(previa dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato
tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria) il risarcimento in forma
specifica mediante l’aggiudicazione della gara a seguito della esclusione
delle prime due classificate (oltre al risarcimento per equivalente per la
parte di fornitura già eseguita), oppure, ove ciò non sia possibile, la
rinnovazione delle operazioni di gara.
1.2 Si è costituita in giudizio
l’Azienda ospedaliera della provincia di Pavia che ha puntualmente
contraddetto alle censure dell’appellante, rappresentando – tra l’altro –
che le censure sul punteggio per le “migliorie del servizio” non
avrebbero, comunque, comportato l’esclusione dalla gara delle imprese
classificate al primo e secondo posto e, quindi, chiedendo il rigetto
dell’appello.
Si è, infine, costituita anche Paul Hartmann s.p.a.
chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile oppure improcedibile
per carenza di interesse (poiché, comunque, il divario di punteggio tra
l’appellante e l’aggiudicataria non sarebbe stato colmato neanche ove a
quest’ultima fossero stati attribuiti zero punti), nonché infondato (anche
con riguardo alla pretesa di sussistenza dei requisiti per il subentro nel
contratto già in corso di esecuzione dal gennaio 2010); con successiva
replica, poi, l’appellata ha fatto ulteriori precisazioni, presentando
anche la propria nota spese.
Con due memorie difensive l’appellante ha
controdedotto alle argomentazioni delle controparti, insistendo nelle
censure avverso la mancata esclusione delle prime due imprese in
classifica, rappresentando, altresì, che non sussistono ragioni ostative
al subentro nel contratto in corso ed insistendo per l’affidamento del
servizio per il quale si indica un margine operativo del 17,3%.
Alla
pubblica udienza dell’11 febbraio 2011, uditi i difensori presenti per le
parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in
fatto, in diritto la controversia concerne l’appellata sentenza, meglio
indicata in epigrafe, con cui il TAR Lombardia ha respinto il ricorso
proposto nel 2009 dalla 3M Italia s.p.a., odierna appellante, avverso
l’aggiudicazione a favore di s.p.a. Paul Hartmann (sede legale Verona) per
un importo annuo di euro 351.616,50 della gara bandita con procedura
aperta dall’Azienda ospedaliera provincia di Pavia per la fornitura di
materiale monouso in tessuto non tessuto – N.T.N. sterile per sale
operatorie per un quadriennio (con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa); l’appellante si è classificata terza nella graduatoria
con punti 79,50 (di cui punti 29,50 per l’offerta tecnica e punti 50 per
l’offerta economica) mentre l’aggiudicataria ha ottenuto punti 89,56 (di
cui punti 44 per l’offerta tecnica e punti 45,56 per l’offerta economica)
e la Molnlycke s.r.l. punti 88,73 (di cui punti 44 per l’offerta tecnica e
punti 88,73 per l’offerta economica).
Si fa presente che il capitolato
speciale prevedeva l’assegnazione di cinquanta punti per l’offerta tecnica
(ripartiti in base a cinque criteri, di cui quello “migliorie proposte al
servizio a titolo interamente gratuito” prevedeva l’attribuzione di punti
sette) nonché di punti cinquanta per l’offerta economica.
2.1. Il TAR
Lombardia, respingendo il ricorso di primo grado proposto dall’appellante,
ha ritenuto che correttamente la commissione di gara – visto l’art. 13 del
capitolato speciale – aveva assegnato il massimo punteggio (sette punti)
alle offerte tecniche delle imprese classificate ai primi due posti della
graduatoria, mentre non aveva attribuito alcun punteggio alla ricorrente
per le “migliorie”.
Ad avviso dell’appellante, invece, in primo luogo
le due suddette offerte dovrebbero essere escluse dalla gara in quanto, in
violazione della lex specialis e della par condicio, sarebbero disomogenee
rispetto al servizio appaltato, (primo motivo di appello); mentre, in
secondo luogo, la scarsa attinenza al servizio delle proposte “migliorie”
avrebbe dovuto comportare (se non l’esclusione) almeno l’attribuzione di
un punteggio inferiore al massimo; inoltre, per altro verso, l’offerta
dell’appellante sarebbe stata illegittimamente penalizzata con
l’attribuzione di zero punti per le proprie migliorie, nonostante che per
servizi aggiuntivi analoghi gli altri concorrenti avessero ricevuto una
positiva valutazione da parte della commissione; pertanto, erroneamente la
sentenza appellata avrebbe ritenuto che le censure della ricorrente
avverso i ridotti punteggi attribuiti per vari profili alla propria
offerta andavano dichiarate inammissibili per carenza di interesse (per
mancato superamento della prova di resistenza) in quanto, comunque, il
loro accoglimento non avrebbe consentito alla ricorrente di acquisire il
punteggio sufficiente a raggiungere l’aggiudicataria (secondo motivo di
appello).
2.2. Con il primo motivo di appello la sentenza del TAR
Lombardia viene censurata in quanto avrebbe erroneamente ritenuto
infondate le censure formulate in primo grado (primo motivo di ricorso)
con riguardo alla asserita inammissibilità – nei sensi sopradescritti -
delle offerte tecniche dell’aggiudicataria e della seconda classificata in
quanto nella sezione “migliorie proposte al servizio a titolo interamente
gratuito” avrebbero inserito prodotti e prestazioni disomogenei rispetto
all’oggetto dell’appalto; conseguentemente (ad avviso dell’appellante) non
solo la commissione non avrebbe potuto attribuire la massima valutazione
(sette punti), ma al contrario avrebbe dovuto escludere entrambe le
offerte dalla gara, cosicché la appellante, già terza classificata,
avrebbe ottenuto il primo posto in graduatoria.
La doglianza è
infondata nei sensi di seguito illustrati.
In effetti, considerato che
l’appalto era stato indetto per la fornitura di materiale monouso in
T.N.T. sterile per sale operatorie, le migliorie offerte
dall’aggiudicataria non potevano ritenersi omogenee con l’oggetto della
gara: si trattava, infatti, di cappellini, mascherine chirurgiche, (valore
euro 5.500,00), divise (casacca e pantaloni – unità 3.000,00 euro) filtro
monouso, nonché comodato di uso di sette personal computer per ognuno dei
sette presidi (uno per gruppo operatorio) con relativi lettori di codice a
barre; quindi, più che di migliorie del servizio ospedaliero, si può
configurare più plausibilmente una fornitura supplementare di beni per un
periodo che, per alcuni articoli, non è neanche corrispondente alla durata
quadriennale dell’appalto.
Sul punto, pertanto, pur apparendo evidente
che la fornitura di 49 personal computer all’Azienda ospedaliera sanitaria
di Pavia non può considerarsi ragionevolmente idonea a migliorare il
servizio (di fornitura ed assistenza post-vendita del materiale T.N.T.
sterile), ciò nondimeno il Collegio ritiene che tale disomogeneità delle
proposte migliorie non sia di per sé sola sufficiente a comportare
l’inammissibilità della offerta dell’aggiudicataria invocata
dall’appellante (e, quindi, la conseguente esclusione dalla gara), ma
diversamente, esplichi i suoi effetti negativi sul più limitato (e meno
risolutivo) ambito della graduazione nella attribuzione del punteggio da
parte della commissione di gara (come si dirà innanzi).
Analoghe
considerazioni vanno fatte per le migliorie proposte dalla seconda
classificata (che ha ottenuto anch’essa sette punti, cioè il massimo per
quel profilo), consistenti in particolare in una “dotazione aggiuntiva” di
mille pezzi l’anno di kit. visitatore, nonché di 4.500 pezzi/anno di
giubbini “warm up” per operatori (con valore di mercato rispettivamente di
euro 2.000,00 e di euro 15.000,00), oltre alla formazione degli operatori
sull’utilizzo del materiale e sulle patologie specifiche (comprensiva
anche di prove di uso).
2.2.1 Né (a sostegno della pretesa
inammissibilità delle due suddette offerte) giova all’appellante
rappresentare che per le divise monouso (offerte come miglioria) la
Azienda ospedaliera di Pavia aveva espletato di recente apposita gara per
l’approvvigionamento delle stesse, cui avevano partecipato le due imprese
in questione: infatti, se ciò conferma che la fornitura di tale materiale
si presenta come autonoma rispetto al materiale monouso T.N.T. sterile per
sale operatorie, tuttavia tale situazione (a differenza dell’ipotesi delle
varianti progettuali richiamata dall’appellante in via analogica) non
comporta la non corrispondenza dell’offerta alle caratteristiche
prescritte dalla lex specialis, ma viene ad incidere soltanto sulla
valutazione della vantaggiosità della proposta in sede di attribuzione del
punteggio prefissato dal capitolato speciale per lo specifico
parametro.
2.3 Appare, invece, fondato il secondo motivo di appello;
con questo mezzo l’appellante chiede la riforma della sentenza del TAR
Lombardia nella parte in cui in parte respinge ed in parte dichiara
inammissibili (per carenza di interesse) le censure dedotte dalla
ricorrente avverso l’attribuzione alla propria offerta tecnica dei
punteggi irragionevolmente penalizzanti, a partire dalla mancata
assegnazione di qualsiasi punteggio per le migliorie proposte al servizi;
ad avviso dell’appellante (ed in contrasto con quanto statuito dalla
sentenza di primo grado) una nuova valutazione delle suddette “migliorie”
(alla luce della dedotta scarsa attinenza al servizio) per
l’aggiudicataria e la seconda classificata, nonché per la propria offerta
(alla luce dei profili di irragionevole penalizzazione dedotti)
comporterebbe una modifica di punteggio totale suscettibile di modificare
la propria collocazione in graduatoria in maniera determinante e quindi (a
differenza di quanto statuito dalla sentenza di primo grado) l’appellante
avrebbe interesse all’esame anche delle censure formulate avverso
l’attribuzione del punteggio ai profili della propria offerta tecnica
diversi da quello delle “migliorie” al servizio.
2.3.1. Come si è detto
il motivo è fondato sotto svariati profili.
Alla luce di quanto emerso
in giudizio, infatti, erroneamente la sentenza appellata ha affermato la
attribuzione di zero punti alla 3M Italia era immune dai vizi dedotti,
poiché le prestazioni aggiuntive offerte non costituivano migliorie, ma
elementi inseribili nel parametro “gestione del servizio e assistenza
post-vendita” nel cui ambito erano stati concretamente valutati.
In
realtà, invece, la 3M Italia (anche senza predisporre un apposito
capitolo) aveva offerto anch’essa le migliorie del servizio consistenti,
tra l’altro, in corsi di formazione specifica per gli operatori su
argomenti (quali elettrochirurgia, sterilizzazione e asepsi) ben diversi
da quelli trattati nell’“addestramento del personale sul corretto ed
economico uso dei prodotti”, sottoparametro della voce “gestione del
servizio”, oggetto di diversa ed autonoma valutazione; altrettanto dicasi
per gli ulteriori profili migliorativi dell’offerta relativi al
monitoraggio costi ed al servizio di aggiornamento tecnologico dei
prodotti forniti.
Pertanto erroneamente la commissione di gara non ha
attribuito alcun punteggio all’appellante per la voce “migliorie”, specie
ove si consideri che analoghe prestazioni offerte (per i costi di
formazione e l’aggiornamento tecnologico) dall’aggiudicataria o dalla
seconda classificata erano state ricomprese tra le migliorie ed in quanto
tali valutate con l’assegnazione di specifico punteggio.
In
conseguenza, l’offerta dell’appellante dovrà essere riesaminata al fine di
valutarne anche il profilo “migliorie del servizio”.
2.3.2.
Specularmente, peraltro, in conformità a quanto già illustrato per il
primo motivo, appare illogica ed in contrasto con la lex specialis
l’attribuzione del punteggio massimo per le migliorie del servizio offerte
dall’aggiudicataria e dalla seconda classificata in ragione della evidente
disomogeneità di alcune delle suddette prestazioni rispetto all’oggetto
della procedura di gara; disomogeneità che inevitabilmente comporta una
nuova valutazione delle migliorie in questione alla luce della rilevata
carenza del necessario carattere di ontologica accessorietà al servizio da
aggiudicare.
2.4 Passando, poi, alle censure dedotte dalla 3M Italia
anche con riguardo ai punteggi assegnati alla propria offerta tecnica in
applicazione degli altri sottoparametri indicati nel capitolato speciale
(e non considerate dal TAR per la ritenuta carenza di interesse), il
Collegio ritiene viziate da illogicità, in primo luogo, i rilievi di
carenza di “protezione all’umidità” e di “fragilità dell’involucro”,
formulati dalla commissione con riguardo ai tre sottoparametri del
confezionamento dei prodotti, per i quali ha assegnato all’appellante
punti 0,6 su un massimo di punti 3: infatti, premesso che i prodotti 3M
erano offerti in singole confezioni, inseriti in buste di fibra sintetica
ad alta densità, coperta da brevetto internazionale, impermeabile e
resistente allo strappo, appare immotivata la diversità di punteggio tra
la ricorrente e la seconda classificata che ha ottenuto quasi il massimo
(2,8 punti), pur prevedendo la stessa tipologia di tre strati di
imballaggio indicata dalla 3M Italia ed, altresì, in conformità a quanto
prescritto dal capitolato, art. 8.
2.4.1 Analogamente, in secondo
luogo, appare illogica e viziata da erroneità dei presupposti la mancata
attribuzione di punteggio alla 3M Italia per il sottoparametro “servizio
di rifornimenti”; infatti l’annotazione della commissione circa la non
deducibilità dei tempi di reintegro nell’offerta della ricorrente, è
contraddetta dalla precisa indicazione del documento della ricorrente per
la progettazione post-vendita, dove (a pag. 12) si precisa che le consegne
sarebbero state effettuate con frequenza settimanale; d’altra parte alla
seconda classificata la commissione, a fronte di un impegno di “reintegro
ogni 7 gg.”, ha assegnato due punti.
2.4.2 Infine, appare generica ed
illogica anche la motivazione espressa dalla commissione (“non
completamente dettagliato”) nell’attribuire quattro punti (su cinque
massimi) all’offerta ricorrente per il sottoparametro “addestramento del
personale sul corretto ed economico uso dei prodotti”: infatti nel
progetto operativo per la gestione in service del materiale T.N.T.,
predisposto dalla ricorrente, è dedicato uno specifico capitolo alla
formazione degli operatori di sala operatoria.
2.5. Dalle illustrate
argomentazioni emerge, quindi, che la valutazione dell’offerta tecnica
della ricorrente effettuata dalla commissione è viziata sotto svariati
profili da illogicità, contraddittorietà e violazione della lex specialis
di gara; da ciò l’ulteriore conseguenza che, ove i punteggi alla suddetta
offerta fossero stati attribuiti con un corretto modus procedendi,
l’appellante avrebbe ottenuto una migliore collocazione in graduatoria,
potendo in via teorica anche classificarsi al primo posto.
Pertanto
vanno annullati: a) la determinazione del responsabile del procedimento
del 22 ottobre 2009 n. 32 con cui l’Azienda ospedaliera provincia di
Pavia, approvati gli atti di gara, ha aggiudicato in via defintiva alla
S.p.a. Paul Hartmann l’appalto in questione; b) gli atti di gara connessi,
nella parte relativa alla valutazione, per gli esposti profili,
dell’offerta tecnica dell’appellante 3M Italia s.p.a. e di quella
dell’aggiudicataria e della seconda classificata; c) graduatoria finale,
ai fini della rinnovazione delle operazioni di gara nei sensi
indicati.
2.6 Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno,
non sussistono i presupposti per provvedere, atteso che, quanto al danno
ingiusto, ogni valutazione sarà effettuata a seguito del nuovo assetto di
interessi derivante dall’esito delle nuove valutazioni della commissione e
dell’Amministrazione.
3. Concludendo, quindi, l’appello va accolto
e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso proposto
in primo grado va accolto nei sensi e limiti sopraindicati con
l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore della Pua Hartmann
s.p.a. e degli atti di gara meglio sopraindicati e con il conseguente
obbligo della stazione appaltante di rinnovare la procedura di gara nei
limiti indicati; mentre la domanda di risarcimento dei danni – allo stato
- va respinta per le ragioni sopraindicate.
Considerate le
caratteristiche in punto di fatto della controversia, sussistono giusti
motivi per compensare le spese di lite integralmente per entrambi i gradi
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, in riforma della sentenza appellata, accoglie in parte
il ricorso proposto in primo grado nei sensi e limiti di cui in
motivazione e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione della gara meglio
indicata in epigrafe unitamente agli atti di gara nei limiti di cui in
motivazione mentre respinge la domanda di risarcimento danni per le
ragioni di cui in motivazione.
Spese di lite compensate per entrambi i
gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 11 febbraio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Lanfranco Balucani,
Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011