Russo Roberto, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Tinto, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio
Antamoro n. 47, 3° piano, int. 10, presso dott. Staiano Eugenio;
contro
Comune di Orta di Atella, non costituito in
giudizio;
nei confronti di
Pezzella Felicia, non costituita in
giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Napoli, Sez. IV, n. 6248/2004;
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore il Consigliere Bruno Mollica;
Nell'udienza pubblica
del giorno 18 maggio 2010, nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale per la Campania ed iscritto al n. 13198/2001 il
signor Roberto Russo – quale residente in edificio confinante con lotto di
terreno relativamente al quale era stata rilasciata concessione di
costruzione (n. 32 del 1.3.2001) per la realizzazione di un sottotetto non
abitabile in favore della signora Felicia Pezzella – premesso che in data
24.5.2001 il predetto sottotetto era stato oggetto di ordinanza di
demolizione per difformità dalla concessione, impugnava il provvedimento
5.10.2001 con cui il Comune di Orta di Atella aveva rilasciato alla
Pezzella concessione edilizia in sanatoria ex art. 12 della legge n.
47/1985.
Il T.A.R. adito rigettava il ricorso con sentenza n. 6248 del
16 aprile 2004.
Assumeva il giudice di primo grado che, essendo l’atto
oggetto di gravame adottato ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n.
47/1985, sarebbe irrilevante la valutazione richiesta dal ricorrente sulla
assentibilità in sanatoria dell’opera realizzata ai sensi dell’art. 13 L.
47/85, trattandosi di scelta normativamente orientata, consentendo la
legge l’applicazione della sanzione pecuniaria e quindi il mantenimento in
vita della costruzione abusiva solo nei casi in cui risulti accertato che
la demolizione non può avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in
conformità.
Nel caso in esame, la controinteressata Pezzella avrebbe
inoltrato un’istanza ex art. 12 cit. e su tale istanza l’Amministrazione
si sarebbe pronunciata con l’impugnato provvedimento di accoglimento,
mentre con il ricorso il ricorrente Russo si sarebbe concentrato
esclusivamente sull’aspetto della non assentibilità in sanatoria, ai sensi
dell’art. 13 L. n. 47/1985, delle opere realizzate siccome in contrasto
con la normativa urbanistica esistente presso il Comune in tema di altezza
massima dei sottotetti né sarebbe stato contestato il profilo della
peculiarità della norma applicata (art. 12), che presuppone l’abusività
dell’opera per difformità parziale dalla concessione e la opportunità di
non procedere alla sua demolizione.
2.- Le conclusioni del primo
giudice vengono in questa sede contestate dal Russo.
Sostiene
l’appellante che nella specie la procedura adottata è quella disciplinata
dall’art. 13 cit. (e non quella ex art. 12), mancando sia un atto di
accertamento della mancata demolizione sia una relazione comunale sulla
impossibilità di procedere alla demolizione di quanto realizzato
abusivamente; nella specie, l’Amministrazione comunale avrebbe assentito
la realizzazione di una vera e propria sopraelevazione dell’immobile, non
consentita dalla strumentazione urbanistica della zona, né la volumetria
impugnata rientrerebbe tra i c.d. volumi tecnici, sì che l’incremento dei
volumi comporterebbe un’aperta violazione degli standards
urbanistici.
2.- La prospettazione dell’appellante deve essere
condivisa.
E’ ben vero che in progetto veniva richiesta dalla signora
Pezzella l’applicazione della disposizione ex art. 12 cit.; è peraltro
vero che la procedura adottata nella specie dal Comune di Orta di Atella è
quella prevista dall’art. 13 della legge 47/85 (e non quella di cui
all’art. 12).
La procedura ex art. 12 comporta invero l’adozione di un
ordine di demolizione delle opere realizzate in parziale difformità dalla
concessione edilizia e, a seguito della mancata ottemperanza del privato,
la valutazione sulla impossibilità di procedere senza pregiudizio per la
parte eseguita in conformità, con conseguente applicazione di una sanzione
pecuniaria; certamente, non consente il rilascio di una concessione
edilizia in sanatoria, come avvenuto nel caso di specie.
L’erroneo
operato del Comune non ha consentito quindi, su un piano sostanziale, di
verificare la violazione della normativa urbanistica localmente vigente in
materia di volumetria e altezza massima dei sottotetti, assentendo di
conseguenza la realizzazione di una sopraelevazione dell’immobile non
consentita dalla disciplina di zona.
La doglianza, nei termini esposti,
risultava già portata all’attenzione del giudice di prime cure, peraltro
non correttamente intesa in quella sede di giudizio.
3.- Il ricorso in
appello va in conclusione accolto.
Sussistono peraltro giusti motivi
per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza di 1°
grado.
Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 18 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giaccardi,
Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere,
Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2011