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| n. 2-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 16 febbraio 2011 n. 999
Pres. Trovato – Est.
Chieppa
Mercedes Bresso e L. P. (Avv.ti N. Paoletti, E. Piovano, S.
Molinar Min, G. Pellegrino) c/ Regione Piemonte (Avv.ti A. Clarizia, L.
Procacci) e altri |
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1. Giustizia amministrativa – Appello – Ricorso
incidentale – Sottoscrizione avvocato non abilitato – Inammissibilità –
Ragioni
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2. Giustizia amministrativa – Appello – Ricorso
inammissibile – Atto di costituzione sostitutivo – Ammissibilità – Limiti
– Privo di effetti sananti – Conseguenze – Richiamo conclusioni atto
viziato – Inammissibilità
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3. Giustizia amministrativa – Elezioni – Autenticazione
delle firme – Luogo – Piena prova – Conseguenze – Sindacato g.a. –
Esclusione
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1. E’ inammissibile il ricorso in appello incidentale al
Consiglio di Stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell'albo
speciale dei patrocinanti davanti alla suprema corte di Cassazione, nulla
rilevando che la questione verta in materia elettorale. Infatti, da un
lato, l’art. 23 comma I c.p.a. sulla difesa personale delle parti nei
giudizi di cui sopra non si applica ai giudizi davanti al CDS e
dall’altro, qualora la parte si avvalga della difesa tecnica, anche nelle
ipotesi in cui gli è consentito di stare in giudizio personalmente, devono
trovare applicazione le comuni regole sul conferimento della
rappresentanza al difensore.
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2. Il deposito presso il CDS di un nuovo atto di
costituzione in sostituzione di un precedente atto privo della
sottoscrizione di un difensore abilitato a stare in giudizio non può avere
alcun effetto sanante e, pertanto, pur valendo come costituzione in
giudizio delle parti, è inammissibile nella parte in cui richiama le
conclusioni svolte con l’appello incidentale, in quanto non più
riproponibile, essendo decorso il relativo termine.
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3. In materia di autenticazione delle firme è precluso al
g.a. l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto
attestato dal pubblico ufficiale autenticante, potendo solo essere
dichiarata la nullità di un atto privo degli elementi essenziali,
riconoscendone l'efficacia di mera scrittura privata, qualora ricorrano le
condizioni per la conversione disciplinata dall'art. 2701 c.c.. Pertanto,
posto che il luogo dove è avvenuta l’autenticazione delle firme non
costituisce un elemento esterno all’atto compiuto, ma rappresenta anzi un
elemento essenziale dell’atto, con la conseguenza che l’attestazione di
data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell’atto
assistito da fede privilegiata, deve ritenersi precluso al g.a. accertare
che le firme siano state autenticate al di fuori dell’ambito territoriale
in cui l’ufficiale può svolgere le proprie funzioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 7579 del
2010, proposto da: Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco,
rappresentate e difese dagli avv. Nicolo' Paoletti, Enrico Piovano,
Sabrina Molinar Min e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso
Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34;
contro
Regione Piemonte, rappresentata e difesa
dagli avv. Angelo Clarizia, Luca Procacci, con domicilio eletto presso
Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Roberto
Cota;
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Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf)
Onlus Ong; Ministero dell'Interno; Ufficio Centrale Regionale presso la
Corte di Appello di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il
Tribunale di Alessandria, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il
Tribunale di Cuneo, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale
di Asti, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Novara,
Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Vercelli, Ufficio
Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, Ufficio Centrale
Circoscrizionale presso il Tribunale di Biella, Ufficio Centrale
Circoscrizionale presso il Tribunale di Verbania, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso la
medesima in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Barbara Bonino, Franco Maria Botta, Marco
Botta, Angelo Burzi, Cristiano Bussola, Daniele Cantore, Valerio Cattaneo,
Fabrizio Comba, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Michele Coppola, Alberto
Cortopassi, Raffaele Costa, Rosa Anna Costa, Caterina Ferrero, Lorenzo
Leardi, Angiolino Mastrullo, Augusta Montaruli, Massimiliano Motta, Luca
Pedrale, Claudia Porchietto, Roberto Ravello, Carla Spagnuolo, Alfredo
Roberto Tentoni, Pietro Francesco Toselli, Rosanna Valle, Gian Luca
Vignale, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Romano e Emanuele
Gallo, con domicilio eletto presso Alberto Romano in Roma, Lungotevere
Sanzio, 1; Michele Giovine e Sara Franchino, rappresentati e difesi
dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in
Roma, via Emilia N. 88; Antonello Angeleri, Mario Carossa, Roberto De
Magistris, Massimo Giordano, Federico Gregorio, Maurizio Lupi, Elena
Maccanti, Michele Marinello, Riccardo Molinari, Gianfranco Novero, Claudio
Sacchetto, Paolo Tiramani, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Forno,
con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza
Capo di Ferro, 13; Gianluca Bonanno, Eleonora Artesio, Fabrizio Biolè,
Antonino Boeti, Davide Bono, Andrea Buquicchio, Mauro Laus, Stefano Lepri,
Giuliana Manica, Angela Motta, Rocchino Muliere, Giovanni Negro, Giovanna
Pentenero, Roberto Placido, Tullio Ponso, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer
Ronzani, Andrea Stara, Giacomino Taricco;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO:
SEZIONE I n. 03196/2010, resa tra le parti, concernente VERBALE
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI RELATIVO ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONE
PIEMONTE 28/29 MARZO 2010
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione
Piemonte, di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di
Torino, di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di
Biella, di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di
Verbania,di Barbara Bonino, di Franco Maria Botta, di Marco Botta, di
Angelo Burzi, di Cristiano Bussola, di Daniele Cantore, di Valerio
Cattaneo, di Fabrizio Comba, di Ugo Cavallera, di Alberto Cirio, di
Michele Coppola, di Alberto Cortopassi, di Raffaele Costa, di Rosa Anna
Costa, di Caterina Ferrero, di Lorenzo Leardi, di Angiolino Mastrullo, di
Augusta Montaruli. di Massimiliano Motta, di Luca Pedale, di Claudia
Torchietto, di Roberto Ravello, di Carla Spagnolo, di Alfredo Roberto
Tentoni, di Pietro Francesco Toselli, di Rosanna Valle, e di Gian Luca
Vignale, di Michele Giovine e di Sara Franchino, di Antonello Angeleri.di
Mario Crossa, di Roberto De Magistris, di Massimo Giordano, di Federico
Gregorio, di Maurizio Lupi, di Elena Maccanti, di Michele Marinello, di
Riccardo Molinari, di Gianfranco Novero, di Claudio Sacchetto e di Paolo
Tiramani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il
Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, Piovano,
Molinar, Pellegrino, Clarizia, Procacci, l' avv. dello Stato Meloncelli,
Romano, Forno e Barbieri, su delega dell' avv. Vinti;
Visto l'art. 36,
comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Mercedes Bresso, in proprio e n.q. di
candidato presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni
regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e di candidata capolista del
listino regionale “Uniti per Bresso” e Luigina Staunovo Polacco, in
proprio e n.q. di coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”,
impugnavano – con ricorso e successivo atto di motivi aggiunti - l’atto di
proclamazione degli eletti adottato in esito alle elezioni del Consiglio
Regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,
celebratesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, nonché i provvedimenti di
ammissione della lista “Pensionati per Cota” collegata con il candidato
alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.
Le
ricorrenti deducevano la falsità delle dichiarazioni e delle relative
sottoscrizioni di accettazione delle candidature alla carica di
Consigliere regionale della lista “Pensionati per Cota.
Secondo le
ricorrenti sarebbero state false, oltre che le sottoscrizioni di
accettazione delle candidature, anche le attestazioni di autenticazione
effettuate da consiglieri comunali, che avrebbero (falsamente) attestato
di aver autenticato le sottoscrizioni nel comune nel quale rivestono la
carica di consigliere.
Con il ricorso veniva chiesto – in via
principale - che il giudice amministrativo accertasse autonomamente i
fatti penalmente rilevanti emersi, dichiarando l’illegittimità della
ammissione della lista “Pensionati per Cota”, che aveva raccolto un numero
di voti (oltre 27.000), superiore alla differenza tra la coalizione
vincente e quella di centro sinistra (differenza pari a 9.372 voti).
In
via subordinata, le ricorrenti formulavano espressa riserva di querela di
falso nel termine eventualmente assegnato dal Tar.
Con sentenza 6
agosto 2010 n. 3196 il Tar Piemonte, dopo aver respinto una serie di
eccezioni preliminari e aver ritenuto ammissibile il ricorso, riteneva
priva di fondamento la tesi avanzata in via principale circa la
possibilità di diretto accertamento delle dedotte falsità da parte del
giudice amministrativo e assegnava alla parte ricorrente il termine di
sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore,
della sentenza per consentire la proposizione dinanzi al competente
Tribunale, della querela di falso, relativamente all’autenticità delle
dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati
per Cota”, e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi
dell’art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli artt. 221 e ss.
c.p.c..
Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco hanno proposto
ricorso in appello avverso tale sentenza, chiedendo l’accoglimento della
propria originaria domanda principale al fine dell’accertamento diretto da
parte del g.a. della falsità dei predetti atti.
Secondo le appellanti,
la documentazione probatoria prodotta dimostrerebbe in modo inequivoco che
sono state falsificate le firme apposte sui moduli di presentazione dei
candidati e che i consiglieri comunali, che hanno autenticato le firme,
non erano - nelle date indicate - nei comuni, sede di esercizio delle loro
funzioni.
Alcuno ostacolo vi sarebbe per accertare nel processo
amministrativo tali falsità con i conseguenti effetti sull’esito della
competizione elettorale.
La Regione Piemonte si è costituita in
giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone in via
preliminare l’inammissibilità per essere stato proposto avverso una
decisione del Tar meramente istruttoria.
Alcuni dei soggetti
controinteressati, indicati in epigrafe, si sono costituiti in giudizio,
chiedendo la reiezione del ricorso in appello o la declaratoria della sua
inammissibilità.
Michele Giovine, eletto consigliere regionale nella
lista “Pensionati per Cota” e Sara Franchino, candidata della stessa
lista, si sono costituiti proponendo due autonomi ricorsi in appello
incidentale, aventi ad oggetto una serie di questioni.
Il Ministero
dell’interno e gli uffici elettorali anche si sono costituiti in giudizio
tramite l’Avvocatura dello Stato.
All’udienza pubblica del 19 ottobre
2010 il ricorso è stato discusso e con ordinanza n. 364/2010 questa
Sezione ha “ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre
l’acquisizione delle prove delle avvenute notificazioni del ricorso in
appello principale e dei ricorsi in appello incidentale, disponendo che
gli appellanti incidentali notifichino i propri ricorsi a tutte le parti,
anche non costituite, del giudizio di primo grado” e ha così ordinato
“agli appellanti principali e agli appellanti incidentali di rinnovare le
notificazioni per le quali non siano in grado di fornire la prova del
perfezionamento della notifica”, riservandosi “la valutazione di ogni
ulteriore profilo, compreso l’esame dei documenti depositati dagli
appellanti principali in data odierna dopo la chiusura della discussione,
che in alcun modo possono essere presi in considerazione dal Collegio in
assenza di contraddittorio”.
Fornita la prova delle notificazioni, la
causa è stata chiamata per la discussione all’odierna udienza.
In sede
di discussione preliminare, il Collegio ha prospettato alle parti, ai
sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione
dell’inammissibilità degli appelli incidentali in quanto non firmati
dall’Avv. Vinti e firmato da avvocati che non risultano iscritti all’albo
dei Cassazionisti; al riguardo, l’avv. Piovano, difensore delle
appellanti, ha depositato documentazione estratta dal sito del Consiglio
Nazionale Forense, attestante la non iscrizione all’albo degli avvocati
abilitati presso le giurisdizioni superiori dei difensori di Giovine e
Franchino.
Richiamato il ricorso per la discussione, l’avv. Barbieri,
su delega dell’avv. Vinti, ha depositato nuovo atto di costituzione per i
signori Michele Giovine e Sara Franchino, ammettendo che l’appello
incidentale non è stato firmato da alcun avvocato abilitato davanti alle
giurisdizioni superiori e dichiarando di rimettersi su tale questione al
Collegio, opponendosi alla richiesta di rinvio.
I difensori delle
appellanti hanno, infatti, chiesto un rinvio dell’udienza di discussione,
fondato sulla rappresentata esigenza di attendere l’esito della prossima
udienza del procedimento penale pendente sui medesimi fatti.
Dopo aver
respinto la richiesta di rinvio, il Collegio ha prospettato alle parti,
sempre ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., che, qualora fosse
fondata la tesi degli appellati, si potrebbe valutare un dubbio di
costituzionalità in ordine alle disposizioni che impongono la sospensione
del giudizio amministrativo in caso di querela di falso e che precludono
in materia elettorale al giudice amministrativo di accertare
incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale.
Il Collegio ha rappresentato che la questione, pur essendo già stata
accennata dai difensori degli appellanti alla scorsa udienza, è rilevabile
d’ufficio e come tale è stata indicata alle parti ex art. 73, comma 3,
cod. proc. amm..
Dopo la discussione del ricorso, in cui tutte le parti
hanno dedotto anche in merito alla questione di costituzionalità, la causa
è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio
è costituito dalla contestazione da parte di Mercedes Bresso, candidato
presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni regionali del
Piemonte del 28/29 marzo 2010 e candidato capolista del listino regionale
“Uniti per Bresso” e di Luigina Staunovo Polacco, coordinatrice del
partito “Pensionati e invalidi”, dell’esito delle predette elezioni
regionali, che sarebbe viziato per effetto della illegittima ammissione
della lista “Pensionati per Cota”, collegata con il candidato alla carica
di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.
In via preliminare,
deve essere affrontata la questione dell’ammissibilità dei ricorsi in
appello incidentale, proposti da Michele Giovine, eletto consigliere
regionale nella lista “Pensionati per Cota” e da Sara Franchino, candidata
della stessa lista.
In entrambi i ricorsi i due candidati della lista
“Pensionati per Cota” sono rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano
Vinti, Giorgio Strambi, Monica Maria Negro e Walter Fabrizio Casagrande;
tuttavia i ricorsi non sono firmati (né nell’originale né nelle copie)
dall’Avv. Stefano Vinti e tale circostanza non è oggetto di contestazione,
essendo stata confermata anche all’odierna udienza.
Gli altri tre
difensori (Giorgio Strambi, Monica Maria Negro e Walter Fabrizio
Casagrande) non sono iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti davanti
alla Corte di Cassazione (e quindi alle giurisdizioni superiori).
A
fronte della contestazione di tale fatto da parte del Collegio, l’avv.
Strambi ha dapprima sostenuto che l’avv. Monica Maria Negro sia iscritta
nel predetto albo, per poi ammettere, a fronte dell’estratto del sito del
Consiglio Nazionale Forense, depositato da controparte, che in effetti
nessuno dei tre avvocati è iscritto all’albo.
Ciò determina
l’inammissibilità di entrambi gli appelli incidentali, in quanto “per i
giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di
avvocato ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori” (art.
22, comma 2, cod. proc. amm., che ripropone la disposizione già contenuta
nell’art. 35 del T.U. Cons. Stato).
Alcun rilievo può avere la
circostanza che l’art. 23, comma 1, cod. proc. amm. preveda la possibilità
di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale
(riproponendo anche in questo caso una precedente previsione, contenuta
nell’art. 19 L. Tar), in quanto – sotto un primo profilo – la norma non si
applica davanti al Consiglio di Stato come dispone l’art. 95, comma 6,
cod. proc. amm., che stabilisce che “ai giudizi di impugnazione non si
applica l’art. 23, comma 1” (gli appelli incidentali sono stati notificati
dopo il 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del nuovo codice; sul
principio, v. Cons. Stato, V, 11 gennaio 2011 , n. 81).
In ogni caso,
anche in precedenza, secondo pacifica giurisprudenza, in tema di
contenzioso elettorale amministrativo, l'art. 3 della l. 23 dicembre 1966
n. 1147, il quale consente alla parte di stare in giudizio di persona, non
esclude che, ove la parte medesima si avvalga della difesa "tecnica",
trovino applicazione le comuni regole sul conferimento della
rappresentanza al difensore. Pertanto, anche nella suddetta materia, deve
essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che sia
stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei
patrocinanti davanti alla suprema corte (Cassazione civile, sez. un., 10
febbraio 1992 , n. 1466).
Alcun effetto sanante può, infine, avere il
nuovo atto di costituzione, depositato all’odierna udienza, nel quale
Giovine e Franchino sono rappresentati e difesi dall’Avv. Vinti (che
questa volta ha firmato l’atto) e dall’Avv. Strambi (che irritualmente ha
nuovamente firmato un atto per il quale non è abilitato).
Tale atto
vale come costituzione in giudizio delle parti, ma è chiaramente
inammissibile nella parte in cui richiama le “conclusioni svolte con
l’appello incidentale”, la cui sorte è segnata dall’essere stato firmato
da avvocati non abilitati ed è chiaramente non più riproponibile, essendo
ampiamente decorso il relativo termine.
Ogni questione sollevata con i
due appelli incidentali (comprese le repliche delle appellanti) non può,
quindi, essere esaminata, in conseguenza della inammissibilità degli
appelli.
3. Le altre parti resistenti hanno sollevato una eccezione
preliminare, con cui si contesta l’ammissibilità del ricorso in appello
per essere stato proposto avverso una decisione del Tar meramente
istruttoria, con cui il giudice di primo grado si è limitato ad assegnare
alle ricorrenti un termine per la querela di falso.
L’eccezione è priva
di fondamento.
A prescindere dal nomen “sentenza” utilizzato dal
Tar, si rileva che la pronuncia del Tar ha un chiaro contenuto decisorio
non solo con riferimento alla reiezione di una serie di eccezioni
preliminari (contenuta anche nella parte dispositiva), ma soprattutto con
riguardo alla reiezione della domanda principale delle ricorrenti, che,
come è già stato detto, è diretta ad ottenere l’accertamento della falsità
delle sottoscrizioni e delle autenticazioni delle firme da parte del
giudice amministrativo, con richiesta solo in via subordinata
dell’assegnazione di un termine per la querela di falso.
Nella
sostanza, il giudice di primo grado ha respinto tale domanda principale,
ritenendo che le certificazioni sottoposte alla sua attenzione “posseggono
i tratti distintivi noti dell’atto pubblico, assunto da pubblico ufficiale
e come tale assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., revocabile
in dubbio e contestabile unicamente mediante lo strumento processuale
della querela di falso disciplinata agli artt. 221 e seguenti
c.p.c.”.
Tale parte della sentenza ha un chiaro contenuto decisorio,
essendo stata negata la fondatezza della tesi delle ricorrenti, che
chiedevano un accertamento diretto da parte del giudice amministrativo
della nullità o falsità degli atti.
Si tratta, quindi, di una sentenza
parziale, avverso la quale è ammissibile la proposizione di ricorso in
appello ai sensi dell’art. 103 cod. proc. amm. e comunque già in base alla
giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore del codice (Cons. Stato, V,
30 maggio 2006 , n. 3294).
4. Ogni altra questione preliminare
esaminata dal Tar non può essere esaminata in assenza di un ricorso in
appello incidentale sul punto.
Di conseguenza, anche la questione della
asserita tardività del ricorso di primo grado, riproposta nelle memorie di
alcune parti appellate anche con riferimento a questioni di
costituzionalità, è qui preclusa, non essendo stata ritualmente dedotta
con appello incidentale, e non essendo necessario, ai fini del decidere,
verificare se sia stata ritualmente proposta riserva di appello (non
potendo quest’ultima essere contenuta nelle memorie difensive non
notificate, depositate in appello).
5. Si può, quindi, passare ora
all’esame del ricorso in appello principale, con cui Mercedes Bresso e
Luigina Staunovo Polacco hanno sostenuto che alcuno ostacolo vi sarebbe
per accertare nel processo amministrativo le denunciate falsità, con i
conseguenti effetti sull’esito della competizione elettorale.
Le
appellanti richiamano la documentazione probatoria acquisita nel giudizio
penale e, in particolare,:
a) la perizia attestante la falsità di 18 su
19 sottoscrizioni di accettazione delle candidature della lista
“Pensionati per Cota”;
b) gli accertamenti inerenti l’attivazione delle
“celle” dei cellulari di Michele Giovine e Carlo Giovine nelle giornate in
cui gli stessi hanno attestato di aver autenticato le firme nei comuni di
Gurro e Miasino (accertamenti da cui risulterebbe la loro presenza a
Torino per l’intera giornata);
c) la contraddittorietà delle
dichiarazioni rese dalle persone candidate nella suddetta
lista.
Aggiungono che già nel passato i Giovine sono stati coinvolti in
procedimenti aventi ad oggetto falsità in materia elettorale.
Sotto un
primo profilo, viene contestata la qualifica di pubblici ufficiali dei
Giovine, che – secondo i richiamati accertamenti - non erano nei comuni di
Gurro e Masino, dove svolgono le funzioni di consiglieri comunali, nei
giorni in cui sono state autenticate le firme.
Avendo autenticato le
firme al di fuori dell’ambito territoriale in cui possono svolgere le
funzioni di consiglieri comunali, la loro condotta andrebbe equiparata a
quella di semplici cittadini senza alcuna fede privilegiata degli atti
compiuti.
L’autenticazione delle firme sarebbe, inoltre, nulla proprio
perché proveniente da soggetti, privi della qualifica di pubblico
ufficiale.
La tesi non può essere condivisa.
Non si discute il
principio, secondo cui i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della
legge n. 53/1990, tra cui i consiglieri comunali, dispongono del potere di
autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza
dell’ufficio di cui sono titolari (principio contenuto anche nelle
Istruzioni del Ministero dell’interno del 2009 per la presentazione ed
ammissione delle candidature).
Tuttavia, il luogo dove è avvenuta
l’autenticazione delle firme non costituisce un elemento esterno all’atto
compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell’atto, con la
conseguenza che l’attestazione di data e luogo di autenticazione delle
firme rientra nel contenuto dell’atto assistito da fede
privilegiata.
L'autenticazione di una firma consiste nella
dichiarazione di un pubblico ufficiale, attestante l'avvenuta apposizione
in sua presenza di una firma proveniente da una persona previamente
identificata.
Essa è, dunque, un atto pubblico (propriamente una
certificazione di autenticità), di natura dichiarativa ed assistito da
un'efficacia del tutto peculiare, nota come "certezza legale privilegiata"
(v. l'art. 2700 c.c.).
Negli atti di cui si contesta la falsità, i
Giovine hanno attestato, quali consiglieri comunali dei comuni di Gurro e
Masino, di aver autenticato determinate firme apposte alla loro presenza
in quei comuni e in un dato giorno.
Come affermato dalla
giurisprudenza, la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo;
l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato
dal pubblico ufficiale autenticante, potendo solo essere dichiarata la
nullità di un atto, riconoscendone l'efficacia di mera scrittura privata,
ricorrendo le condizioni per la conversione disciplinata dall'art. 2701
c.c. (Cons. Stato, V, 15 luglio 2005 , n. 3804, secondo cui tale nullità è
configurabile in assenza degli elementi essenziali dell’atto, tra cui
l'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, della
data e del luogo dell'autenticazione, della qualifica rivestita dal
pubblico ufficiale e la firma di questi per esteso; nello stesso senso
Cons. Stato, V, 17 luglio 2000 , n. 3923).
Solo l’assenza di tali
elementi essenziali determina la nullità dell’atto, accertabile anche dal
giudice amministrativo, ma, nel caso di specie, alcun elemento essenziale
è assente e anche l’attestazione di data e luogo dell’autenticazione è
presente e rientra, quindi, nel contenuto dell’atto pubblico, la cui
veridicità è assistita da fede privilegiata.
6. La vigente
disciplina preclude, quindi, al giudice amministrativo l’accertamento
richiesto dalle appellanti.
Rispetto a tale preclusione in materia di
giudizio elettorale, si pone una questione di costituzionalità, ritenuta
dal Collegio rilevante e non manifestamente infondata, come da separata
ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Il
presente giudizio deve essere, dunque, sospeso, con riserva di ogni
ulteriore decisione, compresa quella sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in appello
indicato in epigrafe, dichiara inammissibili i ricorsi in appello
incidentale, proposti da Michele Giovine e Sara Franchino.
Respinge le
eccezioni preliminari proposte dalle parti appellate.
Dispone la
sospensione del presente giudizio per la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale, come da separata ordinanza pronunciata in data
odierna.
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore
statuizione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio
Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo
Saltelli, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
Adolfo
Metro, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2011
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