Edil Sapi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma,
via Cosseria, 2;
contro
Comune di Putignano, rappresentato e difeso
dall'avv. Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De
Angelis in Roma, via Portuense, 104;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI:
SEZIONE III n. 04382/2004, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO DELLA
MONETIZZAZIONE DELLE AREE A URBANIZZAZIONI SECONDARIE.
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per
le parti gli avvocati E. Tempesta in sostituzione di Maurizio Di Cagno e
A. Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
In relazione alla concessione edilizia n.44/2001
del 7/2/2002, rilasciata dal Comune di Putignano alla Edil Sapi S.r.l. per
la realizzazione, in via S.Antonio dell’anzidetto Comune, su area
classificata zona B, di un fabbricato per appartamenti e locali ad uso
uffici e negozi, veniva richiesto, oltre al versamento degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo relativo al costo di
costruzione previsti dalla legge n.10/977, anche il pagamento della c.d.
monetizzazione delle aree per urbanizzazione secondaria (standard) di cui
all’art.52 delle NTA del PRG comunale, corrispettivo pure previsto nella
concessione edilizia e che per la maggior parte pure veniva versato dalla
Società interessata a mezzo di rateizzazione.
Con riferimento alla
monetizzazione in questione, la Società interessata proponeva innanzi al
TAR per la Puglia ricorso volto ad ottenere l’accertamento della non
debenza del pagamento del controvalore delle aree a cedersi per gli
standard, per un ammontare di euro 127.841,67, importo ritenuto non dovuto
in quanto inerente ad una illegittima duplicazione del carico imponibile
cui l’appellante aveva già fatto fronte con il pagamento del contributo
previsto dagli artt.3 e 5 della c.d. legge Bucalossi .
L’adito Tar con
sentenza n.4382/2004, in accoglimento dell’eccezione sollevata ex adverso
dal resistente Comune di Putignano, dichiarava il ricorso inammissibile
per avere la Edil Sapi omesso di contestare gli atti inerenti al chiesto
pagamento a mezzo del necessario strumento impugnatorio nei previsti
termini decadenziali.
La Società interessata ha impugnato tale
sentenza ritenendola erronea ed ingiusta nelle sue statuizioni e prese
conclusioni.
In particolare, viene riproposta in sede di appello la
domanda di accertamento della inesistenza dell’obbligo di Edil Sapi al
pagamento della monetizzazione in questione e a sostegno del proposto
gravame sono dedotti i seguenti motivi:
nullità della c.d.
monetizzazione per acquisizione di aree destinate a realizzare standard
pregressi di Piano e violazione degli artt.1, 3, 5 della legge n.10/77;
violazione dell’art.24 della legge regione Puglia n.6/79; violazione
dell’art. 23 Cost.;
violazione degli artt.1,3 e 5 della legge n.10/77;
violazione dell’art. 24 legge regione Puglia n.6/79; violazione dell’art.
23 Cost.;
violazione e malgoverno degli artt.5 e 52 delle NTE del PRG
approvato con delibera G.R. n.677 del 26/6/2000; violazione della legge
n.10/77; eccesso di potere per travisamento dei presupposti.
Si è
costituito in giudizio il Comune di Putignano che ha ribadito anche qui la
inammissibilità e irricevibilità del ricorso introduttivo e quindi
l’infondatezza dell’atto di appello.
All’udienza del 25 gennaio 2011 la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, risultando condivisibile
la statuizione del giudice di primo grado che ha dichiarato inammissibile
il ricorso introduttivo del giudizio.
Oggetto della controversia è la
c.d. monetizzazione delle aree a standard posta dal Comune di Putignano a
carico della Società Edil Sapi e che parte appellante assume non essere
dovuta in quanto illegittima duplicazione del contributo concessorio di
cui all’art. 3 della legge n.10 del 1977.
Anche in questa sede la
suindicata Società fa valere, con i tre mezzi di gravame che vanno qui
unitariamente esaminati, la pretesa a non pagare la somma richiestale a
titolo di monetizzazione degli standard, assumendo l’inesistenza
dell’obbligo patrimoniale richiestole dal Comune, in quanto, a suo dire,
si tratta di una imposizione totalmente assorbita dal contributo
concessorio previsto dalla legge Bucalossi, che l’appellante ha provveduto
a pagare.
Ciò detto, occorre in via prioritariamente logica, al fine di
valutare la congruità o meno della sentenza qui impugnata, occuparsi della
questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo del
giudizio; e al riguardo ritiene il Collegio che l’azione di accertamento
attivata dalla Società interessata in prime cure, come correttamente
rilevato dal TAR, non sia ammissibile.
La parte interessata, ritenendo
che nella vicenda all’esame venga in rilievo un rapporto di natura
obbligatoria proprio della posizione giuridica di diritto soggettivo ha
atteggiato il rimedio giurisdizionale come azione di accertamento, tale da
potersi far valere nei termini prescrizionali, ma il regime processuale
utilizzato non è quello previsto per il caso all’esame dalle regole che
disciplinano il processo amministrativo.
Invero, ai fini
dell’individuazione dello strumento processuale, è indispensabile appurare
la natura giuridica della posizione giuridica sostanziale che si intende
tutelare in sede giurisdizionale, il che è necessario pure quando ci si
trovi in una causa attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo; e nella specie viene in rilievo una posizione
qualificabile come interesse legittimo, come tale soggetta alle regole
processuali che accedono a tale condizione e che richiedono di proporre
ricorso con il rito impugnatorio , nei termini decadenziali decorrenti
dalla piena conoscenza degli atti ritenuti lesivi di simile interesse
qualificato.
A tale conclusione si perviene in ragione di un’analisi
che va articolata su due elementi:
a) natura e consistenza della
prestazione pecuniaria richiesta;
b) genesi e scaturigine della c.d.
monetizzazione.
Ora , quanto al primo dei suddetti punti, se da un lato
è pressoché irrilevante, ai fini in esame, la qualificazione della
monetizzazione come imposizione di tipo tributario o come corrispettivo di
diritto pubblico, dall’altro lato assume, invece, significativo rilievo la
considerazione che la prestazione patrimoniale richiesta non vive in alcun
modo della natura e delle finalità proprie del contributo concessorio
costituito dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione che
accompagna naturaliter l’autorizzazione a costruire, la cui debenza o
meno, quanto al relativo accertamento, può essere fatta valere, in linea
generale, nei termini prescrizionali.
Invero, mentre il pagamento degli
oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione
delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione
alla zona in cui è inserita l’area interessata alla imminente
trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione
degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della
specifica zona di intervento; e ciò vale ad evidenziare la diversità
ontologica della monetizzazione rispetto al contributo di concessione, di
talché, sotto il versante processuale, non si può utilizzare lo strumento
dell’azione di accertamento ammesso per contestare la legittimità del
contributo ex art.3 o comunque la insussistenza di tale obbligazione
pecuniaria ancorché già assolta.
Relativamente al punto sub b) va
osservato come nella specie la monetizzazione (istituto di carattere
generale che trova fondamento nelle previsioni recate dalla legge Regione
Puglia n.6/79 oltreché nella legislazione nazionale di cui al Testo unico
sull’edilizia n.380/2001) sia strettamente ancorata, relativamente alla
sua stessa esistenza, alla previsione contenuta nell’art.52 delle NTA del
PRG , lì dove il Comune di Putignano, in sede di adozione dello strumento
urbanistico, ha reso obbligatoria la monetizzazione per le zone B carenti
di aree per servizi, senza che tale previsione risulti essere stata
impugnata.
In diretta applicazione della norma di PRG indicata, è stato
poi imposto alla Edil Sapi il pagamento dell’importo relativo alla
monetizzazione, con l’inserimento nel provvedimento abilitativo
all’edificazione di apposita prescrizione e anche tale apposta condizione
non è stata oggetto di impugnazione; anzi in relazione ad essa
l’appellante ha pure provveduto a versare alcune rate della somma
richiesta a titolo di controvalore delle aree a cedersi.
Da quanto
sopra evidenziato deriva che :
non si è in presenza di una duplicazione
del contributo concessorio, perché qui viene in rilievo un obbligo diverso
ed aggiuntivo rispetto a quello posto a carico del concessionario per gli
oneri di urbanizzazione;
la prestazione patrimoniale della
monetizzazione accede intimamente alla rilasciata concessione edilizia
(nonché alla presupposta norma recata dall’art.52 NTA del PRG) e pertanto
la pretesa a non adempiere a tale obbligo di pagamento doveva essere
necessariamente fatta valere in sede di contestazione della legittimità
degli atti e provvedimenti di imposizione, con l’impugnazione (quanto
meno) della concessione, in parte qua, nel termine decadenziale previsto
dall’art. 21 della legge n.1934 del 1971.
Con riferimento agli aspetti
processuali della vicenda non va sottaciuto il fatto che la società
interessata ha dedotto con il terzo mezzo di gravame la censura di
violazione e malgoverno della norma ex art. 52 NTA citato, atteso che la
disposizione si applicherebbe ai casi di edilizia convenzionata e non
all’intervento edilizio singolo, sicché, a voler seguire tale linea
difensiva, a maggior ragione l’appellante avrebbe dovuto a suo tempo
insorgere tempestivamente nei confronti dell’atto che ex auctoritate
poneva a carico del beneficiario dell’autorizzazione a costruire l’obbligo
di monetizzazione di che trattasi.
Per le suesposte considerazioni
l’appello è infondato e va respinto, rivelandosi la sentenza dichiarativa
di inammissibilità del ricorso di prime cure meritevole di integrale
conferma.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, in considerazione, in
particolare, della specificità della controversia all’esame, per
compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto,lo rigetta.
Spese e competenze del presente grado del
giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli,
Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi,
Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2011