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| n. 2-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 26 gennaio 2011 n. 571
Pres. Cirillo; est.
Quadri
Citelum SA (Avv. M.Barberio, S.Porcu, F.Tedeschini) c. Comune di
Quartu Sant’Elena (Avv.C.A. M.Costa) e altri |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ammissione
– Iscrizione alla camera di commercio per attività specifica oggetto del
bando – Necessità – Riferimento all’oggetto sociale – Sufficienza.
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2. Contratti della PA – Gara – Aggiudicazione - Soggetti
cessati da cariche sociali anteriormente alla indizione della gara – Reato
di abuso d’ufficio - Atti di dissociazione - Accertamento – Non necessità
- Valutazione della stazione appaltante – Sufficienza.
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3.Contratti della PA – Gara – Impianti elettrici –
Progettazione – Sottoscrizione – Perito industriale - Idoneità - Ragioni.
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4. Processo amministrativo – Appello – Motivi aggiunti –
Inammissibilità – Ragioni.
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5. Contratti della PA – Gare – Avvalimento – Impresa
ausiliaria – Contratto -Obbligo limitato e generico – Esclusione -
Legittimità.
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6. Contratti della PA – Gare – Avvalimento –Dichiarazione
unilaterale Insufficienza- Ragioni.
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1. Il requisito dell’iscrizione alla camera di commercio
per attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica ovvero per
attività ad essa assimilabile, richiesto dalla lex specialis, può essere
anche soddisfatto qualora il certificato faccia riferimento ad attività di
conduzione di illuminazione pubblica, tenuto conto che l’attività di
conduzione di impianti di illuminazione pubblica equivale alla loro
gestione.
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2. La valutazione della PA della non incidenza di una
sentenza di patteggiamento per il reato di abuso d’ufficio di un
amministratore, cessato nel triennio anteriore all’indizione della gara,
non è subordinata alla sussistenza di atti di dissociazione della società
dalla condotta dell’ex amministratore, risultando sufficiente che
l’Amministrazione valuti non grave il reato.
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3. Nelle pubbliche gare, il progetto relativo ad impianti
elettrici d’illuminazione pubblica può essere sottoscritto anche da perito
industriale, in quanto la progettazione degli impianti elettrici, come
applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei
Periti industriali ai sensi della disciplina di settore.
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4. E’ inammissibile l’impugnazione per saltum, mediante
motivi aggiunti articolati in grado di appello, della nota di convocazione
dell’aggiudicataria per la conclusione del contratto, in quanto ogni
provvedimento sopravvenuto, ancorchè successivo alla decisione di primo
grado, sebbene sottoposto a contestazione solo per vizi di invalidità
derivata dal provvedimento impugnato e non per vizi autonomi, può essere
unicamente impugnato con ricorso in primo grado, ovvero con ricorso
straordinario.
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5. L’obbligo, per l’impresa ausiliaria, derivante dal
ricorso all’avvalimento ex art. 49 d.lgs 163/2006 – secondo cui la stessa
deve obbligarsi , in virtù di un contratto ai sensi dell’art. 4, comma 2,
lett.f, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, in maniera
chiara e senza riserve, a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le capacità e le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente – non risulta adempiuto, qualora dal contratto prodotto tale
obbligo appare espresso in maniera contraddittoria e limitata e generica
(nel caso di specie l’obbligo si limitava a una mera attività di
consulenza, sottoposta anche ad un limite temporale e, dunque, con
risultati elusivi allo scopo dell’avvalimento).
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6. La dichiarazione d’avvalimento ex art. 49, comma 2,
lett.d) d.lgs 163/2006, non può ritenersi prevalente rispetto al
contratto, tale da poterne superare ed integrare il contenuto, qualora in
essa manchi ogni riferimento alla fornitura dei requisiti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5821 del
2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Citelum S.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, Federico
Tedeschini, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Tedeschini in
Roma, largo Messico, 7;
contro
Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Augusto Melis Costa,
con domicilio eletto presso l’avv. Marco Mariani in Roma, via Barberini,
3;
nei confronti di
Rti Smail Spa - Aristea Service Soc. Coop. A
r.l. e in proprio,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dagli avv. Stefano Baccolini, Luigi Manzi, Francesco Rizzo, con
domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico
Confalonieri, 5; It Srl Innovazione e Tecnologie, Cofathec Servizi Spa,
Gemmo Spa - Società con Socio Unico; Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del Presidente
p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Maria Stoppani, Guerino
Ferri, con domicilio eletto presso l’avv. Isabella Maria Stoppani in Roma,
via Brenta 2/A; Renzo Tedeschi, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni
Battista Conte, Antonio Oddo, Ciro Pisano, con domicilio eletto presso
l’avv.Giovanni Battista Conte in Roma, via E.Q.Visconti 99;
sul
ricorso numero di registro generale 5926 del 2010, proposto da:
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Gemmo Spa , in persona del legale rappresentante
p.t.,rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Creuso, Andrea Reggio D'Aci,
con domicilio eletto presso l’avv.Andrea Reggio D'Aci in Roma, via
F.Confalonieri, 5;
contro
Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del
Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Augusto Melis Costa,
con domicilio eletto presso l’avv.Marco Mariani in Roma, via Barberini, 3;
nei confronti di
Smail - Società Manutenzione Illuminazione
S.p.A. quale capogruppo mandataria Ati e in proprio., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Cristiana
Carpani, Adriano Giuffre', Franco Mastragostino, con domicilio eletto
presso l’avv.Adriano Giuffre' in Roma, via Camozzi, 1; Ati Aristea Service
Sc A R.L.;Renzo Tedeschi; Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Laureati, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dagli avv. Isabella Maria Stoppani, Guerino Ferri, con domicilio eletto
presso l’avv.Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta 2/A;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5821 del 2010:
della
sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01361/2010, resa tra
le parti, concernente FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICACIA
ENERGETICA
quanto al ricorso n. 5926 del 2010:
della sentenza
del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01361/2010, resa tra le
parti, concernente FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICACIA
ENERGETICA
Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune
di Quartu Sant'Elena e di Rti Smail Spa - Aristea Service Soc. Coop. A
R.L. e in proprio , del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati , di Renzo Tedeschi , di Smail - Società
Manutenzione Illuminazione S.p.A. quale capogruppo mandataria e in
proprio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il
Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Barberio,
Tedeschini, Melis, Manzi, Rizzo, Stoppani, Conte , Oddo Reggio D' Aci,
Carpani ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con separati ricorsi dinanzi al Tar Sardegna, la
società Citelum e la società Gemma, rispettivamente classificatesi al
quarto ed al secondo posto della graduatoria all’esito della gara per
l’affidamento da parte del Comune di Quartu Sant’Elena della gestione
ventennale del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale,
hanno impugnato l’aggiudicazione al R.T.I. Smail – Aristea .
La Citelum
ha contestato l’ammissione della prima graduata per l’incompetenza del
tecnico sottoscrittore del progetto, perito industriale, a redigere
progetti comprensivi di opere ingegneristiche, la mancanza in capo ad
Aristea, mandante, della qualificazione idonea alla gestione degli
impianti nonché del requisito tecnico di ammissione consistente nell’avere
già gestito almeno 500 punti luce; della seconda graduata Gemmo , per
essere state emesse due sentenze di condanna nei confronti di istitore
cessato e poi deceduto nel triennio anteriore all’indizione della gara e
per assenza del requisito tecnico di ammissione; della terza graduata IT-
Cofathec per assenza della certificazione di qualità e di qualificazione
SOA adeguata; ha poi obiettato la non conformità dell’offerta economica
sia di Smail Aristea che di It- Cofathec ai criteri espressi nel
bando.
Ha proposto ricorso incidentale la società Gemmo sostenendo la
necessità di esclusione della ricorrente
La Gemmo, con il proprio
ricorso principale, ha contestato l’ammissione della aggiudicataria per
violazione dell’art. 23 bis della legge 6.8.2008 n. 133 , per
insufficienza della dichiarazione di moralità nei confronti di
rappresentanti della Smail cessati nel triennio, per mancanza di misure di
dissociazione nei confronti dell’ex rappresentante legale di Aristea, per
inidoneità della sottoscrizione del progetto da parte di perito
industriale, per mancanza dei requisiti tecnici di ammissione e per
inidoneità dell’offerta economica.
Ha proposto ricorso incidentale la
società Aristea assumendo l’insufficienza del contratto di avvalimento
utilizzato da Gemmo per comprovare il requisito tecnico, l’assenza di
dichiarazione di moralità di otto procuratori speciali e di un istitore
cessato nel triennio.
Oltre al Comune resistente ed alla
controinteressata, si sono costituiti in giudizio intervenendo ad
opponendum il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ed il progettista
per sostenere la sufficienza del titolo professionale ai fini della
redazione del progetto.
Il Tar Sardegna, riuniti i ricorsi, ha respinto
sia il ricorso incidentale di Gemmo, sia quello principale di Citelum ,
quest’ultimo per infondatezza delle censure rivolte contro l’ammissione
dell’aggiudicataria e per carenza di interesse quanto ai motivi rivolti
contro l’ammissione delle altre imprese che la precedevano in graduatoria.
Ha poi accolto il ricorso incidentale di Smail Aristea per genericità ed
indefinitezza del contratto di avvalimento presentato da Gemmo e per
mancata presentazione delle dichiarazioni di moralità da parte di
procuratori speciali e dichiarato improcedibile il ricorso di
quest’ultima.
Impugnano la sentenza entrambe le imprese
soccombenti.
Citelum censura la sentenza di primo grado per non aver
tenuto conto della mancata dimostrazione della gestione di almeno 500
punti luce da parte della mandante Aristea, come richiesto dal bando;
della mancanza di idonea misura di dissociazione della Aristea nei
confronti di un amministratore cessato nel triennio (Aldino Cavallina) nei
cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento nel 1993 per
abuso d’ufficio; della inidoneità del titolo di perito industriale ai fini
della progettazione, comprendente opere ingegneristiche; della mancanza in
capo ad Aristea di qualificazione per la gestione di impianti di
illuminazione, anche alla luce delle risultanze della certificazione della
camera di commercio; della non conformità dell’offerta economica ai
criteri esposti nel disciplinare di gara. Ha riproposto i motivi a
sostegno dell’esclusione delle imprese precedenti Citelum in graduatoria.
Con motivi aggiunti, ha esteso l’impugnativa alla nota del 19.10.2010 con
cui il Comune ha convocato l’aggiudicataria per la stipula del
contratto.
Gemmo impugna la sentenza di primo grado per avere
erroneamente il Tar accolto il ricorso incidentale di Smail Aristea attesa
l’idoneità del contratto di avvalimento con dichiarazione d’obbligo di
Concordia Coop., dotata del requisito tecnico, e l’insussistenza di un
obbligo di rendere le dichiarazioni di moralità nei confronti di
procuratori,nei cui confronti non vi erano peraltro condanne penali.
Ripropone quindi le censure non esaminate in primo grado a sostegno
dell’esclusione del RTI Smail Aristea.
Si sono costituiti in resistenza
il Comune e la controinteressata chiedendo la conferma della sentenza di
primo grado.
Sono altresì intervenuti anche in secondo grado il
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti industriali
laureati ed il sig. Renzo Tedeschi, insistendo nelle ragioni già spiegate
in primo grado.
Tutte le parti hanno depositato ampie memorie in vista
dell’udienza di discussione.
All’udienza del 30 novembre 2010 i ricorsi
sono stati discussi ed il Collegio se ne è riservata la decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmente, va disposta la riunione degli
appelli in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2.Occorre
esaminare i motivi dell’appello di Citelum con cui si censura la sentenza
di primo grado per non aver accolto i motivi di esclusione della
aggiudicataria RTI Smail Aristea, peraltro in buona parte comuni anche
all’impugnazione di Gemmo.
3.In merito al possesso da parte della
mandante Aristea del requisito di idoneità professionale (art. 10.2 del
disciplinare: “essere iscritte alla competente camera di commercio…per
attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica ovvero per
attività ad essa assimilabile”) e di capacità tecnica e professionale
(art.10.6 del disciplinare:”le mandanti dovranno avere eseguito almeno un
contratto avente le caratteristiche indicate nella lettera p) medesima in
un comune che prevede la gestione di almeno 500 centri luminosi”), si
rileva che la certificazione della Camera di Commercio di Ferrara relativa
all’impresa Aristea evidenzia, relativamente all’oggetto sociale, tra le
altre attività , quella di gestione di servizi integrati/multi servizi
rivolti agli immobili civili , industriali e di qualsiasi natura e quella
di progettazione, realizzazione , conduzione ed effettuazione di
manutenzione di impianti elettrici interni ed esterni e di impianti di
illuminazione pubblica e di aree sportive.
Il Collegio ritiene che il
requisito sia soddisfatto poichè l’attività di “conduzione” di impianti di
illuminazione pubblica equivale (secondo la specifica previsione del bando
di svolgimento anche di attività assimilabile) alla loro gestione.
Inoltre, è da confermare l’assunto per cui il concetto di “manutenzione”
non riguarda esclusivamente la materia dei lavori, ma rientra nelle
categorie oggetto degli appalti di servizi (Cons. Stato Sez. V, 31.1.2006,
n. 348). Sicchè può affermarsi che l’attività della mandante, come
certificata dalla camera di commercio, permette di riconoscere l’idoneità
professionale richiesta per la partecipazione alla gara senza necessità di
ulteriore certificazione.
Quanto alla capacità tecnica e professionale,
da dimostrarsi attraverso l’esecuzione di un contratto in un comune che
preveda la gestione di almeno 500 punti luminosi, è dimostrato per tabulas
(scrittura privata allegata al certificato di esecuzione del servizio di
gestione , esercizio e manutenzione dell’impianto di illuminazione
pubblica con 3.500 punti luce del Comune di San Lazzaro di Savena in data
26 agosto 2009) che in base alla ripartizione delle prestazioni dell’ATI
cui Aristea ha partecipato in qualità di mandante , su di essa gravava
l’obbligo di attività in relazione all’80 per cento dell’illuminazione
pubblica e impianti semaforici oltre che, secondo competenza nel rispetto
delle quote assunte, alla manutenzione straordinaria e su
richiesta.
Tanto basta per respingere il motivo di appello.
4.
In ordine al mancato compimento di idonei atti di dissociazione
dell’impresa rispetto al comportamento di un amministratore cessato nel
triennio anteriore all’indizione della gara e nei cui confronti era stata
emessa una sentenza di patteggiamento per il reato di abuso d’ufficio,
ritiene il Collegio che, mediante l’ammissione alla gara, la stazione
appaltante abbia compiuto la valutazione di competenza sulla non gravità
del reato commesso, con conseguente esonero, come stabilito dal Tar,
dell’impresa dal compimento di atti di dissociazione dalla condotta
dell’ex amministratore.
Invero, il reato per la quale è stata
patteggiata la pena (art. 323 c.p., abuso d’ufficio), non rientra tra
quelli di cui all’art. 45 della direttiva CE2004/18 comportanti
l’esclusione automatica dalla gara anche nei riguardi di soggetti cessati
da cariche sociali, in mancanza di idonei atti dissociativi, ma appartiene
al novero di quelli di cui deve essere valutata dalla stazione appaltante
la gravità in danno dello Stato o della Comunità e l’incidenza sulla
moralità professionale, con la disamina, in concreto, delle
caratteristiche dell’appalto, del tipo di condanna, della natura e delle
modalità di commissione del reato, in assenza di parametri normativi fissi
e predeterminati (Cons. St. Sez. V, 23.3.2009, n. 173).
Non sono stati,
sul punto, addotti elementi tali da confutare la valutazione di non
incidenza compiuta dalla stazione appaltante mediante l’ammissione a gara
dell’impresa , che, al contrario, assume la tenuità del fatto contestato,
riconosciuta anche dall’autorità giudicante, consistente nell’avere il
Cavallina , quando era Sindaco di un Comune, e dunque al di fuori di
un’attività imprenditoriale, disposto la sospensione di cartelle
esattoriali del valore complessivo di 1.600.000 lire.
Pertanto , il
Collegio ritiene insuperabile la valutazione compiuta dall’amministrazione
, tale da rendere in effetti superfluo, come stabilito dal primo giudice,
l’accertamento di validi atti di dissociazione, necessari solo quando
sussista il presupposto della ritenuta gravità del reato (Cons. Stato,
Sez. V, 14.9.2010, n.6894).
5. Parimenti da respingere è il motivo
riguardante l’inidoneità del titolo professionale di perito industriale ai
fini della sottoscrizione del progetto.
Vale la pena evidenziare che
nell’appalto in discussione , avuto riguardo all’oggetto delle prestazioni
e per esplicita prescrizione del bando, in considerazione della durata,
delle componenti economiche e del complesso del contratto, i lavori
rivestono carattere accessorio rispetto ai servizi. Peraltro, se, come
ampiamente dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, la
progettazione degli impianti elettrici oggetto dell’appalto come
applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei
Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D.
11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008), non priva di rilievo è
altresì la circostanza che la progettazione di opere edilizie accessorie ,
relativa alla realizzazione di plinti in cemento per i pali della pubblica
illuminazione, risulta redatta e firmata da un ingegnere , iscritto
all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna (ing. Aroldo
Minghelli), così come altri ingegneri (Merzi Ballini e Rambaldi) hanno
fatto parte del gruppo di lavoro che ha provveduto a redigere la
progettazione sotto la responsabilità del perito industriale Renzo
Tedeschi.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della disciplina
sulle professioni così come la presentazione del progetto non appare in
alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale.
Anche sotto questo profilo, quindi, l’appello è da respingere.
6.
Quanto al motivo di appello relativo alla erronea valutazione da parte del
Tar della corrispondenza dell’offerta economica dell’aggiudicataria ai
criteri esposti nell’art. 5 del capitolato, esso è smentito per tabulas
.
L’art. 5 del capitolato prevede che il finanziamento di interventi
aggiuntivi (di rifacimento, ammodernamento, ecc.) ulteriori rispetto a
quelli minimi previsti nel progetto preliminare posto a base di gara siano
finanziati attraverso economie sul costo dell’energia , sul ribasso d’asta
offerto sul canone annuo destinato all’esercizio ed alla manutenzione e
sul ribasso d’asta offerto sul canone annuo diretto a remunerare i lavori
di rifacimento ed ammodernamento indicati nel progetto preliminare posto a
base di gara. Vi deve essere, quindi, corrispondenza tra la rata annua e
la somma risultante dal risparmio energetico, dal ribasso d’asta sulla
quota di canone destinato alla manutenzione e dal ribasso d’asta sul
canone annuo diretto a remunerare i lavori del progetto
preliminare.
Tale corrispondenza , contestata dall’appellante , risulta
invece dimostrata dall’offerta di Smail Aristea ove si ponga mente alla
sommatoria tra il risparmio netto a beneficio dell’amministrazione da
destinarsi agli interventi aggiuntivi indicato nella terza colonna di pag.
2 ed i valori di ribassi d’asta K1 e K2 indicati a pag.3 , che coincide
con la rata annua costante per gli interventi aggiuntivi indicata a pag. 6
(312.311,28 + 34.211,35 + 129.151,85 = 475.667,76). Condivisibilmente,
quindi, il Tar ha tratto dalla coincidenza di tali valori e, comunque,
dalla sostanziale capienza e sufficienza dei risparmi per la copertura
degli interventi aggiuntivi, indicati in misura assai maggiore
nell’offerta Smail Aristea rispetto all’offerta di Citelum, la correttezza
dell’offerta economica.
7. Inammissibile è l’ impugnazione per
saltum, mediante motivi aggiunti articolati in grado di appello, della
nota di convocazione dell’aggiudicataria per la conclusione del contratto,
ammesso che all’atto possa essere riconosciuta una portata autonomamente
lesiva. Invero, ogni provvedimento sopravvenuto , ancorchè successivo alla
decisione di primo grado, sebbene sottoposto a contestazione solo per vizi
di invalidità derivata dal provvedimento impugnato e non per vizi
autonomi, può essere unicamente impugnato con ricorso in primo grado,
ovvero con ricorso straordinario.
Al pari, non può avere ingresso il
motivo, dedotto per la prima volta con la memoria del 18 novembre 2010,
circa l’incapacità a contrarre della Aristea per essere affidataria in via
diretta di altro servizio. Trattandosi di censura sollevata dopo la
scadenza del termine perentorio previsto per l'appello e senza notifica
alle controparti (avvenuta successivamente in sede di motivi aggiunti),
diretta ad ampliare il thema decidendum, , essa va dichiarata
inammissibile.
8. Il rigetto dell’appello riguardo ai motivi di
esclusione dell’aggiudicataria esime il Collegio dall’esame degli
ulteriori motivi rivolti contro l’ammissione delle altre imprese meglio
graduate rispetto all’appellante.
9. Venendo all’appello
dell’impresa Gemmo, occorre valutare i motivi rivolti contro la pronuncia
di accoglimento del ricorso incidentale di Smail Aristea.
10. Il
primo motivo è infondato.
Il Tar ha ritenuto insufficiente il contenuto
del contratto di avvalimento prodotto dall’impresa al fine di usufruire
del requisito tecnico professionale posseduto da altra società, attesa la
assoluta genericità del rapporto obbligatorio tra ausiliaria e
concorrente.
Secondo piani principi, in virtù dell’avvalimento agli
operatori economici è riconosciuto il diritto di avvalersi delle capacità
di altri soggetti , al fine di garantire la più ampia partecipazione alle
procedure di gara , a condizione di permettere all’amministrazione di
verificare in ogni momento della durata dell’appalto la disponibilità di
tali capacità da parte del contraente (ex multis, Cons. St. Sez.VI, 13
maggio 2010, n. 2956; Sez. V, 19.3.2009, n. 1624; 10 febbraio 2009, n.
743).
Per questa ragione , ai sensi dell’art. 49 del codice dei
contratti pubblici, l’impresa ausiliaria deve obbligarsi verso il
concorrente e verso la stazione appaltante, in maniera chiara e senza
riserve, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
capacità e le risorse necessarie di cui è carente il ricorrente.
Nel
contratto prodotto, per converso, tale obbligo appare espresso in maniera
contraddittoria e limitata ,oltre che, come riconosciuto dal Tar,
generica.
Per quanto disposto ai punti 4 e 5 del contratto, invero, la
messa a disposizione del possesso del requisito – peraltro oggetto di una
semplice richiesta da parte della concorrente - viene spiegata, nel suo
contenuto, come obbligo di fornire “informazioni, proposte, suggerimenti e
consigli”alla concorrente, in un senso assai riduttivo , che sostanzia la
prestazione in una mera attività di consulenza, sottoposta anche ad un
limite temporale (“fino all’acquisizione del requisito di capacità tecnica
oggetto di avvalimento”) , in contrasto con quanto disposto dall’art. 49 ,
comma 2, lett. f) del codice dei contratti pubblici, con risultati elusivi
dello scopo dell’avvalimento .
Nè alla dichiarazione unilaterale ex
art. 49, comma 2 lett. d) del d. lgs n. 163 del 2006, in cui si ripete il
dettato della disposizione di legge, può riconnettersi prevalenza rispetto
al contratto,tale da poterne superare ed integrare il contenuto , mancando
in essa ,peraltro, ogni riferimento alla fornitura dei
requisiti.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha inteso non
adempiuto l’obbligo di cui all’art. 49 come risultante dal
contratto.
11. Il rigetto del motivo, con conseguente conferma
della sussistenza delle ragioni di esclusione della seconda classificata e
della dichiarazione di improcedibilità del suo ricorso, esimono il
Collegio dall’esame degli ulteriori motivi.
12. In conclusione,
vanno respinti entrambi gli appelli riuniti.
13. Le spese seguono
la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in
epigrafe proposti, così provvede:
riunisce gli appelli n.R.G. 5821/2010
e n. R.G. 5926/2010;
respinge gli appelli e, per l’effetto, conferma la
sentenza di primo grado;
condanna ciascuno degli appellanti al
pagamento di euro 3.000,00 per spese di giudizio, da suddividersi tra le
parti appellate costituite.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF
Marco Lipari,
Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Eugenio Mele,
Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2011
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