Societa' Cerin, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma,
via Flaminia, 56;
contro
Comune di Oppido Mamertina, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Infantino, con
domicilio eletto presso l’avv.Natale Carbone in Roma, via Germanico 172;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ.
STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 01310/2009, resa tra le parti, concernente
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI BACK OFFICE E FRONT OFFICE RELATIVE A GESTIONE E
RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI..
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Oppido
Mamertina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il
Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Baldassarre e
Infantino;
L’impresa Cerin ha impugnato dinanzi al Tar Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria l’ annullamento in sede di autotutela
del bando e della procedura di gara indetta dal Comune di Oppido Mamertina
per l’affidamento in concessione dell’attività di back office e front
office relative alla gestione e riscossione delle entrate comunali nella
quale, a suo dire, concorreva come unica impresa per avere – essa sola -
provveduto all’integrazione del capitale sociale minimo di 10 milioni di
euro, prescritto ai sensi della legge n. 2 del 2009 di modifica dell’ 32
del Dl 29.11.2008, n. 185, entrata in vigore tra la pubblicazione del
bando (10.12.2008) e la scadenza del termine di presentazione delle
domande (3.2.2009).
Il Tar ha respinto il ricorso sul rilievo che la
normativa sopravvenuta comportava una causa di esclusione per tutte le
imprese, compresa la ricorrente, non dotate del requisito al momento della
presentazione delle domande .
Con l’appello la ricorrente sostiene
l’erroneità della sentenza attesa l’ irrilevanza delle modifiche
introdotte dalla L. n. 2/2009 sulla gara indetta precedentemente alla sua
entrata in vigore e l’illegittimità dell’annullamento per mancata
indicazione dei vizi della procedura di gara , per omessa comunicazione
dell’avvio del procedimento di autotutela e per contraddittorietà del
comportamento della Commissione di gara che aveva richiesto documentazione
integrativa.
Si è costituito il Comune di Oppido Mamertina,
preliminarmente deducendo la carenza di interesse dell’appellante attesa
la acquiescenza manifestata rispetto al nuovo bando nonché la mancata
impugnazione della determinazione n. 18 del 24.2.2010 di aggiudicazione
definitiva in favore di altra impresa e comunque l’infondatezza
dell’appello.
Con ordinanza di questa Sezione n. 368 del 20 ottobre
2010, sono stati ordinati al Comune incombenti istruttori puntualmente
adempiuti.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ad ulteriore
illustrazione delle rispettive tesi ed all’udienza del 30 novembre 2010 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
Si può prescindere dall’esame
delle eccezioni di improcedibilità dell’appello attesa la sua infondatezza
nel merito.
Secondo piani principi, i requisiti richiesti per
partecipare ad una gara devono essere posseduti dai concorrenti al momento
della domanda di partecipazione ed è in riferimento a tale momento che
deve svolgersi l’accertamento da parte dell’amministrazione (Cons. Stato
,Ad. Plen., 15-04-2010, n. 2155).
E’ indubbio che al momento della
domanda di partecipazione (3.2.2009) fosse in vigore la legge 28 gennaio
2009, n. 2, che aveva aggiunto il comma 7 bis (poi abrogato dal DL
25.3.2010, n. 40) all’art. 32 del D.L. 29.11.2008, n. 185, introducendo
l’obbligo per le imprese affidatarie di servizi di liquidazione,
accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali
di possedere un capitale sociale minimo interamente versato pari a 10
milioni di euro ed il divieto per le imprese non aventi tale requisito di
partecipare a gare a tal fine indette.
Solo per le imprese già
affidatarie del servizio, la legge prevedeva la possibilità di adeguamento
entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, a pena di decadenza dagli
affidamenti , senza nulla stabilire per le gare in corso. Alla data del 3.
2. 2009, quindi, doveva ritenersi preclusa la partecipazione a gare alle
imprese non dotate del requisito finanziario.
Irrilevante, ai fini
dell’obbligatorietà del possesso del requisito, è la circostanza che il
bando - emanato precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 2 del
2009 – non lo prevedesse, sia perché esso richiamava l’art. 53 del D.Lgs.
n. 446/1997 sui requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività
oggetto di affidamento, sia perché la norma di legge imperativa andava
considerata alla stregua di fonte integrativa della disciplina dei
requisiti di partecipazione (Cons. Stato Sez. V, 24-01-2007, n. 256). Deve
pertanto convenirsi con il primo giudice circa la diretta applicabilità
dello jus superveniens in ordine all’obbligo del possesso del requisito
finanziario fin dal momento della scadenza del termine previsto dal bando
per la presentazione delle domande .
Poiché tutte le imprese
concorrenti non erano dotate del requisito finanziario al cui accertamento
la Commissione si era determinata rinviando le operazioni di gara,
correttamente il Comune ha proceduto all’ annullamento , senza tenere
conto della circostanza che la ricorrente, successivamente , si fosse
attivata per acquisirlo .
Manifestamente infondati sono, poi,i rilievi
di legittimità costituzionale sollevati dall’appellante in relazione alla
disciplina recante il termine di adeguamento - poi abrogata dall’art. 42,
comma 7 septies L. 27.2.2009, n. 14 - sotto il profilo della violazione
del principio di eguaglianza tra le imprese già titolari di servizi e le
imprese partecipanti a nuove gare, data l’evidente diversità delle
situazioni , avuto riguardo alla prevalente e non illogica esigenza di
garantire , nell’interesse pubblico, la prosecuzione dei servizi in corso
per un certo lasso di tempo.
Al pari infondate sono le doglianze
relative alla violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990 e della
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Invero,
l’annullamento della gara discende , come esposto dalla Commissione nel
verbale del 13.3.2009, non già da un vizio di legittimità della procedura,
ma dalla ricorrenza di una causa di esclusione comune a tutte le
partecipanti.
Inoltre, le concorrenti erano pienamente informate , fin
dalle sedute del 4.2.2009 e , successivamente, del 18.2.2009, della
possibilità di annullamento della gara avendo la Commissione espressamente
rinviato la seduta per approfondimenti circa l’applicazione dello jus
superveniens.
L’appello va pertanto respinto.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la
sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante alla rifusione delle
spese di giudizio in favore del Comune di Oppido Mamertina, che si
liquidano in euro 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF
Marco Lipari,
Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Eugenio Mele,
Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2011