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| n. 2-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 8 febbraio 2011 n. 857
Pres. Trovato - Est.
Lipari
Romeo Gestioni Spa (Avv. R. Ferola c/ Fondazione ENPAM (Avv. F.
Brunetti, F. Scanzano), Gefi Servizi Immobiliari Spa (Avv. V. Cerulli
Irelli) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Bando - Clausola a pena
di esclusione - Dichiarazione su dati anagrafici degli amministratori
dotati di potere di rappresentanza - Institori – Esclusione – Ragioni –
Riferimento.
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2. Contratti della P.A. – Gara – RTI – Requisiti -
Avvalimento frazionato – Ammissibilità.
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1. Qualora la clausola del bando di gara preveda
l’obbligo di presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
indicante i dati anagrafici di tutti gli amministratori muniti del potere
di rappresentanza, la dichiarazione deve riferirsi solo alle persone
fisiche aventi la carica formale di amministratore unitamente al potere di
rappresentanza, con esclusione degli institori.
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2. La disposizione di cui all’art. 49 D.lgs. 163/2006,
con riferimento all’avvalimento, va intesa, in linea con la ratio
dell’istituto diretta a favorire la più ampia partecipazione delle imprese
alla gara, nel senso che l’RTI, può soddisfare i requisiti di capacità
richiesti dal bando avvalendosi di più imprese ausiliarie quali sono le
singole imprese che lo compongono. (nel caso di specie, il Giudice ha
ritenuto ammissibile l’avvalimento plurimo del RTI per singole categorie
di qualificazioni SOA).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3023/2010, proposto
da
Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Ferola e Bianca Luisa
Napolitano, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via G.B. De
Rossi N.30;
contro
-Fondazione ENPAM - Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avv.
Filippo Brunetti e Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso il
secondo, in Roma, via XXIV Maggio, 43;
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-Gefi Servizi Immobiliari Spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con CIDS
Centro Ingegneria dei Sistemi Spa, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso il suo studio, in
Roma, via Dora,1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione III-bis n.
1768/2010.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione
Enpam - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli
Odontoiatri e di Gefi Servizi Immobiliari Spa;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 22 ottobre 2010 il Cons. Marco Lipari e uditi per le
parti gli avvocati Ferola, Brunetti e Cerulli Irelli;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso
proposto dalla Società Romeo Gestioni s.p.a., per l'annullamento
dell’aggiudicazione definitiva alla GEFI Servizi Immobiliari s.p.a
(mandataria).in RTI con CIDS Spa (mandante), della gara per l’appalto dei
Servizi di amministrazione, gestione e consulenza tecnica e professionale
e manutenzione degli immobili a reddito della Fondazione, bandita dalla
Fondazione ENPAM, Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici ed
Odontoiatri, comunicata con nota in data 6 marzo 2009.
L’appellante,
criticando analiticamente la pronuncia del TAR, ripropone le censure
articolate in primo grado.
Le parti intimate resistono al
gravame.
L’appellante, ricorrente in primo grado, Romeo Gestioni
s.p.a., si è classificata al secondo posto nella graduatoria di gara
indetta dall’ENPAM con bando in data 11 luglio 2008, per l’appalto dei
Servizi di amministrazione, gestione e consulenza tecnica e professionale
e manutenzione degli immobili a reddito della Fondazione.
In tale
veste, contesta l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della prima
classificata,RTI con mandataria GEFI Servizi Immobiliari s.p.a., con
delibera in data 27 febbraio 2009, asserendo l’illegittima ammissione alla
gara dell’aggiudicataria, per mancanza dei requisiti
richiesti.
L’appellante prospetta, in sintesi, tre ordini di
censure:
- omessa dichiarazione dei requisiti di moralità per diversi
soggetti individuati quali institori nel certificato C.C.I.A.A. presentato
in gara dalla mandataria Gefi Servizi Immobiliari s.p.a.;
- omessa
dichiarazione dei requisiti di moralità per diversi amministratori cessati
dalla carica nel triennio antecedente e di amministratori in carica di
imprese cedenti rami di azienda per la mandataria medesima e per la
mandante CIDS s.p.a.;
- violazione del divieto di avvalimento plurimo
per singole categorie di qualificazione in relazione al mancato possesso
delle attestazione SOA nella categoria OS4.
L’appellante sostiene
anzitutto, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara,
per avere omesso le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. 445/2000
relative ai requisiti di moralità, previsti dalla lett. c) del comma 1 di
detto art. 38, di alcuni degli amministratori muniti del potere di
rappresentanza della società.
Al riguardo, l’appellante sostiene che
tali dichiarazioni erano stabilite a pena di esclusione dalla
partecipazione alla procedura concorsuale.
A sostegno della censura,
l’appellante evidenzia che, secondo lo statuto sociale
dell’aggiudicataria, riportato nel certificato C.C.I.A. presentato in
gara, la rappresentanza della società spetta “al Presidente del Consiglio
di Amministrazione e ai singoli amministratori delegati, se nominati, in
via disgiuntiva tra di loro”, nonché “ai direttori generali, agli
institori e ai procuratori nei limiti dei poteri conferiti all’atto di
nomina”.
Pertanto, a suo dire, nei riguardi di alcuni soggetti -
individuati nei sig.ri Aquino Gianfranco, Favara Alessandro, Esitini
Roberto e Pisello Cesare, da qualificarsi institori in base alle
prescrizioni statutarie e quindi dotati di rappresentanza legale della
società - è stata omessa la dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti morali e comunque l’indicazione dei relativi dati
anagrafici.
Secondo l’appellante, poi, non potrebbe comunque ritenersi
sufficiente la dichiarazione resa da Valerio Fulvio (legale rappresentante
della società) nel facsimile Allegato 2 al disciplinare di gara attestante
la mancanza di cause di esclusione di cui al citato art. 38 nei confronti
di tutti gli organi della società da lui rappresentata. Tali attestazioni
che avrebbero dovuto essere autocertificate da ogni soggetto mediante
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 d.p.r. 445/2000) non
surrogabili, come avvenuto nella specie, da dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà (art. 47 cit. d.p.r. n. 445), possibili solo ove esse
riguardino qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato.
Il motivo, ampiamente illustrato dall’appellante con
le proprie memorie, non è fondato.
Il disciplinare di gara (par. 8.1.b)
richiedeva la presentazione, a pena di esclusione, di una dichiarazione
sostitutiva (preferibilmente conforme al fac-simile di cui all’Allegato 2
al disciplinare medesimo) sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente indicante, tra l’altro (punto i), i dati anagrafici e la
residenza “di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza
e, in tutti i casi, i dati anagrafici e di residenza del/i direttore/i
tecnico/i”, nonché la dichiarazione (punto ii) che “nei propri confronti
nonché nei confronti della società/impresa rappresentata non ricorre
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di
cui all’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.
Dalla formulazione
della disposizione emerge con chiarezza, intanto, che era sufficiente
un’unica dichiarazione, ancorché riferita ai requisiti di una pluralità di
soggetti.
In secondo luogo, è palese che la disposizione faccia
riferimento alla duplice condizione soggettiva di amministratore e di
titolare del potere di rappresentanza.
La dichiarazione deve riferirsi
solo alle persone fisiche aventi al carica formale di amministratore,
insieme al potere di rappresentanza.
Pertanto, l’attribuzione di ampi
poteri rappresentativi, non è sufficiente. Occorre, necessariamente, anche
l’attribuzione della carica societaria di amministratore.
In questa
prospettiva, quindi, diventa superfluo analizzare, nel dettaglio, quale
fosse l’effettiva ampiezza dei poteri rappresentativi attribuiti ai
soggetti indicati dall’appellante, essendo incontestato che essi non
rivestissero le cariche di amministratori. Né risulta che essi fossero
stati preposti all’esercizio dell’impresa, assumendo la posizione di
institore.
D’altro canto, in punto di fatto, si deve rilevare che tre
dei soggetti dotati di poteri rappresentativi (Gianfranco Aquino,
Alessandro Favara e Roberto Esitini) erano destinatari di delega per lo
svolgimento di funzioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro (di
unità locale, i primi due, e dell’intera impresa, il terzo) con impegno di
spesa limitato ad euro 50.000. La quarta persona dotata di poteri
rappresentativi (Cesare Pisello), risultava titolare di una procura
generale ad negotia, ma senza alcun preposizione institoria all’esercizio
dell’impresa commerciale.
Con un secondo ordine di censure, si sostiene
che l’offerente avrebbe omesso di indicare i dati anagrafici degli organi
sociali cessati nel triennio precedente l’adozione del bando, e cioè dei
sig.ri Luciano Caruso e Aureliano Maria Voarino, nonché i dati anagrafici
degli amministratori dei rami di azienda ceduti a favore di GEFI (GEFI
Fiduciaria Romana s.p.a. e STI s.p.a., Giuseppe Zanca, Manlio Pezzino e
Pari Paolo) e degli organi dei rami ceduti a favore della mandante
CIDS.
Anche tale motivo è infondato.
Con riguardo agli organi
sociali cessati nel triennio precedente, la lex specialis di gara era
inequivoca nel richiedere una dichiarazione del solo rappresentante legale
della società, senza esigere, altresì, la specifica dichiarazione da parte
di ciascuno dei soggetti considerati.
D’altro canto, non era necessario
rendere alcuna dichiarazione relativa agli amministratori cessati Caruso e
Varino, in quanto privi del potere di rappresentanza.
Alla luce della
formulazione della lex specialis di gara, poi, non vi era alcuna necessità
di riferire la dichiarazione anche agli amministratori delle società
cessionarie dei rami di azienda conferiti alla GEFI. (Cons. Stato, V, 21
maggio 2010, n. 3213).
Quanto invece alla mancata indicazione dei
requisiti di moralità anche da parte dei soggetti cessati dalla carica,
nel triennio precedente, dei rami di azienda ceduti, si condividono le
considerazioni ex adverso svolte dalle controparti sulla non necessità
della pretesa indicazione, sia perché la normativa di gara non ne fa
menzione, sia soprattutto perché la deduzione si sostiene su una
interpretazione estensiva del più volte menzionato art. 38, cui il
Collegio non ritiene di aderire.
Con il terzo gruppo di motivi,
l’appellante sostiene che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006,
sarebbe precluso al concorrente di procedere all’avvalimento plurimo per
singole categorie di qualificazioni SOA. E poiché il raggruppamento
temporaneo aggiudicatario ha comprovato il possesso della SOA OS4
classifica I mediante il ricorso ad avvalimento a due distinte imprese
ausiliarie (la Tecno s.r.l. per la mandataria e la Elevatori Quality per
la mandante), sarebbe stato disatteso il divieto di utilizzo frazionato
dei requisiti di qualificazione.
Il motivo non ha pregio, perché muove,
erroneamente, da un’interpretazione letterale della disposizione.
La
quale allorché consente che “il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’articolo 34,” può soddisfare i requisiti di
capacità richiesti … avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto”, va
intesa non nel senso prospettato in ricorso che il concorrente –
raggruppamento temporaneo di imprese debba avvalersi di una sola impresa,
non potendosi escludere, in linea con la ratio dell’istituto
dell’avvalimento diretta a favorire la più ampia partecipazione delle
imprese alla gare, che il raggruppamento, inteso non quale soggetto
unitario ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i
requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie
quali sono le singole imprese che lo compongono.
In definitiva, quindi,
l’appello deve essere respinto.
Le spese possono essere
compensate.
P.Q.M.
Respinge l’appello, compensando le
spese;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 22 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio
Trovato, Presidente
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Roberto
Capuzzi, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Antonio Amicuzzi,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2011
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